Carenza di interesse in fase di gravame: annullata la sentenza di primo grado

Sintesi: Laddove in sede di appello l'originario ricorrente rinunci all'impugnazione e dichiari di non avervi più interesse, ai sensi dell'art. 34, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, andrebbe dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado e la sentenza impugnata andrebbe annullata senza rinvio.

Sintesi: La declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse in fase di gravame comporta l'annullamento della sentenza di primo grado, in quanto non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, che avrebbe l'effetto di eliminare quest'ultima, ma non anche la sentenza impugnata, che anzi resterebbe confermata.

Estratto: «2. La parte appellata ha depositato nuovo atto di occupazione temporanea (n.100 del 21 gennaio 2013) dichiarando che esso avrebbe contenuto identico a quello già oggetto della originaria impugnazione, desumendone la conclusione della improcedibilità dell’appello.
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.