Profili di responsabilità oggettiva della p.a.: l'art. 2058 c.c.

La responsabilità civile si presta invero a diverse classificazioni.

In prima battuta, possiamo ricordare la dicotomia tra responsabilità contrattuale, per la quale le parti sono legate da un rapporto contrattuale secondo la definizione dell’art. 1321 c.c., e responsabilità extracontrattuale, che invece prescinde dall’esistenza di qualsivoglia contratto tra le parti (di cui – come abbiamo accennato – agli artt. 2043 e ss. c.c.).

Esistono ancora la c.d. responsabilità indiretta e la c.d. responsabilità oggettiva.

Per responsabilità indiretta si intende di solito la c.d. responsabilità «per fatto altrui». Se, di regola, l’obbligo di risarcire il danno incombe su colui che lo ha commesso, la responsabilità indiretta prevede l’obbligo di risarcimento in capo ad un soggetto diverso dall’autore materiale del danno (accanto, eventualmente, alla responsabilità di quest’ultimo... _OMISSIS_ ...| Nel nostro ordinamento esistono tre diverse tipologie di responsabilità indiretta:

A) la responsabilità per i danni cagionati dall’incapace (art. 2047 c.c.): «in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità»;

B) la responsabilità dei genitori o del tutore per i danni cagionati dal fatto illecito dei figli minorenni (art. 2048 c.c.): «il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La ste... _OMISSIS_ ...e si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto»;

C) la responsabilità dei padroni o committenti per i danni cagionati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti (art. 2049 c.c.): «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti»;

D) la responsabilità del proprietario del veicolo per i danni cagionati dalla circolazione dello stesso (art. 2054, comma 3 c.c.): «il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuari... _OMISSIS_ ...uirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà».

In altre parole, dunque, la responsabilità indiretta comporta che il responsabile del fatto illecito e dal danno causato al soggetto passivo non sia l’unico obbligato a risarcire il danno così provocato, affiancandosi alla sua la responsabilità (in solido) quella del co-obbligato, nella persona del tutore, dei genitori, del datore di lavoro ovvero del proprietario del veicolo.

Si badi che la responsabilità del datore di lavoro, di cui all’art. 2049 c.c., non ammette prova liberatoria, a differenza delle altre ipotesi di responsabilità per fatto altrui.

Infine, secondo alcuni, la responsabilità di cui all’art. 2047 e all’art. 2048 c.c. non costituirebbe un’ipotesi di responsabilità indiretta, bensì di responsabilità pe... _OMISSIS_ ...natamente, per culpa in vigilando o in educando.


LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA. PROFILI GENERALI.

Torniamo al discorso che a noi interessa e – dopo aver fatto le doverose puntualizzazioni di cui ai paragrafi che precedono – passiamo ora alle prime definizioni di responsabilità oggettiva.

Abbiamo invero già visto le prime classificazioni della responsabilità civile nel paragrafo precedente.

Orbene, per responsabilità oggettiva si intende quel tipo di responsabilità extracontrattuale in cui si prescinde dall’elemento soggettivo della colpa o del dolo: elemento caratterizzante questo tipo di responsabilità è, quindi, la presenza del solo nesso di causalità.

Pertanto, il soggetto agente risponde del danno cagionato al soggetto passivo come conseguenza immediata e diretta della propria condotta: l’unica possibilità per andare esenti da questo tipo di responsabilità è la d... _OMISSIS_ ... una qualsivoglia interruzione del nesso di causalità.

Secondo la dottrina, la responsabilità di tipo oggettivo è necessaria affinché:
1. il danneggiato venga risarcito anche se il danno viene causato incolpevolmente;
2. chi esercita attività pericolose si assuma la responsabilità dei danni eventualmente cagionati a terzi e li risarcisca anche se causati in modo del tutto incolpevole

Esistono peraltro diverse tipologie di responsabilità oggettiva, che sono regolate dagli artt. 2050 – 2054 c.c.:
A) la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.): «chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno»;
B) la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.): ... _OMISSIS_ ...sponsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito»;
C) la responsabilità per i danni cagionati da animali (art. 2052 c.c.): «il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito»;
D) la responsabilità per i danni cagionati dalla rovina di edifici (art. 2053 c.c.): «il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione»;
E) la responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli (art. 2054 c.c.): «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del ve... _OMISSIS_ ...rova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo».

Orbene, il lettore si accorgerà che il minimo comune denominatore di queste disposizioni è l’obbligo di risarcimento del danno salvo che il soggetto interessato dimostri il c.d. caso fortuito, in cui l’art. 2054 c.c. ricomprende anche il comportamento di chi «prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno... _OMISSIS_ ...to, solamente in questi casi il soggetto andrà esente da responsabilità: e, si badi, la prova del caso fortuito ricade sempre su di lui, al fine di evitare la c.d. probatio diabolica in capo al soggetto danneggiato.

Tralasciando la spiegazione delle varie ipotesi e di tutta la casistica delle altre tipologie di responsabilità oggettiva, tornando al discorso principale sul demanio stradale, andremo nei prossimi paragrafi ad approfondire le questioni relative alla responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c.



LA RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C. PROFILI GENERALI.

Abbiamo appena visto che l’art. 2051 c.c. rientra a pieno titolo nelle ipotesi di responsabilità oggettiva, che consente, dunque, il risarcimento del danno a prescindere dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa.

Inoltre, l’unico modo per poter andare esenti da questo tip... _OMISSIS_ ...lità è la prova del c.d. caso fortuito.

Orbene, secondo la dottrina, «non è possibile imputare ad un soggetto una colpa presunta juris tantum e poi affermare che tale presunzione possa essere vinta solo con la prova del caso fortuito, consistente nell’indicazione specifica di una causa interruttiva del nesso causale, comprensiva del fatto del terzo e del danneggiato, restando così a carico del soggetto agente la causa ignota»

La giurisprudenza della Corte di Cassazione soleva parlare della «natura intrinseca» della cosa e si affermava che il custode rispondesse dei danni derivanti dal dinamismo interno connaturato alla cosa, senza che fosse necessario che la cosa in questione fosse pericolosa

Orbene, lasciamo da parte questo discorso per affermare che la giurisprudenza ora riconduce la responsabilità del custode al danno provocato dalla cosa, al rapporto di custodia e alla prova liberatoria... _OMISSIS_ ...ito.

Per quanto concerne il rapporto di custodia, si ritiene che esso non sia riconducibile ad alcun rapporto di tipo contrattuale, ma che la nozione di custodia di cui all’art. 2051 c.c. presupponga l’appartenenza della cosa al soggetto: in virtù di ciò, ne discende che il soggetto risponde del danno per il nesso di causalità tra la cosa ed il danno avvenuto.

La giurisprudenza ordinaria di merito ritiene da sempre che «la responsabilità per danni provocati da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. è applicabile anche ai beni demaniali; tuttavia deve considerarsi che, essendo detti beni esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti degli utenti – che il custode non può escludere dall’uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni – il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni ... _OMISSIS_ ...dividuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati»

Nello stesso senso, «la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo anche nell’ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della Pubblica Amministrazione e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità»

Applicando pertanto queste pr... _OMISSIS_ ...beni demaniali, la giurisprudenza afferma che «l’art. 2051 c.c. configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un’attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo verificatosi in concreto. Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull’elemento psicologico dell’illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità». Da ciò discende che «unicamente laddove sia esclusa la possibilità di una effettiva custodia del bene demaniale può... _OMISSIS_ ...diverso criterio di cui all’art. 2043 c.c., che opera in termini soggettivi, richiedendo la dimostrazione (da parte del danneggiato) della colpa dell’ente proprietario del bene, la quale può peraltro di fatto presumersi laddove il d...