Titolo edilizio per muro di contenimento

TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> MURO DI CONTENIMENTO

La realizzazione di muretti può essere qualificata come intervento di nuova costruzione qualora abbia l'effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

Deve escludersi la natura pertinenziale di un muro di contenimento, atteso che quest’ultimo, sotto il profilo edilizio, integra un’opera più consistente di una recinzione e dotata di specificità ed autonomia in relazione alla funzione assolta, conseguendone, data la rilevanza delle modifiche apportate al tessuto urbanistico, la necessaria applicabilità del regime del permesso di costruire e del connesso trattamento sanzionatorio.

In caso di dislivello derivante dall'opera dell'uomo, sono da considerare costruzioni in senso tecnico-giuridico, rientranti nell'art. 873 c.c., il terrapieno ed il relativo muro di contenimento, che lo abbiano prodotto... _OMISSIS_ ... accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi per cui è illegittimo il provvedimento di accertamento di conformità richiesto con d.i.a. a sanatoria in relazione a lavori oggetto di d.i.a. in variante al permesso di costruire, ove venga in rilievo un muro di fabbrica - di altezza superiore a tre metri, e dunque non considerabile quale muro di cinta ex art. 878 c.c.

I muri di contenimento si differenziano sostanzialmente dalle mere recinzioni non solo per la funzione, ma anche perché servono a sostenere il terreno al fine di evitare movimenti franosi dello stesso e quindi devono necessariamente presentare una struttura a ciò idonea per consistenza e modalità costruttive. Di conseguenza il muro di contenimento, pur potendo assolvere, in rapporto alla situazione dei luoghi, anche una concomitante funzione di recinzione, sotto il profilo edilizio è dotata di propria specificità ed autonomia, in relazione alla sua funzione principale; il che esclude ... _OMISSIS_ ...ibilità al concetto di pertinenza, conseguendone sia la necessità del suo assoggettamento al regime concessorio, sia la legittimità della sanzione della demolizione prevista per il caso di assenza di concessione.

Il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi costruzione, agli effetti delle norme sulle distanze, per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento; la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, ... _OMISSIS_ ...d il relativo muro di contenimento dovuti all'opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente.

Costituiscono costruzioni soggette a concessione edilizia il terrapieno e il muro di contenimento che hanno prodotto un dislivello, ovvero hanno accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi, mentre non costituisce costruzione il muro di contenimento realizzato per evitare smottamenti o frane.

Le opere identificabili quali “muri di cinta” vengono ricondotti alla categoria delle pertinenze, avendo lo scopo di delimitare la proprietà, per cui non sono subordinate nemmeno al rilascio del permesso di costruire. Diversamente la necessità del previo rilascio del titolo edilizio è prevista per quei muri c.d. di contenimento che non possono qualificarsi pertinenze in quanto dotati di natura autonoma avendo la funzione di contenere o sostenere terrapieni o volumi ulteriori.
... _OMISSIS_ ... 83, co. 1, lett. g) L.P. Trento 22/1991 assoggetta a d.i.a. i muri di contenimento di modeste dimensioni.

Il muro di contenimento non è riconducibile al concetto di pertinenza e da ciò consegue, data la rilevanza dell'immutazione che esso produce sullo stato dei luoghi, sia la necessità della concessione edilizia, sia la legittimità dell'eventuale misura sanzionatoria.

Il muro di contenimento, pur potendo avere, in rapporto alla situazione dei luoghi, anche concomitante funzione di recinzione, è, sotto il profilo edilizio, un’opera più consistente di una recinzione, in quanto non è preordinato a recingere, ma a sostenere il terreno al fine di evitare movimenti franosi dello stesso: pertanto, per la sua realizzazione serve il permesso di costruire.

La realizzazione di un muro di contenimento non può considerarsi come un intervento di restauro e risanamento conservativo.
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

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