Valutazione del bene immobile ai fini dell'imposta di registro

TRIBUTI --> IMPOSTA DI REGISTRO --> IMPONIBILE

Ai fini dell'imposta di registro, la valutazione del bene immobile deve essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo, tuttavia, occorre tener conto dell'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica in quanto esso è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile.

In tema di imposta di registro, l'art. 52, co. 4, D.P.R. 131/1986 non attribuisce al contribuente il diritto di ottenere, in ogni caso, la determinazione della base imponibile tramite il meccanismo di calcolo di cui al combinato disposto del citato D.P.R., artt. 51 e 52 atteso che la norma sopra citata non ha inteso individuare, per gli immobili, una base imponibile diversa dal valore venale del bene, ma ha introdotto una mera preclusione al potere di accertamento dell'Amministrazione stessa qualora nell'atto venga indicato alm... _OMISSIS_ ...on inferiore a quello ottenibile con il procedimento di valutazione cosiddetta "automatica".

Ove il contribuente, avvalendosi dell'art. 52, co. 4, D.P.R. 131/1986 indichi un valore superiore a quello ottenibile con il procedimento di valutazione c.d."automatica" non può poi legittimamente richiedere che l'imposta venga commisurata al valore individuabile attraverso il procedimento automatico predetto.

TRIBUTI --> IMPOSTA DI REGISTRO --> IMPONIBILE --> IMMOBILI DI INTERESSE STORICO

La revoca dell'agevolazione fiscale sull'imposta di registro prevista per i beni culturali non deve necessariamente essere preceduta dalla sanzione amministrativa per l'omessa conservazione.

La particolare disciplina di determinazione del reddito prevista dall'art. 11, co. 2, legge 413/1991 non trova applicazione ai fini della determinazione dell'imposta di registro in occasione del trasferimento di tali be... _OMISSIS_ ...F| TRIBUTI --> IMPOSTA DI REGISTRO --> IMPONIBILE --> PERTINENZE

Ai fini fiscali le pertinenze non hanno una propria autonomia né autonoma disciplina, ma seguono, secondo il generale principio civilistico posto dall'art. 817 cod. civ., il regime dei beni principali, come emerge chiaramente dalla normativa in materia d'imposte sui redditi. e d'imposta di registro.

TRIBUTI --> IMPOSTA DI REGISTRO --> IMPONIBILE --> TERRENI AGRICOLI

Per determinare se un suolo abbia, o meno, natura agricola, a mente delle disposizioni e delle tariffe concernenti l'imposta di registro, si deve aver riguardo alle previsioni urbanistiche correnti al momento dell'atto, restando del tutto estranea ai fini del tributo l'utilizzazione o l'utilizzabilità concreta del bene stesso.

Ai fini della determinazione della aliquota dell'imposta di registro, ha valore decisivo l'inserimento di una porzione di terreno compravenduto... _OMISSIS_ ...e, secondo lo strumento urbanistico, ha destinazione esclusivamente agricola.

TRIBUTI --> IMPOSTA DI REGISTRO --> IMPONIBILE --> VALUTAZIONE AUTOMATICA

L'accertamento del "valore venale in comune commercio", cui fa riferimento l'art. 51, co. 2, D.P.R. 131/1986 non può prescindere dal prezzo effettivo pattuito dalle parti (se dichiarato nell'atto), che rappresenta ordinariamente e per sua natura, il valore venale del bene, che non è altro che quanto può ricavarsi dalla sua vendita in condizioni di normalità.

In tema di imposta di registro, l'art. 52 D.P.R. 131/1986 non attribuisce al contribuente il diritto di ottenere, in ogni caso, la determinazione della base imponibile tramite il meccanismo di calcolo di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 D.P.R. cit., atteso che la norma sopra citata non ha inteso individuare, per gli immobili, una base imponibile diversa dal valore venale del bene, ma ha intro... _OMISSIS_ ...erso una mera preclusione al potere di accertamento dell'Amministrazione stessa qualora nell'atto venga indicato almeno un valore non inferiore a quello ottenibile con il procedimento di valutazione cosiddetto "automatica". Ne consegue che, se il contribuente indichi un valore superiore, non può poi legittimamente richiedere che l'imposta venga commisurata al valore individuabile attraverso il procedimento automatico predetto.

TRIBUTI --> IMPOSTA DI REGISTRO --> IMPONIBILE --> VALUTAZIONE AUTOMATICA --> PRESUPPOSTI

In tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, non attribuisce ai contribuente il diritto di ottenere, in ogni caso, la determinazione della base imponibile tramite il meccanismo di calcolo di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52, atteso che la norma non ha inteso individuare, per gli immobili, una base imponibile diversa dal valore venale del bene, ma ha introdotto, per... _OMISSIS_ ...fine di ridurre le controversie tra amministrazione finanziaria e contribuenti - una mera preclusione al potere di accertamento dell'Amministrazione stessa, qualora nell'atto venga indicato almeno un valore non inferiore a quello ottenibile con il procedimento di valutazione cosiddetto "automatica".

TRIBUTI --> IMPOSTA DI REGISTRO --> IMPONIBILE --> VALUTAZIONE AUTOMATICA --> TERMINE PER LIQUIDAZIONE

In tema di imposta di registro, qualora il contribuente abbia manifestato la volontà di avvalersi del criterio di valutazione automatica previsto dall'art. 12 d.l. 70/1988 conv. in l. 154/1988 in riferimento ad un immobile non ancora iscritto in catasto, la maggiore imposta liquidata dall'Ufficio a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ha natura d'imposta complementare e l'Amministrazione finanziaria decade dal potere di accertamento dopo un biennio (art. 76, co. 2, legge 131/1986).

in tema di imp... _OMISSIS_ ...o, la liquidazione delle maggior somme dovute, a seguito della valutazione automatica dell'imponibile richiesta dal contribuente ai sensi dell'art. 12 d.l. 70/1988 è sottratta al termine di decadenza biennale di cui all'art. 76, co. 1-bis D.P.R. 131/1986, esclusivamente riferibile all'ipotesi di accertamento dell'imponibile in base al valore venale del bene ai sensi dell'art. 52 co. 1 D.P.R. 131/1986, ed è assoggettata, invece, al termine decadenziale di tre anni, stabilito in via generale dall'art. 76, co. 2, D.P.R. cit..

La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 57, co. 2 legge 431/1991 è applicabile alle maggior imposte di registro liquidate dall'ufficio in applicazione del criterio automatico di valutazione di cui all'art. 12 d.l. 78/1988.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.