Abusi edilizi e abusi paesaggistici

Abusi edilizi: definizione

Quando si parla di "abuso edilizio" si intende generalmente un illecito che, a seconda dei casi, può assumere rilevanza penale o amministrativa, posto in essere da chi realizza un'opera edilizia in assenza delle prescritte autorizzazioni o su suolo non edificabile.

In sostanza, esso si concretizza in una violazione della normativa edilizia.

La giurisprudenza ha da sempre ritenuto che "nell'assenza di permesso di costruire o di autorizzazione nei modi di legge, l'attività edificatoria è di regola interdetta a chiunque, in qualsiasi zona del territorio comunale e per qualsiasi movente, d'urgenza oppure per ineludibili esigenze di carattere imprenditoriale ovvero alla luce del carattere pertinenziale dei lavori edilizi". In altre parole, commette un abuso edilizio chi svolge un'attività edificatoria in assenza del permesso di costruire o di un'autorizzazione prevista dalla legge.
... _OMISSIS_ ...iù nello specifico, la più ampia giurisprudenza amministrativa ritiene da tempo che l'abuso edilizio abbia carattere permanente: vale a dire, l'illecito si protrae nel tempo fino a che non viene ordinata la rimessione in pristino dello status quo ante ovvero fino a quando viene rilasciato il titolo necessario in sanatoria.

In particolare, infatti, la giurisprudenza amministrativa da sempre ritiene che "avendo l'illecito edilizio natura permanente, in quanto è tale l'alterazione dell'assetto urbanistico-edilizio del territorio indotta dall'opera abusiva, il potere repressivo dell'amministrazione può essere esercitato anche a lunga distanza di tempo, non derivando dal decorso di questo né una sorta di sanatoria dell'opera abusiva né tantomeno una situazione di affidamento in capo all'autore dell'abuso". In altre parole, nessuna sanatoria "automatica", per il solo decorso del tempo, è possibile in presenza di abusi edilizi. Nello stesso se... _OMISSIS_ ...rudenza amministrativa di merito è pressoché unanime nel ritenere che "l'abuso edilizio è un illecito permanente sicché può sempre essere represso senza limiti temporali, e il decorso di un notevole lasso di tempo non è idoneo a ingenerare nessun affidamento del privato, che non può nascere da una situazione di illecito permanente; dal decorso del tempo il privato non riceve alcun danno, anzi consegue un vantaggio, godendo per maggior tempo del beneficio di un'opera abusiva che avrebbe dovuto essere tempestivamente rimossa".

Ciò fa sì che si possa altresì affermare come l'attività di vigilanza della Pubblica Amministrazione - essendo inserita in un contesto più ampio di vigilanza delle norme di salvaguardia e organizzazione del territorio - non sia soggetta ad alcun termine di prescrizione né di decadenza: parimenti, nessun "affidamento meritevole di tutela alla conservazione di una situazione di fatto abusiva" potrà sussi... _OMISSIS_ ...
Corollario necessario all'applicazione di tali principi è l'affermazione contenuta in una recente pronuncia del Consiglio di Stato, nella quale si è sostenuto come cessi la permanenza dell'illecito edilizio (o paesaggistico) sol quando si ottenga il rilascio del titolo edilizio e di quello paesaggistico, nel caso di presenza di tale vincolo. Il rilascio dei siffatti titoli in sanatoria "fa cessare la permanenza dei relativi illeciti: infatti, per il principio di legalità, le opere edilizie si possono considerare supportate da un titolo solo se quello richiesto dalla legge è rilasciato prima della loro realizzazione o successivamente (nei casi consentiti di condono o di accertamento di conformità), così come - sotto il profilo paesaggistico - le opere si possono considerare supportate da un titolo solo se la relativa autorizzazione è rilasciata e diventa efficace prima della loro realizzazione o successivamente (nei casi consentiti di condono o di acce... _OMISSIS_ ...formità)".

In altre parole, la permanenza dell'abuso edilizio viene meno con l'ottenimento del titolo necessario per il mantenimento dell'opera, anche se pervenuto successivamente alla sua realizzazione. Naturalmente, e lo vedremo nel prosieguo della trattazione, occorrerà il rispetto di alcuni requisiti stabiliti dalla legge.

Concludendo: l'abuso edilizio consiste nella realizzazione di un'opera senza i titoli necessari come prescritti dalla legge ovvero su un suolo già dichiarato non edificabile. È un illecito che ha natura permanente, protraendosi nel tempo, e venendo meno solo con il ripristino dello status quo ante (sanzione demolitoria) o con l'ottenimento del titolo prescritto in sanatoria. La realizzazione di un abuso edilizio comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e - nei casi che configurano reati (si pensi ad esempio alla c.d. lottizzazione abusiva) - anche di sanzioni penali. Le sanzioni amministrative (che vann... _OMISSIS_ ...ione dei lavori alla diffida a demolire, alla demolizione, all'acquisizione gratuita) sono dirette a eliminare i manufatti ritenuti abusivi per la suprema salvaguardia del pubblico interesse, mentre le sanzioni penali mirano a perseguire l'autore del reato e sono disciplinate dall'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001.


Gli abusi paesaggistici.

Sulla falsariga di quanto abbiamo appena affermato in tema di abusi edilizi, possiamo sostenere che gli abusi paesaggistici sorgono ogniqualvolta vi sia una violazione del c.d. Codice del paesaggio. Anche in questi casi, come per gli abusi edilizi, il legislatore ha previsto tanto sanzioni amministrative quanto sanzioni penali per i fatti che possono essere configurati come reato.

Le sanzioni amministrative sono previste dall'art. 167 del Codice del paesaggio. Tali sanzioni sono sostanzialmente ripristinatorie dello status quo ante, ma, in realtà, il quarto comma dell'art. 167 prevede... _OMISSIS_ ...amento di compatibilità paesaggistica in determinati (e tassativi) casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

In tali casi, infatti, che possiamo definire come abusi minori, è possibile una sanatoria postuma, che comporta che il trasgressore paghi "una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitori... _OMISSIS_ ...
In altre parole, dunque, ogniqualvolta un'opera, sebbene realizzata in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, non abbia comportato variazioni volumetriche (i c.d. "volumi tecnici"), ovvero, per la sua realizzazione si siano utilizzati materiali non contemplati dall'autorizzazione de quo ovvero, ancora, si sia trattato di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, il trasgressore potrà evitare la sanzione demolitoria presentando un'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, pagando una sanzione pecuniaria.
Le sanzioni penali sono parimenti contemplate dalla Parte IV del Codice del paesaggio e, nei casi che a noi interessano, segnatamente dall'art. 181, che rimanda all'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001, sempre, naturalmente, fatto salvo il caso previsto dall'art. 167, comma 4 di presentazione ed ottenimento dell'accertamento della compatibilità paesaggistica per gli interventi tassativamente indicati.
... _OMISSIS_ ...trina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che possa sussistere una distinzione tipologica degli abusi paesaggistici secondo una tripartizione:
- abusi minori, comportanti l'applicazione delle sole sanzioni amministrative pecuniarie qualora intervenga una valutazione della compatibilità paesaggistica, come abbiamo visto supra;
- abusi gravi, che configurano un delitto, punito con la reclusione;
- abusi ordinari, sanzionati mediante il rinvio quoad poenam all'articolo 44 lettera c) della legge urbanistica.

In linea generale, la costante giurisprudenza di legittimità qualifica il reato paesaggistico come reato formale e di pericolo, che si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con la semplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere negativamente sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione.
È appena il caso di ricordare, infine, che la realizzazione di interve... _OMISSIS_ ...colata può anche concretare la violazione della contravvenzione di cui all'art. 734 c.p., che, secondo una recente giurisprudenza, ha natura di reato di danno. Ne discende pertanto che tale reato sarà configurabile solo in presenza di un'effettiva compromissione delle bellezze protette, il cui accertamento è rimesso alla concreta valutazione del giudice penale, prescindendo quindi sia dallo stato in cui si trovano i lavori abusivamente realizzati sia dalla valutazione effettuata dalla pubblica amministrazione. In altre parole, il profilo del danno cagionato all'ambiente è elemento imprescindibile per l'esistenza del reato e la relativa valutazione del fatto in sede penale.

Concludendo: l'abuso paesaggistico viene definito dall'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 come una realizzazione di opere senza la prescritta autorizzazione ed è - come l'abuso edilizio - un illecito permanente. Anche in questi casi il legislatore prevede una duplice tipologia di sanzioni, d... _OMISSIS_ ...rativo (con la sanzione ripristinatoria e - in casi tassativi e su istanza di parte - una sanzione pecuniaria) e di tipo penale, nei casi che vengono considerati come reato e con un richiamo all'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001.

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