Mancato pagamento degli oneri concessori

TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> OMESSO PAGAMENTO

Il mancato pagamento degli oneri concessori costituisce inadempimento di un'obbligazione pecuniaria; di conseguenza, la somma dovuta è soggetta alla corresponsione di interessi legali per ritardato pagamento a decorrere dalla domanda giudiziale, mentre il danno da svalutazione è riconoscibile in favore del Comune solo se questi dimostri di aver subito un danno maggiore dell'importo corrispondente agli interessi legali.

TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> OMESSO PAGAMENTO --> FIDEIUSSIONE

La fideiussione che il comune può richieder in caso di rateizzazione del versamento degli oneri concessori dovuti per le concessioni edilizie non ha affatto la finalità di agevolare l'adempimento del soggetto obbligato al pagamento, bensì costituisce una garanzia personale prestata unicamente nell'interesse dell'amministrazione, sulla quale non grava perta... _OMISSIS_ ...go giuridico di preventiva escussione del fideiussore. In sostanza, la garanzia sussidiaria serve a scongiurare che il comune possa irrimediabilmente perdere una entrata di diritto pubblico, ma non vale ad alleggerire la posizione del soggetto tenuto al pagamento, né attenua le conseguenze previste nel caso di un eventuale suo inadempimento, conseguenze appunto riconducibili all’applicazione delle sanzioni e alla riscossione coattiva dell’intera somma dovuta.

Il supposto obbligo dell'amministrazione di procedere tempestivamente, in caso d'inadempimento del debitore nel pagamento degli oneri, alla preventiva escussione della polizza fideiussoria, al fine di evitare al debitore di incorrere nelle sanzioni amministrative previste per il ritardo, non può trovare alcun sicuro fondamento in norme o principi ordinamentali.

L'Amministrazione comunale è pienamente legittimata ad applicare, nei confronti del destinatario di un titolo edili... _OMISSIS_ ...ichiesto la rateizzazione del pagamento degli oneri relativi al costo di costruzione, le sanzioni pecuniarie previste dalla legge per il caso di ritardato od omesso versamento dei suddetti oneri, anche nell'ipotesi in cui abbia omesso di escutere la polizza fideiussoria prestata a garanzia dell'adempimento ovvero di sollecitare il pagamento presso il debitore principale, non essendo ravvisabile a suo carico alcun onere collaborativo e/o sollecitatorio nei confronti del soggetto obbligato.

Ove sia costituita a richiesta della amministrazione, la garanzia fideiussoria per il pagamento del contributo di costruzione, quale obbligazione accessoria di quella principale, è prestata nell’interesse esclusivo dell’ente locale, al fine di offrire maggiori garanzie di soddisfacimento del gettito relativo alla speciale entrata di diritto pubblico di che trattasi e rappresenta, ex latere debitoris, l’onere correlato al beneficio della rateizzazione del... _OMISSIS_ ...F|
La fideiussione che accompagna il pagamento degli oneri di urbanizzazione non ha la finalità di agevolare l'adempimento del soggetto obbligato al pagamento ma costituisce una garanzia personale prestata unicamente nell'interesse dell'amministrazione sulla quale non incombe alcun obbligo di preventiva escussione del fideiussore.

La fideiussione che accompagna gli obblighi di pagamento degli oneri di urbanizzazione non ha la finalità di agevolare l'adempimento del soggetto obbligato al pagamento, ma costituisce una garanzia personale prestata unicamente nell'interesse dell'amministrazione, sulla quale non incombe alcun obbligo di preventiva escussione del fideiussore.

La garanzia costituita dalla fideiussione che accompagna gli obblighi di pagamento degli oneri di urbanizzazione serve a scongiurare che il Comune possa irrimediabilmente perdere un’entrata di diritto pubblico, senza che questo determini un minor impegno del sog... _OMISSIS_ ... pagamento, in quanto da un lato non incide sui doveri di diligenza incombenti sul debitore o sul suo avente causa e, dall’altro, non estingue di per sé l'obbligazione principale.

Subordinare la legittimità della sanzione per ritardato pagamento di oneri di urbanizzazione all'attivazione, da parte del Comune creditore, della garanzia fideiussoria alla scadenza della prima rata, vorrebbe dire riconoscere l'inutilità delle stesse sanzioni stabilite per l'inosservanza del programma di rateizzazione, giacché ogni profilo soggettivo della condotta del trasgressore diverrebbe irrilevante alla luce del contrapposto obbligo ipotetico della p.a. di attivarsi direttamente presso il garante, ancor prima della scadenza dei singoli semestri.

La garanzia "a prima richiesta", prestata dal debitore principale per il pagamento degli oneri concessori in favore del Comune, oltre a non vincolare in alcun modo l'Amministrazione ad escutere immedi... _OMISSIS_ ...deiussore il credito o la singola rata appena dopo la scadenza, tanto meno esime il debitore dal tenere un comportamento contrattuale diligente nell'estinguere tempestivamente il proprio debito "portabile" presso il domicilio del creditore, senza che il medesimo possa, pertanto, giovarsi del comportamento inerte tenuto dall'Amministrazione.

Qualora la durata della fideiussione rilasciata per la garanzia dei costi di costruzione e urbanizzazione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma all'integrale soddisfacimento di questa, l'azione del comune non è soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione dell'area di operatività dell'art. 1957 c.c..

La prestazione di una garanzia a prima richiesta da parte del soggetto obbligato al pagamento degli oneri concessori oltre a non vincolare il Comune ad escutere dal fideiussore la rata subito dopo la scadenza, non esime il de... _OMISSIS_ ...al tenere un comportamento contrattuale diligente nell’estinguere tempestivamente l’obbligazione presso il domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182, co. 3 c.c.

Qualora il fidejussore dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento degli oneri concessori si sia costituito garante "fino al momento della liberazione" del debitore in via principale (il soggetto al quale è stato rilasciato il titolo edilizio), la durata della fideiussione è correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma all'integrale soddisfacimento di questa e l'azione del Comune per il pagamento non è soggetta al termine di decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c.

TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> OMESSO PAGAMENTO --> INGIUNZIONE --> COMPETENZA

Dopo l'entrata in vigore dell'art. 51 della legge n° 142 del 1990, nel testo introdotto dall'art. 2 della legge n° 191 del 1998, il potere di ... _OMISSIS_ ...enale per tardivo pagamento degli oneri d'urbanizzazione non spetta al sindaco, bensì al funzionario.

TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> OMESSO PAGAMENTO --> SANZIONI

La P.A. ha il pieno diritto di applicare, nei confronti dell’intestatario di un titolo edilizio, la sanzione pecuniaria prevista dalla legge per il caso di ritardo o di omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di costruzione pur ove, in caso di pagamento dilazionato di detto contributo, abbia omesso di escutere la garanzia fideiussoria in esito all’infruttuosa scadenza dei singoli ratei, o abbia comunque omesso di svolgere attività sollecitatoria del pagamento presso il debitore principale.

Va ritenuta legittima l’applicazione delle sanzioni per il ritardo nel pagamento degli oneri concessori, a prescindere da richieste di pagamento inoltrate all’interessato o al suo fideiussore dalla amministrazione conc... _OMISSIS_ ...o edilizio.

Alle sanzioni per il tardivo pagamento del costo di costruzione non si applica il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981

La rideterminazione dell'importo degli oneri concessori dovuta al fatto che i calcoli precedenti erano errati va positivamente apprezzata, se non altro sotto il profilo della colpevolezza di colui al quale viene richiesto il pagamento, in quanto appare ragionevole che l’obbligato attenda a tal fine la corretta determinazione degli importi dovuti: il termine di pagamento va fatto quindi decorrere dal momento di comunicazione di tali importi corretti, con illegittimità dell'eventuale sanzione ex art. 42 del d.P.R. n. 380 del 2001 applicata per il precedente ritardo nel pagamento degli oneri concessori.

Un’amministrazione comunale ha il pieno potere di applicare, nei confronti dell’intestatario di un titolo edilizio, la sanzione pecuniaria pres... _OMISSIS_ ...gge per il caso di ritardo ovvero di omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di costruzione anche ove, in caso di pagamento dilazionato di detto contributo, abbia omesso di escutere la garanzia fideiussoria in esito alla infruttuosa scadenza dei singoli ratei di pagamento ovvero abbia comunque omesso di svolgere attività sollecitatoria del pagamento presso il debitore principale.

La facoltà per l’amministrazione comunale di escutere direttamente il fideiussore in caso di inadempimento del debitore principale al pagamento degli oneri concessori non può tradursi, in difetto di espressa previsione normativa, in una decadenza dell’amministrazione dal potere di sanzionare il pagamento tardivo dell’obbligato, essendo tale potere incondizionatamente previsto allo stato attuale della legislazione dall’art. 42 d.P.R. 380/2001.

La sanzione per ritardato pagamento degli oneri concessori va configurata come propter re... _OMISSIS_ ... porsi a carico del soggetto che, in un determinato momento, si trova in una relazione qualificata con la cosa.

A fronte del ritardato pagamento degli oneri concessori, l’amministrazione non è obbligata ad escutere la fideiussione, evitando in tal modo di applicare la sanzione.

La sanzione per mancato pagamento degli oneri concessori di cui all’art. 50 della l.r. Sicilia n. 71 del 1978 si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio della concessione edilizia.

L’art. 42 del D.P.R. 380/2001, nel prevedere l'applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento di oneri di urbanizzazione, scandisce un meccanismo automatico delle stesse e nessun onere di controllo o di verifica viene posto a carico del Comune.

Le sanzioni per ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione costituiscono sanzioni amministrative pecuniarie, in senso proprio e, non già "penali" e in tal sens... _OMISSIS_ ...e relativa al pagamento della sanzione va considerata distinta ed autonoma sia sotto il profilo logico-giuridico che alla sua natura, rispetto a quella relativa al pagamento del contributo.

Poiché l'obbligazione di corrispondere gli oneri di urbanizzazione ha per oggetto una prestazione pecuniaria, da eseguire al domicilio del creditore, senza che su quest'ultimo gravi alcun onere di preventiva sollecitazione o avvertenza, ne consegue che l'applicazione della sanzione pecuniaria per la mancata corresponsione non va preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, trattandosi dell'applicazione ex lege connessa al ritardato pagamento del contributo dovuto per il rilascio della concessione edilizia.

In caso di rinuncia del titolo edilizio non è applicabile l’art. 42 D.P.R. 380/2001 che detta il regime sanzionatorio per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione; la rinuncia al titolo, infatti, fa veni... _OMISSIS_ ...obbligazione avente ad oggetto il versamento del contributo di costruzione, per cui se l’obbligazione viene meno non può nemmeno esserne sanzionato l’inadempimento o il ritardato adempimento.

Le sanzioni imposte ai sensi dell’art. 42 D.P.R. 380/2001 partecipano della natura di sanzioni amministrative che, ai sensi dell’art. 28 legge 689/1981, sono sottoposte a termine di prescrizione quinquennale.

L’art. 42 D.P.R. 380/2001, nel disciplinare le sanzioni applicabili nel caso di ritardato pagamento delle somme dovute a seguito del rilascio del titolo edilizio, costituisce una normativa speciale rispetto alla normativa generale disposta dal codice civile per il caso di ritardato pagamento delle obbligazioni pecuniarie.

Il perdurare del credito principale al pagamento del contributo di costruzione non consente di configurare la prescrizione della sanzione pecuniaria dovuta ai sensi dell’art. 42 D... _OMISSIS_ ...per l’omessa corresponsione di dette somme.

Il termine quinquennale di prescrizione della sanzione amministrativa per il mancato pagamento degli oneri concessori (art. 42 D.P.R. 380/2001) assume rilievo per il caso in cui il debitore abbia con ritardo pagato gli importi dovuti.

Il termine di prescrizione quinquennale per chiedere la riscossione di quanto dovuto a titolo di sanzione ai sensi dell’art. 42 D.P.R. 380/2001 decorre dalla data di estinzione integrale del credito del Comune, in virtù del principio civilistico per cui la prescrizione di quanto dovuto a titolo di accessori del credito non si verifica autonomamente e la perduranza del credito principale non consente di configurare la prescrizione dei relativi accessori.


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