La tempestività del ricorso avverso un provvedimento amministrativo

Estratto: «Premesso al riguardo che - con puntuale riguardo alla scelta di individuare il tracciato lungo il quale collocare il percorso del tratto fognario – trattasi di valutazioni di merito, operate dall’amministrazione nell’ambito della propria discrezionalità tecnica ed amministrativa, per le quali non è ammesso il sindacato se non in caso di irrazionalità o illogicità che, tuttavia, nel caso in esame non appaiono ravvisabili, si osserva come tali censure siano comunque inammissibili in quanto rivolte unicamente avverso il decreto di occupazione e non avverso gli atti ad esso presupposti, in modo particolare avverso la delibera di approvazione del progetto di realizzazione dei lavori.Invero, è in conseguenza di tale delibera, con la quale il progetto è stato approvato ed è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere, che è stato individuato il tracciato lungo il quale sarebbero stati collocati i tratti fognari.Avverso tali atti, con i quali appunto è stato definito il tracciato ed è stato quindi coinvolto anche il terreno del ricorrente, dovevano essere rivolte le doglianze, contestando, entro i limiti sopra precisati, la razionalità delle scelte operate dal Comune.Tuttavia, parte istante non ha provveduto alla tempestiva impugnazione di tali atti presupposti, neppure in occasione del presente giudizio, non essendo di per sé idoneo a superare la rilevata inammissibilità delle censure il generico richiamo, contenuto nell’epigrafe dell’atto introduttivo, a tutti gli atti presupposti a quello impugnato (ove peraltro viene indicata espressamente la sola nota del 29.5.1996, contenente l’avviso dell’avvenuto deposito degli atti presso la Segreteria del Comune).Risultano quindi inammissibili le censure volte a contestare le scelte dell’amministrazione circa il tracciato delle opere fognarie, non essendo ammissibili, nel contesto dell’impugnativa del decreto di occupazione, le censure di illegittimità derivata, esclusivamente rivolte avverso atti presupposti divenuti inoppugnabili (e comunque non formalmente censurati), benché di per sé autonomamente idonei a porsi come presupposto dei successivi atti ablatori.»

Sintesi: E’ inammissibile l'impugnazione di un provvedimento (nel caso di specie decreto di esproprio), che rimetta in discussione la legittimità del provvedimento presupposto (nel caso di specie dichiarazione di PU), divenuto inoppugnabile.

Estratto: «Con riferimento poi al ricorso principale va dichiarata l’inammissibilità in relazione alla prima censura: con tale motivo, infatti, si deduce l’illegittimità del provvedimento di esproprio perché non sarebbe stata data comunicazione dell’avvio del procedimento volto alla rinnovazione dei termini di dichiarazione di pubblica utilità, rinnovazione questa avvenuta, in un primo momento, con delibera 29.9.2004 n. 161 e, in un secondo momento, con delibera 16.10.2006 n. 142. Per evitare di incorrere in decadenza, la società ricorrente avrebbe dovuto eccepire la mancata comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla rinnovazione dei termini di dichiarazione di pubblica utilità nel termine decorrente dalla comunicazione della delibera 142/2006 e, dunque, entro sessanta giorni dal 23 novembre 2006. Poiché è mancata la tempestiva impugnazione di tale ultima delibera il primo motivo di ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile perché il provvedimento presupposto si è ormai consolidato (“In presenza di un nesso di derivazione logico-giuridica, anche se non espressamente indicato, tra l'atto presupposto e quello consequenziale, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, deve ritenersi inammissibile l'impugnazione di un provvedimento che rimetta in discussione la legittimità del provvedimento presupposto, divenuto inoppugnabile”, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 1 agosto 2008 , n. 7802).»

Sintesi: La mancata tempestiva impugnazione dell’atto con cui è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, determina la preclusione a dedurre, in sede di ricorso contro gli atti ad essa conseguenti, quali il decreto di occupazione, motivi attinenti ad asseriti vizi della dichiarazione stessa.

Sintesi: Costituisce espressione di uno dei principi cardine della giustizia amministrativa quello per cui, in sede d'impugnazione di un provvedimento, non sono più contestabili i vizi di un atto presupposto, ove questo fosse impugnabile ex se, ma non sia stato utilmente impugnato.

Estratto: «La dichiarazione di pubblica utilità ha l’effetto di sottoporre il bene al regime di espropriabilità, ponendosi come presupposto dell’espropriazione, con la conseguenza che, incidendo direttamente sulla sfera giuridica del destinatario, è immediatamente lesiva e, come tale, è autonomamente impugnabile...
[...omissis...]

Sintesi: L'omessa tempestiva impugnazione dell'ordinanza di demolizione rende inammissibile il ricorso proposto contro l'atto di accertamento di inottemperanza di detto provvedimento che dispone anche l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area.

Estratto: «Deve, inoltre, rilevarsi come il ricorrente abbia omesso d’impugnare tale ordinanza di demolizione, n. 808/06; ciò determina rilevantissime conseguenze, circa la sorte del secondo ricorso, contrassegnato dal n. 917/2007 R. g., diretto avverso l’accertamento d’inottemperanza ex art. 31 del d. P. R. 380/2001 – acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opera edilizia abusiva – emesso in data 12.03.07 dal Comune di Cava de’ Tirreni.Lo stesso infatti deve, conformemente all’eccezione, sollevata dalla difesa dell’ente, ritenersi inammissibile, per omessa tempestiva impugnazione, da parte del ricorrente, dell’atto presupposto costituito, per l’appunto, dalla suddetta ordinanza n. 808/06, notificata al medesimo in data 30.09.06, gravata di ricorso, solo unitamente al suddetto accertamento d’inottemperanza (e conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale), ricorso – poi contrassegnato dal n. 917/2007 R. G. – notificato al Comune di Cava de’ Tirreni in data 8.05.07, quindi ampiamente oltre il termine di giorni sessanta, ex art. 21 l. 1034/71.Tra l’altro, pur essendo nominativamente indicata – la suddetta ordinanza n. 808/06 – tra gli atti presupposti, cui doveva ritenersi estesa l’impugnazione, nessuna specifica censura era sollevata, dal ricorrente, relativamente all’ordine di demolizione ed al diniego di sanatoria, portato dalla medesima.(omissis)Tanto, conformemente al pacifico indirizzo della giurisprudenza al riguardo, compendiato nella seguente massima: “L’atto di accertamento dell’inottemperanza alla demolizione delle opere abusivamente realizzate non ha natura provvedimentale, né portata lesiva, costituendo l’effetto legale ex art. 7 comma 4, l. n. 47 del 1985, dichiarativo dell’inadempimento ad un ordine di demolizione la cui mancata impugnativa comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso” (T. A. R. Puglia Bari, sez. III, 8 giugno 2006, n. 2235).»

Sintesi: Ai fini della tempestività del ricorso non può valere l'impugnazione del decreto finale di esproprio qualora, in relazione a tale provvedimento, sia stata eccepita unicamente una ritenuta illegittimità derivata dai vizi che inficerebbero gli atti presupposti non tempestivamente impugnati.

Estratto: «Sia la localizzazione dell’opera, sia la apposizione dei termini iniziali e finali delle espropriazioni e dei lavori costituivano infatti circostanze ben note, quanto meno, dalla conoscenza della delibera n. 329 del 24 aprile 1992, avente ad oggetto la riapprovazione del progetto in questione. Conoscenza che è in concreto avvenuta in data 26 agosto 1992, con la notifica del deposito degli atti relativi all’esproprio (tra cui anche la richiamata delibera n. 239) ed al più tardi in data 8 ottobre 1992, con la notifica del decreto n. 112/92, di determinazione dell’indennità di esproprio.È dalle suddette date che, dunque, i ricorrenti avevano già potuto pienamente maturare la percezione circa la lesività, nei termini indicati, della procedura ablativa ormai ampiamente avviata; con ogni conseguenza in ordine alla infruttuosa scadenza del termine decadenziale per l’impugnativa che, a ben vedere, è stata notificata ben oltre, ossia soltanto il 12 novembre 1993.Né può valere a tal fine la impugnazione del decreto finale di esproprio n. 68 del 3 settembre 1993, posto che in relazione a tale provvedimento – come correttamente evidenziato dalla difesa dell’amministrazione comunale resistente – è stata eccepita unicamente una ritenuta illegittimità derivata dai vizi che inficerebbero gli atti presupposti non tempestivamente impugnati (e sopra richiamati, con particolare riferimento alla delibera n. 329 del 1992).»

Sintesi: L'omessa impugnativa degli atti presupposti preclude l’interesse alla pronuncia sull’atto conseguenziale, permanendo la lesività degli atti “a monte”.

Estratto: «Si sostiene infine, ancora infondatamente, che in presenza dei presupposti processuali, il TAR non avrebbe potuto pronunciare l’inammissibilità del ricorso, non considerando che proprio la omessa impugnativa degli atti presupposti preclude l’interesse alla pronuncia sull’atto conseguenziale permanendo la lesività degli atti “a monte”. 4.- Né possono essere ricompresi, secondo giurisprudenza consolidata, nella generica impugnazione degli atti “propedeutici” i provvedimenti di cui si è omessa la apposita impugnazione. Ed invero, siffatta formula di stile (come altre ad essa analoghe) è priva di qualsiasi valore processuale siccome inidonea ad individuare lo specifico oggetto di impugnativa ed anche avuto riguardo al rilievo che la piena esplicazione del diritto di difesa in giudizio per le controparti ex art. 24 comma 2 Cost. richiede una inequivoca determinazione del petitum processuale (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2007 n. 6711 e Sez. IV, 21 giugno 2001 n. 3346). 5.- In mancanza di una immediata e tempestiva impugnazione degli atti presupposti si è quindi determinato il consolidamento degli atti stessi.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.