Oneri e contributi: soggetti passivi

TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> SOGGETTI PASSIVI

Poiché l’obbligo di versamento degli oneri concessori non è legato solo al rilascio del titolo edilizio, ma anche all’attività edilizia assentita, con la voltura del titolo edilizio, senza che sia intervenuta alcuna attività edificatoria, l’intestatario iniziale deve essere ritenuto libero da ogni obbligo pecuniario nei confronti dell’ente concedente per gli oneri di concessione e per il contributo di costruzione, atteso che detta voltura, accettata dal Comune, estingue il rapporto con l’originario dante causa, operando come novazione soggettiva liberatoria del debitore originario per accettazione del Comune.

In caso di voltura del titolo edilizio, qualora l'attività edificatoria abbia avuto consistenza sia in capo al cedente che al cessionario, entrambi sono solidalmente tenuti verso l’Amministrazione al pagamento degli oneri concessori, in... _OMISSIS_ ...meno edilizio e la connessa trasformazione del territorio hanno tratto origine da due coautori.

L'assunzione, a carico del proprietario dell'immobile, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione, pur costituendo un'obbligazione "propter rem", comporta che essa vada adempiuta non solo da quest'ultimo e da colui che abbia stipulato la convenzione con il Comune, ma anche da colui il quale richiede la concessione edilizia, e - inoltre - che colui che realizza opere di trasformazione edilizia, valendosi della concessione rilasciata al suo "dante causa", è solidalmente obbligato con quest'ultimo per il pagamento degli oneri anzidetti.

La prestazione connessa al contributo di costruzione costituisce oggetto di un’obbligazione “proper rem”; ne consegue che soggetto passivo dell’obbligazione non è soltanto colui che ha presentato la domanda di rilascio del titolo edilizio ma anche, in via solidale, co... _OMISSIS_ ...iscono diritti reali sul bene immobile cui il titolo stesso si riferisce.

Sono esclusi dall'area degli obbligati "propter rem" per realizzazione delle opere di urbanizzazione in conseguenza di una convenzione edilizia i soggetti che utilizzano per una loro diversa edificazione le opere di urbanizzazione realizzate da altri, senza avere con questi alcun rapporto, e che, per ottenere la loro diversa concessione edilizia, devono pagare al Comune concedente, per loro conto, i relativi oneri di urbanizzazione.

L’obbligazione assunta all’atto del rilascio del titolo edilizio di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ha, infatti, natura di onere reale ovvero di obbligazione propter rem, nel senso che essa va adempiuta non solo da colui che ha stipulato la convenzione edilizia ovvero ha ottenuto il rilascio della concessione edilizia, ma anche da colui, se soggetto diverso, che richiede la concessione edili... _OMISSIS_ ...che realizza opere di trasformazione edilizia ed urbanistica, valendosi della concessione edilizia rilasciata al suo dante causa.

In caso di trasferimento del bene, l’obbligazione di corrispondere il contributo di costruzione va a gravare sull’acquirente, anche se il titolo edilizio non è stato oggetto di voltura.

L’assenza di voltura può comportare l’applicazione delle relative sanzioni, se le opere non sono realizzate da chi abbia ottenuto il titolo abilitativo, ma non può comportare che chi abbia realizzato le opere, ovvero sia proprietario di quanto realizzato, non risponda dell’importo dovuto dal destinatario del titolo abilitativo a titolo di contributo di costruzione.

Le obbligazioni per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione costituiscono obbligazioni propter rem destinate a circolare unitamente alla cosa alla quale ineriscono e, dunque, gravano non solo su coloro che hanno stipula... _OMISSIS_ ...ne edilizia, ma anche su coloro che richiedono il titolo edilizio, su coloro che realizzano le opere di trasformazione edilizia ed urbanistica e sui loro aventi causa.

Il presupposto di esigibilità dell'onere di contribuzione non risiede solo nella materiale esecuzione delle opere ma anche nella concreta fruizione del titolo e comunque le obbligazioni per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione vanno trattate alla stregua di oneri reali, ovvero di obbligazioni propter rem che ineriscono al bene cui accedono, tanto che finanche nel caso di trasferimento del bene, esse vengono a gravare sull'acquirente.

L’atto di volturazione del titolo edilizio non comporta in via generale la corresponsione di ulteriori contributi concessori rispetto a quelli fissati in occasione del rilascio del titolo originario e fa sì che tali oneri, per la parte non ancora adempiuta, si trasferiscono al subentrante; con la conseguenza che in caso di v... _OMISSIS_ ...esso di costruire l’obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione si trasferisce in capo al cessionario qualora la parte cedente non abbia ancora iniziato l’edificazione: in tale ipotesi quest’ultima viene a trovarsi liberata, in virtù della voltura del titolo edilizio, dall’obbligo di corrispondere tali oneri, non essendosi verificato il presupposto di esigibilità del credito pubblico, ovvero la materiale trasformazione urbanistica del territorio.

Nel caso di volturazione del titolo edilizio, qualora l’edificazione abbia avuto consistenza in capo sia al cedente, che al cessionario, gli stessi sono solidalmente tenuti verso l’Amministrazione al pagamento degli oneri concessori, in quanto il fenomeno edilizio ha tratto origine da due coautori.

Gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione gravanti sul titolare di una concessione edilizia hanno natura giuridica di cor... _OMISSIS_ ...iritto pubblico e devono quindi ricondursi alle prestazioni patrimoniali imposte, con la conseguenza che non può prescindersi da un'espressa previsione di legge. Ciò comporta che in assenza di un espresso indicatore normativo speciale che faccia ritenere comunque applicabile la disciplina civilistica della solidarietà derivante dalla fattispecie dell'accollo, la parte che ha ceduto il proprio titolo edilizio, non iniziando l'edificazione e non realizzando quindi, neppure in minima parte, la costruzione degli edifici, viene a trovarsi liberata, in virtù della cessione del predetto titolo, dall'obbligo di corrispondere gli oneri di concessione ed il contributo di costruzione, non essendosi verificato il presupposto di esigibilità del credito pubblico, ovvero la materiale trasformazione urbanistica del territorio.

La circostanza che il pagamento degli oneri avvenga da parte di un terzo, con il consenso del Comune, in nome e per conto del titolare del permesso... _OMISSIS_ ... non significa che il pagamento non sia riferibile, quale pagamento rappresentativo, al titolare stesso, al quale, quindi, spetta l’azione per la restituzione di quanto eventualmente indebitamente corrisposto.

L'obbligazione di corrispondere gli oneri di urbanizzazione riguarda non chi le utilizza ma il soggetto che richiede il titolo edilizio o che subentra ad altri nella costruzione del fabbricato e quindi nell'utilizzazione del titolo ad aedificandum: per converso, nessuna successione nell'obbligazione si verifica nei confronti degli acquirenti le costruzioni o gli appartamenti realizzati dal lottizzante costruttore.

L'obbligazione di corrispondere gli oneri di urbanizzazione non si trasferisce all’acquirente degli edifici realizzati dal costruttore, perché solo quest’ultimo ha utilizzato il titolo edilizio, il cui rilascio implicava l’accollo ex lege dell’obbligazione di realizzazione o completamento delle o... _OMISSIS_ ...zazione.

Le obbligazioni per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione vanno trattate alla stregua di oneri reali, ovvero di obbligazioni propter rem che circolano con il bene cui accedono, sicché nel caso di trasferimento del bene, esse gravano sull'acquirente.

Laddove la società tenuta al pagamento degli oneri di urbanizzazione venga messa in liquidazione, tale obbligo grava sugli ex soci, purché l'utile netto risulti superiore all'ammontare del debito.

L'obbligo di corrispondere i contributi concessori è un'obbligazione ambulatoria in quanto segue la titolarità del permesso di costruire: il rapporto obbligatorio sorge in capo all'originario titolare della concessione edilizia e si trasferisce poi su coloro ai quali la concessione stessa venga volturata, poiché con la volturazione questi ultimi subentrano nel diritto all'edificazione.

Una volta che la costruzione venga ultimata, rimane obbligato al pagame... _OMISSIS_ ...uti concessori - e dell'eventuale conguaglio - il soggetto che ha esercitato i diritti derivanti dal permesso di costruire, salvo che, con apposita convenzione, avente valore tra le parti, l'onere venga pattiziamente trasferito agli aventi causa del costruttore.

L'atto di volturazione non comporta la corresponsione di ulteriori contributi concessori che restano quelli fissati in occasione del rilascio del titolo originario ma tali oneri, per la parte non ancora adempiuta, si trasferiscono al subentrante.

Gli oneri di costruzione connessi al rilascio di una concessione edilizia devono essere assolti da colui che chiede l’autorizzazione e, successivamente, realizza le opere di trasformazione edilizia ed urbanistica assentite, ovvero dai suoi successori o aventi causa nella titolarità del titolo edilizio subentrati nell’esercizio dell’attività edificatoria, restando infondata la pretesa di rivolgere la richiesta di tale adempi... _OMISSIS_ ...ti acquirenti delle opere realizzate in forza dell’autorizzazione edilizia.

Il pagamento degli oneri urbanistici relativi all’immobile già appartenente a soggetto fallito non può gravare sull’aggiudicatario, ma è a carico della curatela.

L’obbligazione relativa al pagamento del contributo dovuto per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie che il Comune abbia facultato a realizzare attraverso il rilascio del permesso di costruire è un’obbligazione personale, nel senso che essa grava su coloro dai quali la concessione stessa sia stata richiesta ed ai quali venga quindi accordata; qualora la proprietà (o la titolarità di altro diritto idoneo al rilascio della concessione) sia trasferita prima che il richiedente l’abbia ottenuta, l’avente causa subentra anche nella posizione di aspirante al rilascio e, quindi, nella titolarità della concessione poi a lui rilasciata; e solo in questo caso l’obbli... _OMISSIS_ ...a al versamento del contributo compete al nuovo proprietario (o al nuovo titolare del diritto idoneo).

LA traslazione della proprietà (o di altro diritto idoneo) dell’area comporta l’assoggettamento dell’avente causa all’obbligazione relativa agli oneri concessori solo se questi acquista la posizione legittimante all’ottenimento della concessione, al cui rilascio è correlato l’assolvimento degli oneri stessi.

È legittima la richiesta di conguaglio degli oneri concessori indirizzata alla cooperativa edilizia anche se gli alloggi sono già stati assegnati ai soci.

Gli oneri di costruzione connessi al rilascio di una concessione edilizia debbano essere assolti da colui che chiede l’autorizzazione e, successivamente, realizza le opere di trasformazione edilizia ed urbanistica assentite, ovvero dai suoi successori o aventi causa nella titolarità del titolo edilizio subentrati nell’eser... _OMISSIS_ ...o;attività edificatoria.

La nozione di imprenditore agricolo da adottare ai fini dell'esonero dal pagamento degli oneri concessori è quella di cui all'art. 12 legge 153/1975 e non a quella propria del diritto commerciale risultante dall'art. 2135 c.c.: non è infatti precluso che l’ordinamento mantenga più parallele nozioni di “impresa agricola” in ragione delle diverse finalità per cui detta nozione viene definita.

Il provvedimento relativo alla richiesta del pagamento degli oneri di urbanizzazione, una volta accertata la cancellazione della cooperativa edilizia dal registro delle imprese, deve essere indirizzato, ai sensi dell'art. 2456 c.c., ai soci della cooperativa medesima.

Le attività di agriturismo non sono comprese tra quelle che, ai sensi della L.R. Abruzzo 89/1998, sono escluse dal pagamento degli oneri concessori.

La voltura del titolo edilizio implica liberazione del cedente de... _OMISSIS_ ...corrispondere gli oneri di concessione ed il contributo di costruzione di cui alla l. 10/77, laddove quest’ultimo non abbia realizzato, neppure in minima parte, la costruzione degli edifici.

Il presupposto di esigibilità degli oneri e del costo di costruzione è la materiale trasformazione urbanistica del territorio; una volta manifestato il presupposto (che consiste nella edificazione), le suddette obbligazioni hanno natura reale, si incorporano quindi nel bene immobile la cui realizzazione è, come detto, il loro presupposto di esigibilità e, dunque, non possono che interamente circolare con esso.

In materia di vo...


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