Riparto di giurisdizione al cospetto di un provvedimento concessorio di beni pubblici

Per affrontare le problematiche relative al riparto di giurisdizione coinvolgenti in particolare il provvedimento concessorio è opportuno effettuare alcune considerazioni preliminari che ci consentono di ricostruire attentamente qual è la posizione giuridica del concessionario nei riguardi dell’atto in esame.

Giova a tal fine risolvere un primo problema controverso, soprattutto in giurisprudenza, che ha riguardato l’applicabilità delle regole dell’evidenza pubblica non solo al cospetto delle concessioni di servizi pubblici, ma anche di beni.

Inizialmente, si riteneva che fossero sottoponibili alle regole sull’evidenza pubblica solo le concessioni di servizi pubblici, e tra essi soprattutto quelli erogati in gestione economica.

Una risposta positiva a favore dell’estensibilità…



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A tale riguardo è utile fare riferimento ad una importante pronuncia del Consiglio di Stato del 2009 [1] con cui è stata chiaramente avvertita la necessità di fare applicazione delle regole e dei principi comunitari posti a tutela della concorrenza anche per l’affidamento dei beni demaniali mediante concessione amministrativa.

In tal caso, infatti, analogamente all’ipotesi della concessione di servizi pubblici, possono derivare in favore del concessionario vantaggi economici consistenti che determinano il rispetto nell’espletamento della procedura selettiva dei criteri di concorrenzialità e trasparenza.

Pertanto, i soggetti che intendono partecipare alla procedura predetta dovranno essere in possesso dei requisiti di volta in volta richiesti dalla P.A. concedente e resi evidenti nel bando di gara.

La scelta del concessionario ricadrà su quel soggetto che in base alla propria organizzazione imprenditoriale ed alle proprie capacità di gestione tecnica, risulterà in grado di utilizzare in modo più produttivo ed al contempo più efficace ed economico il bene.

Con il termine evidenza pubblica non ci si riferisce ad una procedura specifica e di uniforme applicazione, ma con essa si richiamano le regole speciali che caratterizzano la contrattualità pubblica, che vengono distinte in ragione della loro finalità consistente nella stipulazione del contratto stesso in condizioni di trasparenza e concorrenzialità.

È noto che il diritto comunitario abbia manifestato espressamente l’esigenza dell’applicazione delle regole sull’evidenza pubblica in materia di contratti e ciò è avvenuto, innanzitutto, attraverso la normativa derivata, in particolare tramite le direttive in materia di appalti pubblici ed, inoltre, in via più generale, ad opera dei principi del diritto primario, ossia quelli contenuti nei Trattati.

Pertanto, pur non occupandosi…