Con riferimento alla tematica in esame è opportuno analizzare un’importante pronuncia del Consiglio di Stato del 2002 [1], con la quale il massimo organo della giustizia amministrativa è pervenuto a conclusioni analoghe a quelle sopra esposte.
Infatti, la sentenza citata sembra escludere che
le modifiche organizzative che hanno interessato nel tempo l’ente gestore del servizio ferroviario abbiano altresì modificato il regime giuridico dei beni ad esso trasferiti in proprietà, rispetto a quanto codificato dall’art. 822 c.c..
Pertanto, l’inclusione dei beni ferroviari e delle relative pertinenze nel demanio accidentale risulta compatibile con la forma societaria della Ferrovie dello Stato S.p.a..
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La giurisprudenza amministrativa [2] ha precisato sul punto che l’art. 1, comma 3, l. 210/1985 nella parte in cui afferma che «
l’Ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi … già di pertinenza dell’Azienda autonoma Ferrovie dello Stato» va interpretato nel senso che
i beni da trasferire al nuovo Ente siano tutti quelli che dapprima nella disponibilità della predetta azienda autonoma, fossero o fossero stati da questa comunque destinati all’esercizio ferroviario.
In particolar modo,
il concetto di «pertinenza» deve essere inteso non in termini tecnico-giuridici bensì aziendalistici e, pertanto, essa ricomprende tutti i beni rientranti nella disponibilità dell’azienda autonoma e destinati allo svolgimento della sua attività istituzionale [3].
Effettuata questa importante precisazione è possibile ora ripercorrere il ragionamento seguito dal Consiglio di Stato investito della quae...