ABUSI EDILIZI --> INTERVENTI ABUSIVI, CASISTICA --> ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
Un’aggiunta di elementi strutturali e un’alterazione morfologica al manufatto ab origine progettato comportano una modifica della relativa sagoma e dei prospetti, oltre che il suo incremento plano-volumetrico: a norma dell’art. 10, comma 1, lett. c, del d.p.r. n. 380/2001, tali variazioni erano da intendersi, come tali, e, soprattutto, in quanto connessi alle opere abusive, subordinati al previo rilascio del permesso di costruire ovvero alla c.d. super-SCIA alternativa.
L’art. 31 del T.U.E. disciplina gli abusi più gravemente sanzionati ed assimila alla vera e propria mancanza di permesso la difformità totale dell’opera rispetto a quanto previsto nel titolo, pur sussistente.
La realizzazione di una veranda necessita del rilascio di un permesso di costruire, trattandosi di opera non precaria perché stabilment...
_OMISSIS_ ...olo e tale da determinare, sotto il profilo edilizio, un aumento di volumetria; sicché del tutto legittima si rivela l'ordinanza di demolizione dell'opera eseguita in assenza del prescritto titolo edilizio, non essendo configurabile il più mite trattamento della sanzione pecuniaria, di cui all' art. 37 del d. p. r. n. 380/2001, previsto per la sola ipotesi di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività.
L’art. 27 comma 2 DPR 380/01, in quanto fondato sul rilievo dell’abusività non solamente formale ma altresì sostanziale delle opere, in quanto realizzate in zona sottoposta a vincolo e/o i contrasto con la normativa urbanistica fa riferimento alle opere realizzate “sine titulo” e quindi non solo in assenza di permesso di costruire ma anche di D.I.A.
Ai sensi dell’art. 27 comma 2 D.P.R. 380/01, sono soggetti a demolizione gli interventi eseguiti sui beni vincolati in ass...
_OMISSIS_ ...edilizio, ove per titolo deve intendersi, ai fini suindicati, sia il permesso di costruire che la d.i.a.
Qualora si realizzino nuovi volumi e superfici, riconducibili agli “interventi di nuova costruzione”, ex art. 3, co. 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, questi necessariamente implicano una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, e come tali necessitano del rilascio del permesso di costruire previsto dall’art. 10, in mancanza del quale la sanzione è unicamente quella demolitoria, di cui al successivo art. 31.
Posto che il permesso di costruire deve essere rilasciato "in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente" (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 12, comma 1, ribadito dal successivo D.P.R. n. 380 del 2001, art. 13, comma 1), laddove il provvedimento amministrativo, pur formalmente rilasciato, sia irrimediabilmente vizia...
_OMISSIS_ ...o con il modello legale, tale da risolversi in una mera apparenza, ai fini dell'applicazione della disposizione penale lo stesso dev'essere considerato mancante e questa valutazione non viola il principio di legalità vigente in materia penale, né, fatta salva la necessità di accertare l'elemento soggettivo, quello di colpevolezza.
La contravvenzione di esecuzione di lavori "sine titulo" sussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione.
Sussiste la legittimità dell’ordinanza di demolizione dell’opera che ha trasformato il precedente edificio in termini di sagoma, volume e superficie, quando la stessa è stata realizzata in assenza del prescritto permesso di costruire.
L’intervento che trasforma una terrazza in un ambiente chiuso, con conseguente ...
_OMISSIS_ ...metria non consentito dagli strumenti urbanistici, deve ritenersi abusivo.
L’ingiunzione di demolizione non necessita di valutazione in ordine alla conformità o meno delle opere abusive agli strumenti urbanistici posto che, una volta accertata l'esecuzione di interventi privi di permesso di costruire, ne deve essere disposta la rimozione indipendentemente dalla verifica della loro eventuale conformità allo strumento urbanistico e della loro ipotetica sanabilità: infatti, l'abusività di un'opera edilizia costituisce, già, di per sé, presupposto per l'applicazione della prescritta sanzione demolitoria.
Le ipotesi di reato previste nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e c) non possono ritenersi realizzate in "assenza" di permesso di costruire quando le opere siano state eseguite sulla base di un provvedimento abilitativo meramente illegittimo, ma non illecito o viziato da illegittimità macroscopica tale da potersi riten...
_OMISSIS_ ...ente mancante.
Il reato di lavori eseguiti in assenza di permesso di costruire (o di equipollente s.c.i.a.) tutela non già la funzione di controllo riservata alla pubblica amministrazione, ma l'esigenza di impedire trasformazioni del territorio in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia e, detto in altre parole, si punisce chi costruisce senza aver previamente ottenuto il permesso (o aver formalizzato l'equipollente s.c.i.a.) perché in questo modo non è stato consentito all'autorità pubblica preposta di effettuare i necessari controlli finalizzati ad evitare che le attività di trasformazione effettuate dai privati possano porsi in contrasto con l'ordinato sviluppo del territorio, quale definito dalle norme di legge e pianificato dall'amministrazione nel rispetto delle stesse.
Nel reato di lavori eseguiti in assenza di permesso di costruire, se non è stato consentito all'autorità pubblica preposta di effettuare i necessari controlli ...
_OMISSIS_ ...evitare che le attività di trasformazione effettuate dai privati possano porsi in contrasto con l'ordinato sviluppo del territorio, mettendo in atto condotte criminose fraudolente (c.d. truffa edilizia) o collusive, oppure tale controllo è stato soltanto apparentemente esercitato da un soggetto non funzionalmente competente o con un atto assunto in palese violazione della disciplina urbanistico-edilizia, esso è in radice mancato e quindi il provvedimento rilasciato è un titolo meramente apparente ed improduttivo di effetti.
Per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, va senz’altro disposta la demolizione delle opere abusive.
Il tetto realizzato a copertura di un immobile connotato da abusività, viene a ripeterne tali caratteristiche costituendone un completamento e, dunque, sotto tale profilo tale opera deve dirsi abusiva per mancanza di permesso di costruire, costituendo (in termini di completamento) un intervento...
_OMISSIS_ ...a costruzione”.
Integra il reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 la realizzazione di un immobile in assenza di valido permesso di costruire, perché ottenuto mediante illegittima cessione di cubatura a scopo edificatorio da parte di terreno asservito non contiguo avente un indice di fabbricabilità differente o una diversa destinazione urbanistica.
Una tettoia deve considerarsi abusiva se eseguita in assenza del permesso di costruire, quando comporta una modificazione di volume e di sagoma ed è priva del carattere della precarietà; tale ultima caratteristica è individuata non già con riferimento al tipo di materiale utilizzato, ovvero alle caratteristiche di costruzione, ma con riferimento alle esigenze che il manufatto deve soddisfare, che non sono né temporanee né contingenti, bensì durevoli nel tempo con conseguente incremento del godimento complessivo dell’immobile cui essa inerisce e del relativo cari...
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Una volta accertata l’illeceità dell’opera per l’assenza del permesso di costruire, ne deve essere disposta la demolizione indipendentemente dalla verifica della loro eventuale conformità allo strumento urbanistico e della loro sempre eventuale sanabilità.
Stante l’effettivo impatto che le opere edilizie realizzate ingenerano sul bene tutelato, a legittimare l’ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi è sufficiente la realizzazione di interventi di “nuova costruzione” di significativa volumetria, realizzati in totale assenza del titolo abilitativo edilizio in zona peraltro assoggettata a vincoli paesaggistici ed al D.L. vo 42/2004.
L’edificazione, per essere legittima, deve fondarsi non solo sulla compatibilità urbanistica dell’opera, ma sull’acquisizione di un regolare titolo edilizio: a prescindere dall'edificabilità dell'area è dunque legittima l'ordi...
_OMISSIS_ ...zione emessa laddove tale titolo edilizio sia insussistente.
A legittimare l’ordine di demolizione delle opere edilizie è sufficiente la realizzazione di interventi di “nuova costruzione” di significativa volumetria, realizzati in totale assenza del permesso di costruire (ovvero d.i.a.) in zona peraltro assoggettata a vincoli paesaggistici richiamati (anche se genericamente) al D.L. vo 42/2004 e s.m. ed i. nelle premesse dell'ordine demolitorio.
Il soppalco che modifica la superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico, è abusivo in mancanza del permesso di costruire.
In caso di mancanza del previo permesso di costruire inerente la realizzazione di una tettoia che comporti trasformazione edilizia, legittima l’applicazione della sanzione demolitoria, la quale costituisce atto dovuto per l’amministrazione comunale.
La realizzazione di un nuovo logg...
_OMISSIS_ ...zione e ricostruzione di una terrazza esterna e la sostituzione di parapetti e ringhiere non possono essere intese come attività di restauro e risanamento conservativo e, pertanto, va ammessa l’ingiunzione a demolire qualora siano poste in atto senza titolo.
Laddove manchi proprio il titolo abilitativo del permesso di costruire, la norma penale applicabile è quella della lett. B, dell'art. 44 D.P.R. n. 380 del 2001.
La realizzazione di strutture chiuse (e, dunque, non di un mero pergolato), atte a determinare un ampliamento della superficie utile destinata all’esercizio dell’attività espletata (nella specie comprovato dal posizionamento di tavoli e sedie) è soggetta, in quanto tale, all’obbligo della previa acquisizione del permesso di costruire e, conseguentemente, sanzionabile - ove quest’ultimo risulti carente - mediante l’adozione della misura ripristinatoria della demolizione (nella specie in applicaz...
_OMISSIS_ ...to di cui artt. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 21 della legge Regione Lazio n. 15 del 2008, in ragione dell’insistenza delle stesse opere sul territorio comunale).
La chiusura di un porticato e l'edificazione in adiacenza di un manufatto in muratura deve essere qualificato come “nuova costruzione” e, pertanto, tale intervento è chiaramente soggetto alla sanzione ripristinatoria se eseguito senza titolo, trattandosi della realizzazione di un nuovo volume ed un cambio di destinazione d’uso senza alcun titolo edilizio legittimante.
La realizzazione di volumetria aggiuntiva senza alcun titolo legittimante comporta che l’Amministrazione correttamente ordini la demolizione delle opere in questione, trattandosi di intervento edilizio abusivo.
Le tettoie di superfici rilevanti, unitamente alle baracche in lamiera esprimenti nuova volumetria, non possono ritenersi mere pertinenze urbanistiche, né tantome...
_OMISSIS_ ...utenzione, in quanto possiedono una propria individualità fisica e determinano un’alterazione significativa dell'assetto del territorio tali da richiedere per la loro edificazione una concessione edilizia, la cui assenza giustifica un intervento di tipo demolitorio.
Non è possibile richiedere, per l’installazione di un impianto pubblicitario, il “permesso di costruire” e, di conseguenza, ove questo manchi, comminare la sanzione demolitoria prevista dal D.P.R. n. 380/2001.
Integra il reato previsto dall'art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, sul lastrico solare di un edificio di un manufatto con struttura in legno con funzioni di tettoia fissato al suolo con piastre di ferro bullonate e appoggiato sul muro parapetto, intonacato e rifinito con cordolo in lastre di marmo e copertura con travi e doghe di legno, trattandosi di un'opera nuova ...
_OMISSIS_ ...ria individualità fisica e strutturale, e non di un mero ampliamento di una struttura preesistente.
Costituisce reato edilizio la realizzazione, senza permesso di costruire, di un volume tecnico di rilevante ingombro destinato ad incidere oggettivamente in modo significativo sui luoghi esterni.
Il T.U. n. 380/2001 non legittima la realizzazione sine titulo di manufatti di rilievo edilizio laddove gli stessi siano ritenuti dall’autore necessari o addirittura urgenti per lo svolgimento di attività di impresa o anche per uso abitativo...