Concessione assentita

TITOLO EDILIZIO --> TIPOLOGIA DI TITOLI --> CONCESSIONE ASSENTITA

L'art. 2 L.R. Sicilia 17/1994 va interpretato nel senso che, sussistendo i presupposti di legge, il decorso dei centoventi giorni dalla presentazione della domanda di concessione edilizia attribuisce al richiedente una posizione equiparabile all'ottenimento della concessione stessa, con la differenza, però, che il procedimento non può dirsi concluso fino a quando l'interessato non abbia comunicato di aver dato inizio ai lavori, aprendo così una seconda fase che si conclude o con un intervento esplicito della P.A. o con il decorso del termine di trenta giorni, che produce il «consolidamento» del silenzio assenso, nel senso che la P.A. non può decidere sulla pratica edilizia con atto «di primo grado».

Pur dopo il decorso dei 120 giorni, ai sensi dell'art. 2 L.R. Sicilia 17/1994, l'Amministrazione ha l'obbligo di completare egualmente il proce... _OMISSIS_ ...orio e, se non ricorrono i presupposti per la sua positiva conclusione, deve procedere alla revoca del titolo tacitamente formatosi anche solo al mero fine di ripristinare la legalità violata senza applicazione degli ordinari principi in tema di autoannullamento d'ufficio e riferendo la verifica di legittimità del titolo abilitativo edilizio tacito alla data della sua formazione.

Nel particolare meccanismo della «concessione assentita», in pendenza del termine di trenta giorni successivi alla comunicazione dell'inizio dei lavori, l'avvio di questi avviene a rischio dell'interessato.

Il versamento per intero degli oneri concessori, da avvenire "previamente" all'inizio dei lavori, costituisce un vero e proprio requisito di efficacia dell'istituto del silenzio assenso e non può essere surrogato dalla presentazione di un contratto di fideiussione, nemmeno se ciò costituisca una prassi dell'Amministrazione.

Ai... _OMISSIS_ .... 2 L.R. Sicilia 17/1994 il decorso di 120 giorni dalla presentazione della domanda di concessione edilizia attribuisce al richiedente una posizione equiparabile all'ottenimento della concessione stessa, con la differenza però che il procedimento non può dirsi concluso fin quando l'interessato non abbia comunicato di aver dato inizio ai lavori, aprendo così una seconda fase che si conclude o con un intervento esplicito della P.A., sollecitata a riesaminare la pratica per effetto della manifestata intenzione di iniziare l'opera, o con il decorso dell'ulteriore termine di 30 giorni; in quest'ultima ipotesi il silenzio assenso può ritenersi consolidato, nel senso che il comune non ha più il fisiologico governo della pratica edilizia, e pertanto non può più decidere sulla stessa con atto "di primo grado".

È da ritenersi infondata la quale si ritiene “che, a fronte del decorso dei 120 giorni previsti dall’art. 2 L.R. Sicilia 17/1994... _OMISSIS_ ...mato il silenzio assenso, il Comune non possa più denegare la concessione edilizia, ma soltanto intervenire con un atto di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 2 L.R. Sicilia 17/1994, il decorso di 120 giorni dalla presentazione della domanda di concessione edilizia attribuisce al richiedente una posizione equiparabile all'ottenimento della concessione stessa; tuttavia, il procedimento non può dirsi concluso fin quando l'interessato non abbia comunicato di aver dato inizio ai lavori, aprendo così una seconda fase che si conclude o con un intervento esplicito della P.A., sollecitata a riesaminare la pratica per effetto della manifestata intenzione di iniziare l'opera, o con il decorso dell'ulteriore termine di 30 giorni; in quest'ultima ipotesi il silenzio assenso può ritenersi consolidato, nel senso che il comune non ha più il fisiologico governo della pratica edilizia, e pertanto non può più decidere sulla stessa con atto di primo grado.

... _OMISSIS_ ...lenzio-assenso ex art. 2 commi 5 e 7, l. rg. Sicilia 31 maggio 1994 n. 17, la semplice comunicazione dell'avvio dei lavori non è sufficiente a consolidare la formazione della concessione edilizia, ove non sia accompagnata dall'ulteriore adempimento, costituito dalla produzione della perizia giurata.

In Sicilia, il decorso del termine di 120 giorni dalla ricezione dell’istanza di concessione edilizia comporta la formazione di un titolo abilitativo edilizio tacito che, però, non ha una stabilità piena, ben potendo l’Amministrazione - fino al momento in cui l’interessato comunichi l’inizio dei lavori nonché per i successivi trenta giorni - revocare od annullare la concessione edilizia tacitamente formatasi.

La scansione procedimentale e temporale prevista dall’art. 2 della l. r. Sicilia 31 maggio 1994, n. 17 risulta violata laddove la PA deneghi l’esercizio del potere dovere di provvedere espressamente sulla ... _OMISSIS_ ...essione edilizia.

Una volta che si siano trascorsi i 120 gg. di cui all'art. 2, co. 5, L.R. Sicilia 17/1994 ("concessione assentita"), la P.A. può soltanto annullare o revocare la concessione edilizia già assentita nel termine di 30 gg. dalla comunicazione dell'inizio dei lavori, secondo i principi propri dell'autotutela. È pertanto illegittimo non solo il diniego tardivo, ma anche l'ordine di demolizione non preceduto dal necessario annullamento.

Nel territorio siciliano, ai sensi dell’art. 2 della L.r. 17/1994, il decorso dei centoventi giorni dalla presentazione della domanda di concessione edilizia attribuisce al richiedente, se sussistono i presupposti di legge, una posizione equiparabile all'ottenimento della concessione stessa, con la differenza, però, che il procedimento non può dirsi concluso, fino a quando l'interessato non abbia comunicato di aver dato inizio ai lavori: in tal modo si apre una seconda fase che si c... _OMISSIS_ ...n intervento esplicito dell'amministrazione (sollecitata a riesaminare la pratica per effetto della manifestata intenzione di iniziare l'opera) o con il decorso del termine di trenta giorni.

Ai sensi dell'art. 2 della L.r. Sicilia 17/1994, con il decorso di trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio dei lavori il silenzio assenso può dirsi, per certi aspetti, consolidato, nel senso che l’Amministrazione comunale non ha più il fisiologico governo della pratica edilizia e, pertanto, non può decidere su di essa con atto "di primo grado". Il decorso di quest'ultimo termine non può, però, avere l'effetto di precludere l'esercizio del generale potere di autotutela, che spetta all'amministrazione pubblica, salvo che specifiche disposizioni statuiscano in senso contrario.

In assenza del rispetto degli adempimenti procedurali di cui all'art.2, comma 2, della L.r. Sicilia 17/1994 - quali, il rilascio della certificazione di ricevime... _OMISSIS_ ...azione del nome del responsabile del procedimento - il particolare modulo procedimentale del silenzio assenso non può avere l’esito giuridico suo tipico.

Il mancato compimento degli adempimenti di cui al co. 7 dell’art. 2 l.r. Sicilia n. 17/1994 – pur escludendo la decorrenza del termine di giorni trenta di cui al successivo co. 8 per l’eventuale annullamento o revoca e la facoltà per il ricorrente di dare inizio ai lavori – non esclude l’intervenuta formazione della concessione tacita.

La valutazione da parte del Comune in ordine alla sussistenza dei presupposti ex lege per la formazione della concessione edilizia in forma tacita deve essere effettuata con riferimento agli strumenti esistenti alla data di maturazione del silenzio assenso sulla richiesta di rilascio della concessione edilizia stessa.
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.