Le verande in materia edilizia

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Non costituisce pertinenza un manufatto costituito da una struttura chiusa a forma di veranda, posto a ridosso del fabbricato principale, nella misura in cui essa ne modifica l’aspetto esterno e la preesistente volumetria, onde è assoggettata allo stesso regime abilitativo vigente per l’edificio nel suo complesso.

La costruzione di una veranda chiusa su un terrazzo preesistente, collocata in aderenza al preesistente corpo di fabbrica in muratura e tale da alterarne i contorni, determina la modifica della sagoma dell’edificio.

La chiusura di verande o balconi con strutture precarie non determina un aumento di superficie utile o di volume né una modificazione della sagoma della costruzione per cui il suo regime è assimilato a quelle delle opere interne che non richiedono né concessione, né autorizzazione.

E' necessario il permesso di costruire p... _OMISSIS_ ...ione di verande, pensiline e gazebi che, saldamente ancorate al suolo, aumentano la superficie calpestabile e dunque non possono essere considerate opere precarie o pertinenziali.

Una veranda che comporti un ampliamento di superficie e volume dell’edificio non costituisce una pertinenza: in mancanza di concessione edilizia non può essere soggetta a sanzione pecuniaria ma alla demolizione.

Una veranda che comporti un ampliamento di superficie e volume dell’edificio non può costituire una pertinenza.

La sostituzione di una tenda ritraibile con una chiusura in muratura costituisce intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia.

La chiusura di una veranda, a prescindere dalla natura dei materiali all’uopo utilizzati, costituisce comunque un aumento volumetrico, atteso che, in materia urbanistico - edilizia, il presupposto per l'esistenza di un volume edilizio è costituito dalla ... _OMISSIS_ ...almeno un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati.

La realizzazione di una veranda chiusa con vetrate, che si aggiunge ad una preesistente casa di abitazione alterandone la sagoma, determina una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile che non rientra tra le opere minori soggette a d.i.a., essendo invece soggette al preventivo rilascio di apposito permesso di costruire.

Poichè in materia edilizia va privilegiato il criterio funzionale, che guarda all'uso effettivo cui la struttura è destinata, rispetto a quello strutturale, che, invece, valorizza il fatto che le componenti della struttura siano o meno rimovibili, di conseguenza, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile che difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temp... _OMISSIS_ ...genti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile.

La realizzazione di verande chiuse è incompatibile con la qualificazione edilizia di manutenzione straordinaria o risanamento conservativo, e quand'anche si fosse in presenza di un vincolo di pertinenzialità, non è inibita l'applicabilità della sanzione ripristinatoria, in quanto gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzati non rientrano tra le opere minori soggette a DIA, ma sono soggetti al preventivo rilascio di apposito permesso di costruire.

Una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, amplia... _OMISSIS_ ... il godimento dell'immobile.

La realizzazione di una veranda-gazebo, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non ha natura precaria, né costituisce intervento di manutenzione straordinaria o di restauro, ma è opera di ristrutturazione soggetta a permesso di costruire.

La realizzazione di una veranda in alluminio e vetro su di un terrazzo di esclusiva pertinenza non costituisce manutenzione straordinaria e risanamento conservativo di un’opera preesistente, bensì nuova costruzione.

Costituisce ampliamento ovvero modifica del volume di un immobile la realizzazione di una veranda che, indipendentemente dalla natura dei materiali usati sia preordinata, sul piano funzionale, a soddisfare esigenze stabili.

Un intervento di ristrutturazione edilizia che ha creato nuovo volume, quale la realizzazione di una veranda chiusa con vetrate, che si aggiunge ad una ... _OMISSIS_ ...sa di abitazione alterandone la sagoma, è soggetto al permesso di costruire.

Le c.d. verande producono un incremento di volumetria (e al riguardo non rileva ovviamente la consistenza di tale incremento) e modificano la sagoma dell’edificio, quindi non possono essere qualificate come volumi tecnici, non essendo necessarie ai fini della installazione di impianti, quali ascensori, montacarichi, etc. E producendo appunto incrementi di volumetria, tali interventi vanno assentiti con permesso di costruire (art. 10, comma 1, let. c), T.U. n. 380/2001) o, al limite, con d.i.a. sostitutiva del p.d.c.

Gli interventi edilizi che comportano la chiusura di una veranda con struttura in alluminio o ferro e vetri infissi stabilmente ai muri portanti con successivo ricavo di un locale, determinando sia la modifica dell'aspetto esterno dell'edificio sia un ampliamento dello spazio abitativo, non possono essere considerati volume tecnico e pertanto posso... _OMISSIS_ ...timamente realizzati solo previo rilascio della concessione di costruzione.

La realizzazione di una veranda cui consegua un aumento di volumetria deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, come ristrutturazione edilizia, in quanto comporta per effetto dell'aumento di volumetria correlata, la realizzazione di un organismo diverso dal precedente per struttura e destinazione.

La chiusura di un balcone e la realizzazione di una veranda, comportando un ampliamento di volumetria ed una modifica della sagoma esistente rientra nelle ipotesi di ristrutturazione edilizia per la cui effettuazione è necessario il titolo abilitativo costituito dal permesso di costruire.

Le verande, per loro natura, accedono a immobili a uso abitativo, sono di norma materiali metallici leggeri e chiuse con finestre vetrate e, sotto il profilo strutturale, sono facilmente rimovibili.

Costituisce nuova costruzione... _OMISSIS_ ... della costruzione esistente, la veranda che, sotto il profilo strutturale, è stabilmente infissa al suolo e, sotto il profilo funzionale, è preordinata a soddisfare la non precaria esigenza del titolare di un pubblico esercizio.

Una veranda in legno, anche se provvista di manufatti di abbellimento quali graticci, rampicanti e pannelli di plexiglass, è del tutto inidonea a delimitare una nuova volumetria abusiva suscettibile di condono.
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.