I soggetti legittimati all'impugnazione degli atti di pianificazione urbanistica

Sintesi: La retrocessione dei beni espropriati attua, a mezzo di sentenza con effetti costitutivi, un nuovo trasferimento di proprietà del bene, a titolo derivativo, con effetto ex nunc; ne consegue che il precedente proprietario non ha la legittimazione ad impugnare gli atti di pianificazione urbanistica delle aree oggetto di un’eventuale retrocessione finché non riacquisti il titolo dominicale sulle stesse.

Estratto: «Viene, poi, in rilievo la domanda di annullamento della “variante” al piano attuativo inerente l’area oggetto della pretesa di retrocessione. A tale proposito, tuttavia, appare appropriato richiamare il precedente giurisprudenziale che, in ragione del consolidato principio per cui la retrocessione dei beni espropriati attua, a mezzo di sentenza con effetti costitutivi, un nuovo trasferimento di proprietà del bene, a titolo derivativo, con effetto ex nunc (v., ad es., Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 2004 n. 9899), nega al precedente proprietario la legittimazione ad impugnare gli atti di pianificazione urbanistica delle aree oggetto di un’eventuale retrocessione finché l’interessato non riacquisti il titolo dominicale sulle stesse (v. Cons. Stato, Sez. IV, 4 luglio 2008 n. 3342). Né, evidentemente, il giudice amministrativo potrebbe ovviare a tale preclusione pronunciandosi in via incidentale (ai sensi dell’art. 8, comma 1, cod.proc.amm.) sulla questione relativa alla retrocessione, in quanto solo una decisione con efficacia di giudicato e con gli effetti costitutivi suoi propri può conferire quello status di proprietario che è condizione perché gli sia riconosciuta la legittimazione ad impugnare gli atti amministrativi che incidono sul bene.A diverse conclusioni non induce la circostanza che il ricorrente sia al contempo proprietario di un’ulteriore area asseritamente confinante con quella oggetto della controversia. Come la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2012 n. 3137), per radicare l’interesse all’impugnativa di uno strumento urbanistico attuativo – a differenza che per l’impugnazione del singolo titolo edilizio – non è sufficiente la mera vicinitas, ma occorre la prova di uno specifico e concreto pregiudizio, anche in termini di semplice deprezzamento delle proprietà limitrofe, per effetto delle scelte pianificatorie compiute dall’Amministrazione comunale, diversamente potendo dirsi dimostrata soltanto una astratta legittimazione ad causam, ma non anche quella lesione concreta e attuale che giustifica la sussistenza dell’interesse a ricorrere. Nella fattispecie, invero, il ricorrente ha del tutto omesso di specificare (e provare) quale concreto svantaggio derivi alla sua posizione – perché, ad es., la nuova destinazione urbanistica dell’area vicina incide sul godimento del suo bene o ne limita il valore di mercato –, essendo il mero incremento di carico urbanistico un effetto di per sé insufficiente a differenziare il singolo rispetto alla generalità dei residenti nel territorio comunale e a qualificarlo, quindi, come titolare di una situazione giuridica autonomamente tutelabile (v. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3137/2012 cit.).»

Sintesi: Il tecnico che esercita l'attività professionale in un determinato comune non può dirsi per ciò solo legittimato ad impugnarne le previsioni urbanistiche.

Estratto: «1) Con i ricorsi in oggetto, riuniti con ordinanza collegiale 14.01.2011, n.14, è stata impugnata la delibera del Consiglio Comunale di Collegno n. 129 del 15 luglio 2010, recante l’approvazione di una variante parziale al PRG, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, relativa “al contenimento delle altezze e al controllo degli interventi edilizi nel tessuto consolidato e a precisazioni riferite all’area a servizi presso l’ex ricovero provinciale di Savonera e ai “luoghi del lavoro” “.Secondo la tesi svolta nei ricorsi, la delibera di variante, introducendo alcune prescrizioni particolari inerenti le possibilità di intervento sugli ambiti normativi di P.R.G. denominati “case basse” e “case e lavoro”, risulterebbe lesiva degli interessi dei proprietari di immobili ricadenti in tali ambiti – e tra questi si iscrivono le società Cantore S.r.l. e Realedil S.r.l., nonché taluni dei privati ricorrenti nel procedimento iscritto ad R.G. 1406/2010 - in quanto impedirebbe il pieno sfruttamento delle capacità edificatorie delle aree. Altra parte degli odierni ricorrenti nel procedimento iscritto ad R.G. 1406/2010 agisce in giudizio vantando la qualità di “tecnici abilitati esercenti l’attività professionale nel comune di Collegno”. In relazione alla loro posizione processuale – come correttamente eccepito dalla parte resistente – va rilevato il difetto di legittimazione ad agire, trattandosi di soggetti non direttamente incisi da alcun pregiudizio individuale, concreto e attuale, conseguente all’adozione dello strumento urbanistico (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 26 febbraio 1992 , n. 143; T.A.R. Liguria, sez. I, 22 luglio 2005 , n. 1080).»

Sintesi: La società concessionaria per la gestione di un aeroporto è legittimata ad impugnare gli atti di pianificazione comunale che, prevedendo la possibilità di costruire in prossimità dell'areoporto, a suo giudizio arrecano pregiudizio alla sicurezza del volo e al futuro sviluppo dell'infrastruttura.

Estratto: «A giudizio del Collegio, il ricorso risulta ammissibile. In particolare, non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso agli intervenienti, che impropriamente si definiscono controinteressati in quanto il progetto Urbanistico di Riqualificazione di Fiumicino Nord vien qualificato dallo stesso Comune come una Variante urbanistica rispetto al PRG di Roma previgente ed è pacifico che in sede di impugnativa di piani Regolatori e di Varianti Generali non vi sono controinteressati ai quali sia obbligatorio notificare i relativi ricorsi. Ugualmente priva di fondamento è l’eccezione di tardività del ricorso rispetto alla Delibera Consiliare n.137 del 30.07.1999 di adozione del nuovo Piano Regolatore Generale, rispetto alla quale la deliberazione del Consiglio Comunale di Fiumicino n.59 che ha adottato il programma integrato per la riqualificazione e la riconversione urbanistica edilizia ed ambientale del territorio “Fiumicino Nord” conserva una propria autonomia e reca nuove previsioni lesive degli interessi di ADR sicché è suscettibile di impugnativa autonoma.Pacifica appare, rispetto all’eccezione mossa da taluni intervenienti, anche la legittimazione di ADR ad impugnare gli atti comunali quale soggetto esponenziale di una diversa sfera di interessi attinenti alla sicurezza e allo sviluppo dell’aeroporto di cui è concessionaria. ADR infatti risulta essere la concessionaria per la gestione del sistema aeroportuale della Capitale che comprende sia l'aeroporto di Fiumicino che quello di Ciampino, e che la concessione è regolata, ai sensi della legge 10 novembre 1973 n. 755, dalla Convenzione n. 2829 del 26/06/1944 e successive modifiche, che le impone di curare la gestione e pianificazione aeroportuale ed inoltre la progettazione e la costruzione delle infrastrutture e del sistema aeroportuale della Capitale.(omissis)Non possono essere accolte, in primo luogo, le censure di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva di ADR (in quanto unica legittimata a far valere gli interessi statali nella vicenda sarebbe l'ENAC) e per carenza dell'interesse a ricorrere (in quanto l'ENAC ha dato il proprio parere favorevole nell' ambito della conferenza dei servizi del 12.07.2004 e mancherebbe una lesione attuale di ADR). L'interesse a ricorrere mancherebbe anche perché il parere della "Conferenza dei servizi" impugnato da ADR sarebbe un atto interno al procedimento, inidoneo ad incidere sugli interessi di ADR .Il nucleo delle eccezioni in esame è costituito, quindi, dalla asserita carenza di legittimazione attiva e carenza di interesse in quanto, si afferma, l’unico soggetto legittimato a rappresentare gli interessi dello Stato nel settore dell'aviazione civile con espresso riguardo alle materie della sicurezza degli impianti aeroportuali, della sicurezza del volo e del trasporto aereo, nonché della prevenzione e del contenimento dell' inquinamento acustico ed ambientale sarebbe l'ENAC., secondo le norme dell'ordinamento giuridico, ed in particolare secondo il Decreto Legislativo 25/7/1997 n. 250, che lo istituiva quale Ente Pubblico non economico, e ne sanciva il diretto controllo da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Inoltre, secondo l'art. 1 dello Statuto dell'ENAC, approvato con D.M. 3/6/1999, si evince, tra l'altro, la esclusiva competenza di detto Ente (art. 2) in relazione alle funzioni di regolamentazione tecnica, certificazione, rilascio di provvedimenti di autorizzazione, concessione e licenze, nonché coordinamento, controllo, ispezione e connessa attività sanzionatoria con riguardo alle seguenti materie: l) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali; 2) installazioni, servizi e attività portuali, sicurezza operativa degli aeroporti e delle avio superfici, 3) sicurezza del volo e del trasporto aereo, facilitazioni aeronautiche, 4) prevenzione e contenimento dell'inquinamento acustico ed ambientale, compreso quello elettromagnetico; 5) regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale, nonché affidamento dei servizi aeroportuali e relative concessioni; 6) ogni altra attività nel settore dell'aviazione civile che non sia riservata per legge alla esclusiva competenza di altri soggetti. La predetta tesi sarebbe, inoltre, avvalorata dal fatto che, stante la propria natura di soggetto privato del tutto privo della potestà di emanare pareri, autorizzazioni o prescrizioni nell'ambito del procedimento amministrativo di riferimento, ADR non ha partecipato alla Conferenza di Servizi del 12/7/2004 quale Pubblica Amministrazione legittimata ad esprimere le proprie determinazioni con efficacia vincolante, in quanto detta funzione è stata espletata, come detto, dall'ENAC. L'assenza di un concreto interesse coinvolto nel procedimento amministrativo determina, si conclude, l'impossibilità che esso possa essere leso, con la conseguente insussistenza di un interesse ad agire in giudizio. D’altronde, concludono le intervenienti, l'ENAC, nella sua qualità di Amministrazione preposta alla tutela degli interessi dello Stato ratione materiae, ha effettivamente espresso le proprie legittime determinazioni entro il termine appositamente assegnato dal Comune di Fiumicino all'esito della Conferenza dei Servizi del 12/7/2004, ed ha condizionato il proprio assenso, fra l’altro, al recepimento di specifiche prescrizioni riguardanti proprio le questioni prese in considerazione dalla Società Aeroporti di Roma S.p.a. nell'ambito del ricorso.Il Collegio ritiene peraltro non meritevole di accoglimento l’eccezione, in quanto risulta evidente la differenza concettuale, prima ancora che giuridica, fra l’attribuzione di competenze e poteri ad un ente per la gestione di attività amministrative ed operative, da un lato, e la legittimazione di qualunque altro soggetto ad agire in giudizio, come sancito dall’art. 24 della Costituzione oltreché del Trattato Europeo e dalla Convenzione di Strasburgo, al fine di tutelare i propri interessi incisi da attività amministrative, anche provenienti da un ente vigilante. In altri termini, il concessionario di un servizio aeroportuale ha un indubbio interesse tutelato, anche nei confronti dell’ENAC, alla garanzia della sussistenza e permanenza nel tempo delle condizioni ambientali necessarie allo svolgimento ed al futuro sviluppo del traffico aereo presso il proprio scalo aeroportuale in piena sicurezza. Da questo punto di vista, la prospettazione di parte ricorrente circa edificazioni in prossimità dello scalo che possono limitare le rotte e gli orari di decollo ed atterraggio sulle diverse piste o che –più ancora- possono aggravare le condizioni di sicurezza, anche mediante la realizzazione di rilievi artificiali di mitigazione del rumore in prossimità delle testate delle piste, costituenti possibili ostacoli lungo le vie di fuga dell’aereo in caso di manovra di emergenza (ad esempio per atterraggio “lungo” o decollo “abortito”) e di e specchi d’acqua tali da poter richiamare stormi di volatili molto pericolosi per gli aerei in fase di decollo ed atterraggio (nonostante la previsione di dissuasori di incerto funzionamento), ovvero mediante la realizzazione di edifici costituenti potenziali ostacoli durante eventuali manovre di emergenza degli aeromobili, determinano non solo il dovere –anche penalmente sanzionato- di valutazione e se del caso di intervento dell’ENAC quale ente pubblico competente, ma anche la legittimazione a ricorrere in sede giurisdizionale da parte di tutti i soggetti potenzialmente incisi, e fra essi in primo luogo del gestore aeroportuale.Le eccezioni di inammissibilità del ricorso devono pertanto essere rigettate.»

Sintesi: Il professionista con cui il proprietario di un'immobile oggetto di una variante urbanistica che peggiori lo ius aedificandi abbia stipulato un contratto d'opera professionale non è legittimato ad impugnare la predetta variante, nemmeno qualora lamenti che per effetto dell'adozione della stessa si sia determinata la risoluzione del contratto, con conseguente perdita di consistenti vantaggi patrimoniali.

Estratto: «3. Di tale ultima specie è anche il caso in esame, dove, attraverso una rideterminazione delle previsioni dello strumento urbanistico, si è inciso sulla capacità edificatoria di un suolo.Tuttavia, nel caso di specie, il rapporto processuale che si è instaurato con la Pubblica amministrazione appare, per così dire, capovolto...
[...omissis...]

Sintesi: I soggetti che pure sono abilitati a presentare osservazioni durante l’iter di approvazione del P.R.G. non sono altrettanto legittimati ad agire in giudizio avverso l’atto finale approvato, laddove essi non siano specificamente titolari di una posizione di interesse legittimo.

Estratto: «4. L’appellante non è dotato di una posizione giuridicamente tutelabile, e quindi di legittimazione ad agire contro gli atti di adozione e/o variante degli strumenti urbanistici, in quanto derivante dal suo status di residente nel Comune di Traona.E’ appena il caso di osservare, preliminarmente, che anche laddove tale posizione giuridica e legittimazione dovessero, in via di mera ipotesi, essere ritenuti sussistenti, queste ultime (fondate sul mero status sopra richiamato) comunque non sarebbero configurabili con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, con il quale si è impugnata una specifica concessione edilizia. Tanto precisato, è senza dubbio esatto che, ai sensi dell’art. 9 l. 17 agosto 1942 n. 1150, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano regolatore, chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni nei successivi trenta giorni (Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2009 n. 4809).Si tratta di una partecipazione al procedimento di adozione di un atto di pianificazione che, a tutta evidenza, prescinde dalla titolarità di una particolare posizione soggettiva (pur potendo quest’ultima ben essere presente e indurre alla presentazione di osservazioni), e risponde ad una esigenza eminentemente collaborativa, di coinvolgimento di chiunque vi abbia interesse alla definizione dei modi di utilizzo di un determinato territorio (Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2005 n. 4819). Tale forma di partecipazione è diversa da quella definita dal Capo III della legge 7 agosto 1990 n. 241, che, non a caso, esclude espressamente (art. 13) dal proprio ambito di applicazione l’attività della pubblica amministrazione diretta, fra l’altro, “alla emanazione di atti . . . di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”.La legge n. 241/1990 fonda la partecipazione, quale forma di tutela anticipata in sede procedimentale, sulla titolarità di posizioni giuridiche (art. 7), o, quanto meno, sulla presenza di un “interesse” pubblico o privato qualificato (art. 9); una partecipazione, quindi, fondata sulla preesistenza di un patrimonio giuridico, alla cui finalità di tutela essa teleologicamente si riconnette. Al contrario, altre forme di partecipazione - quali sono quelle richiamate, in via generale, dagli artt. 6 ed 8 del d. lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) o dallo stesso art. 9 l. n. 1150/1942, si fondano sulla mera appartenenza ad una comunità locale ovvero su un concetto di “interesse”, che non individua, in senso proprio, il substrato di una posizione sostanziale, ma che, in modo meno tecnicamente stringente, indica una qualche forma di collegamento tra soggetto ed attività della pubbli9ca amministrazione.Non a caso, il citato art. 8 d. lgs. n. 267/2000 tiene distinta (comma 2), nel più ampio ambito della partecipazione all’attività dell’ente locale da parte dei cittadini, la partecipazione ai “procedimenti relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive”, che deve avvenire nelle forme della l. n. 241/1990 (e non già secondo quanto in via speciale previsto dagli statuti).Da quanto esposto, appare evidente come i soggetti che pure sono abilitati a presentare osservazioni durante l’iter di approvazione del piano regolatore, non sono altrettanto legittimati ad agire in giudizio avverso l’atto finale approvato, laddove essi non siano, nei sensi esposti in precedenza, specificamente titolari di una posizione di interesse legittimo. Proprio perché tale forma di partecipazione (al procedimento di adozione degli strumenti urbanistici) non richiede la titolarità di posizioni giuridiche soggettive, basandosi essa su considerazioni (e situazioni) diverse, così come specificamente evidenziate dal legislatore, l’essere “abilitato” a partecipare al procedimento (mediante lo strumento delle osservazioni) non “legittima”, altresì, alla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’atto conclusivo del procedimento.Tale forma di partecipazione procedimentale ed il processo amministrativo (giudizio impugnatorio di atti), si fondano su presupposti e condizioni differenti, persistendo la necessità, per adire il giudice (ancorché si sia partecipato al procedimento di adozione dello strumento urbanistico), della titolarità di una posizione giuridica soggettiva (interesse legittimo), della legittimazione e dell’interesse ad agire: condizioni dell’azione che non sono certo fornite dalla mera circostanza della effettuata partecipazione.»

Sintesi: Sussiste la legittimazione ad impugnare la variante urbanistica in capo ai proprietari di beni confinanti con l’area interessata dalla variante che subiscano un pregiudizio per effetto della stessa che, trasformando un’area destinata a verde pubblico in area residenziale, comporta una significativa variazione del carico urbanistico della zona ed è quindi potenzialmente idonea ad incidere sulle preesistenti condizioni di vivibilità.

Estratto: «1. Preliminarmente, va respinta l’eccezione processuale formulata dalla difesa del controinteressato secondo cui i ricorrenti non sarebbero legittimati a ricorrere dal momento che la variante impugnata non inciderebbe sul godimento o sul valore di mercato dei loro beni. In realtà non si può negare che i ricorrenti, in qualità di soggetti proprietari di beni confinanti con l’area interessata dalla variante urbanistica, subiscano un pregiudizio per effetto dei provvedimenti impugnati, i quali, trasformando un’area destinata a verde pubblico in area residenziale, comportano una significativa variazione del carico urbanistico della zona e sono quindi potenzialmente idonei ad incidere sulle preesistenti condizioni di vivibilità (TAR Liguria Genova, sez. I, 9 dicembre 2009, n. 3559; TAR Basilicata Potenza, 10 settembre 2001, n. 705). Va dunque affermata la legittimazione e l’interesse ad agire dei ricorrenti.»

Sintesi: Sussiste la legittimazione ad impugnare in capo ai soggetti proprietari di beni confinanti con l’area interessata dalla variante urbanistica che, trasformando un’area destinata a verde pubblico in area residenziale, comporta una significativa variazione del carico urbanistico della zona ed è quindi potenzialmente idonea ad incidere sulle preesistenti condizioni di vivibilità.

Estratto: «1. Preliminarmente, va respinta l’eccezione processuale formulata dalla difesa del controinteressato secondo cui i ricorrenti non sarebbero legittimati a ricorrere dal momento che la variante impugnata non inciderebbe sul godimento o sul valore di mercato dei loro beni. In realtà non si può negare che i ricorrenti, in qualità di soggetti proprietari di beni confinanti con l’area interessata dalla variante urbanistica, subiscano un pregiudizio per effetto dei provvedimenti impugnati, i quali, trasformando un’area destinata a verde pubblico in area (in gran parte) residenziale, comportano una significativa variazione del carico urbanistico della zona e sono quindi potenzialmente idonei ad incidere sulle preesistenti condizioni di vivibilità (TAR Liguria Genova, sez. I, 9 dicembre 2009, n. 3559; TAR Basilicata Potenza, 10 settembre 2001, n. 705). Va dunque affermata la legittimazione e l’interesse ad agire dei ricorrenti.»

Sintesi: Nel caso di impugnazione di un programma integrato di intervento non può non riconoscersi la legittimazione ad agire degli abitanti della zona, che hanno interesse a che siano rispettati i valori urbanistici garantiti dalle prescrizioni comunali per la zona stessa (nel caso di specie era stata lamentata dalla carenza di standard e di opere di completamento).

Estratto: «1) I ricorrenti impugnano gli atti di un PII ad iniziativa privata, interessante una vasta area del Comune di Cassano d’Adda. Essi agiscono, come si legge nel ricorso perché “sono tutti proprietari di immobili collocati nell’area interessata dagli interventi oggetto del PII in questione ed ivi residenti”.
[...omissis...]

Sintesi: Sussiste la legittimazione ad impugnare gli atti di pianificazione urbanistica soltanto se le prescrizioni urbanistiche avversate interferiscono con il regime urbanistico assegnato ai beni di proprietà del ricorrente.

Sintesi: Al di fuori dei casi di un’immediata e diretta incidenza delle misure urbanistiche avversate sulla zona omogenea in cui ricadono i lotti di proprietà attorea, il ricorso contro gli atti di pianificazione può ritenersi ammissibile solo allorché le prescrizioni concernenti zone omogenee diverse da quelle che direttamente interessano i fondi della parte ricorrente, incidano in qualche modo sul loro godimento o sul relativo valore di mercato o comunque su interessi propri del ricorrente stesso, soprattutto quelli alla salute o al valore ambientale

Estratto: «D’altro canto – a fronte dell’evidenza dei suindicati dati – nemmeno s’imponeva in capo al Comune un particolare onere di motivazione nel giustificare il deliberato riallineamento alle prescrizioni imposte dalla Provincia, peraltro indotte dalla stessa concludenza delle più volte richiamate emergenze istruttorie.Sempre in relazione alle implicazioni connesse alla dedotta violazione dell’obbligo di una puntuale motivazione, vale aggiungere che la possibilità di vantare per il passato una diversa e più favorevole classificazione dell’area di proprietà non vale a rendere configurabile in capo al ricorrente un particolare e qualificato affidamento, tale da esigere – rispetto a quanto già sopra evidenziato - un surplus di motivazione.Giusta quanto evidenziato in premessa, il ricorrente nell’atto di gravame aveva dedotto l’intervenuta edificazione sull’area in argomento di un fabbricato per civile abitazione, lamentando conseguentemente la violazione dell’affidamento maturato sulla stabilità della pregressa destinazione urbanistica del lotto.Di contro, l’istruttoria svolta dal Comune di S. Gennaro Vesuviano su impulso di questa Sezione ha evidenziato (cfr. relazione prot.llo gen. 6746 del 29.6.2010) che sul lotto di proprietà attorea “…non risulta presente alcun fabbricato..Da un sopralluogo effettuato la particella risulta libera da costruzioni ed, allo stato, si presenta incolta con la presenza di pioppi ed alberi di nocciole”.Può, dunque, trovare anche nel caso in esame applicazione il consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale che ricollega l'obbligo di una più puntuale motivazione delle scelte urbanistiche solo in specifiche evenienze, quali il superamento degli standards minimi, l'esistenza in favore del privato di giudicati favorevoli ovvero la presenza di accordi con l'ente locale, quali le convenzioni di lottizzazione (ex pluribus, C.d.S., 14 ottobre 2005, n. 5716; 20 settembre 2005, n. 4828; 6 ottobre 2003, n. 5869; 27 maggio 2002, n. 2899), ipotesi tutte che non ricorrono nel caso di specie in quanto giammai dimostrate.Di contro, costituisce affidamento generico quello relativo alla non reformatio in pejus di precedenti previsioni urbanistiche, con la conseguenza che in tali casi non sussiste la necessità di una motivazione specifica delle nuove destinazioni urbanistiche rispetto a quelle che possono agevolmente evincersi dai criteri di ordine tecnico - urbanistico seguiti per la redazione dello strumento stesso (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 15 luglio 2008 , n. 3552).Sotto diverso profilo, deve poi ritenersi inammissibile, per mancanza di interesse, l’ulteriore censura con cui il ricorrente contesta la scelta di espungere dalle attività produttive compatibili con la zona D2 quelle a più basso impatto ambientale: sportelli bancari, agenzie di viaggi, impianti sportivi.Giova rammentare che, con il gravame in epigrafe, vengono dedotti in contestazione gli atti di approvazione della variante generale al p.r.g. adottata dal Comune di San Gennaro Vesuviano con deliberazione commissariale n. 29 del 19.3.2004 nella parte in cui hanno assegnato ai lotti di proprietà attorea la destinazione E – zona agricola – in luogo di quella già posseduta nel P.R.G. approvato con D.P.A.P. n. 294 del 29.11.1994 (di zona C) ovvero temporaneamente acquisita nella fase di adozione della variante (di zona G1).Ed, invero, rispetto alla specifica posizione legittimante azionata dal ricorrente non è dato comprendere il rapporto di qualificato collegamento che giustificherebbe l’estensione dell’atto di gravame anche a prescrizioni urbanistiche – giustappunto quelle che hanno operato lo stralcio delle attività commerciali in questione: sportelli bancari, agenzie di viaggi, impianti sportivi - incidenti su zone (D2) con destinazione diversa da quella già posseduta ovvero provvisoriamente assegnata nella fase di adozione della variante, in riferimento alle quali non risulta in alcun modo argomentata la lesione che ne deriverebbe (in via diretta o in diretta).In altri termini, le prescrizioni urbanistiche avversate con la censura in esame in alcun modo hanno interferito con il regime urbanistico assegnato ai beni di proprietà attorea.Sul punto, questa stessa Sezione, di recente, ha evidenziato (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 19 novembre 2009 , n. 7698) che la disciplina dettata con lo strumento urbanistico è costituita essenzialmente da un insieme di prescrizioni valevoli per le singole zone omogenee del territorio comunale o per singole aree o fabbricati; ciò importa che dette prescrizioni devono essere considerate scindibili ai fini del loro eventuale annullamento in sede giurisdizione e di conseguenza l'annullamento medesimo deve essere circoscritto alle aree o ai lotti interessati dalle prescrizioni giudicate illegittime (in termini: cfr. Cons. Stato sez. IV, 17.4.2003 n. 2017).Ove si ammettesse la legittimazione attiva dei cittadini residenti per il mero fatto che una qualche prescrizione dello strumento urbanistico generale possa contenere – in via meramente indiretta e riflessa - degli aspetti lesivi, si avrebbe una deroga ingiustificata al pacifico principio sulla (normale) scindibilità delle prescrizioni dettate in sede di pianificazione generale. Infatti, se si consentisse a qualunque cittadino residente di proporre ricorso giurisdizionale avverso lo strumento urbanistico, senza che vi sia alcuna incidenza delle prescrizioni censurate su un suo peculiare interesse, i vizi eventualmente riscontrati dovrebbero comportare l'annullamento dell'intero piano, al fine di far conseguire al ricorrente una qualche e solo asserita utilità strumentale non suscettiva di apprezzamenti oggettivi. Una simile soluzione si pone tuttavia in evidente contrasto con diversi principi generali: il principio costituzionale di buona amministrazione, il principio generale sull'interesse al ricorso di cui all'art. 100 del c.p.c. e i principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina in materia di interessi legittimi. Si avrebbe, quanto al primo aspetto, la caducazione di un intero piano per la tutela di un asserito e solo ipotetico, (perché non dimostrato) interesse del ricorrente, a discapito di quell'interesse pubblico che la disciplina urbanistica é fisiologicamente destinata a perseguire. Quanto al secondo aspetto si introdurrebbe un ricorso giurisdizionale per la tutela di un generico interesse, mentre ai sensi dell'art. 100 del C.P.C. per proporre un'azione in sede giurisdizionale occorre avere un interesse specifico, inteso quale concreta utilità (bene della vita) che il ricorrente si prefigge di conseguire con l'annullamento (totale o parziale) dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo (cfr. Cass. Civile, sez, lavoro, 22.8.2006 n. 18273; Cons. Stato, sez. V, 1.3.2003 n° 1161; TAR Sardegna, sez. I, 12.4.2006 n. 609).In applicazione dei suddetti postulati può allora affermarsi che, al di fuori dei casi di un’immediata e diretta incidenza delle misure urbanistiche avversate sulla zona omogenea in cui ricadono i lotti di proprietà attorea, il ricorso contro gli atti di pianificazione può ritenersi ammissibile solo allorché le prescrizioni concernenti zone omogenee diverse da quelle che direttamente interessano i fondi della parte ricorrente, incidano in qualche modo sul loro godimento o sul relativo valore di mercato o comunque su interessi propri del ricorrente stesso, soprattutto quelli alla salute o al valore ambientale (arg. Ex Consiglio Stato , sez. IV, 19 giugno 2008 , n. 3049).Per le medesime ragioni suesposte – una volta confermata la validità del processo decisionale che ha condotto ad una variazione della destinazione urbanistica dei lotti di proprietà attorea, cui risulta assegnata la classificazione di zona agricola E – devono essere giudicate inammissibili, per carenza di interesse, le residue censure con cui parte ricorrente si duole della riduzione dell’indice di fabbricabilità delle zone B2, all’uopo predicando la correttezza dei criteri di calcolo utilizzati dal Comune di San Gennaro Vesuviano per stimare l’incremento demografico al 2012 ed il fabbisogno di vani fabbricabili.»

Sintesi: I proprietari di immobili situati nella stessa zona hanno un interesse qualificato all’impugnativa dei provvedimenti urbanistici, quali i piani di lottizzazione, che interessano aree adiacenti, quando tale piani attuativi comportino una significativa variazioni del carico urbanistico della zona.

Estratto: «Quanto, poi, alle ulteriori eccezioni dedotte va osservato, innanzi tutto, che - contrariamente a quanto sopra indicato alla lettera d) e come meglio verrà precisato in seguito - i motivi dedotti non sono di certo generici; sembra, inoltre, alla Sezione che la ricorrente, in quanto proprietaria dello stabilimento industriale in parola, posta a confine con l’area interessata dalla lottizzazione, abbia di certo interesse all’impugnativa proposta.E’ noto, infatti, che i proprietari di immobili situati nella stessa zona hanno un interesse qualificato all’impugnativa dei provvedimenti urbanistici, quali i piani di lottizzazione, che interessano aree adiacenti, quando tale piano attuativo - come nel caso di specie - comporta una significativa variazioni del carico urbanistico della zona; in aggiunta, il proprietario dello stabilimento industriale in questione, che in base al D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, deve mantenere le opportune distanze di sicurezza dagli edifici residenziali adiacenti, ha un ulteriore e specifico interesse a che nelle vicinanze adiacente non vengano realizzati degli edifici ad uso residenziale.»

Sintesi: La qualifica giuridica di proprietario di un bene immbile confinante deve di per sé ritenersi idonea a radicare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo altresì la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse giuridicamente rilevante; detta legittimazione va riconosciuta ai proprietari frontisti anche quando la materia del contendere attiene ad un piano urbanistico attuativo in quanto suscettibile, ancor più del singolo permesso di costruire, di determinare quella rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio, che il ricorrente intende conservare.

Estratto: «Sotto un primo profilo, viene eccepita la carenza di interesse attuale del ricorrente a far valere la contestazione relativa alla destinazione del 20% della cubatura destinata al commercio al dettaglio e al terziario in un edificio distinto e separato da quello destinato ad opere pubbliche. Tale previsione non troverebbe riscontro nei provvedimenti impugnati, i quali si sarebbero limitati ad approvare un aumento dell’indice di zona a 3,00 mc/mq e ad integrare l’art. 26.1. delle norme di attuazione per consentire la realizzazione del 20% di attività terziarie, così come a prevedere il piano di attuazione per tutta la zona; dette modifiche, però, non sarebbero contestate dal ricorrente, mentre ciò che verrebbe in realtà contestato (la distribuzione della cubatura destinata all’attività terziaria all’interno della zona) formerebbe oggetto del piano di attuazione, che è ancora in fase di progettazione. In ogni caso, non sarebbe chiaro “in che misura la previsione dell’attività commerciale e terziaria in un edificio separato e distinto da quello destinato alle opere pubbliche leda gli interessi e i diritti del sig. Dadò”.Infine, i procuratori delle Amministrazioni resistenti eccepiscono l’inammissibilità delle censure svolte dal ricorrente anche in quanto tendenti a censurare scelte tecnico - discrezionali dell’Amministrazione, sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.Le eccezioni - che si prestano ad un esame congiunto - non sono fondate, se non in minima parte, come di seguito illustrato.Per quanto concerne, in via generale, la mancanza di interesse del ricorrente, va ricordato che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale - condiviso anche da questo Tribunale - è riconosciuto un interesse qualificato a ricorrere al proprietario di un immobile, non direttamente interessato dalle prescrizioni di una variante di uno strumento urbanistico, ad impugnare la variante stessa, quando la nuova destinazione urbanistica dell'area altrui incida, in qualche misura, sul godimento o sul valore di mercato del bene di sua proprietà o, in ogni caso, sull'interesse alla conservazione dell'assetto dell'ambiente in cui è inserito il suo immobile (cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 8 ottobre 2002 , n. 5312; id. Sez. IV, 15 ottobre 1999, n. 1581, Sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5312; Sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1191; Sez. IV, 28 luglio 2005, n. 4018; Sez. IV, 19 giugno 2008, n. 3049; nello stesso senso anche TRGA Bolzano, 29 luglio 1999, n. 237 e 2 novembre 2009, n. 356).Di recente, con riferimento alla dedotta mancata indicazione della lesione subita dai ricorrenti, lo stesso Consiglio di Stato ha precisato che “la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a radicare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo altresì la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse giuridicamente rilevante; detta legittimazione va riconosciuta ai proprietari frontisti anche quando la materia del contendere attiene ad un piano urbanistico attuativo in quanto suscettibile, ancor più del singolo permesso di costruire, di determinare quella rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio, che il ricorrente intende conservare (cfr. Consiglio Stato, Sez. IV, 29 luglio 2009, n. 4756; id. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 26 novembre 2009, n. 5171; TRGA Bolzano, 26 ottobre 2000, n. 309 e 26 maggio 2010, n. 151).»

Sintesi: Sussiste la legittimazione all'impugnazione di un piano urbanistico in capo al soggetto che lamenti, in seguito all'approvazione dello strumento urbanistico, un peggioramento della propria qualità di vita.

Estratto: «8 – Se ora si confronta la rilevata collocazione ambientale, di lavoro e di interessi propri del ricorrente (persona fisica) – ciò al fine di definire se, nel caso, lo stesso sia portatore di quella duplice figurazione della legittimazione attiva di cui, in via di eccezione, se ne afferma la carenza – pare più che ragionevole inferire che sulla inerente posizione soggettiva, il detto intervento è certamente destinato ad influire in modo non positivo, se relazionato ai luoghi di stabile insistenza vitale del medesimo (a meno di 400 ml).8.1 - Se di seguito si rammenta, ancora, quanto esposto ai pp. 1, 2 e 3 in ordine all’assetto territoriale ed ambientale in essere – intendendolo come relativo tessuto vitale che, come tale, determina anche la qualità della vita stessa in zona anche del ricorrente - pare altresì più che ragionevole dedurre che costui è per certo destinato a subire una influenza negativa tramite il detto nuovo impatto antropomorfico della specie su criticata in quanto quest’ultimo muterà – essendo allocato a breve distanza dal centro stabile di interessi di costui medesimo – le ora accettabili e pur positivamente sature condizioni di vita stessa in essere, anche con una oggettiva contaminazione ambientale di masse pendolari; quest’ultime così gravanti sia nel centro storico che nelle zone ad esso limitrofe e pur alla stregua degli stravolgimenti viabilistici e delle relative nuove infrastrutture per nuovi parcheggi ed anche in relazione ad un non minimale numero di nuove multi-strutture collettive e private, poste a contorno del Centro commerciale stesso nell’ambito di un piano unitario urbanistico. 8.2 - Sicchè pare possibile affermare, con meditata riflessione, che costui ha tutto l’interesse a conservare la propria condizione ambientale di vita ed ad opporsi ad una modifica della stessa di tal tipo; ciò al fine di evitare un degrado del proprio qui indiscusso livello di positiva vivibilità, tenuto conto del fatto che lo stesso paventato degrado non potrà non incidere, per le ragioni più volte addotte, anche sull’ordinato ed ordinario svolgimento dei suoi interessi: il tutto anche in ragione della rilevata ampiezza di influenza diretta ed indiretta dell’intervento proposto, proprio ed appunto, nei riguardi della zona in cui quest’ultimo sviluppa e sovraintende alla maggior parte dei propri stessi interessi. Ed è questa una conclusione pressoché fornita di certezza, non solo secondo l’id quod plerumque accidit; anche se, ad oggi, non è stato fornito permesso di costruire alcuno. Del resto i detti permessi di costruire , sarebbero immediatamente ed automaticamente conseguenti all’ottenuta efficacia di detto P.I.I.. D’altra parte alla legittimità di quest’ultimo si oppone unicamente il presente ricorso; il quale tende, strumentalmente, a rimettere in discussione, soprattutto per sospette carenze ed elusioni procedimentali, i connessi e relativi atti iniziali e conclusivi; infatti quanto eluso sarebbe invece, da ritenersi presupposto formale, altrimenti e preliminarmente, necessario ed ineludibile al fine di ottenere gli stessi permessi di costruire.8.3 – Afferma in sostanza e dunque il ricorrente (persona fisica) che Egli non ha bisogno d’altro e che quanto disposto ed avversato finirebbe col compromettere le proprie condizioni di vita e di lavoro. Del resto anche la relazione tecnica posta a base del PII afferma la insistenza in atto di una strutturazione antropica più che utilmente satura. 8.3.1 – D’altra parte è – ormai - più che assodato che un aumento dell’offerta pur di nuove strutture abitative e di nuove strutture commerciali ed artigianali finisce col far diminuire, nella relativa zona di influenza antropica, il valore di mercato prima assegnabile alle strutture edilizie già in essere. 8.4 – Annotare, di poi e dunque, che gli interessi di costui si pongano aprioristicamente in contrasto con gli interessi dell’ulteriore soggetto ricorrente persona giuridica (la cui posizione di rito verrà appresso definita), è un esercizio speculativo che non può essere messo in campo da questo Giudice; altrimenti si finirebbe col soggettivamente qualificare, secondo una discutibile considerazione cerebrina, quanto solo deducibile in via altrimenti oggettiva. Non è perciò condivisibile quella conclusione, propugnata dalla società controinteressata nella sua ultima memoria, secondo la quale tale sarebbe, sotto il profilo in discussione, una così legittima interpretazione di un punto stesso di analoga conformazione di rito da parte del Consiglio di Stato (v. CdS Sez. IV 10.04.2008 n. 1548). 8.4.1 - D’altra parte e a ben vedere, non pare, invero, condivisibile che la detta persona fisica abbia interessi collidenti con la funzionalmente omonima ulteriore parte; ciò non solo per quanto dedotto in precedenza ma anche perché v’è uno scopo comune di carattere strumentale in cui gli interessi di entrambe le soggettività ricorrenti, se, da un lato, non si confondono, dall’altro, questi stessi corrono, tuttavia, in modo parallelo verso un comune obiettivo.»

Sintesi: Non è consentito al Giudice di anticipare alla fase dello scrutinio della sussistenza della legittimazione ad agire e dell’interesse a ricorrere la verifica del rispetto o meno dell’assetto urbanistico-ambientale ad opera dell’intervento contestato.

Estratto: «Né appare possibile sindacare nel mérito, così come invece operato dal T.A.R. con la sentenza impugnata, le valutazioni di convenienza dei singoli proprietarii degli immobili circostanti, così come non è consentito al Giudice di anticipare alla fase dello scrutinio della sussistenza della legittimazione ad agire e dell’interesse a ricorrere la verifica del rispetto o meno dell’assetto urbanistico-ambientale ad opera dell’intervento contestato, perché è sufficiente l’astratta prospettazione della suscettibilità del contrasto con siffatto assetto ad arrecare pregiudizio a coloro, che siano titolari di immobili ubicati nella zona (ovvero che con la stessa abbiano comunque, anche a titolo diverso, uno stabile collegamento), a consentire di riconoscerne la legittimazione attiva al ricorso giurisdizionale avverso le scelte compiute; ciò anche in relazione al tipo di violazioni, che si eccepiscono, le quali, nel caso all’esame, attengono tutte alla violazione di un interesse urbanistico relativo alla zona, che risulterebbe stravolta, secondo le tesi dell’originaria ricorrente, dall’intervento pianificatorio ed edificatorio.»

Sintesi: La legittimazione ad impugnare strumenti urbanistici sussiste alla stregua di un giudizio che tenga conto della natura e dimensioni dell'opera realizzata, della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche ed anche delle conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla "qualità della vita" di coloro che per residenza, attività lavorativa e simili, sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova opera.

Estratto: «L'orientamento giurisprudenziale richiamato da questa Sezione nella sentenza n. 1043/2007 e seguito anche nel presente giudizio afferma (Consiglio di Stato, Sez. V, 26 giugno 2004 n. 4790) che la legittimazione ad impugnare strumenti urbanistici "sussiste alla stregua di un giudizio che tenga conto della natura e dimensioni dell'opera realizzata, della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche ed anche delle conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla "qualità della vita" di coloro che per residenza, attività lavorativa e simili, sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova opera". In base ai dati precedentemente riportati, relativi alle caratteristiche dell'intervento previsto dal PRU e, soprattutto, al dato relativo all'utilizzazione fondiaria (pari a 0,09 mq/mq circa), non risulta immediatamente apprezzabile l'incidenza dello stesso in termini di peggioramento della "qualità della vita" dei residenti nelle zone limitrofe, quali sono i ricorrenti. Ed allora la mancanza, negli scritti dei ricorrenti medesimi, di puntuali e concrete indicazioni utili ad individuare, al di là di generici richiami, gli effettivi pregiudizi lamentati quali conseguenze dell'approvazione del piano in questione porta a concludere che la sola "vicinitas" non è supportata da interessi qualificati indispensabili per legittimare l'impugnazione degli atti di pianificazione urbanistica proposta con il ricorso.»

Sintesi: Nelle controversie sulla realizzazione di interventi edilizi, sono legittimati all'impugnazione solo coloro che possono lamentare una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio per effetto della realizzazione dell' intervento controverso.

Estratto: «Diversa è la considerazione che il Collegio deve svolgere sull'interesse attoreo circa l’ubicazione del nuovo Velodromo, denominato Casa del ciclismo.Per quanto tal nuovo edificio costituisca una parte integrante dell’ intervento edilizio previsto dall’accordo di programma, connesso agli altri due colà indicati...
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.