Ricorso per Cassazione: cattivo uso del "prudente apprezzamento"

Sintesi: La doglianza che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo "prudente apprezzamento" nella valutazione della prova si risolve in una doglianza sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di legittimità solo nei limiti in cui è ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulla motivazione stessa.

Estratto: «che, infatti, con il primo motivo, i ricorrenti deducono vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe ignorato le deposizioni di cinque testimoni sentiti nel corso del giudizio di primo grado, e che avevano affermato l'esistenza di un muro di confine alto da 10/15 a 20/25 centimetri;che il motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza, non essendo riportate le deposizioni dei testi ed essendo irrilevante il rinvio agli atti di causa non accessibili alla Corte;che, del resto - posto che l'art. 116 cod. proc. civ. sancisce la fine del sistema fondato sulla pr... _OMISSIS_ ... legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del "prudente apprezzamento" allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova che va compiuta tramite l'impiego di massime d'esperienza - la doglianza che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo "prudente apprezzamento" nella valutazione della prova si risolve in una doglianza sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di legittimità solo nei limiti in cui è ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulla motivazione stessa;che, a tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegian... _OMISSIS_ ...a taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;che, conseguentemente, ai fini d'una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata;che, pertanto, i vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove è eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché proprio a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. rientra nel potere discrezionale del giu... _OMISSIS_ ...individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti;che il motivo è inammissibile anche perché i ricorrenti censurano l'apprezzamento in base al quale il giudice di merito ha ritenuto che il manufatto posto a delimitazione del viale fosse un cordolo e non un muro, traendone le riferite conseguenze giuridiche, senza tuttavia argomentare, né in diritto, né in fatto, tale loro difforme opinione;che, in proposito, giova rilevare che la corte territoriale ha ritenuto il manufatto de quo privo delle caratteristiche del muro (scilicet di confine) poiché in tal senso ha interpretato le risultanze della CTU e la documentazione ad essa allegata, espressamente richiamate, e le deposizioni dei testi ritenute rilevanti, e tale qualificazione, che, implicando un'indagine in fatto, rientra nell'esclusiva competenza del giudice del mer... _OMISSIS_ ...acabile in sede di legittimità, è da ritenere correttamente motivata in relazione al caso concreto;che, se è vero, infatti, che le caratteristiche che l'interpretazione giurisprudenziale desume dall'art. 878 cod. civ. sono richieste ai soli fini dell'applicabilità della norma stessa e che la ricorrenza di dette caratteristiche non è richiesta perché ad un manufatto, che rappresenti un minus ma comunque destinato e idoneo anch'esso a delimitare un fondo, possa egualmente essere riconosciuta la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo, non è men vero che allo stesso manufatto tale funzione non possa essere riconosciuta non solo ove ab origine posto nell'ambito di un'unica proprietà, ma anche ove, per struttura e dimensioni, risulti, come nella specie, destinato non a separare fondi finitimi ma a delimitare il tracciato d'una strada e a sorreggerne il bordo, qual è, appunto, un cordolo, quale identificato dal giudice a quo;»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.