Natura giuridica dei beni trasferiti e/o acquisiti da società partecipate: dubbi e contrasti interpretativi

Il problema inerente la natura giuridica dei beni trasferiti o acquisiti dalle società partecipate si è posto con l’avvento del modello societario nel settore dei servizi pubblici.

Tali soggetti di matrice privatistica sono stati, innanzitutto, il frutto di un processo di privatizzazione degli enti pubblici volto a superare le inefficienze che erano state riscontrate in punto di erogazione dei servizi di interesse collettivo.

Inoltre, il modello societario si è successivamente…



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La situazione verificatasi nel panorama organizzativo della Pubblica Amministrazione ha di conseguenza innescato un dibattito interpretativo molto acceso in ordine alla «sorte giuridica» di tutti quei beni strumentali e necessari per l’effettiva erogazione del servizio stesso.

Tale quesito giuridico non costituisce, però, una mera questione teorica, ma comporta rilevantissime ricadute pratiche.

Infatti, come è stato ampiamente sottolineato al capitolo I, la disciplina giuridica cui soggiacciono i beni pubblici e i beni privati è notevolmente diversa.

Già la nostra Costituzione con l’affermare al suo art. 42 comma 1 che la proprietà è pubblica o è privata lascia intendere la sussistenza di una profonda diversificazione in punto di regime giuridico.

La differente disciplina giuridica è riscontrabile proprio all’interno del nostro codice civile che provvedere ad inserire la normativa sui beni pubblici all’interno del suo libro III, titolo I, capo II rubricato «Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici».

In sintesi, proprio la funzione svolta dai beni pubblici, ossia quella di essere strumentali al perseguimento dei servizi di interesse collettivo, ha reso necessaria la loro sottoposizione ad una disciplina giuridica peculiare e per certi versi privilegiata.

A tale riguardo, infatti, è possibile sostenere, in linea di principio e in termini generalissimi…



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Tutto ciò, però, non include i beni rientranti nel c.d. patrimonio disponibile dello Stato in toto assoggettati alla disciplina di diritto comune.

La premessa appena effettuata sottolinea l’importanza della risoluzione del quesito oggetto del presente lavoro: infatti, chiarire la natura giuridica dei beni trasferiti o acquisiti dalle società partecipare è importantissimo al fine di individuare la corretta disciplina giuridica loro applicabile.

A tale riguardo, come è stato opportunamente già messo in evidenza nel corso della trattazione, non vi è assolutamente unanimità di vedute né in dottrina e né tantomeno in giurisprudenza.

Tali conflitti ermeneutici sono stati spesso alimentati dalla sussistenza di dati normativi



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Dall’analisi condotta è emerso chiaramente che la tendenza assunta sul punto dalla dottrina, ma anche dalla più recente e prevalente giurisprudenza, è quella di considerare la natura «pubblicistica» dei beni in esame e ciò per una serie di ragioni.

A tale riguardo, infatti, è stato, innanzitutto, sostenuto che in realtà se si volge lo sguardo al soggetto spesso titolare di tali beni (che non sempre coincide con tali società, vedi, ad esempio l’Anas che non ha la titolarità, ma solo la gestione della rete stradale a seguito di un provvedimento concessorio) questo non può essere considerato quale soggetto di diritto privato, in quanto il fenomeno delle privatizzazioni spesso si è arrestato ad uno stadio meramente formale e non è giunto ad un livello sostanziale.

Di conseguenza, è già nei confronti di tali soggetti che si rende necessaria l’applicazione di una disciplina pubblicistica.

Per di più, nulla impedisce che anche i beni rientranti nella titolarità di tali soggetti siano da considerarsi pubblici a tutti gli effetti e, perciò, assoggettabili alla relativa disciplina giuridica.


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Infatti, è stato sostenuto che il principio in base al quale i beni partecipano della stessa natura del soggetto titolare non è più in auge.

Una lettura in chiave più moderna del problema porta, in realtà, a rivalutare l’elemento oggettivo su quello soggettivo.

Al di là, infatti, di quanto sostenuto dal legislatore, i cui interventi non sono spesso chiarificatori sul punto, ma anzi forieri di problemi ulteriori, ciò su cui bisogna concentrarsi è la effettiva destinazione cui tali beni sono orientati.

Più precisamente, laddove gli stessi, pur appartenendo a soggetti formalmente ed anche sostanzialmente privati, siano, però, in concreto volti al soddisfacimento dei bisogni della collettività essi non possono non essere considerati pubblici e, pertanto, assoggettati ad una disciplina giuridica di matrice pubblicistica.

Pertanto, dall’analisi dei casi oggetto di esame nel corso del presente lavoro, ossia dell’Anas e dei c.d. beni autostradali, della Ferrovie dello Stato S.p.a. e dei c.d.beni ferroviari ed, infine, dei beni idrici volti all’erogazione del servizio idrico integrato ad opera di società per azioni, sembra che possa emergere la ricorrenza di un principio di fondo: in tutti i casi sopra esaminati, infatti, ciò su cui viene a focalizzarsi l’attenzione degli interpreti, al di là del dato normativo espresso, è un requisito di carattere preminentemente teleologico.



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La soluzione di quest’ultima, infatti, può essere condotta, in termini generali, analizzando la specifica funzione assolta dai beni in esame.

Se gli stessi sono concretamente utilizzati per il soddisfacimento di bisogni pubblicistici non vi sono ostacoli, nonostante anche la sussistenza di opzioni interpretative ulteriori e discordanti, al loro inquadramento nell’ambito dei «beni pubblici» cui alludono gli art. 822 e seguenti del Codice civile e la loro sottoposizione, di conseguenza, alla relativa e peculiare disciplina giuridica.  

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