I vizi delle sentenze amminstrative che conducono all'impugnazione per Cassazione

Sintesi: La parte che in sede di legittimità intenda far valere carenze di accertamento o errori di valutazione commessi dal c.t.u., alle cui conclusioni il giudice di merito abbia acriticamente aderito, non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e conformemente al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, riportando per esteso le parti della relazione di consulenza da essa ritenute insufficientemente o erroneamente motivate e svolgendo concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione.

Estratto: «La parte che in sede di legittimità intenda far valere carenze di accertamento o errori di valutazione commessi dal c.t.u., alle cui conclusioni il giudice di merito abbia acriticamente aderito, nonostante la formulazione di critiche tali da richiedere uno specifico esame, non può infatti limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e conformemente al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, riportando per esteso le parti della relazione di consulenza da essa ritenute insufficientemente o erroneamente motivate e svolgendo concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, al fine di rendere possibile a questa Corte l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. 2, 13 giugno 2007, n. 13845;5 maggio 2003, n. 6753; Cass., Sez. 1, 7 marzo 2006, n. 4885).»

Sintesi: La parte che in sede di legittimità si dolga dell'acritica adesione del giudice di merito alla consulenza tecnica di ufficio, pur in presenza di specifici rilievi formulati all'operato del consulente, non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto a cui essa invoca il controllo di logicità e adeguatezza, riportando per esteso le pertinenti parti della relazione di consulenza che ritiene insufficientemente o erroneamente valutate.

Estratto: «4.1. - La parte che in sede di legittimità si dolga dell'acritica adesione del giudice di merito alla consulenza tecnica di ufficio, pur in presenza di specifici rilievi formulati all'operato del consulente, non può infatti limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto a cui essa invoca il controllo di logicità e adeguatezza, riportando per esteso le pertinenti parti della relazione di consulenza che ritiene insufficientemente o erroneamente valutate e svolgendo concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, al fine di consentire a questa Corte l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. 2, 13 giugno 2007, n. 13845; Cass., Sez. 1, 7 marzo 2006, n. 4885).Tale onere nella specie è rimasto sostanzialmente inadempiuto, essendosi la ricorrente limitata a trascrivere, a corredo del motivo d'impugnazione, il passo della motivazione in cui la Corte d'Appello ha richiamato la relazione del consulente, nonché a riferire che la stima dei fondi espropriati ha avuto luogo con metodo analitico; essa non ha fornito alcuna indicazione in ordine agli elementi presi in considerazione ed a quelli trascurati dal c.t.u., lamentando genericamente la mancata valutazione degli oneri di urbanizzazione, senza neppure precisarne l'incidenza, con la conseguente impossibilità di esprimere qualsiasi valutazione in ordine alla fondatezza della censura.»

Sintesi: Il ricorrente per cassazione ha l'onere di indicare puntualmente in ricorso gli errori (o le omissioni dei c.t.u.) non considerati nella sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione delle precedenti deduzioni, senza, peraltro, riportare adeguatamente i passaggi delle consulenze di parte e della relazione del c.t.u. nominato in primo grado ritenuti contrastanti con il contenuto della relazione della c.t.u. espletata in appello, evidenziando, altresì, le ragioni e la decisività delle conclusioni delle relazioni contrapposte a quest'ultima c.t.u..

Sintesi: In sede di legittimità la denuncia di un vizio consistente in acritica adesione alla consulenza di primo grado, pur in presenza di elementi richiedenti specifico esame, non può limitarsi alla generica espressione della doglianza di motivazione inadeguata, essendo, invece, onere della parte indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali si invoca il controllo di logicità sotto il profilo dell'apprezzamento della causalità dell'errore, ossia della decisività di tali circostanze.

Estratto: «5. Sotto un quarto profilo il ricorrente ha dedotto l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della determinazione dell'avvenuto o meno restringimento del luogo di esercizio della servitù di passaggio, aveva "sic et simpliciter" recepito gli esiti emersi dal supplemento della relazione del c.t.u. nominato in appello, che erano risultati indirizzati in senso unilaterale, senza che fosse stata offerta alcuna confutazione delle emergenze contrarie.Ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. il ricorrente ha chiesto a questa Corte di chiarire se il giudice del merito, che ometta di fornire ogni motivazione circa il contrasto tra gli elementi emersi dalla prova testimoniale, dalla relazione del CTP, puntuale e documentata anche fotograficamente, e dalla C.T.U. 26 maggio 1998 eseguita nel giudizio di primo grado, assolva all'onere di motivazione previsto a suo carico dall'art. 132 c.p.c., n. 4) e art. 360 c.p.c., n. 5), o se, viceversa, la sentenza, in tal caso, sia affetta da nullità.5.1. Questo motivo è da ritenersi inammissibile.Deve, in proposito, precisarsi che il motivo non risulta corredato da una conferente ed autonoma sintesi del vizio motivazionale dedotto (così come prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 bis c.p.c.) riconducibile alla puntuale individuazione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione adottata dalla Corte territoriale la rendeva inidonea a giustificare la decisione.Inoltre, la doglianza difetta della necessaria specificità in relazione al vizio prospettato, poiché il ricorrente (cfr., ad es., Cass. n. 3568 del 2002; Cass. n. 7078 del 2006 e Cass. n. 13845 del 2007) aveva l'onere di indicare puntualmente in ricorso gli errori (o le omissioni dei c.t.u.) non considerati nella sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione - oltretutto generica, nel caso di specie - delle precedenti deduzioni, senza, peraltro, riportare adeguatamente i passaggi delle consulenze di parte e della relazione del c.t.u. nominato in primo grado ritenuti contrastanti con il contenuto della relazione della c.t.u. espletata in appello, evidenziando, altresì, le ragioni e la decisività delle conclusioni delle relazioni contrapposte a quest'ultima c.t.u.. Al riguardo si ricorda che, in sede di legittimità la denuncia di un vizio consistente in acritica adesione alla consulenza di primo grado, pur in presenza di elementi richiedenti specifico esame, non può limitarsi alla generica espressione della doglianza di motivazione inadeguata, essendo, invece, onere della parte, in considerazione del principio di necessaria specificità e completezza del ricorso e de carattere limitato del mezzo di impugnazione, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali si invoca il controllo di logicità sotto il profilo dell'apprezzamento della "causalità dell'errore", ossia della decisività di tali circostanze; a questi fini, non basta fare menzione, senza alcuna indicazione, sia pure sintetica e riassuntiva delle relative osservazioni critiche, di una relazione tecnica di parte, come documento non considerato dal giudice a quo, poiché, in tal guisa, quand'anche si dia per certo il contenuto critico del documento, non è dato apprezzarne la rilevanza nel senso suesposto, atteso che la contestazione dell'esattezza delle conclusioni dell'espleta consulenza mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse dal consulente tecnico di parte non serve, di per se, ad evidenziare alcun errore delle prime - con conseguente insufficienza della motivazione della sentenza che ad essa si sia limitata a riferirsi -, ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti.Ad ogni modo, la Corte territoriale - la quale aveva ritenuto, proprio in virtù dell'incertezza degli esiti scaturiti dalla c.t.u. esperita in primo grado, sussistenti i presupposti per rinnovare la c.t.u. in appello - ha dato sufficientemente conto, nel rispondere alle critiche formulate dall'appellante, delle ragioni per le quali ha ritenuto pienamente condivisibili il contenuto e le conclusioni rinvenibili nella c.t.u. disposta nel giudizio di secondo grado, la cui relazione si connotava per la sua linearità e compiutezza, oltre che per la logicità delle valutazioni compiute e degli esiti raggiunti, in quanto fondati su dati e riscontri oggettivi e frutto di operazioni coerentemente coordinate e scientificamente corrette.»

Sintesi: Non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice "a quo", la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità.

Estratto: «Con orientamento costante, questa Corte ha affermato il principio secondo cui non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice "a quo", la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 4 maggio 2009, n. 10222;Cass. 6 settembre 2007, n. 18688; Cass. 28 marzo 2006, n. 7078). Non risultano, invero, proposte davanti al giudice del merito, nel senso che nel ricorso le relative deduzioni non sono state richiamate e trascritte, nel rispetto del principio di autosufficienza, le complesse argomentazioni svolte in questa sede circa le valutazioni operate dal consulente tecnico d'ufficio, che, in tal modo, anziché concretare specifiche censure alla motivazione della decisione impugnata, si risolvono in inammissibili questioni attinenti al merito.Peraltro, la critica del metodo seguita per la determinazione del valore del fondo non coglie nel segno, alla stregua dell'affermata equivalenza (Cass., 31 maggio 2007, n. 12771; Cass. 19 gennaio 2007, n. 1161; Cass. 20 aprile 2006, n. 9312) dei metodi analitico- ricostruttivi che di quelli sintetico-comparativi.»

Sintesi: Non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice "a quo", la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione.

Estratto: «Con orientamento costante, questa Corte ha affermato il principio secondo cui non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice "a quo", la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 4 maggio 2009, n. 10222; Cass. 6 settembre 2007, n. 18688;Cass. 28 marzo 2006, n. 7078). Non risultano, invero, proposte davanti al giudice del merito, nel senso che le relative deduzioni non sono state richiamate, nel rispetto del principio di autosufficienza, nel ricorso, le argomentazioni svolte in questa sede circa le valutazioni operate dal consulente tecnico d'ufficio, che, in tal modo, anziché concretare specifiche censure alla motivazione della decisione impugnata, si risolvono in inammissibili questioni attinenti al merito.»

Sintesi: L'eventuale rigetto dell'istanza di riconvocazione del c.t.u. non può essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, qualora dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta.

Estratto: «5. - Con il quinto motivo (violazione ed erronea applicazione di norme di diritto: artt. 61 e 196 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 99 e 102 cod. proc. civ.) si censura la decisione della Corte territoriale di avere disatteso la richiesta di supplemento di c.t.u. e si sostiene che il supplemento di c.t.u. non incorre nelle preclusioni di cui all'art. 184 cod. proc. civ..5.1. - Il motivo non coglie la ratio decidendi, perché la richiesta di rinnovazione della c.t.u. è stata respinta dalla Corte d'appello, non già perché la parte istante era incorsa in preclusioni, bensì in quanto si trattava di indagini superflue. D'altra parte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando, come nella specie, dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta (da ultimo, Cass., Sez. 3^, 15 luglio 2011, n. 15666).»

Sintesi: Non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice "a quo", la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione.

Estratto: «4 - Il terzo motivo, con il quale si censura la determinazione dell'entità dei "danni materiali e ripristinatori", si risolve in un'inammissibile proposizione, in sede di legittimità, di questioni attinenti al merito della vicenda, laddove il dedotto vizio motivazionale risulta proposto senza rispettare i principi di specificità e di autosufficienza. Con orientamento costante, questa Corte ha affermato il principio secondo cui non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice "a quo", la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 4 maggio 2009, n. 10222; Cass. 6 settembre 2007, n. 18688; Cass. 28 marzo 2006, n. 7078). Non risultano, invero, proposte davanti al giudice del merito, nel senso che le relative deduzioni non sono state richiamate, nel rispetto del principio di autosufficienza, nel ricorso, le complesse argomentazioni svolte in questa sede circa le valutazioni operate dal consulente tecnico d'ufficio, che, in tal modo, anziché concretare specifiche censure alla motivazione della decisione impugnata, si risolvono in inammissibili questioni attinenti al merito.»

Sintesi: La parte che addebita alla consulenza tecnica d'ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l'ha recepita), ha l'onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente d'ufficio.

Sintesi: Poiché il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, la parte, la quale deduca il vizio d'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni già formulate nel giudizio di merito e la sede processuale in cui le deduzioni che il giudice di merito avrebbe ignorato, erano state svolte, per consentire il riscontro in sede di legittimità.

Estratto: «9.1. Le critiche mosse alla consulenza tecnica su punti che non emergono dalla sentenza, sono come tali inammissibili, se non accompagnate dalla riproduzione dei passi censurati della consulenza, e delle critiche già sottoposte all'esame del giudice di merito. In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, infatti, la parte che addebita alla consulenza tecnica d'ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l'ha recepita) ha l'onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente d'ufficio (Cass. 13 giugno 2007 n. 13845). Inoltre, poiché il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, la parte, la quale deduca il vizio di insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni già formulate nel giudizio di merito (Cass. 6 ottobre 2005 n. 19475), e la sede processuale in cui le deduzioni che il giudice di merito avrebbe ignorato, erano state svolte, per consentire il riscontro in sede di legittimità. In mancanza di tali elementi il motivo è inammissibile.»

Sintesi: La parte che in sede di legittimità si duole dell'acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica d'ufficio, non può limitarsi a lamentare genericamente l'omesso esame delle proprie deduzioni e l'inadeguatezza della motivazione, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato dei relativo mezzo d'impugnazione, ha l'onere di trascrivere integralmente non solo le critiche mosse agli accertamenti ed alle conclusioni del c.t.u. ma anche i passaggi salienti e non condivisi della relazione di quest'ultimo, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice di merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate dalla parte.

Estratto: «Ai fini dell'individuazione del valore di mercato del fondo ceduto, la Corte d'Appello ha richiamato i risultati delle indagini svolte dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, rilevando che quest'ultimo aveva fatto riferimento al prezzo di vendita di un terreno ubicato nelle vicinanze, emergente dall'accertamento di valore effettuato dall'Amministrazione finanziaria, nonché, in mancanza di altri atti di alienazione di immobili aventi caratteristiche similari, ad informazioni acquisite presso agenzie immobiliari specificamente indicate nella relazione di consulenza.La mancanza di una puntuale confutazione delle critiche mosse da consulente dell'Amministrazione alla relazione non è di per sé sufficiente a rendere censurabile la decisione, non essendo il giudice tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento, ove intenda aderire alle conclusioni de c.t.u., in quanto l'obbligo della motivazione deve ritenersi adempiuto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dal quale possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti sono state implicitamente rigettate (cfr. Cass. Sez. 1^, 4 marzo 201 1. n. 5229; Cass. Sez. 3^, 6 ottobre 2005, n. 19745). In tal caso, la parte che in sede di legittimità si duole dell'acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica d'ufficio, non può limitarsi a lamentare genericamente l'omesso esame delle proprie deduzioni e l'inadeguatezza della motivazione, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato dei relativo mezzo d'impugnazione, ha l'onere di trascrivere integralmente non solo le critiche mosse agli accertamenti ed alle conclusioni del c.t.u. ma anche i passaggi salienti e non condivisi della relazione di quest'ultimo, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice di merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate dalla parte, nonché di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (cfr. Cass. Sez. 3^ 13 giugno 2007, n. 13845; Cass.. Sez. 1^, 13 settembre 2006. n. 19656; Cass. Sez. 1^, 7 marzo 2006, n. 4885).Il Comune, invece, nel contestare la valutazione compiuta dalla Corte territoriale, si limita a ribadire le censure sollevate nel giudizio di merito, astenendosi dal trascrivere nel ricorso le parti pertinenti della relazione, alla quale fa solo sommariamente riferimento, con la conseguenza che risulta impossibile cogliere la portata delle censure sollevate, nonostante la specifica menzione delle stesse.3.1. - Il riferimento ad elementi diversi da quelli indicati in sede di conferimento dell'incarico non è d'altronde sufficiente ad inficiare le conclusioni del c.t.u.. rientrando nella discrezionalità tecnica di quest'ultimo, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, l'utilizzazione di notizie e dati aliunde acquisiti, non risultanti dagli atti processuali e concernenti l'atti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, e potendo quindi tali indagini concorrere alla formazione del convincimento del giudice, purché ne siano indicate le fonti, in modo da consentire alle parti di effettuarne il controllo (cfr. Cass. Sez. 1^, 28 gennaio 2010, n. 1901; Cass. Sez. 2^, 8 giugno 2007, n. 13428; Cass., Sez. lav. 17 febbraio 2004, n. 3105).»

Sintesi: Rientra nei poteri discrezionali de giudice del merito la valutazione di disporre la nomina di un c.t.u. ovvero indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il c.t.u. ovvero di rinnovare le indagini e l'esercizio o il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in sede di legittimità.

Estratto: «Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano vizi di motivazione sostenendo che le fessurazioni esistenti all'interno dell'appartamento di essa P.C. sono state evidenziate dalla seconda relazione dei c.t.u. e dalle ivi allegate riproduzioni fotografiche. Il c.t.u. ha quindi confermato - e non smentito come affermato nella sentenza impugnata - quanto già rilevato in sede di accertamento tecnico preventivo. Di tali lesioni il c.t.u. non ha dato una spiegazione con conseguente necessità del richiesto supplemento di consulenza tecnica al fine di verificare l'eziologia del fenomeno di fessurazione.Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano vizi di motivazione deducendo di aver posto nei giudizi di primo e di secondo grado il problema della pendenza del solaio realizzato da Pa.Gi. sul proprio garage e che, facendo defluire le acque meteoriche verso il pluviale realizzato da P.G., causava un ingorgo in tale canale di scorrimento con conseguente fuoriuscita di acqua piovana il che aveva determinato manifestazioni di umido lungo ("immobile di P.G.. Il c.t.u. non ha approfondito le causa di questo problema lasciando senza risposta questa questione tecnica. Pertanto, anche sotto questo proli lo, la sentenza impugnata è priva di valida motivazione.Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 889 c.c. sostenendo che il c.t.u. ha errato nel l'affermare che rimpianto idrico fognario è incassato in muri non di confine con la contigua proprietà di P.G.. Questo risultato è frutto sia di una errata lettura dell'art. 889 c.c. (in base al quale i tubi in questione devono trovarsi ad una distanza di almeno un metro dal confine), sia di un errore di fatto in quanto il muro di confine ove sono posizionate le tubazioni ed i servizi igienici di Pa. G. appartiene a P.G.. La corte di appello ha omesso di valutare la documentazione acquisita agli atti ed avrebbe dovuto disporre il richiesto supplemento di perizia.La Corte rileva l'inammissibilità e in parte l'infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente risolvendosi tutte quale più, quale meno e pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione - essenzialmente nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa ed in una critica dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie operata dal giudice del merito incensurabile in questa sede di legittimità perché sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici. Inammissibilmente i ricorrenti prospettano una diversa lettura dei quadro probatorio dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze probatorie sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.Sono quindi insussistenti gli asseriti vizi di motivazione che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.La corte di merito, all'esito di quanto accertato in fatto alla luce delle risultanze probatorie acquisite, e pervenuta alle conclusioni sopra riportate nella parte narrativa dai ricorrenti criticate e che hanno formato oggetto delle censure in esame.La corte di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di merito, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi di Pa.Gi. ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi dei ricorrenti.Pertanto, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non possono i ricorrenti pretendere il riesame del merito so perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le loro aspettative e confutazioni.Per quanto poi riguarda in particolare le doglianze relative alla valutazione delle risultanze istruttorie (relazione del c.t.u., documentazione acquisita) deve affermarsi che le stesse non sono meritevoli di accoglimento anche per la loro genericità, oltre che per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito.Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare i contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentalo errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori. contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o ma esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.In proposito va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.Nella specie le censure mosse con il motivo in esame sono carenti sotto l'indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo della relazione del c.t.u. e delle prove documentali genericamente indicate in ricorso e non forniscono alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo di dette prove. Tale omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dai ricorrenti.Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile il rimedio della revocazione. Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene ai fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.Va peraltro segnalato che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che nei motivi di appello C. e P.G. abbiano posto il problema della pendenza del solaio realizzato da Pa. G. sul proprio garage con le conseguenze descritte nel quinto motivo di ricorso nel quale non si fa alcun cenno al vizio di omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e non si precisano le modalità con le quali la detta questione è stata prospettata in primo e in secondo grado.Per quanto poi riguarda la censura relativa all'impianto idrico fognario di Pa.Gi. va osservato che la corte di appello ha rigettato la richiesta formulata dai convenuti appellanti - volta ad ottenere la rimozione delle tubazioni e dei servizi igienici realizzati da Pa.Gi. senza il rispetto della distanza imposta dall'art. 889 c.c. - confermando la pronuncia in tal senso del tribunale che aveva ritenuto infondata la detta richiesta per essere stati collocati tali servizi e tubi a distanza regolamentare dalla proprietà di P.G. oltre che in un muro non di confine.Si tratta anche in questo caso di un accertamento in fatto incensurabile in questa sede di legittimità.Va peraltro segnalato che questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui la disposizione dell'art. 889 c.c. relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi è applicabile, anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene (sentenze (Ndr: testo originale non comprensibile) n. 13313, 25/7/2006 n. 16958, 20/8/1999, n. 880).Deve infine rilevarsi - con riferimento all'asserito errore commesso dalla corte di appello ne non aver disposto l'invocato rinnovo di consulenza tecnica - che, come è noto e come più volte affermato da questa Corte, rientra nei poteri discrezionali de giudice del merito la valutazione di disporre la nomina di un c.t.u. ovvero indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il c.t.u. ovvero di rinnovare le indagini: l'esercizio (o il mancato esercizio) di tale potere non è censurabile in sede di legittimità. Peraltro la motivazione del diniego della chiesta consulenza è corretta e coerente tenuto conto del contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato dalla corte di appello.»

Sintesi: La parte che si dolga, nel ricorso per cassazione, della acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica, non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali essa invoca il controllo di logicità, riportando per esteso le pertinenti parti dell'elaborato ritenute insufficientemente o erroneamente valutate e svolgendo concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, per consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione: e invero, ove ciò non faccia, la doglianza finisce per esaurirsi nell'invito, inammissibile, ad una diversa ricostruzione dei fatti e ad una diversa valutazione delle prove.

Estratto: «3 Il problema che a questo punto si pone è dunque anzitutto se, malgrado l'omesso esame dell'eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto in ragione della ritenuta operatività di una preclusione che in realtà non era ancora maturata, la sentenza impugnata contenga comunque un apparato argomentativo volto a supportare la positiva valutazione della esclusiva addebitabilità ai Ministeri convenuti - perché di questo in definitiva si tratta - dei fenomeni franosi e dei conseguenti danni lamentati dalla società attrice. Ora, a ben vedere, la Corte territoriale ha affrontato il merito di tali questioni allorché ha esaminato le critiche formulate dagli appellanti alle conclusioni del nominato consulente tecnico nonché la domanda di manleva da essi proposta nei confronti della Regione Campania. Tali argomentazioni sono oggetto di critiche segnatamente nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo di ricorso, sui quali ci si va ora a concentrare, dovendosi peraltro subito rilevare, per una corretta impostazione dei profili giuridici della controversia, che del tutto incongrua è l'evocazione dell'istituto della garanzia al fine di scaricare sulla Regione Campania gli obblighi risarcitori gravanti sui Ministeri convenuti, perché quel che è in gioco è solo e pur sempre lo stesso fatto - danni riportati dal fondo di proprietà della società attrice - del quale occorre individuare il responsabile e quindi, in definitiva, l'accertamento della titolarità passiva di un unico rapporto di cui è parte, dal lato attivo, Vigna di San Martino s.r.l., accertamento che, in quanto tale, non può non compiersi in contraddittorio con la predetta società. 4 Tanto premesso e precisato, le ragioni del positivo apprezzamento della responsabilità degli enti demaniali proprietari della (OMISSIS) nell'eziologia dei pregiudizi per cui è processo sono rinvenibili e nella parte della sentenza impugnata in cui il decidente, esaminando le critiche formulate dagli appellanti nei confronti delle disposte consulenze tecniche, richiama le chiarissime argomentazioni con le quali il primo giudice, sulla scorta del parere dell'ausiliario, aveva negato la qualificabilità in termini di forza maggiore, idonea a escludere il nesso di causalità tra lo sversamento caotico e non regimentato delle acque di smaltimento provenienti dal complesso monumentale, delle piogge cadute nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS); e nella parte della stessa decisione in cui, negandosi ogni responsabilità della Regione Campania, si evidenzia la non appartenenza delle acque meteoriche al novero delle acque pubbliche nonché l'incongruità del richiamo a pretesi, mancati interventi di sistemazione idraulico - forestale e di difesa del suolo, di competenza della stessa, in ragione della esclusiva dipendenza dei fenomeni franosi dal mancato smaltimento delle acque provenienti dalla Certosa, per effetto dell'improvvida disattivazione degli antichi sistemi di canalizzazione.5 Trattasi di apparato motivazionale non solo corretto sul piano logico e giuridico, ma completo ed esaustivo, idoneo pertanto a resistere alle critiche dei ricorrenti. Valga in proposito considerare che, per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte Regolatrice, il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, assolve al proprio obbligo di motivazione limitandosi a indicare le fonti del proprio convincimento, senza dover esaminare specificatamente le contrarie deduzioni di parte, che debbono così intendersi per implicito disattese. E invero la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame dei detti rilievi, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico del convincimento maturato dal giudicante, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. civ. 4 maggio 2009, n. 10222; Cass. civ. 22 febbraio 2006, n. 3881; Cass. civ. 20 agosto 2004, n. 16392). Sotto altro, concorrente profilo va poi rilevato che la parte la quale si dolga, nel ricorso per cassazione, della acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica, non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali essa invoca il controllo di logicità, riportando per esteso le pertinenti parti dell'elaborato ritenute insufficientemente o erroneamente valutate e svolgendo concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, per consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione: e invero, ove ciò non faccia, la doglianza finisce per esaurirsi nell'invito, inammissibile, ad una diversa ricostruzione dei fatti e ad una diversa valutazione delle prove (Cass. civ., 18 dicembre 2006, n. 27045).A tali criteri di formulazione dei motivi di ricorso relativi all'apprezzamento degli esiti della consulenza non sfuggono gli impugnanti perciò solo che oggetto dell'attacco è la ritenuta inammissibilità del motivo di appello proprio in ragione della mancanza di critiche specifiche e puntuali alle chiarissime argomentazioni con le quali il giudice di primo grado, sulla scorta del parere dell'ausiliario, aveva affermato la responsabilità dei Ministeri convenuti. Semmai le ragioni della decisione della Corte territoriale rendevano ancora più pregnante l'onere dei ricorrenti di trascrivere integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi dell'elaborato peritale, riportando poi, il contenuto specifico delle critiche sollevate nei motivi di gravame, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel recepirla.Le censure vanno pertanto rigettate.»

Sintesi: La parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alle risultanze della CTU, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio.

Estratto: «La terza censura del terzo motivo è inammissibile Invero la Corte di appello, in ordine alla determinazione della indennità di esproprio, ha condiviso le conclusioni della CTU in relazione alle quali ha esplicitato i criteri assunti alla base della determinazione ed ha dato, altresì, atto che il CTU ha tenuto conto delle osservazioni avanzate dai consulenti di parte.Ciò premesso, va rammentato che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate. Da ciò consegue che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alle risultanze della CTU, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio. (Cass. 19475/05).Nel caso di specie, i ricorrenti censurano le risultanze della CTU riprese e fatte proprie dalla sentenza di secondo grado dolendosi della ritenuta natura agricola del terreno, della irrazionalità della valutazione di quest'ultimo, dell'errore di calcolo della superficie delle particelle residue,della non adeguata valutazione delle variazioni dei valori fondiari etc..Il ricorrenti però non deducono in alcun modo, in violazione del principio di autosufficienza, in quale dei propri scritti difensivi o di quelli del proprio CTP aveva contestato le affermazioni della CTU, onde le censure mosse non possono trovare ingresso in questo giudizio di legittimità, non essendo questo giudice - cui è inibito l'accesso agli atti della fase di merito - valutare la fondatezza delle censure stesse in relazione ad una carenza motivazionale da parte della sentenza impugnata.»

Sintesi: La parte che addebita alla consulenza tecnica d'ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (e nella sentenza che l'ha recepita) ha, innanzitutto l'onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente di ufficio. In definitiva, le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso.

Estratto: «La censura si riferisce al fatto che la Corte d'appello non ha accolto l'istanza di rinnovo della c.t.u., omettendo completamente l'esame della nuova documentazione fotografica e il progetto esecutivo da essa prodotti in appello. In particolare, dalle fotografie, già allegate alla relazione del consulente di parte del 2000...
[...omissis...]

Sintesi: In rapporto alla determinazione del valore di mercato di un’area, le conclusioni del consulente di ufficio costituiscono un parere tecnico, che il giudice può fare proprio ovvero disattendere con idonea motivazione, con potere di ufficio, il cui esercizio è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del difetto o dell'illogicità motivazionale.

Estratto: «I due motivi sono infondati perche’ la Corte d’appello, esaminando nel merito il gravame del Comune, ne ha implicitamente negato l’inammissibilita’ eccepita dagli attuali ricorrenti, ritenendo non necessaria una motivazione sul rigetto di detta eccezione. La relazione del c.t.u. non costituisce un mezzo di prova, anche se tale rilievo possono assumere gli accertamenti di fatto compiuti dall’ausiliare e quelli emergenti dal verbale di ispezione dello stesso; in rapporto alla determinazione del valore di mercato di un’area, le conclusioni del consulente di ufficio costituiscono un parere tecnico, che il giudice puo’ fare proprio ovvero disattendere con idonea motivazione, con potere di ufficio, il cui esercizio e’ censurabile in sede di legittimita’ sotto il profilo del difetto o della illogicita’ motivazionale (Cass. 24 aprile 2008 n. 10688, 6 settembre 2007 n. 18680, 13 dicembre 2006 n. 26694, 20 maggio 2005 n. 10688). Nessuna preclusione all’appello puo’ aversi da eventuali mancate censure delle conclusioni del c.t.u. in primo grado, una volta che queste siano state acquisite nella sentenza che ad esse s’e’ uniformata ovvero quando siano state disattese motivatamente, restando fermo solo l’obbligo di impugnare con motivi specifici la pronuncia, per la parte in cui si rapporta, in positivo o in negativo, alla relazione dell’ausiliare (Cass. 6 novembre 2003 n. 16684 e 22 marzo 2004 n. 5696).Non e’ configurabile un’acquiescenza della parte alle conclusioni tecniche del consulente per il solo fatto di non averle censurate subito dopo la loro elaborazione e il loro deposito nel grado in cui furono depositate, sancendo l’art. 329 c.p.c., che passano in giudicato per tale comportamento inerte delle parti le sole statuizioni contenute nella sentenza pubblicata, per la loro mancata impugnazione.»

Sintesi: In caso di censure alla consulenza del C.TU, per il principio dell'autosufficienza, il ricorrente è tenuto ad esporre l'esatto contenuto della stessa, per consentire alla Corte di Cassazione di verificare se effettivamente il giudice di merito, limitandosi a richiamarla, non sia implicitamente incorso nel difetto di motivazione riscontrabile in detta consulenza.

Estratto: «La Corte d'Appello, nel richiamare e confermare l'indice di fabbricabilità determinato dal proprio C.T.U., ha rilevato che a tale indice questi era pervenuto sulla base delle risultanze della consulenza di primo grado che aveva appunto indicato un indice di 3 mc./mq.. E non v'è dubbio che, qualora si adegui alle conclusioni della C.T.U., il giudice di merito non è tenuto a ripetere le ragioni poste a sostegno.Per contro il ricorrente, nell'esporre la propria censura in questa sede, non solo avrebbe dovuto precisare in quali termini il suddetto indice di fabbricabilità fosse stato contestato avanti al giudice di merito, ma avrebbe dovuto riportare, sempre per il principio dell'autosufficienza del ricorso, l'esatto contenuto delle due consulenze sul punto per consentire a questa Corte di verificare se effettivamente la Corte di merito, limitandosi a richiamarle, non fosse implicitamente incorsa nel difetto di motivazione riscontrabile in dette consulenze.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.