L’onere della prova in tema di responsabilità oggettiva per danni da insidia stradale

Partendo dall’ormai noto presupposto per cui l’ente proprietario è responsabile degli eventi dannosi occorsi sulla strada di sua proprietà, vediamo ora l’annosa questione relativa all’onere della prova in tema di responsabilità oggettiva.

Una premessa doverosa: l’ente proprietario può essere parimenti il Comune per il caso delle strade ricadenti nel perimetro del Comune medesimo ovvero la Provincia in caso di sinistri avvenuti sulle strade provinciali. Inoltre, il convenuto può esonerarsi da responsabilità dimostrando l’assenza di un rapporto di custodia tra sé e la cosa, ovvero dimostrando di non essere il reale legittimato passivo. In tal caso, però, sarà necessario provare il vero titolare rapporto custodiale, ovvero il soggetto titola... _OMISSIS_ ...eraltro dal discorso più generale che abbiamo già affrontato nel tema della classificazione delle c.d. responsabilità civili.

Orbene, «il privato danneggiato che agisce nei confronti dell'Ente proprietario della strada al fine di ottenere il risarcimento del danno provocato dalla omessa o inidonea manutenzione di essa non deve dimostrare la condotta commissiva o omissiva del custode, ma ha soltanto l’onere di provare che si sia verificato l’evento dannoso e che lo stesso sia riconducibile sul piano causale alla res, mentre grava sulla pubblica amministrazione l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il danno si è verificato per caso fortuito, comprensivo anche della forza maggiore e del fatto del terzo o dello stesso danneggiato»... _OMISSIS_ ...nesso causale tra l’evento dannoso verificatosi e la cosa.

La giurisprudenza, come sempre, è molto prolissa sul punto.

E così, «il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presen... _OMISSIS_ ...i verifica»; ne è una specificazione il fatto che «la responsabilità della pubblica amministrazione di cui all’art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade pubbliche, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo i soggetti che ne hanno la custodia liberati dalla responsabilità suddetta solo ove dimostrino che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode».
... _OMISSIS_ ... a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest’ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno».

«In tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo, in ragione dell’inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tut... _OMISSIS_ ...la conformità delle strade o delle autostrade alle leggi ed alla tecnica costruttiva non vale ad escludere ogni responsabilità del proprietario o dell’ente gestore qualora, nonostante una tale conformità, l’opera presenti insidie o pericoli per l’utilizzatore, responsabilità che può sussistere anche a fronte di modalità di utilizzazione improprie o colpose».



LA NOZIONE DI «INSIDIA O TRABOCCHETTO».

Orbene, nelle recenti massime citate da ultimo nel paragrafo precedente, notiamo che la giurisprudenza utilizza la locuzione «insidia o trabocchetto».

Vediamo ora di meglio comprendere che cosa si intende con tale definizione giurisprudenziale.

In primo luogo, la Corte di Ca... _OMISSIS_ ...ristiche, determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto e l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno».

Da ciò discende pertanto che «l’insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto».

Pertanto, affinché si possa parlare di insidia o trabocchetto occorrono due requisiti:
a) l’uno oggettivo, ovvero la non visibilità del pericolo;
b) l’altro soggettivo, ovvero la non prevedibilità del pericolo, da valutarsi se... _OMISSIS_ ... la Pubblica Amministrazione non potrà andare esente da responsabilità, non avendo fatto nulla per cercare di segnalare o rendere inoffensivo il pericolo oggettivamente esistente per l’utente stradale.

D’altro canto, possiamo notare ulteriori parallelismi con la nozione di relazione custodiale che abbiamo approfondito all’inizio di questo capitolo: la custodia sulla cosa implica una sorta di potere di controllo su di essa, che si specifica ulteriormente con la necessità di eliminazione di qualsivoglia pericolo per l’utente della cosa, pena la responsabilità ed il conseguente obbligo di risarcimento del danno.

Dal canto suo, la Cassazione sostiene che «in tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei ... _OMISSIS_ ...quo;evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l’utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia.».

In applicazione della regola generale della responsabilità colposa o dolosa di cui all’art. 2043 c.c., anche la giurisprudenza di merito è unanime nell’af... _OMISSIS_ ...uo;art. 2043 c.c. non pone alcuna limitazione della responsabilità dell’amministrazione per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto; sul danneggiato grava, invero, l’onere di provare la mera anomalia del bene demaniale della strada, fatto di per sé idoneo in linea di principio a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade, invece, l’onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità». Nello stesso senso, la Cassazione sostiene che «il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi del... _OMISSIS_ ...rt. 2051 c.c.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all’art. 2043 c.c. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato – transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana – avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l’evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all’inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato)», con ciò escludendo... _OMISSIS_ ...ca Amministrazione per danni subiti dagli utenti del demanio stradale alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto, una volta ritenuto applicabile l’art. 2043 c.c., il danneggiato avrà l’onere di provare la anomalia del bene demaniale, segnatamente della strada, idoneo a configurare il comportamento colposo dell’amministrazione, la quale avrà invece l’onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità».

Peraltro, queste affermazioni discendono direttamente dalle diverse nozioni delle due tipologie di responsabilità civile ascrivibili rispettivamente all’art. 2043 c.c. (responsabilità colposa o dolosa, ove l’elemento soggettivo del comportamento del danneggiante è dirimente nell’affermare o escluderne la responsa... _OMISSIS_ ...ria e custode della strada –, per cui è invece dirimente la dimostrazione dell’interruzione del nesso causale).

E così, «in ogni caso, comunque si inquadri il caso fortuito, il danneggiato è onerato della prova del nesso causale fra il fatto ed il danno, mentre spetta alla Pubblica Amministrazione provare le circostanze che ne escludono la responsabilità», sempre tenendo presente che «ai fini della prova del caso fortuito, nel caso in cui la causa del danno sia strutturale ed intrinseca al bene (ad es. una sconnessione della strada, la sua usura, presenza di buche, segnalazioni sbagliate o contraddittorie) sussiste la responsabilità della Pubblica Amministrazione senza possibilità di liberarsi adducendo il caso fortuito, poiché in tal ca... _OMISSIS_ ...nsabilità stabilita dall’articolo 2051 c.c. dando la prova positiva del caso fortuito ovvero della presenza di un elemento esterno alla cosa ed indipendente dalla sua condotta recante i caratteri della oggettiva imprevedibilità e dell’inevitabilità, che valga ad interrompere il nesso causale intercorrente tra la cosa in custodia ed il danno verificatosi».

Tirando le fila di questo ampio discorso, possiamo pertanto affermare che la nozione giurisprudenziale di insidia o trabocchetto va a configurare la positiva responsabilità dell’ente proprietario della strada, posto che rientra nel normale ambito della nozione di custodia il far venire meno un pericolo occulto per l’utente della strada eventualmente danneggiato. Si badi che la responsabilità sa... _OMISSIS_ ...a causazione del danno.

Si ricollega altresì a quanto abbiamo finora esposto tutta la numerosa casistica giurisprudenziale inerente agli episodi di danno a carico dei pedoni che si sono verificati sui marciapiedi: «sussiste la responsabilità dell’ente proprietario per la caduta determinata dalla presenza di un’insidia sul marciapiede, segnatamente consistente nel fatto che lo stesso è sprovvisto di pavimentazione e non illuminato e la quota del piano pedonabile è sottoposta a quella di estradosso del cordone prefabbricato di delimitazione del marciapiede stesso»; inoltre, «il difetto di manutenzione della strada, consistente nella presenza di una grossa buca o, comunque, di un tratto dissestato o deformato, è da ritenere causa strutturale... _OMISSIS_ ...ei marciapiedi, le buche ivi esistenti, gli avvallamenti e, in generale, la cattiva manutenzione loro caratteristica, seppur non tollerabile, deve comunque essere prevista e prevedibile da parte dell’utente che, in sostanza, “deve badare bene a dove mette i piedi”. In altre parole, se un pedone cade per un difetto di manutenzione del marciapiede si applica l’art. 2051 c.c. e la ivi prevista responsabilità oggettiva a carico del Comune; a tal proposito, per evitare l’affermazione di responsabilità a suo carico, l’ente deve fornire prova liberatoria, ovvero che si sia verificato un caso fortuito; tale caso fortuito ben può essere rappresentato dalla condotta del pedone che, per imprudenza o per inabilità, può aver di per sé determinato il fatto dannoso.