Partecipazione, motivazione e discrezionalità nell’oggetto della confisca dell'immobile abusivo

Anche l’oggetto della confisca, così come ogni altro profilo dell’azione amministrativa, può essere oggetto di contributo partecipativo da parte degli interessati. Il proprietario, in particolare, potrà interloquire con l’amministrazione comunale per sottolineare, ad esempio, l’estraneità di alcuni suoi beni al catalogo di legge (richiedendo per l’effetto di rimanerne proprietario) o comunque l’errata determinazione dell’area soggetta a confisca, che è fattispecie effettivamente ricorrente nella casistica.


A fronte di un simile apporto partecipativo, l’autorità procedente dovrà necessariamente motivare, a pena di illegittimità, la propria decisione acquisitiva. L’omessa motivazione, in questo caso, è infatti censurabile per violazione dell’art. 10, lett. b), l. 241/1990, che così dispone: «I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’artico... _OMISSIS_ ...tto [...] di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento». Di questa valutazione obbligatoria per legge, ovviamente, l’autorità procedente deve dare espressamente conto, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge su procedimento. Di conseguenza, laddove l’interessato abbia eccepito l’impossibilità di acquisire un determinato immobile e l’amministrazione lo acquisisca egualmente senza motivare la propria decisione, il provvedimento di confisca si dovrà ritenere illegittimo per violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990.


Una questione in parte diversa si pone laddove l’interessato non abbia presentato alcuna memoria nel procedimento di confisca, o comunque non abbia interloquito su questo specifico punto. In un simile contesto si pone il problema, invero non facile, di accertare se l’autorità procedente... _OMISSIS_ ... motivare l’estensione oggettiva della misura confiscatoria (dopo averla indicata nella CAP o meno).


Sul punto va detto che, almeno fino a qualche anno fa, la giurisprudenza amministrativa maggioritaria, capitanata dal TAR di Napoli ma con notevoli riscontri anche altrove, risultava nettamente incline a ritenere superflua una simile motivazione, ritenendo che il provvedimento fosse «sufficientemente motivato con l’affermazione dell’abusività e dell’accertata inottemperanza», ovvero che fosse «adeguatamente motivato attraverso il richiamo del verbale da cui risulti l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione».


Questo orientamento, sebbene diffuso, non si poteva ritenere corretto.


Invero, l’argomentazione fondamentalmente addotta per esonerare le amministrazioni comunali dall’obbligo di motivazione ex art. 3 l. 241/1990 era la natur... _OMISSIS_ ... vincolata del provvedimento acquisitivo. È agevolmente dimostrabile, tuttavia, che il provvedimento in questione non è affatto vincolato con riguardo all’estensione oggettiva della confisca, come del resto attestato anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa: sul punto, invero, il legislatore lascia all’amministrazione un’amplissima discrezionalità, sia perché utilizza una terminologia vaga, sia perché tale discrezionalità è ulteriormente amplificata dalla tendenza giurisprudenziale (parimenti errata) a consentire che l’area da acquisire non sia indicata nell’ordinanza di demolizione.


Correttamente, pertanto, già in passato alcune sentenze richiedevano una specifica motivazione in merito all’estensione dell’area acquisita e questo orientamento, decisamente più corretto e condivisibile, appare oggi maggioritario nella giurisprudenza più recente e consapevole. Ed anche il giudice amministrativo... _OMISSIS_ ...hiede sul punto una specifica motivazione, specie se viene acquisita un’area eccedente rispetto al sedime del fabbricato, e questo anche per valutare (trattandosi di una sanzione) il rispetto del canone di proporzionalità, la cui violazione (come sappiamo) esporrebbe in effetti l’istituto ad un latente contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU.