La ripartizione del danno erariale tra più soggetti di cui è accertata la responsabilità

RESPONSABILITÀ CONTABILE - SOGGETTI - APPORTO CAUSALE

Nella ripartizione del danno erariale tra più soggetti di cui è accertata la responsabilità, qualora vi sia una sostanziale inscindibilità causale (attiva o da omessa vigilanza), delle singoli posizioni nella produzione del danno derivante dal sostanziale abbandono della procedura espropriativa, può ritenersi equa una ripartizione in misura uguale tra tutti i convenuti.

L’addebito del danno erariale in ipotesi in cui sia accertata la responsabilità di più soggetti, va effettuato sulla base della diversità dei ruoli funzionali ricoperti da ciascuno dei responsabili e durata dei relativi mandati.

E' corretta la quantificazione delle quote del pregiudizio patrimoniale imputate a ciascuno dei soggetti responsabili, in base alle rispettive attribuzioni, alla durata dell’incarico ed al contributo causale.

La somma quantificata a titolo di danno erarial... _OMISSIS_ ... ai soggetti di cui è accertata la responsabilità in ragione della diversità dei ruoli funzionali ricoperti da ciascuno.

La ripartizione del danno in proporzione alla durata in carica di ciascun sindaco di cui è stata accertata la responsabilità in caso di omessa conclusione del procedimento, appare un criterio equo e razionale per quantificare le singole quote di danno.

Nel giudizio contabile risulta possibile tener conto di altri contributi causali alla produzione del danno da parte di soggetti non convenuti nel giudizio di primo grado, ma solo incidenter tantum e ai fini di una diversa ripartizione del danno stesso.

Nella determinazione del danno erariale, conseguente alla mancata conclusione del procedimento, deve essere considerato l’astratto apporto causale imputabile anche ad altri soggetti in carica nel periodo di legittima occupazione del terreno, anche se non chiamati in giudizio.

Nella quantific... _OMISSIS_ ...o erariale da addebitare al soggetto di cui è accertata la reaponsabilità va tenuto conto dell'apporto causale di altri soggetti assenti nel giudizio (nel caso di specie per decesso).

Il danno va ripartito tra i soggetti di cui è accertata la responsabilità, in ragione dell’apporto causale.

Il richiamo alla responsabilità di altri soggetti non costituisce giustificazione idonea ad escludere la gravità della condotta omissiva contestata.

Sussistono giusti motivi per addivenire ad una riduzione dell’importo da porre a carico dei responsabili in considerazione dell’esistenza, certificata dagli atti acquisiti in esito all’istruttoria, di altri soggetti convenibili non chiamati in giudizio.

Il giudice contabile, nel vagliare l’imputabilità del danno erariale alla condotta del convenuto, può accertare la partecipazione causativa dell’evento anche di soggetti rimasti estranei al proc... _OMISSIS_ ...onto della quota di responsabilità astrattamente addebitabile a quest'ultimi.

La mancata chiamata in giudizio di altri soggetti responsabili dello stesso danno, potrà essere valutata sotto il profilo dell’addebito o sotto il profilo di eventuali responsabilità disciplinari del procuratore, ma non può portare all’assoluzione di chi sia ritenuto responsabile di (almeno parte) del danno.

Dall’importo complessivo costituente danno erariale da addebitare ai soggetti di cui è stata accertata la responsabilità, vanno detratte anche le quote di danno ascrivibili al comportamento di soggetti non citati in giudizio ma la cui responsabilità va accertata in via incidentale.

In ordine alla ripartizione dell'addebito deve ritenersi congruo il ricorso a criteri che tengano conto, quale espressione dell'apporto da ciascuno arrecato alla produzione del danno, da un lato della posizione rivestita in seno all'organizzazione com... _OMISSIS_ ...tro della permanenza nella carica.

Nelle ipotesi di unicità di danno prodotto da una pluralità di condotte, le singole condotte sono autonomamente valutabili ai fini dell’attribuzione delle quote di danno ai compartecipi sulla scorta dell’autonomia delle condotte e del carattere personale e parziario della responsabilità amministrativa; il giudice deve pertanto limitarsi a giudicare le quote di danno riferibili ai convenuti, restando ininfluente l’assenza in giudizio di altri probabili corresponsabili.

Il giudice contabile, nel vagliare l’imputabilità del danno erariale alle condotte dei convenuti, può accertare la partecipazione causativa all’evento anche di altri soggetti rimasti estranei al processo. In questa ipotesi si dovrà isolare la porzione di responsabilità addebitale al soggetto chiamato in giudizio, valutando astrattamente il quantum ascrivibile a comportamenti di terzi, anche se non evocati in giudi... _OMISSIS_ ...; da evitare che i primi debbano sopportare integralmente il peso del risarcimento patito dall’Ente pubblico. Ciò vale a fortiori nell'ipotesi in cui sussista la partecipazione di altri soggetti nella causazione del danno e nel frattempo deceduti.

L’obbligazione risarcitoria gravante su ciascuno dei soggetti dei quali è accertata la responsabilità, in ipotesi di omessa conclusione della procedura, va determinata in proporzione alla durata dei rispettivi mandati rispetto al quinquennio previsto per il perfezionamento dell’esproprio e dunque al netto della quota in ipotesi riferibile ai periodi di carica per i soggetti prosciolti o non citati.

L’importo contestato quale pregiudizio va decurtato di una percentuale a ragione del concorso nella causazione del danno di chi (non evocato in giudizio poichè deceduto), in violazione del compito specifico di vigilanza al medesimo intestato, non impedì il perfezionamento ... _OMISSIS_ ...cito.

Nella liquidazione del danno complessivo occorre tener conto della condotta dei soggetti che, anche se non evocati o rimasti del tutto estranei al giudizio, pur avendone il potere-dovere, nessuno sforzo di diligenza e di attenzione hanno profuso nel ricercare eventuali soluzioni transattive o conciliative della lite insorta per il risarcimento dei danni, e che abbiano potuto contribuire in qualche misura alla determinazione del danno patrimoniale, attesa l’incidenza concausale della pluralità di condotte poste in essere da più soggetti, seppure di matrice colpose e indipendenti, comunque collegate al fatto dannoso provocato dalla complessa azione amministrativa, sulla base dell’applicazione del principio di equivalenza delle cause e del principio di parziarietà, immanente in materia di responsabilità amministrativa.

La circostanza che l’assessore ai lavori pubblici sia deceduto e che la Procura non abbia ritenuto suss... _OMISSIS_ ...pposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli eredi, non esclude l’applicazione del principio generale di ripartizione dell’addebito secondo l’apporto causale da ciascuno dato alla produzione del danno.

Ai fini della determinazione del quantum da porre concretamente a carico del soggetto di cui è accertata la responsabilità, va tenuto conto sia del ruolo causale svolto da altri organi e dipendenti dell’ente che di altri fattori che hanno fatto lievitare l’ammontare del danno. Invero, nell'ambito di un procedimento complesso quale l'espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche vi è la necessità di una interazione, ai fini del raggiungimento del fine voluto dalla legge, tra la componente politica e quella burocratica, da identificarsi nel tecnico comunale o, in sua assenza, del segretario comunale tenuti alla predisposizione di tutti gli atti del procedimento preordinati all'emana... _OMISSIS_ ...edimento finale.

L'art. 1 quater l. 20/1994 consente al giudice contabile di modulare, se del caso, il quantum debeatur, ossia di determinare il danno da imputare a ciascun convenuto, anche in considerazione delle condotte di soggetti estranei al processo qualora dovesse emergere che con le loro condotte vi abbiano avuto parte. Così operando si evita che i convenuti debbano sopportare per intero il peso di un risarcimento che invece sarebbe spettato anche ad altri se ritualmente chiamati in giudizio.

Occorre tenere debito conto nella valutazione della quota di danno da addebitare, con la precisazione che non si tratta di riduzione del danno cagionato ma di valutazione dei singoli apporti concausali nella produzione dello stesso, della parte del danno diretta conseguenza di scelte comportamentali addebitabili ad altri soggetti non evocati a tale specifico titolo.

Dalla piana lettura delle disposizioni normative di cui a... _OMISSIS_ ...1 (vigenti ratione temporis), è agevole ritenere che è contraria al “buon andamento” della P.A. ogni interpretazione incentrata sulla segmentazione dell’azione amministrativa atteso che questa è orientata, invece, ad unico fine senza artificiosa “compartimentalizzazione stagna” delle competenze di ciascuno dei soggetti coinvolti nel procedimento che pur rimane unico nel fine. Ai fini di escludere la responsabilità in caso di omessa conclusione del procedimento non bisogna pertanto confondere l’ordinaria distribuzione delle competenze nell’adozione dei provvedimenti (decreto di occupazione d’urgenza / decreto di esproprio) in materia, rispetto all’addebito consistente nell’omissione gravemente colposa degli atti endo procedimentali necessari all’emanazione dei provvedimenti finali.

Correttamente la misura del risarcimento è addebitata a ciascun soggetto di cui è accertata la responsabilità fa... _OMISSIS_ ...one delle disposizioni sulla natura personale della responsabilità amministrativa e sull’addebito proporzionato alla compartecipazione di ciascuno alla produzione del danno in ipotesi di colpa grave (art. 1, commi 1 e 1 quater, della legge n. 20 del 1994), tenendo conto non solo del periodo di servizio da ciascuno espletato (e della contestuale condotta omissiva) ma anche (a scomputo) del contributo causale di soggetti deceduti o non chiamati in giudizio.

La misura complessiva del danno risarcibile può ridursi, in considerazione dell’apporto concausale alla produzione dello stesso di altri soggetti, non convenuti in giudizio.

La parte di danno ascrivibile alla parte di cui è accertata la responsabilità va determinata considerando anche la concorrenza causale di più condotte negligenti.

Il giudice contabile, nel vagliare l’imputabilità del danno erariale alla condotta del convenuto, può accertare la partecipaz... _OMISSIS_ ...squo;evento anche di soggetti rimasti estranei al processo, valutando in modo virtuale il quantum ascrivibile a comportamenti di terzi, anche se non chiamati in giudizio, così da evitare che i primi debbano sopportare il peso di un risarcimento cui, invece, sarebbero tenuti anche altri. A maggior ragione ciò vale ove si ritenga che il danno erariale sia stato causato anche dalla condotta di soggetti nel frattempo deceduti.

Il giudice contabile può accertare la partecipazione causativa all’evento anche di soggetti rimasti estranei al processo, valutando in modo virtuale il quantum ascrivibile a comportamenti di terzi; in ipotesi in cui il danno indiretto derivi da atto transattivo intervenuto a distanza di molto tempo dall'irreversibile trasformazione del bene, comportante un aggravio di spesa, in termini di interessi e rivalutazione, ciò non può essere posto a carico dei soggetti di cui è accertata la responsabilità per non avere concluso... _OMISSIS_ ...o, in quanto all'evidenza incolpevoli di detto maggiore esborso.

Il Giudice contabile ha l’obbligo, nel decidere sulla responsabilità dei soggetti convenuti in giudizio, di tenere conto anche in astratto degli eventuali concorsi causali, nella produzione del nocumento erariale, di altri dipendenti o agenti pubblici, ovvero di soggetti privati non sottoposti alla giurisdizione del giudice contabile, pur se non direttamente evocati nella controversia dall’Ufficio Requirente o non convenibili, ovvero dei soggetti assolti nel medesimo giudizio, a tal fine provvedendo alla riduzione dell’addebito in favore delle parti in causa per le quali sussistono gli estremi della condanna, nei limiti delle quote corrispondenti all’effettiva rilevanza causale della loro condotta singolarmente considerata.

Una volta individuati, sulla base dei risultati rivenienti dalla cosiddetta prova di resistenza, espressione del noto principio pena... _OMISSIS_ ...ldquo;conditio sine qua non”, gli antecedenti senza i quali il nocumento erariale non si sarebbe certamente verificato, tutte le voci di pregiudizio che siano diretta ed immediata conseguenza del contegno antigiuridico in parola, sebbene maturate nel corso del tempo, non possono che essere ascritte al soggetto o ai soggetti che hanno provocato il danno erariale, anche laddove la sopravvenuta cessazione dal proprio incarico, ovvero la traslazione della competenza concernente la gestione della procedu...


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