Le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica

RESPONSABILITÀ CONTABILE - GIUDIZIO CONTABILE

È devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno erariale derivante dal mancato versamento alla P.A. da parte del concessionario delle somme riscosse per la vendita dei biglietti di accesso ai siti culturali.

Può essere disposta, con riferimento ai predetti, la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per un nuovo esame della controversia riguardante i sunnominati, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del r.d. n. 1038 del 13.08.1933, secondo il quale “quando in prima istanza la competente sezione giurisdizionale si sia pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale, su queste esclusivamente si pronunciano in appello le sezioni riunite”, intendendosi per “questioni di carattere pregiudiziale” tutte le questioni non attinenti ai presupposti sostanziali della responsabilità: danno erariale, nes... _OMISSIS_ ... tra il danno e la condotta del convenuto, dolo o colpa grave.

RESPONSABILITÀ CONTABILE - GIUDIZIO CONTABILE - DEFINIZIONE EX L. 266/2005

La disposizione di cui all'art. 1, comma 233, della L. n. 266 del 2005 comporta - come riflesso processuale - l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ove risulti soddisfatta, sia pur nei limiti dell'importo fissato dalla Sezione ai sensi dell’art. 1, comma 232, della citata legge, la pretesa azionata dal P.M. contabile con conseguente venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite.

RESPONSABILITÀ CONTABILE - GIUDIZIO CONTABILE - DOMANDE ED ECCEZIONI

Va dichiarata l’inammissibilità delle eccezioni, formulate per la prima volta in appello, di mancanza di un’espressa contestazione nell’atto di citazione delle deduzioni formulate nella fase pre-processuale: si tratta infatti di eccezioni in senso stretto.

... _OMISSIS_ ...e l'eccezione con la quale si prospetta una corresponsabilità di altri soggetti nella causazione del danno alla P.A. fonte di responsabilità erariale, qualora fondata su fatti nuovi in nessun modo oggetto del giudizio di primo grado.


RESPONSABILITÀ CONTABILE - GIUDIZIO CONTABILE - DOMANDE ED ECCEZIONI - RIVALSA

La possibilità del convenuto di far valere un rapporto di garanzia nell'azione di responsabilità deve essere rapportata alle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, che si pronuncia sull'azione proposta dalla competente Procura per il ristoro del pregiudizio erariale cagionato da soggetti che esercitano funzioni pubbliche (art. 52 del R.D. n. 1214/1934); per converso, le controversie relative a rapporti di natura privatistica rientrano nella sfera giurisdizionale attribuita al Giudice Ordinario.


RESPONSABILITÀ CONTABILE - GIUDIZIO CONTABILE - INTERVENTO
... _OMISSIS_ ...o ritenuti ammissibili avanti la Corte dei conti sia l'intervento adesivo principale da parte dell'Ente di appartenenza del convenuto (che cioè pretenda di escludere una concorrente responsabilità dell'agente) sia l'intervento adesivo autonomo, nel riflesso che in tali casi si introdurrebbe un elemento nuovo nel giudizio.

In presenza di un interesse qualificato e concreto, è ammissibile un intervento ad adiuvandum dell’azione obbligatoria del P.M. contabile, ma non è ammissibile chiedere la condanna alla refusione di un danno che quest’ultimo non abbia contestato.

RESPONSABILITÀ CONTABILE - GIUDIZIO CONTABILE - LITISCONSORZIO

Non si rinvengono, se non per casi particolari, ipotesi di litisconsorzio necessario di cui conosce la Corte dei Conti.

RESPONSABILITÀ CONTABILE - GIUDIZIO CONTABILE - POTERE SINDACATORIO

In applicazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato... _OMISSIS_ ...rticolo 112 c.p.c., il potere sindacatorio riconosciuto al giudice contabile non consente di pronunciarsi in ordine ad un maggiore importo di danno; la domanda risarcitoria della Procura e la relativa quantificazione del pregiudizio operata nell'atto di citazione sono infatti limiti inderogabili nel caso di una decisione di condanna.

In materia di danno erariale, il limite oltre il quale al giudice non è consentito andare è rappresentato dall’importo del petitum indicato nell’atto di citazione e non dalle modalità con cui l’attore riterrebbe equo determinarlo e ripartirlo, spettando al giudice l’esclusiva competenza di decidere sul punto.

A fronte del supposto danno erariale, al Procuratore regionale spetta di indagare sull’apporto causale e di valutare l’elemento soggettivo, dolo o colpa grave, insito nelle condotte tenute dai presunti responsabili legati all’amministrazione da un rapporto di serviz... _OMISSIS_ ...n giudizio quelli ritenuti meritevoli della condanna risarcitoria per la parte di pregiudizio cagionato; al giudice contabile invece spetta di giudicare la parte citata e nel fare ciò gli compete anche il potere di modulare, nel caso, il quantum debeatur, anche in considerazione delle condotte dei soggetti estranei al processo qualora dovesse emergere che anche con le loro condotte vi abbiano preso parte.

Le regolamentazioni di garanzia per la gestione dei beni immobili degli enti locali previste dall'ordinamento giuridico, quali la tenuta degli inventari ed il confluire delle relative evidenze gestionali nel conto del patrimonio da sottoporre ad approvazione nel quadro del rendiconto d’esercizio, portano ad escludere l’obbligo della resa del conto giudiziale da parte del soggetto incaricato della gestione dei beni immobili suddetti.

Se da un lato il Procuratore Regionale della Corte dei Conti vede attribuito un ampio potere disc... _OMISSIS_ ...rsquo;esercizio delle sue funzioni, dall’altro lato tale potere discrezionale deve essere esercitato in presenza di fatti o di notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale e deve essere diretto ad acquisire atti o documenti precisamente individuabili, di modo che l'attività del Procuratore cui tali richieste ineriscono non possa essere considerata come un'impropria attività di controllo generalizzata e permanente.

RESPONSABILITÀ CONTABILE - GIUDIZIO CONTABILE - POTERE SINDACATORIO - DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA

La cognizione della Corte dei conti riguarda, in linea di massima, anche le scelte discrezionali dell’amministrazione, per verificare se esse siano coerenti con i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, ovvero comportino l’adozione di scelte arbitrarie e diseconomiche: in particolare, la Cort... _OMISSIS_ ... può sindacare gli atti amministrativi, senza che sia di ostacolo il divieto riguardante il merito delle scelte discrezionali.

In caso di attività amministrativa discrezionale, che si distingue da quella vincolata per la possibilità di scelta tra più comportamenti leciti, il Giudice contabile dovrà verificare, con giudizio ex ante, se la scelta operata corrisponda di per sé a criteri generali di logica e ragionevolezza.

Non sono sottratti alla cognizione del giudice contabile gli atti in cui risulti comprovato ex ante e confermato ex post un evidente carattere di dannosità per l’ente pubblico ed, eventualmente, di perseguire interessi diversi da quelli previsti dalla legge; di converso sono sottratti al suddetto sindacato gli atti, pur eventualmente censurabili, che riflettono un “normale” esercizio di discrezionalità.

La discrezionalità amministrativa è insindacabile, ai sensi della legge n. 20/1994, con i... _OMISSIS_ ...tro, del rispetto dei principi di logica, imparzialità e ragionevolezza, i quali devono sempre reggere l’attività amministrativa. Ne deriva che il magistrato contabile non solo può, ma deve verificare se le motivazioni che sorreggono la scelta siano idonee a supportare il provvedimento adottato avuto riguardo a ragioni di economicità, opportunità e legittimità.

L'insindacabilità della scelte amministrative non esclude la verifica giudiziale sul corretto esercizio del potere discrezionale ovvero la valutazione sulla circostanza che il pubblico amministratore, nella scelta tra le varie possibilità anche se tutte lecite abbia optato per quella più opportuna.

La mancanza di un obbligo di trasmissione del conto giudiziale alla Corte dei Conti non esclude che gli enti locali possano e debbano prevedere, nell’esercizio della loro autonomia organizzativa, le più opportune forme di rendicontazione afferenti alla gestione dei beni immobili... _OMISSIS_ ...i soggetti consegnatari responsabili della corretta conservazione e manutenzione di tali beni.

Non esiste e non è invocabile, quale limite al potere giurisdizionale della Corte dei Conti, la cd. “riserva di amministrazione” se non quando l’agente pubblico invochi (e provi in giudizio) una pluralità di scelte alternative, tutte parimenti legittime; al di fuori di tali ipotesi, quando venga in rilievo la prospettazione di condotte illegittime, al giudice contabile è dato poter sindacare la legittimità e la congruenza della scelta operata rispetto al fine pubblico da raggiungere, al fine di stabilire se all’esborso economico, che ne è derivato, corrisponda un’utilitas per la collettività o per l’ente.


RESPONSABILITÀ CONTABILE - GIUDIZIO CONTABILE - RAPPORTO CON GIUDIZIO AMMINISTRATIVO

L’autonomia dei giudizi contabile ed amministrativo e la non vincolatività o preclusività tra i d... _OMISSIS_ ...significa affatto non tener conto del contenuto deldecisum giudiziale del magistrato amministrativo, quasi ad affermare la incomunicabilità tra le giurisdizioni; ne consegue che o il soggetto ritiene ingiusta la sentenza del giudice amministrativo e si attiva per far dichiarare inefficace la decisione, oppure la sentenza del giudice amministrativa ha pienezza di effetti nell’ordinamento giuridico con possibilità per il magistrato contabile, pur nell’autonomia di giudizio, di avvalersi di essa.

Le valutazioni effettuate dal giudice amministrativo non spiegano efficacia preclusiva e vincolante nel successivo giudizio di responsabilità, che ha come presupposto il rapporto pubblicistico di impiego o di servizio in relazione al quale vanno liberamente valutate le responsabilità del convenuto; pertanto, in ipotesi di responsabilità indiretta il giudice contabile è libero di valutare la colpa del Responsabile di un Servizio Comunale in relazione all... _OMISSIS_ ...orretta applicazione delle disposizioni a presidio degli interventi sui fabbricati presenti sul territorio comunale (allorché i proprietari facciano richiesta degli appositi provvedimenti concessori) anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza amministrativa di condanna contro l’amministrazione, basata sul presupposto dell'illegittimità degli atti adottati in proposito.

Nell’alveo della giurisdizione contabile rientrano le illiceità delle condotte causative del danno pubblico e non i profili di illegittimità degli atti adottati nell’esercizio dell’azione amministrativa, che possono, al più, incidere sulla valutazione del connotato contra ius delle stesse condotte.

RESPONSABILITÀ CONTABILE - GIUDIZIO CONTABILE - RAPPORTO CON GIUDIZIO CIVILE

L'effetto del giudicato civile, non impedisce la piena valutazione del profilo soggettivo delle condotte contestate, secondo una libera ricostruzione del quad... _OMISSIS_ ...ale emerso in esito agli atti del processo contabile.

L’adozione da parte del Giudice civile di decisioni dubbie, discutibili o anche errate, rientrando nell’ordine fenomenico e processuale proprio del giudizio civile, può assumere tutt’al più il ruolo di causa sopravvenuta, ma non vale ad elidere l’evento dannoso che, nel caso di danno c.d. indiretto, resta causalmente imputabile, ove ricorrano gli altri presupposti previsti dalla disciplina di settore, al soggetto che, con il proprio comportamento commissivo o omissivo, abbia cagionato al terzo un danno di cui si è invocato ed ottenuto il ristoro nella sede civile.

La responsabilità civile tende al reintegro degli elementi del patrimonio di un soggetto (ingiustamente) danneggiato, quella contabile è, invece, finalizzata ad accertare e sanzionare le responsabilità degli agenti pubblici che abbiano, con comportamenti contra legem, inferto una lesione all’efficie... _OMISSIS_ ...azione amministrativa, nonché alla sua indipendenza, al suo buon andamento ed alla sua imparzialità. Pertanto, è ben immaginabile la coesistena di due azioni innanzi alle due diverse giurisdizioni, attivate da soggetti differenti, senza che ne derivi alcuna illegittimità, anche con riferimento alla certezza ed all’attualità del danno contestato, dal momento che, comunque, in sede esecutiva, si tiene conto di quanto g...


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