Sanzioni penali per interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

La più grave tra le sanzioni comminate per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali è senza dubbio la sanzione penale: ciascuna delle tre fattispecie, infatti, integra l’elemento oggettivo di un reato e segnatamente di una contravvenzione.

Nel dettaglio, le prime due fattispecie sono espressamente contemplate dall’art. 44, lett. b) t.u.ed. e punite con l’arresto fino a due anni, al quale si aggiungono un’ammenda compresa tra euro 10.328,00 ed euro 103.290,00, nonché la demolizione obbligatoriamente disposta dal giudice penale. E il fatto che la pena pecuniaria sia cumulata a quella detentiva rende impercorribile la via dell’oblazione, sia ordinaria che discrezionale.

In questa previsione non trova posto la terza tipologia di abuso considerato dall’art. 31, ossia la variazione essenziale rispetto al permesso di cost... _OMISSIS_ ...on la rende penalmente lecita: come osserva anche la Corte di Cassazione, infatti, questo abuso rientra nella generica formulazione della lett. a), incorrendo dunque in sanzione meramente pecuniaria (salva sempre la demolizione obbligatoriamente disposta dal giudice penale). Si tratta dunque di un reato di gravità minore, che è sanzionato con la sola ammenda, peraltro compresa tra € 20,00 a € 20.658,00 e dunque di ammontare minore rispetto alla pena pecuniaria prevista per le altre due tipologie di abuso. E il fatto che sia prevista la sola ammenda consente al trasgressore di ottenere senz’altro l’oblazione di cui all’art. 162 c.p..

Riannodando le fila del discorso possiamo dunque concludere che, pur nella diversità di disciplina, tutti e tre gli abusi contemplati nell’art. 31 t.u.ed. vanno incontro anzitutto ad una sanzione penale.

Da ciò deriva anzitutto che qualunque cittadino che sia a ... _OMISSIS_ ...n abuso edilizio ex art. 31 d.P.R. 380/2001 ha facoltà di farne denuncia alla procura della Repubblica o alla polizia giudiziaria. Ovviamente, però, l’ordinamento non può affidare l’accertamento e la repressione penale degli abusi edilizi soltanto alle spontanee denunce dei cittadini interessati, cosicché predispone anche un sistema di acquisizione d’ufficio delle notizie di reato. Nel dettaglio, l’art. 27 del t.u.ed. attribuisce ai comuni la fondamentale funzione di vigilare sull’attività urbanistico-edilizia del loro territorio. Ebbene, qualora nell’esercizio di questa funzione emerga la realizzazione di abusi edilizi ex art. 31 d.P.R. 380/2001, che come detto costituiscono altrettanti reati, il funzionario comunale ha l’obbligo (la cui trasgressione potrebbe essere penalmente sanzionata a sua volta) di farne denuncia senza ritardo al pubblico ministero. In questo modo, all’evidenza, l’ordinamento assicura all&rsquo... _OMISSIS_ ...e della giustizia la qualificata collaborazione degli enti territoriali maggiormente a contatto con la cittadinanza e per questo verosimilmente più idonei per accertare e segnare eventuali abusi edilizi.

Ma l’azione repressiva penale, che di per sé non è esattamente celere, in questa materia si rivela ulteriormente rallentata, stante la lunga prescrizione dei reati in discorso, che ha sua volta induce gli operatori del settore penale ad attivarsi con minor tempestività rispetto ad altri reati assoggettati a prescrizione più celere.

Invero, le fattispecie di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001 costituiscono dei tipici reati permanenti, per cui la prescrizione inizia a decorrere soltanto se cessa la permanenza dell’illecito. Ciò si può verificare se i lavori vengono completati, se vengono sospesi (volontariamente, in seguito a sequestro o ad ordine dell’autorità amministrativa) oppure se interviene una sen... _OMISSIS_ ...na. E si tratta in aggiunta di reati contravvenzionali, per cui, anche ammesso che inizi a decorrere la prescrizione del reato, questo si prescrive soltanto se decorrono sei anni senza un atto interruttivo o comunque se decorrono sette anni e mezzo dalla cessazione della permanenza.

Donde l’evidente opportunità di prevedere, accanto alle sanzioni penali (molto gravi, ma lente), anche delle specifiche sanzioni amministrative (più lievi, ma potenzialmente assai più veloci)