Il recupero delle spese di demolizione dell'immobile abusivo confiscato dal Comune

Qualunque sia la modalità operativa concretamente selezionata per eseguire i lavori di demolizione dell'immobile abusivo conifscato, le spese sostenute dal comune (direttamente, o per finanziare l’attività di terzi) potranno e dovranno essere imputate ai trasgressori.


Sul punto, la legge Bucalossi, dopo aver stabilito che l’eventuale demolizione coattiva sarebbe avvenuta in ogni caso «a spese del suo costruttore», per il recupero degli esborsi faceva espresso al regio decreto n. 639/1910, recante il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.


Nel passaggio alla l. 47/1985, le spese sono state trasferite sui «responsabili dell’abuso»: indicazione più corretta, ma che la dottrina riteneva comunque superflua, stante l’art. 6 della legge. Al contempo si è anche perso l’espresso riferimento al r.d. 639/1910, che non è stato rec... _OMISSIS_ ... con l’approvazione del testo unico vigente. La nuova normativa, anzi, assoggetta in via generale il recupero delle somme dovute al comune alle forme della riscossione coattiva delle entrate. La dottrina, tuttavia, ha giustamente osservato che si tratta di «una facoltà e non di un obbligo», cosicché i comuni, una volta eseguita la demolizione, potranno scegliere discrezionalmente fra il recupero mediante ruolo ed il ricorso a quel regio decreto ormai ultrasecolare.


Nel primo caso, il comune dovrà iscrivere a ruolo le spese sostenute, dopodiché il concessionario provvederà a notificare la cartella di pagamento e, in caso di inottemperanza, darà corso all’esecuzione forzata.


In caso di applicazione del r.d. 639/1910, sarà il funzionario competente ad intimare ai responsabili di rimborsare al comune, entro 30 giorni, le spese sostenute, senza necessità di previa vidimazione pretorile. Nel termine di 30 giorni fissato p... _OMISSIS_ ..., il trasgressore potrà fare opposizione al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il comune, richiedendo se del caso la sospensione dell’ingiunzione, anche se c’è giurisprudenza amministrativa che afferma la propria giurisdizione. Laddove non venga sospesa né annullata, l’ingiunzione consentirà l’immediata azione esecutiva, senza bisogno di precetto, né di ricorrere all’iscrizione a ruolo ed alla cartella di pagamento, con ciò ponendo fine alla complessa procedura di ripristino della legalità violata dall’abuso edilizio realizzato dai trasgressori.


Si noti peraltro che l’obbligo di rimborso non grava solamente sul proprietario o sull’autore dell’abuso, bensì su tutti i soggetti di cui all’art. 29 t.u.ed.. E si noti che le spese da recuperare sono tutte quella a cui l’abuso ha dato corso, ivi inclusi eventuali tentativi demolitori non andati a buon fine, come condivisibilmente co... _OMISSIS_ ...dalla giurisprudenza amministrativa d’appello