La causa principale di esclusione della responsabilità della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 2051 c.c., è il caso fortuito contemplato letteralmente dalla norma in commento.
La giurisprudenza, dal canto suo, è molto restrittiva in ciò che concerne la dimostrazione del fortuito con valore liberatorio. Le prime definizioni affermano – peraltro in uno con quanto abbiamo finora esposto – che il caso fortuito corrisponde ad un evento interruttivo del nesso causale: il danno dev’essere stato cagionato da un fatto estraneo alla sfera di controllo del custode e si deve trattare di un fatto autonomo, imprevedibile ed inevitabile.
La dimostrazione del caso fortuito deve essere positiva, mentre la causa ignota resta a carico del custo...
_OMISSIS_ ...ribunale di Catania, che – in diverse pronunce, peraltro molto recenti – ha invero affermato che «il caso fortuito per l’esenzione dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. va individuato caso per caso ed in concreto, circa la natura e la tipologia delle cause che hanno provocato il danno, nel senso che occorre distinguere se dette cause siano intrinseche alla struttura del bene, così da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l’usura, il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, etc.), o se si tratti, invece, di situazioni di pericolo estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più dilig...
_OMISSIS_ ...Si è, difatti, rilevato che, mentre nel primo caso si può certamente ritenere il custode obbligato a controllare lo stato della cosa ed a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, nel secondo caso l’emergere dell’agente dannoso può considerarsi “caso fortuito” e, dunque, escludere la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., quanto meno finché non sia trascorso un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente affinché il custode acquisisca contezza del pericolo venutosi a creare e sia messo nelle condizioni di poter intervenire per eliminarlo». Nello stesso senso, ma in modo più sbrigativo, la Corte di Cassazione ritiene da sempre che «ai fini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi alla responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario ...
_OMISSIS_ ...quest’ultima ipotesi, infatti, può configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi».
Tornando per un attimo a quanto abbiamo affermato in materia di comportamento del danneggiato, la giurisprudenza ritiene che «ai fini della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del dannegg...
_OMISSIS_ ...227 cod. civ., primo comma; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.».
In altre parole, dunque, ogniqualvolta il comportamento del danneggiato (o il fatto del terzo) siano idonei ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, si avrà la prova positiva di esenzione della responsabilità in capo al custode; invece, ogniqualvolta il comportamento del danneggiato o il fatto del terzo incidano solo sul nesso causale tra cosa e danno, senza interromperlo, avremo una graduazione della responsabilità, con conseguente abbassamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.
Occorre invero tenere presente ch...
_OMISSIS_ ...ene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità».
Parimenti, «l’ente proprietario della strada supera la presunzione di responsabilità per fatti dannosi verificati a causa di una anomalia della strada stessa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest’ultima – al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto – integra il cas...
_OMISSIS_ ...il fatto commesso e l’evento dannoso, consegue che «l’obbligo del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte a un’ipotesi di utilizzazione impropria, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l’imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di un siffatto uso improprio integra il caso fortuito per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c.».
IL CASO FORTUITO: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE
Ritengo peraltro che il miglior modo per spiegare il caso fortuito sia quello di utilizzare gli esempi di cui abbonda la giurisprudenza ordinaria di merito: andremo pertanto a r...
_OMISSIS_ ...o e in un ambiente aperto, in condizioni di “luce massima”, è ragionevole e verosimile aspettarsi dall’utente della strada una condotta consona allo stato dei luoghi, qual quella di evitare la sconnessione fonte di pericolo. Se invece l’utente non adegua la sua condotta alla situazione ben visibile di pericolo, si ritiene che lo stesso sia disattento e che tale sua disattenzione sia la causa del sinistro. Tale condotta integra, pertanto, il caso fortuito idoneo ex art. 2051 c.c. ad interrompere il nesso causale tra il bene e l’evento lesivo», con la conseguenza di mandare esente l’amministrazione comunale convenuta in causa da qualsivoglia responsabilità. Trattasi peraltro di un esempio tipico di quella ordinaria diligenza di cui abbiamo parlato di...
_OMISSIS_ ...ò ad escludere la responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2051 c.c.».
Inoltre, la Cassazione ritiene che «l’infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto».
D’altro canto, «ove un sinistro stradale sia riconducibile – anche in parte – all’assenza o all’inadeguatezza di barriere di protezione, non vale ad interrompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell’utente, dov...
_OMISSIS_ ...;olio sulla pavimentazione stradale, che provochi la rovinosa caduta di un motociclista, costituisce un fortuito fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode, e liberandolo così dalla responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c.»: si esclude la responsabilità dell’amministrazione comunale in quanto la macchia d’olio equivale a quella «alterazione repentina e imprevedibile dello stato della cosa» di cui abbiamo parlato poco sopra.
Peraltro, com’è noto, nella nozione di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima: «in materia di responsabili...
_OMISSIS_ ...otto dal fatto dello stesso danneggiato nel caso in cui quest’ultimo viaggiasse in stato di ebbrezza e senza le cinture di sicurezza e le caratteristiche della strada gli fossero note». Si badi, però, che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito, per i fini di cui all’art. 2051 c.c., in quanto il custode è tenuto a dimostrare anche di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa.
«Quando il danno sia stato determinato non da cause intrinseche al bene demaniale (quale il vizio costruttivo o manutentivo), bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi – quali, ad esempio, l’abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi – è configurabil...
_OMISSIS_ ...demaniale.
Recentemente, la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento poc’anzi esposto, ritenendo che «in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., dell’ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest’ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest’ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l’evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonos...
_OMISSIS_ ...laborato la distinzione tra fortuito incidente e fortuito concorrente, che non interrompe il nesso della cosa, ma si affianca al «fatto della cosa»: il temporale rispetto alla caduta di alberi fatiscenti, la rottura dei tubi per congelamento dell’acqua rispetto ad un freddo improvviso, la caduta di neve da un tetto rispetto a forti precipitazioni nevose.
In specificazione di questa distinzione, «costituisce fortuito incidentale, idoneo ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., la condotta di guida imprudente e non adeguata alle concrete circostanze da parte dell’utente della strada».
Parimenti, «la responsabilità del custode è esclusa allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasio...
_OMISSIS_ ...questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno».
«Non può essere qualificato come caso fortuito, che elida la responsabilità del Comune, il fatto che il soggetto danneggiato dalla caduta non fosse in grado di deambulare perfettamente a causa degli esiti di una poliomielite, poiché la strada è aperta al transito di tutti i passanti, anche di quelli che non sono in ottimali condizioni di salute, che ben devono potere fare affidamento sulle condizioni di normale manutenzione della stessa, tanto più se si trova in ambito urbano»: ciò non vale ad escludere la responsabilità del custode in quanto la caduta (evento dannoso) non è stata cagionata dalle cattive condizioni di salute del danneggia...
_OMISSIS_ ... considerata circostanza imprevedibile, tale da interrompere il nesso di causalità, l’utilizzo del marciapiede da parte di persone anziane con capacità fisico – motorie ridotte».
«Ai fini della responsabilità della pubblica amministrazione quale custode della strada, non può dirsi integrante “caso fortuito” la circostanza che la buca che ha provocato la caduta dell’utente della strada sia coperta di acqua e non visibile dallo stesso», e ciò in quanto – nel caso di specie – l’amministrazione comunale avrebbe avuto il tempo di segnalare il pericolo, di fatto poi andando a rovesciare l’onere della prova in capo al danneggiato.
Si ribadisce infatti che «ai fini della prova del caso fortu...
_OMISSIS_ ... dell’agente dannoso può considerarsi fortuito finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l’ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo».