La "sollecitazione" del terzo alla P.A. (ex art. 19 comma 6-ter L. 241/1990)

Sintesi: Il comma 6-ter dell'art. 19 legge 241/1990 (introdotto dall'art. 6, d.l. 138/2011) ha, di fatto, determinato il superamento, quanto meno parziale, proprio delle conclusioni cui era giunta l’Adunanza Plenaria n. 15/2011 e per quanto attiene il proponimento di un’azione (atipica) di accertamento dell’obbligo di provvedere.

Sintesi: L'azione avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a., è ora esperibile anche prima della scadenza del termine assegnato all'Amministrazione per effettuare il controllo sulla s.c.i.a., azione che in tal caso, ha ad oggetto direttamente l'accertamento dei presupposti per l'esercizio dell'attività dichiarata.

Sintesi: Con riferimento alla d.i.a., la natura dei poteri di cui il terzo potrà sollecitare l'esercizio dipenderà dal momento in cui è presentata l'istanza: cosicché, una volta spirato il termine per l'adozione dei provvedimenti inibitori, potrà essere sollecitato soltanto l'esercizio del potere di autotutela o del potere sanzionatorio: argomentare in modo differente, infatti, avrebbe l’effetto di legittimare il riesercizio del potere inibitorio in ogni tempo e di pregiudicare la stabilità della posizione del dichiarante.

Estratto: «3. Sul punto va, preliminarmente, ricordato quanto disposto dall’Adunanza Plenaria n.15/2011 (nel risolvere il conflitto sulla natura provvedimentale o meno della d.i.a.) nella parte in cui ha sancito la natura perentoria del termine per l’esercizio del potere inibitorio da parte dell’Amministrazione, rilevando come, anche dopo il decorso di tale spazio temporale, residui all’Amministrazione un potere di autotutela in applicazione dei principi fondamentali sulla legge sul procedimento.3. Va, altresì, ricordato come il comma 6 ter dell'art. 19 della L. n. 241/1990 (introdotto dall'art. 6, D.L. n. 138/2011) ha, di fatto, determinato il superamento, quanto meno parziale, proprio delle conclusioni cui era giunta l’Adunanza Plenaria n.15/2011 e per quanto attiene il proponimento di un’azione (atipica) di accertamento dell’obbligo di provvedere.3.1 Detta ultima disciplina legislativa ha, come è noto, previsto che la tutela della posizione giuridica soggettiva del terzo, avverso il deposito di una DIA (ora SCIA) ritenuta lesiva, debba comportare l’esperimento “in via esclusiva”, dell’azione in materia di silenzio e di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104".3.2 E’ ancora utile ricordare come questo Tribunale abbia già avuto modo di precisare, in una precedente decisione (Sez. II, 05 marzo 2012, n. 298), che l'azione avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a., è ora esperibile anche prima della scadenza del termine assegnato all'Amministrazione per effettuare il controllo sulla s.c.i.a.,azione che in tal caso, ha ad oggetto direttamente l'accertamento dei presupposti per l'esercizio dell'attività dichiarata.4. Da quanto sopra precisato ne consegue che l’applicazione della disciplina ora vigente ha l’effetto di attribuire efficacia dirimente al momento in cui la domanda del terzo viene presentata, mutando le caratteristiche del potere e dei controlli esperibili e, ciò, nel tentativo posto in essere dalla modifica legislativa sopra ricordata, di operare un non facile contemperamento tra l’interesse del privato a non rimanere perennemente esposto alle conseguenze di un ricorso di un soggetto terzo e, ancora, la necessità di consentire un’effettività della tutela della posizione giuridica del terzo presumibilmente leso da un atto di iniziativa privata.E’ del tutto evidente che, argomentare in modo differente - e non circoscrivere un preciso limite temporale all’esperimento del potere inibitorio – avrebbe l’effetto di legittimare il riesercizio dello stesso potere in qualunque tempo, a seguito di una semplice istanza proposta da un terzo, con l’inevitabile conseguenza di ritenere ammissibile una disciplina in cui la vicenda correlata alla s.c.i.a./dia (e la posizione del dichiarante in particolare) potrebbe rimanere instabile a tempo indefinito e, ciò, quanto meno entro i termini entro i quali è esperibile l'azione avverso il silenzio secondo i principi generali dell’istituto di cui si tratta.5. Una volta esaurito il periodo di tempo entro il quale l’Amministrazione può esercitare i poteri inibitori, l'istanza del terzo potrà essere diretta a sollecitare l'esercizio del “solo” potere di autotutela e di quello sanzionatorio/repressivo, senza che rilevi il momento in cui l'interessato abbia effettivamente appreso della s.c.i.a. o constatato la lesività dell'attività dichiarata.Restano inoltre salve, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 241/1990, le misure sanzionatorie volte a reprimere le dichiarazioni false o mendaci, nonché le attività svolte in contrasto con la normativa vigente, così come sono impregiudicate le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo previste dalla disciplina di settore (in questo senso di recente si veda anche Consiglio di Stato n. 5751/2012) e le rimanenti ipotesi dirette a prevenire un danno al patrimonio artistico e culturale.6. Applicando detti principi al caso di specie è possibile evidenziare come il termine per l’esercizio del potere di riesame con le finalità inibitorie sopra descritte sia abbondantemente decorso.Le cinque DIA incidono in un periodo di tempo che può essere circoscritto a partire dal 26/02/2009 al 20/10/2011 e, quindi, ad un periodo di tempo considerevolmente risalente rispetto alla proposizione dell’istanza-diffida alla base dell’attuale ricorso, istanza presentata (è utile ricordarlo) solo in data 18/06/2012.6.1 E’, altresì, del tutto evidente come non sia possibile condividere l’argomentazione di parte resistente che vorrebbe far decorrere il periodo di tempo per l’esercizio del potere inibitorio dall’ acquisizione delle cinque DIA e dall’avvenuto esperimento dell’istanza di accesso agli atti, ciò, in considerazione dei principi di affidamento del privato sopra ricordati.6.2 Ne consegue come nel caso di specie sia esperibile solo l’esercizio di un potere di autotutela che, in quanto tale, non può prescindere dall’applicazione dei principi regolatori sanciti dalle norme citate, con particolare riguardo alla necessità dell’avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al rispetto del limite del termine ragionevole, e soprattutto, alla necessità di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo (Cons. St., ad. plen., 29 luglio 2011 n. 15).7. Ne consegue che se il potere di autotutela resta pur sempre un potere in cui sussiste la discrezionalità dell’Amministrazione è, comunque, necessario che il corretto esercizio di detto potere sia preceduto da una previa valutazione delle ragioni di pubblico interesse e, quindi, da un’attività istruttoria diretta a verificare l’istanza del privato, attività istruttoria che deve ritenersi ancora più indispensabile nelle materie sottoposte a DIA o Scia nelle quali la tutela ex art. 31 comma 4 del codice del processo costituisce l’unica forma di tutela possibile. 7.1 Deve, infatti, ritenersi che l’attuale disciplina vigente, nel prevedere il ricorso allo strumento del “silenzio”, abbia di fatto inevitabilmente anticipato la tutela del terzo ad una fase di partecipazione procedimentale, il cui mancato esperimento ha l’effetto di privare il terzo di un’effettiva forma di tutela.Come hanno evidenziato altre pronunce …”una volta formatosi il titolo edilizio della d.i.a., l'intervento dell'amministrazione può essere giustificato soltanto nell'ambito di un procedimento di secondo grado di annullamento o revoca d'ufficio, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241 del 1990, previo avviso di avvio di procedimento all'interessato e previa confutazione, ove ne sussistano i presupposti, delle ragioni dallo stesso eventualmente presentate nell'ambito della partecipazione al procedimento (T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 13-04-2012, n. 299). 8. Dall’esame della documentazione in atti è possibile verificare come nessuna istruttoria sia stata posta in essere dal Comune a seguito delle presentazione della diffida che ha originato il presente ricorso e, ciò, pur considerando i rilievi posti in essere da parte ricorrente diretti, tra l’altro, ad evidenziare come dette cinque DIA siano relative alla realizzazione di interventi considerevoli sia, di sostanziale modifica dei manufatti in essere sia, di mutamento di destinazione d’uso.»

Sintesi: Dopo l'entrata in vigore dell'art. 19, co. 6-ter, legge 241/1990 - inserito dal d.l. 138/2011 - il terzo che intende opporsi ad un intervento edilizio oggetto di una d.i.a. non può più impugnare il silenzio negativo (come se si fosse in presenza di un provvedimento tacito) e, nel contempo, propone un’azione di condanna (c.d. di adempimento) dell’Amministrazione all'esercizio del potere inibitorio, ma è obbligato a presentare un’apposita istanza finalizzata a sollecitare l’Amministrazione affinché questa stessa svolga un’ulteriore fase procedimentale e istruttoria.

Sintesi: Il d.l. 138/2011 si è discostato, almeno in parte, dall’impostazione dell’Adunanza Plenaria n. 15/2011 e, ciò, nella parte in cui l’eventuale silenzio della stessa Amministrazione non può più configurare un’ipotesi di provvedimento tacito di diniego dell’adozione del provvedimento restrittivo.

Estratto: «Va, infatti, accolta l’eccezione di inammissibilità di rito proposta dalla resistente nella parte in cui evidenzia come non risulti rispettato il disposto di cui all’art. 19 della L. 241/1990. Com’è noto il d.l. del 13 agosto 2011 n. 138 (convertito dalla L. del 14 settembre 2011 n. 148) ha introdotto, nel testo dell’art. 19, un nuovo comma (precisamente il comma 6-ter) nella parte in cui prevede che “la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”. L’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente” ha escluso ogni dubbio circa la tipologia di azione esperibile. Non è quindi accoglibile la ricostruzione di parte ricorrente nel momento in cui si impugna il silenzio negativo (come se si fosse in presenza di un provvedimento tacito) e, nel contempo, propone un’azione di condanna (c.d. di adempimento) dell’Amministrazione all'esercizio del potere inibitorio. E’ necessario ricordare come la modifica legislativa sopra ricordata si sia discostata, almeno in parte, dall’impostazione dell’Adunanza Plenaria n. 15/2011 e, ciò, nella parte in cui l’eventuale silenzio della stessa Amministrazione non può più configurare un’ipotesi di provvedimento tacito di diniego dell’adozione del provvedimento restrittivo. Ne consegue che il soggetto, terzo ed eventualmente leso, non può impugnare un provvedimento che in realtà non è mai venuto materialmente in esistenza, essendo com’è, tutt’ora obbligato a presentare un’apposita istanza finalizzata a sollecitare l’Amministrazione affinché questa stessa svolga un’ulteriore fase procedimentale e istruttoria. Sulla base del disposto contenuto nell’art. 19 comma 6 ter della L. n. 241/90 il formarsi del silenzio sulla DIA è allora il risultato non di un comportamento omissivo, bensì di un silenzio privo di valore provvedimentale. Il controinteressato potrà validamente attivare il proponimento di un’istanza di provvedere e di un successivo, ed eventuale, ricorso avverso l’inerzia amministrativa e, ciò, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 Cod. Proc. Amm..Sul punto deve peraltro ricordarsi come il recente “correttivo” (rectius il D.Lgs. n. 195 del 2011) ha modificato l’art. 31 comma 1 del codice del processo prevedendo, ora, la possibilità che il giudizio possa essere intrapreso anche prima del decorso del termine per la conclusione del procedimento.»

Sintesi: I soggetti che intendono opporsi all'intervento edilizio oggetto di d.i.a. hanno un interesse legittimo affinché la P.A. si attivi e pervenga alla repressione dell’eventuale abuso edilizio di cui si assume l’esistenza. e pertanto saranno legittimati a presentare un'istanza in tal senso: in presenza di un’eventuale inerzia, e della successiva attivazione della procedura del silenzio, il terzo, presumibilmente leso, non potrà chiedere al giudice il riesercizio del potere inibitorio (potere esauritosi a seguito del decorso del termine di legge), ma potrà sollecitare l’esercizio del generale potere sanzionatorio proprio della P.A a reprimere l’abuso perpetratosi.

Estratto: «Pur considerando la recente modifica dell’art. 31 comma 1 risulta tutt’ora evidente che l’atto iniziale della presentazione della dichiarazione di inizio attività determini, di per sé, l’attivazione di due distinti rapporti. Il primo di questi può essere ricondotto alle relazioni che intercorrono tra “il privato che presenta una DIA” e l’Amministrazione competente; un secondo rapporto risulta invece diretto a disciplinare quelle relazioni che si verrebbero ad instaurare a seguito dell’intervento dei controinteressati.Entrambi i rapporti sopracitati, pur attenendo ad una medesima vicenda sostanziale, appaiono nettamente distinti sul piano dell’effettività della tutela. Nei rapporti tra denunciante e Amministrazione, la d.i.a. costituisce (come peraltro precisato dalla stessa Plenaria n.15) un mero atto privatistico e di parte che, nelle intenzioni del Legislatore, permette al privato, a prescindere dall’emanazione di un provvedimento “espresso”, di intraprendere una determinata attività.Per quanto concerne invece la posizione soggettiva del controinteressato, nella fase in cui è decorso il termine di consolidamento, risulta del tutto evidente come venga in rilievo, comunque, un interesse legittimo affinché l’Amministrazione si attivi e pervenga alla repressione dell’eventuale abuso edilizio di cui si assume l’esistenza. In considerazione di detto interesse legittimo il soggetto che si oppone all’intervento sarà pertanto legittimato a presentare un’istanza all’Amministrazione affinché, quest’ultima, ponga in essere i provvedimenti sanzionatori e di autotutela previsti dalla normativa vigente. In presenza di un’eventuale inerzia, e della successiva attivazione della procedura del silenzio, il terzo, presumibilmente leso, non potrà chiedere al giudice il riesercizio del potere inibitorio (potere esauritosi a seguito del decorso del termine di legge), ma potrà sollecitare l’esercizio del generale potere sanzionatorio proprio della P.A a reprimere l’abuso perpetratosi. Sulla base di quanto sopra espresso risulta del tutto evidente che l’istanza del “controinteressato” determina l’attivazione di un nuovo procedimento, anch’esso di controllo e vigilanza, che implica necessariamente (ma non solo) un riesame dell’attività di verifica già esperita dall’Amministrazione nella fase di decorso dei termini di legge di cui alla DIA. Il procedimento instaurato a seguito dell’istanza di parte potrà, tuttavia, concludersi con un provvedimento espresso (anche di contenuto negativo) o, in alternativa, con un silenzio inadempimento dell’Amministrazione che potrà essere impugnato nei termini di cui all’art. 31.L’applicazione dei principi sopra riportati al caso di specie ha l’effetto di rendere evidente l’inammissibilità del ricorso che, in quanto tale, non appare, in nessuna parte di esso, strutturato utilizzando lo strumento dell’impugnativa del silenzio ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del codice del processo. Non vi è, infatti, traccia alcuna della presentazione di un’istanza all’Amministrazione affinché quest’ultima eserciti i poteri di vigilanza ed eventualmente di autotutela. Deve pertanto concludersi come non sia possibile, sulla base della procedura prospettata dal ricorrente - che non considera l’intervento normativo dell’Agosto 2011 -, configurare nessun tipo di inerzia e, quindi, nessun comportamento omissivo che costituisca il presupposto per attivare la procedura del silenzio.Sulla base di quanto sopra argomentato questo Collegio ritiene di disporre l’inammissibilità del primo motivo del ricorso sotto il profilo del rito esperibile avverso la DIA, inammissibilità che, a sua volta, comporta l'assorbimento delle ulteriori censure dedotte avverso agli atti alla medesima collegati, tra i quali vi è anche l'autorizzazione paesaggistica.»

Sintesi: L’istanza del soggetto che intende opporsi allo svolgimento dell'intervento edilizio oggetto di d.i.a. determina l’attivazione di un nuovo procedimento di controllo e vigilanza che implica necessariamente (ma non solo) un riesame dell’attività di verifica già esperita dall’Amministrazione nella fase di decorso dei termini di legge di cui alla d.i.a. e che potrà concludersi con un provvedimento espresso (anche di contenuto negativo) o, in alternativa, con un silenzio inadempimento dell’Amministrazione che potrà essere impugnato nei termini di cui all’art. 31 cod. proc. amm..

Estratto: «Pur considerando la recente modifica dell’art. 31 comma 1 risulta tutt’ora evidente che l’atto iniziale della presentazione della dichiarazione di inizio attività determini, di per sé, l’attivazione di due distinti rapporti. Il primo di questi può essere ricondotto alle relazioni che intercorrono tra “il privato che presenta una DIA” e l’Amministrazione competente...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: L'azione contro il silenzio prevista dall'art. 19, co. 6-ter, legge 241/1990 è sui generis, visto che l’esperimento della stessa è consentito anche se la presentazione della d.i.a./s.c.i.a. non ha dato avvio ad alcun procedimento amministrativo.

Estratto: «. In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del controinteressato, fra cui quella di inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti, vale a dire per violazione dell’art. 31 del D.Lgs. 104/2010 e dell’art. 19, comma 6-ter, della legge 241/1990.L’eccezione merita accoglimento, per le ragioni che seguono.Come noto, il regime della tutela giurisdizionale del terzo a fronte della presentazione di una denuncia/dichiarazione di inizio attività (DIA) o di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), reputate dal terzo contra legem, è oggi contenuto nell’art. 19 della legge 241/1990, come modificato dal decreto legge 138/2011, convertito con legge 148/2011.Il comma 6-ter dell’art. 19 citato, esclude in primo luogo che la DIA e la SCIA costituiscano provvedimenti amministrativi taciti direttamente impugnabili: si tratta di una scelta legislativa conforme alla conclusione alla quale era giunta – seppure dopo un serrato dibattito – la stessa giurisprudenza amministrativa, con la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011, di poco anteriore alla riforma legislativa del decreto legge 138/2011.Di conseguenza, nello schema normativo del citato comma 6-ter, la presentazione di una DIA o di una SCIA, non dà luogo ad alcun procedimento amministrativo, per cui il decorso del termine di legge di sessanta o trenta giorni per l’adozione di provvedimenti inibitori o repressivi da parte della Pubblica Amministrazione non configura alcuna conclusione di procedimento amministrativo né alcuna adozione di un provvedimento tacito o implicito.L’art. 19, comma 6-ter, consente al terzo che si reputa leso dalla presentazione della DIA/SCIA una sola modalità di tutela (il comma 6-ter, secondo periodo, contiene a tale proposito la parola <<esclusivamente>>, introdotta in sede di conversione del decreto legge), vale a dire la sollecitazione all’esercizio delle verifiche spettanti all’Amministrazione e, in caso di inerzia di quest’ultima, la proposizione dell’azione prevista dall’art. 31 del D.Lgs. 104/2010, cioè l’azione contro il silenzio della Pubblica Amministrazione.Si tratta di un’azione contro il silenzio della P.A. tutto sommato sui generis, visto che l’esperimento della stessa è consentito anche se la presentazione della DIA/SCIA non ha dato avvio ad alcun procedimento amministrativo (a tale proposito, si comprende perché il D.Lgs. 195/2011, costituente il primo decreto correttivo al codice del processo amministrativo, abbia modificato il primo comma dell’art. 31 del codice stesso, permettendo l’azione contro il silenzio non solo dal momento della conclusione del procedimento, ma anche <<negli altri casi previsti dalla legge>>, fra cui spicca senza dubbio quello dell’art. 19 comma 6-ter succitato).»

Sintesi: L'azione contro il silenzio prevista dall'art. 19, co. 6-ter, legge 241/1990 presuppone la «sollecitazione» del terzo all’Amministrazione, affinché quest’ultima eserciti i propri poteri di verifica: tale «sollecitazione», pur non dovendo contenere formule sacramentali, deve possedere una serie di minimi requisiti di “serietà” che la rendano idonea a porre in capo alla P.A. l’obbligo di esercitare i propri poteri di verifica e correlativamente a configurare, in caso di inerzia della P.A. stessa, un silenzio inadempimento, giuridicamente rilevante, censurabile davanti al G.A. con l’azione ex art. 31 cod. proc. amm..

Estratto: «Il silenzio della P.A., che consente l’azione ex art. 31 del codice del processo, presuppone, ai sensi del comma 6-ter, la “sollecitazione” del terzo all’Amministrazione, affinché quest’ultima eserciti i propri poteri di verifica.Orbene, ritiene il Collegio che tale sollecitazione, pur non dovendo contenere formule sacramentali, debba però possedere una serie di minimi requisiti per così dire di “serietà”, che la rendano idonea a porre in capo alla P.A. l’obbligo di esercitare i propri poteri di verifica e correlativamente a configurare, in caso di inerzia della P.A. stessa, un silenzio inadempimento, giuridicamente rilevante, censurabile davanti al giudice amministrativo con l’azione di cui all’art. 31 del D.Lgs. 104/2010.Fra questi requisiti deve senza dubbio annoverarsi la forma scritta, con l’indicazione – seppure di massima – della lamentata illegittimità dell’intervento edilizio e con la richiesta di esercizio del potere/dovere di verifica e di eventuale repressione.In altri termini, la sollecitazione all’esercizio del potere di cui è causa non può confondersi con la generica denuncia di eventuali abusi edilizi, che può ovviamente essere effettuata da qualsivoglia cittadino anche in forma orale, ma che non appare però idonea a fondare il silenzio dell’Amministrazione di cui all’art. 31 del D.Lgs. 104/2010.A diversa conclusione non induce la circostanza che, nel vigente ordinamento processuale amministrativo, a differenza del pregresso sistema, l’azione contro il silenzio della P.A. può essere promossa anche senza previa diffida all’Amministrazione (cfr. art. 31 comma 1°, del D.Lgs. 104/2010).Infatti, la soluzione legislativa di cui sopra è giustificata dal fatto che la scadenza infruttuosa del termine di conclusione del procedimento amministrativo (ex art. 2, comma 1°, della legge 241/1990), equivale comunque alla formazione del silenzio inadempimento della P.A., mentre nel caso di presentazione di DIA o di SCIA, come già sopra ricordato, non viene avviato alcun procedimento amministrativo, sicché soltanto attraverso l’idonea sollecitazione di cui all’art. 19 comma 6-ter citato è possibile la formazione del silenzio inadempimento dell’Amministrazione.Ciò premesso, nel caso di specie, come risulta agevolmente dalla documentazione versata in atti, l’avv. Mazzarelli, accortosi dell’avvio dei lavori da parte del sig. Lugaresi, trasmetteva una mail in data 13.9.2011 all’amministratore del proprio condominio, rag. Toffoloni (cfr. doc. 4 del ricorrente).Il giorno successivo, 14.9.2011, l’amministratore telefonava alla Polizia Locale di Milano, che effettuava un sopralluogo alla presenza dell’amministratore stesso, del sig. Lugaresi e di altri soggetti (cfr. doc. 10 del Comune e doc. 7 del controinteressato).Nessuna altra intimazione o sollecitazione era posta in essere dall’attuale ricorrente, né può reputarsi equipollente a quest’ultima la notificazione in data 23.11.2011 di un ricorso precedente a quello attuale, peraltro mai depositato per espressa scelta del medesimo esponente (cfr. doc. 7 del ricorrente), visto che, a tacer d’altro, il mancato deposito presso il TAR poteva legittimamente far dubitare della fondatezza delle censure indicate.L’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale sopra indicata esime il Collegio dalla trattazione sia delle altre eccezioni di rito sollevate dalle parti intimate sia del merito del gravame.»

Sintesi: La «sollecitazione» del terzo all’Amministrazione ex art. 19, co. 6-ter, legge 241/1990 non può confondersi con la generica denuncia di eventuali abusi edilizi, che può ovviamente essere effettuata da qualsivoglia cittadino anche in forma orale, ma che non appare però idonea a fondare il silenzio dell’Amministrazione di cui all’art. 31 cod. proc. amm..

Estratto: «Il silenzio della P.A., che consente l’azione ex art. 31 del codice del processo, presuppone, ai sensi del comma 6-ter, la “sollecitazione” del terzo all’Amministrazione, affinché quest’ultima eserciti i propri poteri di verifica.Orbene, ritiene il Collegio che tale sollecitazione, pur non dovendo contenere formule sacramentali...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: La «sollecitazione» del terzo all’Amministrazione ex art. 19, co. 6-ter, legge 241/1990 deve avere forma scritta con l’indicazione – seppure di massima – della lamentata illegittimità dell’intervento edilizio e con la richiesta di esercizio del potere/dovere di verifica e di eventuale repressione.

Estratto: «Il silenzio della P.A., che consente l’azione ex art. 31 del codice del processo, presuppone, ai sensi del comma 6-ter, la “sollecitazione” del terzo all’Amministrazione, affinché quest’ultima eserciti i propri poteri di verifica.Orbene, ritiene il Collegio che tale sollecitazione, pur non dovendo contenere formule sacramentali...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Il d.l. 138/2011, per quanto riguarda la tutela dei terzi contro l'attività edificatoria assentita tramite d.i.a., non ha natura di norma di interpretazione autentica.

Estratto: «4. Passando all’esame del merito, in ordine logico vanno prioritariamente esaminati i motivi, presenti in entrambi gli appelli qui riuniti, con i quali si reitera l’originaria eccezione di inammissibilità delle impugnative proposte avverso le due dichiarazioni di inizio attività presentate dalla Associazione odierna appellante...
[...omissis...]

Sintesi: Il d.l. 138/2011, pur recependo l’orientamento del Consiglio di Stato sulla natura giuridica della D.I.A. (oggi S.C.I.A.), come atto del privato non immediatamente impugnabile, si discosta da tale decisione quanto ai rimedi esperibili dal terzo controinteressato, il quale ha ora a disposizione solo l’azione prevista dall’art. 31 cod. proc. amm. per i casi di silenzio della P.A.. .

Sintesi: L'azione di annullamento del provvedimento tacito di diniego dei provvedimenti inibitori, introdotta solo per via giurisprudenziale dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 15/2011, è stata definitivamente espunta dal nostro ordinamento da parte del d.l. 138/2011, che ha attribuito al terzo leso dagli effetti della d.i.a. (oggi s.c.i.a. esclusivamente l’azione contro il selenzio di cui all’art. 31 cod. proc. amm..

Sintesi: È inammissibile il ricorso avverso il diniego tacito di poteri inibitori sulla d.i.a. proposto dopo l'entrata in vigore del d.l. 138/2011, che ai terzi ha attribuito unicamente il rimedio del ricorso avverso il silenzio.

Estratto: «Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere giudicato, in via preliminare, inammissibile per le seguenti ragioni.Quanto ai rimedi esperibili dal terzo controinteressato rispetto alla D.I.A., il Consiglio di Stato, con l’Adunanza Plenaria n. 15 del 29 luglio 2011, aveva stabilito che la D.I.A. non costituisce un provvedimento tacito formatosi per il decorso del termine, essendo invece una mera dichiarazione del privato rivolta all’amministrazione competente. Pertanto, secondo detta pronuncia, l’oggetto del giudizio, che vede come ricorrente il terzo leso dagli effetti della D.I.A., non può essere l’assenso tacito all’esercizio dell’attività, piuttosto, il terzo avrà l’onere d’impugnare l’inerzia dell’amministrazione, la quale, omettendo di esercitare i propri poteri inibitori, ha determinato la formazione di un provvedimento tacito di diniego di adozione di tali provvedimenti inibitori.Nel caso di specie, la ricorrente sembra essersi adeguata a tale pronuncia del Consiglio di Stato nel momento in cui ha chiesto “l’annullamento del provvedimento tacito per silentium formatosi sulla D.I.A. a seguito del mancato esercizio da parte del Comune di Garda del potere inibitorio”.Tuttavia, con l’art. 6 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella legge n. 148 del 2011, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia, aggiungendo all’art. 19 della legge n. 241 del 1990 un comma 6 ter, il quale afferma che “la segnalazione certificata d’inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso d’inerzia, esperire l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del D.lgs 2 luglio 2010, n. 104”.Pertanto, il legislatore, pur recependo l’orientamento del Consiglio di Stato sulla natura giuridica della D.I.A. (oggi S.C.I.A.), come atto del privato non immediatamente impugnabile, si discosta da tale decisione quanto ai rimedi esperibili dal terzo controinteressato, il quale ha ora a disposizione solo l’azione prevista dall’art. 31 c.p.a. per i casi di silenzio della P.A. . Dunque, quell’azione di annullamento del provvedimento tacito di diniego dei provvedimenti inibitori, introdotta solo per via giurisprudenziale dal Consiglio di Stato, è stata definitivamente espunta dal nostro ordinamento da parte del legislatore, che ha attribuito al terzo leso dagli effetti della D.I.A. (oggi S.C.I.A.) l’azione di cui all’art. 31 c.p.a. .»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.