Termini per l'impugnazione della decisione giudiziale

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> TERMINE

Sintesi: La tempestività del gravame è un profilo verificabile d'ufficio.

Estratto: «Verificata la tempestività del gravame principale in relazione al dettato dell'art. 327 c.p.c., profilo soggetto a rilievo di ufficio (v. Cass. 12794/00; 4601/00; 1214/95, ex coeteris), va osservato che col primo motivo di impugnazione viene lamentato l'erroneo rigetto della domanda di condanna alla demolizione della sopraelevazione. Deducono, in particolare, gli appellanti che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che la sopraelevazione predetta era stata realizzata non solo in spregio delle norme degli strumenti urbanistici all'epoca vigenti (art. 56 del Programma di Fabbricazione ed art. 5 del Piano di Recupero) ma anche in violazione della distanza di mt. 10 dalle pareti finestrate di cui all'art. 9 del D.M. 1444/68 (prevalente, in caso di contrasto, sulle norme regola... _OMISSIS_ ..., norma che imponeva, per le zone A o c.d. storiche, il rispetto dell'altezza del preesistente fabbricato. Soggiungono gli appellanti che l'art. 5 delle norme di attuazione del Piano di Recupero, che a sua volta richiamava l'art. 56 del Programma di Fabbricazione, consentiva, in sito, solo opere di restauro senza aumento del volume preesistente, consentendo un limitato "aumento volumetrico" funzionale ad "assicurare servizi adeguati" alle unità abitative recuperate.La censura, arricchita di ulteriori argomenti contenuti negli scritti difensivi del giudizio di gravame, impone talune puntualizzazioni. Va, innanzitutto, rammentato che incontroversa deve ritenersi la sussistenza di una notevole variazione (in aumento) volumetrica dell'edifìcio degli odierni appellati, cagionata anche dalla realizzata "sopraelevazione".Ora, con specifico riferimento alla sopraelevazione va detto che rientrano nella nozione di "nuova costruzione" ... _OMISSIS_ ...tanto, all'ambito della mera "ristrutturazione" di un manufatto preesistente) non solo l'edificazione di un fabbricato su un'area libera ma anche quegli interventi di ristrutturazione (in senso improprio) che in ragione della entità delle modifiche apportate al volume, alla sagoma di ingombro o all'altezza dell'edificio, rendano l'opera oggettivamente diversa da quella preesistente (v. Cass. 5741/08; 9637/06; 14128/00). Con la conseguenza che tale sopraelevazione in quanto "nuova costruzione" soggiace alla normativa, in tema di distanze, vigente all'epoca della sua realizzazione (Cass. 400/05; 1817/04; 8420/03; 8989/01; 200/01; 8945/00; 5892/95).Altro profilo (squisitamente giuridico) sul quale occorre soffermarsi è costituito dal fatto che il D.M. 2.4.1968 n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell'art. 41 quinquies legge 17.8.42 n. 1150, introdotto dalla legge 6.8.67 n. 765) che prevede distanze minime tra pareti finestrate solo per... _OMISSIS_ ...i ricadenti in zone diverse dalla A ed in particolare nelle zone C, e che per le zone A si limita a prescrivere che le distanze tra edifici per operazioni di risanamento conservativo e per eventuali ristrutturazioni non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificabili preesistenti, si rivolge al legislatore locale per imporgli dei limiti inderogabili cui attenersi nella pianificazione del territorio comunale, ossia nella revisione o nella formazione degli strumenti urbanistici, ma non è immediatamente operante nei rapporti tra i privati (v. Cass. 3771/01; 13011/00; 4754/95 ex coeteris), finché non siano state inserite nei predetti strumenti, adottati o modificati. Logico corollario di siffatta "preminenza" delle disposizioni ministeriali su quelle regolamentari locali è che qualora queste ultime, rese successivamente al D.M. suindicato, prevedano distanze inferiori a quelle prescritte dall'art. 9 del D.M. predetto, andranno disapplicate ... _OMISSIS_ ...ale e sostituite "ex lege" con quelle di detta normativa statuale. Ulteriore conseguenza è che qualora lo strumento urbanistico (adottato o modificato successivamente al D.M.) non detti per una certa zona delle regole da seguire nella realizzazione di opere edilizie vietando, radicalmente, in essa qualsiasi attività costruttiva, non assume alcun carattere integrativo delle disposizioni del codice civile sulle distanze e, pertanto, non consente nemmeno alcuna comparazione con le norme del D.M. 1444/68.A differenza delle disposizioni del D.M. predetto che, come visto, non sono di immediata operatività nei rapporti tra privati, le norme dell'art. 17, commi I e III, della legge 765/67 (prevedenti limiti volumetrici degli edifici, di sovrapposizione di piani, di altezze e di rapporti tra aree coperte e scoperte) risultano immediatamente applicabili nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione.Orbene, nel caso in esame, il Piano ... _OMISSIS_ ...e, con annesso Regolamento Edilizio approvato (nella versione aggiornata) l'11.12.74 ed il Piano di Recupero, realizzato in attuazione dell'art. 28 L. 219/81, non si discostano dalle disposizioni del D.M. 1444/68. Ed infatti (per quanto interessa nella presente sede) l'art. 5 delle norme di attuazione del Piano di Recupero del Comune di Lacedonia richiamava l'art. 56 del Programma di Fabbricazione che per le zone A (nella quale ricadono gli immobili degli odierni contraddittori) consentiva unicamente opere di restauro, riadattamento e trasformazione conservativa dei fabbricati esistenti, senza aumento di volumi, ammettendo, tuttavia, in caso di "trasformazione" un limitato aumento volumetrico (in percentuale, ossia non superiore del 10% del preesistente, ed in assoluto ossia non maggiore a 50 me per alloggio da trasformare) finalizzato ad esigenze igienico - abitative, vale a dire "allo scopo di assicurare servizi adeguati". L'ultima parte dell'art. 5... _OMISSIS_ ... di Fabbricazione prevedeva (nella stesura modificata) che le aree libere fossero inedificate e ciò aveva comportato anche la modifica dell'art. 58 del Programma predetto facendo scomparire i limiti di distanza tra fabbricati in zona A, e ciò per l'ovvia considerazione che in tale zona alcuna "nuova" costruzione era consentita.Va rammentato che la norma del piano regolatore che vieti nuove costruzioni in una zona determinata non è di per sé integrativa della disciplina delle distanze, dettata dal codice civile in tema di rapporti di vicinato, dal momento che una tale norma è volta alla soddisfazione di interessi di ordine generale, trascendenti quelli dei singoli proprietari confinanti, quali la soddisfazione di esigenze igieniche, di tutela dell'estetica edilizia, di conservazione di ambienti storici o del paesaggio, ecc, con la conseguenza che in detta ipotesi la tutela accordata al privato, nel caso di violazione della norma stessa, rimane limitata al risarc... _OMISSIS_ ...o eventualmente subito (Cass. 6743/83).Tenuta ferma la validità del suesposto principio generale, va fatta luce sulla particolare ipotesi di costruzione realizzata in zona con vincolo assoluto di inedificabilità. E ciò al fine di stabilire quale disciplina (regolamentare locale, applicata analogicamente, della legislazione speciale o codicistica) debba trovare applicazione in tema di distanze nei rapporti interprivatistici.Un primo punto che va evidenziato è che le aree predette, proprio perché oggetto di un'espressa previsione di inedificabilità assoluta e di interventi esecutivi dei piani particolareggiati non possono considerarsi prive di regolamentazione giuridica si da consentire l'applicazione, in via analogica, della disciplina regolamentare attinente alle zone confinanti e ciò sia per mancanza di un ed.c.d."vuoto normativo" (tale non venendosi a creare per la sola mancata realizzazione dei piani particolareggiati), sia perché ciò comporterebbe un'arbitr... _OMISSIS_ ... del potere discrezionale della P.A. che alla zona ha inteso assegnare una diversa destinazione e precipue finalità (v. Cass. 3638/07).La disciplina delle distanze prevista dall'art. 17 L. 765/67 è possibile unicamente quando sia stato adottato un provvedimento integrativo del P.R.G. (Cass. 3564/02; 13011/00) ma in difetto non può escludersi l'applicazione della generale disciplina codicistica, dettata dagli arti 873 e segg. c.c. (Cass. 4754/95), poiché la tutela ripristinatoria prevista dal Codice Civile non può venir meno per il fatto che lo strumento urbanistico, vietando nella zona ogni costruzione, non contenga prescrizioni sulle distanze né, tanto meno, per il fatto che la P.A. ometta o ritardi di sanzionare con provvedimenti a carattere reale la violazione del vincolo di inedificabilità.In definitiva, nel caso in esame parte attrice, odierna appellante, avrebbe potuto beneficiare della tutela "residuale" codicistica, oltre che sollecitare l'intervento de... _OMISSIS_ ...nseguire, in via amministrativa, il rispetto del vincolo di inedificabilità, mediante l'abbattimento del manufatto (la sopraelevazione, quale "nuova" costruzione) con esso contrastante.Ma la costruzione eseguita dai convenuti, odierni appellati, quale costruzione in aderenza, non deborda dal vincolo codicistico (art. 873 e segg. c.c.).Le esposte considerazioni denotano la non pertinenza al caso di specie delle questioni ermeneutiche relative al parallelismo o meno delle pareti fronteggiantisi, alla integralità o parzialità del fronteggiamento, all'unicità o duplicità delle pareti finestrate, questioni tutte afferenti all'ipotesi di cui all'art. 9 n. 2 del D.M. 1444/68, estranea alla fattispecie che ci occupa.Resta da esaminare la tematica relativa al giunto tecnico di oscillazione, di cui all'art. 9 comma III legge 25.11.62 n. 1684. Ora va, innanzitutto, evidenziato che nell'atto di gravame la lamentata "violazione delle norme antisismiche in materia di re... _OMISSIS_ ... necessari distacchi di isolamento o giunti tecnici tra edifici" viene in rilievo unicamente in relazione alla "domanda di danni", nell'ambito del terzo motivo di appello. Solo nel libello conclusionale, depositato il 23.9.06, gli appellanti si dolgono del fatto che controparte avrebbe realizzato un giunto tecnico inadeguato ed invocano "la riduzione in pristino di cui all'art. 872 c.c." attraverso la "demolizione di quella parte del fabbricato necessaria per consentire la creazione di detto isolamento" oltre "la condanna al risarcimento dei relativi danni" (v. fol. 11 memoria difensiva predetta).Ora, a ben vedere, la censura relativa la rigetto della "domanda di condanna alla demolizione della parte di fabbricato degli attuali appellati, oggetto dell'illegittima sopraelevazione" riguardava altri specifici profili (sostanzialmente errata applicazione del D.M. 1444/68 e delle norme regolamentari locali) mentre nessuna... _OMISSIS_ ...va mossa in ordine alla disattesa richiesta di realizzazione di un adeguato giunto tecnico, lamentandosi - come si è visto - solo il mancato riconoscimento della "domanda di danni" (e ciò nell'ambito non del primo ma del terzo motivo di appello).È innegabile che anche la prospettazione di un'omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione in pristino (ex art. 9 L. 1684/62) configuri uno "specifico" (ex art. 342 c.p.c.) motivo di impugnazione e come tale vada proposto nell'atto di appello, non essendo consentiti motivi aggiunti nel corso del giudizio (v. Cass. 6630/06; 13117/97, ex plurimis).Ma anche volendo ritenere che gli appellanti avevano fin dall'inizio denunciato l'inadeguatezza del giunto tecnico (costituente, in definitiva, uno dei presupposti della "domanda di danni") e che la riduzione in pristino era da ricomprendersi nella più ampia richiesta di demolizione dell'intera sopraelevazione, sta di fatto che l'ausiliare tecnico officiato... _OMISSIS_ ... ha sostenuto che il giunto tecnico predetto era stato realizzato utilizzando fogli di polistirolo espanso da 3 cm di spessore (fol. 4 Relazione del 2.12.93). Il c.t.p. di parte convenuta (odierna appellata), ing. Ca. nelle "considerazioni giuridico - tecniche" del 27.2.96 sostiene che, come evidenziato dalle foto in atti, il giunto sismico "è ampiamente superiore ai 12 cm richiesti già al livello del primo piano" e che affermare che siano stati utilizzati fogli di polistirolo espanso da cm 3 "non equivale a dire che il giunto complessivamente ha lo spessore di tre centimetri" (fol. 7 Considerazioni predette). Nel rendere i chiesti chiarimenti, con elaborato del 2.1.97 il c.t.u. insiste nel sostenere che il "giunto tecnico lasciato lungo il fabbricato Di. è di larghezza sufficiente". Né esso è eliminato dalla successiva occupazione della muratura di tompagno in quanto le spinte che si intendono neutralizzare, in caso di evento sism... _OMISSIS_ ...e provenienti dall'intelaiatura cementizia armata che, partendo dalle opere fondali, costituiscono la struttura portante del fabbricato dei convenuti-appellati. Siffatte conclusioni tecniche non risultano specificamente contestate in sede di gravame, sicché la domanda di "riduzione in pristino", ammissibile sul piano generale (v. Cass. 9319/09; 1695/04; 6392/99; 7396/98; 1654/94; contra: Cass. 252/83; 2643/80) risulta, comunque, infondata.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECRETO DI ESPROPRIO --> VOLTURA

Sintesi: È inammissibile la domanda di annullamento degli atti con cui il Comune ha ...


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