Occupazioni illegittime: il riparto di giurisdizione

Nel 1998, per bilanciare gli effetti della privatizzazione del pubblico impiego e nello stesso provvedimento normativo che disponeva tale privatizzazione[1], il legislatore rimetteva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la materia dell’urbanistica ed edilizia[2], tradizionalmente caratterizzata da un’elevatissima incidenza di diritti soggettivi, specie per quanto riguarda il profilo delle espropriazioni per pubblica utilità e dei relativi risvolti patologici.

L’innovazione sembrava «assegnare la cosiddetta “occupazione acquisitiva” alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo»[3], ritenuto «più comprensivo»[4] di quello ordinario, e forse proprio per questo in seno alla Suprema Corte emergeva un orientamento minoritario incline a circoscrivere i comportamenti devoluti al giudice amministrativo[5].

A partire dal 2004, anche la Consulta aderiva a questa nuova... _OMISSIS_ ...validava l’opzione legislativa di rimettere al giudice amministrativo l’intera materia dell’urbanistica ed edilizia[6]: con particolare riferimento al versante espropriativo della materia in questione, nel 2006 la Corte costituzionale precisava che in nessun caso il legislatore poteva devolvere al giudice amministrativo i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere[7].

In seguito a questa giurisprudenza costituzionale, i problemi di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, lungi dal risolversi, si acuivano rapidamente[8], soprattutto per quanto riguarda la distinzione tra comportamenti “amministrativi” e comportamenti “meri”[9]: infatti soltanto i primi, in quanto riconducibili almeno mediatamente all’esercizio del potere, avevano potuto essere devoluti al giudice amministrativo, mentre gli altri erano senz’altro rimasti nella... _OMISSIS_ ... giudice ordinario.

A questo proposito non può essere messo in discussione che le occupazioni illegittime costituiscono un comportamento in senso tecnico, dal momento che gli effetti della fattispecie non conseguono - quantomeno non esclusivamente - dall’attività provvedimentale della p.a. bensì, in tutto o in parte, dalla sua attività materiale.

Altrettanto indiscutibile è che tali comportamenti non si prestano ad essere integralmente ricondotti né alla categoria dei comportamenti amministrativi, né alla contrapposta categoria dei comportamenti meri, dovendosi procedere al riparto per mezzo delle sottocategorie[10].

Era proprio con riferimento a tali sottocategorie, però, che si venivano a profilare i più duri contrasti tra giudice amministrativo e giudice ordinario, entrambi decisi a difendere ad oltranza le proprie competenze, anche a discapito della certezza del diritto[11].

Il contrasto durav... _OMISSIS_ ... allorché la Corte di cassazione[12] - contro ogni previsione[13] - iniziava a spostarsi verso le posizioni precedentemente assunte dal Consiglio di Stato[14], aprendo in tal modo la via ad una soluzione ad oggi piuttosto consolidata. Sia le Sezioni Unite[15] che l’Adunanza Plenaria[16], infatti, condividevano infine la tesi per la quale il giudice ordinario è competente esclusivamente in ipotesi di occupazioni usurpative c.d. “pure”, cioè mancanti ab origine della dichiarazione di pubblica utilità, la cui fuoriuscita dalla giurisdizione ordinaria era stata negata fin dall’inizio[17]. Viceversa, laddove la dichiarazione di pubblica utilità sia stata annullata - c.d. occupazione usurpativa “spuria” - la controversia rientra nella competenza del giudice amministrativo, unitamente a tutte le ipotesi di occupazione acquisitiva.

La composizione del contrasto, ad ogni modo, interveniva dopo diversi anni di incertezza. Ciò sign... _OMISSIS_ ...lungo tempo, controversie del tutto identiche avevano potuto essere decise l’una dal giudice amministrativo e l’altra dal giudice ordinario, moltiplicando le difficoltà di ricostruzione di un istituto giuridico già di per sé tutt’altro che limpido.