Esclusione della responsabilità della P.A. ai sensi dell’art. 2051 c.c.: il caso fortuito

La causa principale di esclusione della responsabilità della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 2051 c.c., è il caso fortuito contemplato letteralmente dalla norma in commento.

La giurisprudenza, dal canto suo, è molto restrittiva in ciò che concerne la dimostrazione del fortuito con valore liberatorio. Le prime definizioni affermano – peraltro in uno con quanto abbiamo finora esposto – che il caso fortuito corrisponde ad un evento interruttivo del nesso causale: il danno dev’essere stato cagionato da un fatto estraneo alla sfera di controllo del custode e si deve trattare di un fatto autonomo, imprevedibile ed inevitabile.

La dimostrazione del caso fortuito deve essere positiva, mentre la causa ignota resta a carico del custode (con le dovute precisazioni circa l’estensione delle strade già fatte nei paragrafi che precedono).

Molto puntuale sulla definizione del caso fortuito è la giuri... _OMISSIS_ ...ribunale di Catania, che – in diverse pronunce, peraltro molto recenti – ha invero affermato che «il caso fortuito per l’esenzione dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. va individuato caso per caso ed in concreto, circa la natura e la tipologia delle cause che hanno provocato il danno, nel senso che occorre distinguere se dette cause siano intrinseche alla struttura del bene, così da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l’usura, il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, etc.), o se si tratti, invece, di situazioni di pericolo estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (a mero titolo esemplificativo, perdita d’olio da un veicolo di passaggio, abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici o altri agen... _OMISSIS_ ...Si è, difatti, rilevato che, mentre nel primo caso si può certamente ritenere il custode obbligato a controllare lo stato della cosa ed a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, nel secondo caso l’emergere dell’agente dannoso può considerarsi “caso fortuito” e, dunque, escludere la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., quanto meno finché non sia trascorso un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente affinché il custode acquisisca contezza del pericolo venutosi a creare e sia messo nelle condizioni di poter intervenire per eliminarlo». Nello stesso senso, ma in modo più sbrigativo, la Corte di Cassazione ritiene da sempre che «ai fini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi alla responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa... _OMISSIS_ ...quest’ultima ipotesi, infatti, può configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi».

Tornando per un attimo a quanto abbiamo affermato in materia di comportamento del danneggiato, la giurisprudenza ritiene che «ai fini della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – de... _OMISSIS_ ...227 cod. civ., primo comma; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.».

In altre parole, dunque, ogniqualvolta il comportamento del danneggiato (o il fatto del terzo) siano idonei ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, si avrà la prova positiva di esenzione della responsabilità in capo al custode; invece, ogniqualvolta il comportamento del danneggiato o il fatto del terzo incidano solo sul nesso causale tra cosa e danno, senza interromperlo, avremo una graduazione della responsabilità, con conseguente abbassamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.

Occorre invero tenere presente che «la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, f... _OMISSIS_ ...ene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità».

Parimenti, «l’ente proprietario della strada supera la presunzione di responsabilità per fatti dannosi verificati a causa di una anomalia della strada stessa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest’ultima – al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto – integra il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode».

Inoltre, in applicazione del principio generale del rapporto cau... _OMISSIS_ ...il fatto commesso e l’evento dannoso, consegue che «l’obbligo del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte a un’ipotesi di utilizzazione impropria, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l’imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di un siffatto uso improprio integra il caso fortuito per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c.».



IL CASO FORTUITO: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Ritengo peraltro che il miglior modo per spiegare il caso fortuito sia quello di utilizzare gli esempi di cui abbonda la giurisprudenza ordinaria di merito: andremo pertanto a riportare testualmente alcune pronunce esplicative, senza bisogno di ulteriori commenti.

«In caso di sinistro stradale per irregolarità della pavimentazione avvenuto... _OMISSIS_ ...o e in un ambiente aperto, in condizioni di “luce massima”, è ragionevole e verosimile aspettarsi dall’utente della strada una condotta consona allo stato dei luoghi, qual quella di evitare la sconnessione fonte di pericolo. Se invece l’utente non adegua la sua condotta alla situazione ben visibile di pericolo, si ritiene che lo stesso sia disattento e che tale sua disattenzione sia la causa del sinistro. Tale condotta integra, pertanto, il caso fortuito idoneo ex art. 2051 c.c. ad interrompere il nesso causale tra il bene e l’evento lesivo», con la conseguenza di mandare esente l’amministrazione comunale convenuta in causa da qualsivoglia responsabilità. Trattasi peraltro di un esempio tipico di quella ordinaria diligenza di cui abbiamo parlato diffusamente nel paragrafo precedente.

Nello stesso senso, «l’eccesso di velocità dell’automobilista può costituire circostanza idonea ad integrare caso f... _OMISSIS_ ...ò ad escludere la responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2051 c.c.».

Inoltre, la Cassazione ritiene che «l’infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto».

D’altro canto, «ove un sinistro stradale sia riconducibile – anche in parte – all’assenza o all’inadeguatezza di barriere di protezione, non vale ad interrompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell’utente, dovendosi individuare il fortuito in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo».

«La presenza di una ... _OMISSIS_ ...;olio sulla pavimentazione stradale, che provochi la rovinosa caduta di un motociclista, costituisce un fortuito fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode, e liberandolo così dalla responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c.»: si esclude la responsabilità dell’amministrazione comunale in quanto la macchia d’olio equivale a quella «alterazione repentina e imprevedibile dello stato della cosa» di cui abbiamo parlato poco sopra.

Peraltro, com’è noto, nella nozione di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima: «in materia di responsabilità per danni derivanti da omessa custodia e manutenzione di una strada ai sensi dell’art. 2051 c.c., si può ritenere che il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’even... _OMISSIS_ ...otto dal fatto dello stesso danneggiato nel caso in cui quest’ultimo viaggiasse in stato di ebbrezza e senza le cinture di sicurezza e le caratteristiche della strada gli fossero note». Si badi, però, che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito, per i fini di cui all’art. 2051 c.c., in quanto il custode è tenuto a dimostrare anche di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa.

«Quando il danno sia stato determinato non da cause intrinseche al bene demaniale (quale il vizio costruttivo o manutentivo), bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi – quali, ad esempio, l’abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi – è configurabile il caso fortuito ai fini dell’esonero dalla responsabilità», e ciò in quanto non si è dato il tempo materiale all’amministrazione – custode di segnalare il per... _OMISSIS_ ...demaniale.

Recentemente, la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento poc’anzi esposto, ritenendo che «in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., dell’ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest’ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest’ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l’evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi».

L... _OMISSIS_ ...laborato la distinzione tra fortuito incidente e fortuito concorrente, che non interrompe il nesso della cosa, ma si affianca al «fatto della cosa»: il temporale rispetto alla caduta di alberi fatiscenti, la rottura dei tubi per congelamento dell’acqua rispetto ad un freddo improvviso, la caduta di neve da un tetto rispetto a forti precipitazioni nevose.

In specificazione di questa distinzione, «costituisce fortuito incidentale, idoneo ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., la condotta di guida imprudente e non adeguata alle concrete circostanze da parte dell’utente della strada».

Parimenti, «la responsabilità del custode è esclusa allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell’evento e sia svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato; ... _OMISSIS_ ...questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno».

«Non può essere qualificato come caso fortuito, che elida la responsabilità del Comune, il fatto che il soggetto danneggiato dalla caduta non fosse in grado di deambulare perfettamente a causa degli esiti di una poliomielite, poiché la strada è aperta al transito di tut...