Se l’associazione concessionaria diventa una s.r.l. la concessione va revocata e rilasciata alla società

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> SUCCESSIONE, SUBENTRO E SUBINGRESSO

Sintesi: Laddove il concessionario abbia mutato forma giuridica e chiesto all’ente concedente di prenderne atto (nel caso di specie assumendo la forma di s.r.l. in luogo di quella associativa) è legittima la revoca della concessione rilasciata al concessionario originario per rilasciarla al concessionario attuale.

Estratto: «Osserva il Collegio come, a ben considerare, sia stata in realtà la odierna ricorrente, Associazione sportiva C. Roma, a richiedere all’Ufficio sport del Comune di Roma, con istanza acquisita dall’amministrazione in 15 marzo 2001, in atti del presente giudizio, “di formalizzare i nuovi rapporti di convenzione previsti con la nuova figura giuridica da noi costituita che, peraltro, rappresenta integralmente la compagine dei soci dell’associazione sportiva at... _OMISSIS_ ...ssionaria” (essendo la nuova figura giuridica la C. Roma s.r.l.). E, puntualmente, con la prima delle determinazioni avversate, la n. 153 del 26 giugno 2002, l’amministrazione ha preso atto della modifica della ragione sociale del concessionario. Non sussistono dubbi, ad avviso del Collegio, sul significato da attribuire alla istanza (accolta) dell’Associazione sportiva ricorrente che è quello appunto correttamente inteso dall’amministrazione di modifica del concessionario. Del resto, nell’istanza si parla di “nuovi rapporti” il che implica che i nuovi sostituiscono i “vecchi” (a suo tempo insorti con l’Associazione sportiva); la stessa ricorrente si qualifica come “attualmente concessionaria” e dunque pienamente nella logica del passaggio di testimone della concessione al nuovo soggetto; ancora nella medesima istanza la ricorrente assicura che il nuovo soggetto “rappresenta integralmente la co... _OMISSIS_ ...i dell’associazione sportiva”. Non vi è, in altri termini, spazio logico-giuridico per diversamente intendere l’istanza avanzata ovvero di intenderla, come ritiene ora l’Associazione ricorrente, quale conferma della concessione originaria degli impianti sportivi di che trattasi in capo ad essa e stipula di peraltro non meglio chiarite convenzioni con la C. Roma s.r.l. La seconda determinazione dirigenziale avversata, n. 101 del 5 aprile 2004, con cui è revocata la concessione dell’impianto sportivo di via degli Olimpionici 71 all’AS C. Roma per contestualmente rilasciarla alla C. Roma s.r.l., peraltro con la scadenza di quella originaria ed alle medesime condizioni della concessione revocata, risulta quindi meramente consequenziale alla prima ed in un certo qual senso necessitata dalla intervenuta presa d’atto di cui sopra. Peraltro, prima della detta revoca, e comunque successivamente alla presa d’atto di cui alla prima de... _OMISSIS_ ...pugnata il Comune aveva sottoscritto con C. Roma s.r.l. ( e dunque non già più con l’Associazione ricorrente) atto aggiuntivo di modifica ed integrazione del precedete disciplinare di concessione.Fermo quanto sopra, ne consegue agevolmente la infondatezza dei dedotti motivi di ricorso.»

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> ATTI DI GESTIONE E ATTI DI INDIRIZZO --> COMPETENZE DEI DIRIGENTI

Sintesi: La revoca della concessione di bene pubblico deve essere adottata dal dirigente, secondo le regole oramai vigenti in ordine al riparto di competenze tra organi di indirizzo politico e dirigenza burocratica dell’ente, cui spetta l’adozione degli atti di gestione.

Estratto: «Del pari infondata è la censura con cui si deduce violazione dell’art. 21 quiquies della legge n. 241 del 199° per essere stata la avversata revoca adottata con determinazione dirigenziale laddove l’atto revocato er... _OMISSIS_ ...di Giunta comunale. Dispone la norma invocata che “il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”. Orbene, non vi sono dubbi che all’epoca dell’adozione della determinazione recante revoca della concessione questa dovesse essere adottata dal dirigente, secondo le regole all’epoca oramai vigenti in ordine al riparto di competente tra organi di indirizzo politico e dirigenza burocratica dell’ente, cui spetta(va) l’adozione degli atti di gestione, quale quello che interessa nel caso di specie. Alcun rilievo evidentemente riveste la circostanza per cui l’atto revocato fosse stato, all’epoca della sua adozione, assunto dalla Giunta comunale.»