Partecipazione al procedimento di acquisizione dell'immobile abusivo non demolito al patrimonio comunale

uo;ordinanza di demolizione, recando anche la comunicazione di avvio del procedimento confiscatorio, obbliga l’amministrazione a 90 giorni di inattività.



L’interessato, viceversa, non è affatto tenuto a rimanere inerte durante questo termine dilatorio. Al contrario: l’amministrazione può legittimamente attendersi che l’interessato impieghi utilmente questi tre mesi, utilizzando una delle sue legittime facoltà. In questa sede ci soffermeremo in particolare sulla eventualità in cui l’interessato partecipi al procedimento acquisitivo: assieme all’atto amministrativo costituito dal verbale di sopralluogo, infatti, tali atti partecipativi privati costituiscono il “pilastro” della fase istruttoria del procedimento di confisca.


Ricevuta l’ordinanza di rimessione in pristino (la quale dovrebbe anche preannunciare, a pena di illegittimità, l’acquisizione gratuita ex... _OMISSIS_ ... 380/2001), l’interessato ha molteplici possibilità: egli può impugnare il provvedimento, può ottemperarvi spontaneamente, può astenersi da entrambe le cose (senza né impugnare né ottemperare) ovvero (almeno in teoria) può farle entrambe (ottemperando ed al contempo impugnando, avendo cura però di precisare la propria volontà di non fare acquiescenza al provvedimento impugnato).


Ciò che accomuna tutte queste ipotesi (tra le quali l’interessato sceglierà, all’evidenza, in ragione delle caratteristiche della sua situazione concreta) è il fatto che in ogni caso è senz’altro conveniente mettersi in contatto con l’amministrazione procedente, esercitando quei diritti partecipativi che la l. 241/1990 attribuisce in via generale ad ogni cittadino coinvolto nell’azione della pubblica amministrazione.


In effetti, è anche per consentire l’esercizio di questi diritti che l’art. 31 t.u... _OMISSIS_ ...ndosi sul punto sia dalla l. 10/1977 che dalla l. 47/1985) prescrive che l’ordinanza di demolizione contenga un’espressa menzione del procedimento di acquisizione così avviato, mettendo in guardia il destinatario dell’ordinanza e di fatto invitandolo a partecipare a questo secondo procedimento amministrativo. Mantenere un atteggiamento di ostinato silenzio, viceversa, è estremamente pericoloso per i soggetti passivi del nostro gravoso procedimento sanzionatorio, specie considerando che si tratta di soggetti già responsabili di una duplice trasgressione (alla normativa urbanistico-edilizia prima ed all’obbligo di demolire poi), con i quali la giurisprudenza amministrativa non si mostra affatto indulgente.


Per vero, tale partecipazione è notevolmente ostacolata dal fatto che la giurisprudenza maggioritaria (ma non condivisibile) tende a ritenere superflue le comunicazioni imposte dalla legge, anche a costo di disappl... _OMISSIS_ ...iva vigente e di esporre l’istituto a contrasti sempre più probabili con la tutela sovranazionale del diritto di proprietà. Ciò che è importante considerare, però, è che l’omessa previsione della futura acquisizione, sia essa legittima o meno, non impedisce ai destinatari pretermessi di partecipare egualmente al procedimento. Infatti l’art. 9 della l. 241/1990 consente di intervenire nel procedimento anche agli interessati che non siano stati notiziati dall’amministrazione procedente, e l’articolo successivo ci rammenta che la partecipazione al procedimento comporta per tutti i partecipanti, oltre al diritto di accesso ai documenti amministrativi, anche la possibilità «di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento». Ne deriva che l’omessa menzione dell’acquisizione nell’ordinanza di rimessione in prist... _OMISSIS_ ... per l’interessato un impedimento di fatto ma non di diritto, nel senso che ostacola la sua conoscenza del procedimento in corso, ma non gli impedisce, se viene altrimenti a sapere dell’esistenza di questo secondo procedimento (ad esempio perché già conosce il contenuto prescrittivo dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, o perché si è diligentemente rivolto ad un legale), di esprimere le proprie ragioni in ordine all’imminente confisca, così come riconosciuto anche dalla dottrina.


Una simile partecipazione è normalmente conveniente per l’interessato, a prescindere dal fatto che egli decida di impugnare, di ottemperare o di rimanere completamente inerte: in tutti questi casi, infatti, dialogare con l’amministrazione non può che sortire effetti benefici, anche considerando che l’amministrazione è costretta per legge a considerare le memorie del privato e a valutarle nell’ambito del futuro provvedimento... _OMISSIS_ ...PENP|