Ricorso avverso l'atto amministrativo lesivo: la prova della tardività dell'impugnazione

Sintesi: E’ principio pacifico e consolidato che ai fini della verifica della fondatezza dell'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, la parte che la eccepisce deve fornire rigorosi riscontri in ordine alla conoscenza dell'atto gravato in tempi antecedenti al termine decadenziale di impugnazione e, in particolare, dare prova della tardività dell'impugnazione sub specie di una piena conoscenza dell'atto gravato secondo il dato normativo di cui all'art. 21, l. 6 dicembre 1971 n. 1034.

Estratto: «E’ principio pacifico e consolidato che (tra tante, si veda Consiglio di Stato sez. IV, 2 febbraio 2011, n. 747) ai fini della verifica della fondatezza dell'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, la parte che la eccepisce deve fornire rigorosi riscontri in ordine alla conoscenza dell'atto gravato in tempi antecedenti al termine decadenziale di impugnazione e, in particolare, dare prova della tardività dell'impugnazione sub specie di una piena conoscenza dell'atto gravato secondo il dato normativo di cui all'art. 21, l. 6 dicembre 1971 n. 1034.Non avendo la parte appellata fornito alcuna prova, né in vero asserito alcunché al riguardo della pregressa conoscenza, il ricorso originario deve ritenersi tempestivo.»

Sintesi: La prova della conoscenza anticipata del titolo edilizio rispetto alla fine dei lavori spetta a chi eccepisce la tardività del ricorso, e può essere desunta anche da elementi presuntivi, che evidenzino la potenziale lesione portata all'interesse del ricorrente.

Estratto: «Il ricorso, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal controinteressato, è irricevibile. Come di recente ribadito (cfr. Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-04-2013, n. 2107), secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria n. 15/2011,<< il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento...
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Sintesi: La prova della tardività dell'impugnazione deve essere fornita rigorosamente e incombe, secondo le regole generali, alla parte che la deduce.

Estratto: «5. Vanno, anzitutto, scrutinate le eccezioni formulate dalla difesa della controinteressata.L’eccezione di tardività non è fondata. Dalla lettera raccomandata del 9 ottobre 2007 – mediante la quale i ricorrenti erano stati avvertiti dell’inizio dei lavori di “ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato” della signora O. – non era affatto possibile individuare la reale portata dell’intervento preannunziato, in quanto non vi era allegata alcuna planimetria o progetto e si parlava genericamente della realizzazione di “un’autorimessa interrata e di un ‘gazebo’ soprastante lungo il confine”; anzi, veniva specificato che le opere sarebbero state eseguite in conformità con la scrittura del 6 dicembre 2000, aspetto quest’ultimo che avrebbe potuto – per così dire – tranquillizzare i destinatari della lettera circa la non invasività e/o lesività delle opere. Deve, in proposito, ricordarsi che – secondo un costante orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide –, ai fini della tempestività dell'impugnazione del titolo edilizio da parte del terzo a ciò legittimato, la piena conoscenza dalla quale decorre il termine decadenziale per la proposizione dell'impugnazione medesima va riferita al momento dell'ultimazione dei lavori, ovvero al momento nel quale la costruzione realizzata riveli in modo inequivoco le caratteristiche essenziali dell'opera agli effetti della sua eventuale difformità rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente, fermo restando che la prova della tardività dell'impugnazione deve essere fornita rigorosamente e incombe, secondo le regole generali, alla parte che la deduce (cfr. di recente, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, nn. 5657 e 6557 del 2012; TAR Toscana, sez. I, n. 1925 del 2012; TAR Piemonte, sez. II, n. 898 del 2011). Nel caso di specie, dovendosi escludere ai fini di un’effettiva conoscenza l’invocata lettera raccomandata del 9 ottobre 2007, non si ha la prova del momento esatto in cui i ricorrenti hanno conosciuto la reale portata lesiva dell’intervento edilizio, dal che discende la non accoglibilità dell’eccezione di irricevibilità formulata dalla controinteressata.»

Sintesi: La prova di specifiche e diverse circostanze che dimostrino invece una conoscenza pregressa dell'atto impugnato incombe sulla parte che eccepisce.

Estratto: «2.3 La difesa del Comune di C. solleva eccezione di tardività del ricorso per decorrenza dei termini previsti per legge.L’eccezione è infondata.In primo luogo occorre ricordare che, in relazione all’impugnativa rivolta avverso le delibere della Giunta comunale di C. 174/2009 e 127/2010...
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Sintesi: In generale l’onere della prova, in tema di dimostrazione della tardività del ricorso e, quindi, della pregressa piena conoscenza degli elementi essenziali dell'atto in capo al destinatari deve, in ossequio agli ordinari criteri di riparto dell' onere relativo, essere fornita da chi eccepisce la tardività dell'impugnazione.

Estratto: «Le censure sulla pronuncia di irricevibilità del ricorso appaiono fondate, sebbene il superamento della fase rescindente non porti all’accoglimento del rescissorio.Il T.A.R. ha accolto l’eccezione di irricevibilità evidenziando come, stante la notifica del ricorso introduttivo in data 10 ottobre 2007, la data di riferimento ai fini della verifica della tempestività dell’impugnativa, tenuto conto dei 45 giorni di sospensione per le ferie giudiziarie, deve essere fatta risalire al giorno 26 giugno 2007.Tuttavia, per dimostrare l’assunto dell’anteriore costruzione, il T.A.R. si fonda sull’atto sostitutivo di notorietà, sottoscritto il 4 gennaio 2008 dal titolare dell’impresa edile che sta erigendo il fabbricato, in cui si afferma che “erano già state realizzate le solette, i pilastri e anche i muri perimetrali della mansarda i quali avevano funzione di sorreggere il tetto” e che, sempre anteriormente alla medesima data, “la struttura in cemento armato era sostanzialmente terminata” e che “alla data del 25/6/2007 era in corso la posa dell’orditura del tetto”. Precisa poi il T.A.R. che tale dichiarazione non è stata contestata dai ricorrenti, facendone discendere l’esito dell’irricevibilità.La ricostruzione del T.A.R. non può essere condivisa.Premesso che in generale l’onere della prova, in tema di dimostrazione della tardività del ricorso e, quindi, della pregressa piena conoscenza degli elementi essenziali dell'atto in capo al destinatari deve, in ossequio agli ordinari criteri di riparto dell' onere relativo, essere fornita da chi eccepisce la tardività dell'impugnazione (principio pacifico, da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2012 n. 2588), va evidenziato come la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non sia utilizzabile nel processo amministrativo, trattandosi in sostanza di un mezzo surrettizio per introdurre in quest'ultimo una atipica prova testimoniale, non ha alcun valore probatorio e può costituire solo un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 3 maggio 2005 n. 2094).Pertanto, mentre non vi è prova contraria, che spettava agli originari intimati, va detto che appaiono dirimenti le contrarie affermazioni delle attuali appellanti, fondate su una analisi fattuale della situazione e sulla evidenza che, nel breve lasso di tempo intercorrente tra il giorno 6 giugno 2007, data dell’ultimo rilievo fotografico, ed il giorno 25 giugno 2007, data di scadenza del termine decadenziale, era impossibile il completamento dell’edificio.Pertanto, la sentenza va riformata in relazione alla ritenuta irricevibilità, con conseguente necessità di procedere all’esame del merito delle ulteriori censure.»

Sintesi: La prova della piena conoscenza dell'atto deve risultare incontrovertibilmente da elementi oggettivi, ai quali il giudice deve riferirsi, nell’esercizio del suo potere di verifica di ufficio della eventuale irricevibilità del ricorso, o che devono essere rigorosamente indicati dalla parte che, in giudizio, eccepisca l’irricevibilità del ricorso instaurativo del giudizio.

Estratto: «la verifica della “piena conoscenza” dell’atto lesivo da parte del ricorrente, ai fini di individuare la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, deve essere estremamente cauta e rigorosa, non potendo basarsi su mere supposizioni ovvero su deduzioni...
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Sintesi: La dimostrazione della tardività del ricorso e quindi della pregressa piena conoscenza degli elementi essenziali dell'atto in capo al destinatario deve, in ossequio agli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, essere fornita da chi eccepisce la tardività dell'impugnazione.

Estratto: «1.3. Anche l’ eccezione di tardività del mezzo di primo grado sollevata in via incidentale è infondata. Seppur la ordinanza gravata è stata affissa nell’albo pretorio del Comune dal 23 febbraio al 9 marzo 2010 il termine decadenziale di impugnazione non può computarsi da tale ultima data.
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Sintesi: Incombe sulla parte che eccepisce la tardività l’onere di fornire prova della medesima.

Estratto: «Quanto al primo motivo di appello, con il quale si ripropone l’eccezione di irricevibilità del ricorso in I grado per tardività e si deduce l’incompletezza del contraddittorio, prospettando la conseguente esigenza di annullamento della sentenza di I Grado, con rinvio degli atti al primo giudice, occorre osservare, quanto al primo aspetto, che anche in questa sede l’appellante non fornisce alcuna prova della eccepita tardività, fondando le proprie conclusioni su mere deduzioni relative alla data di inizio lavori, alla tipologia del manufatto ed al tempo ragionevolmente occorrente per realizzarlo.Occorre ricordare che, per un verso, incombe sulla parte che eccepisce la tardività l’onere di fornire prova della medesima e, per altro verso, che in ogni caso (anche ai fini della eventuale rilevabilità di ufficio da parte del giudice), la tardività del ricorso – in relazione al momento di piena conoscenza dell’atto lesivo quale dies a quo – deve fondarsi su elementi oggettivi e non su mere deduzioni o argomentazioni, ritenute ragionevoli su base probabilistica.»

Sintesi: E' onere di chi eccepisce la tardività dell’impugnazione fornire la prova certa del momento in cui si è perfezionata conoscenza individuale.

Estratto: «4) Per quanto concerne la domanda di annullamento dei provvedimenti di approvazione del progetto per la realizzazione dell’opera pubblica, la difesa comunale ne eccepisce preliminarmente la tardività.Va precisato, al riguardo, che il termine entro cui i soggetti...
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Sintesi: La prova della tardività del ricorso, laddove quest’ultima non risulti per tabulas dal decorso del tempo in relazione alle forme di conoscenza legale dell’atto, incombe sulla parte che eccepisce detta tardività.

Estratto: «4. Il Collegio ritiene superfluo esaminare (come deducono gli appellanti) se l’eccezione di irricevibilità del loro ricorso di I grado per tardività, avanzata dal Comune di Servigliano, debba (o meno) essere dichiarata inammissibile, poiché non risulterebbe che la stessa sia stata proposta nel giudizio di I grado...
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Sintesi: Ai fini della verifica della fondatezza dell'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, la parte che la eccepisce deve fornire rigorosi riscontri in ordine alla conoscenza dell'atto gravato in tempi antecedenti al termine decadenziale di impugnazione.

Estratto: «Va respinta l’eccezione di irricevibilità dei terzi motivi aggiunti sollevata dalla difesa comunale.Non risulta infatti provata dall’Amministrazione l’asserita circostanza in merito alla ricezione da parte del ricorrente a mezzo fax del parere negativo della Soprintendenza sin dal mese di ottobre 2010, non risultando dalla documentazione depositata in giudizio, ragion per cui non può che respingersi l’eccezione, poiché ai fini della verifica della fondatezza dell'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, la parte che la eccepisce deve fornire “rigorosi riscontri in ordine alla conoscenza dell'atto gravato in tempi antecedenti al termine decadenziale di impugnazione” (ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 02 febbraio 2011 , n. 747).»

Sintesi: Ai fini della verifica della fondatezza dell'eccezione di tardività, la parte che la eccepisce deve fornire rigorosi riscontri in ordine alla conoscenza dell'atto gravato in tempi antecedenti al termine decadenziale di impugnazione e, in particolare, dare prova della tardività dell'impugnazione sub specie di una piena conoscenza dell'atto gravato.

Estratto: «1.Preliminarmente in rito va esclusa la fondatezza delle preliminari eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse, e di irricevibilità del ricorso, sollevate dal cointrointeressato Angelo Ruotolo nonché dall’amministrazione intimataNel caso in esame si discute della legittimità dell’atto prot. n. 153284 dell’11.11.2008 con cui il Comune di S.Maria a Vico, dava riscontro alla istanza diffida inoltrata dalla ricorrente De Lucia Immacolata con atto prot. 13256 del 30.09.2008 , ai sensi della comma 3 dell’art. 26 del d.p.r. n. 380/2001, per la conclusione del procedimento relativo alla verifica delle violazioni edilizie commesse dal controinteressato Ruotolo Angelo, accertate dal Comune in sede di sopralluogo e contestate con ordinanza di sospensione lavori del responsabile U.t.c. n.105/1994.Sin dalla proposizione della predetta diffida, la ricorrente ha dichiarato di agire quale proprietaria di un immobile sito in S.Maria a Vico in loc. Rosciano n.88, confinante con quello oggetto di accertamento e di pertinenza del controinteressato Ruotolo Angelo. Sotto tale profilo non può porsi in dubbio che la ricorrente, quale proprietaria confinante, rivesta una posizione di interesse giuridico qualificato all’esercizio da parte dell’amministrazione comunale del potere di repressione di un abuso edilizio realizzato su area limitrofa. Sul punto, peraltro, il Consiglio di Stato ha statuito che la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo altresì la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di diritto privato o di diritto pubblico (Consiglio Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2849; sez.V, 7 aprile 2006 n. 1900 ). La eccezione di carenza di interesse sollevata dal controinteressato deve essere quindi respinta poiché infondata.1.2 Del pari destituita di fondamento è la eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, sollevata dal controinteressato sul presupposto che con il presente ricorso la De Lucia solleciterebbe l’esercizio del potere di autotutela da parte del Comune su una concessione edilizia rilasciata nel lontano 1994 e mai impugnata nei termini.Con il ricorso in esame, a ben vedere , la De Lucia non mira ad ottenere un riesame da parte del Comune intimato della legittimità della concessione edilizia n.65/1994 a suo tempo rilasciata al controinteressato Ruotolo Angelo per la costruzione di un manufatto in zona agricola. L’impugnativa in esame si ricollega ad una diffida inoltrata al Comune intimato dalla De Lucia, con atto prot. 13256 del 30.09.1998, ove la ricorrente non metteva in discussione la legittimità del titolo edilizio, ma richiedeva l’intervento del Comune per sanzionare delle opere eseguite “in difformità” dalla predetta concessione edilizia. L’interesse azionato dalla De Lucia è quindi rivolto esclusivamente avverso l’abuso edilizio addebitato al Ruotolo, onde sollecitare l’esercizio dell’intervento repressivo da parte del Comune intimato. Non può quindi sostenersi nella specie che si verta in presenza di situazioni edilizie già consolidate per effetto del decorso del tempo e sostenute da provvedimenti inoppugnati, dal momento che con il presente giudizio la ricorrente non ha di mira l’autoannullamento della concessione edilizia, ma intende sollecitare una pronuncia espressa da parte del Comune sull’abuso edilizio oggetto di contestazione. 1.3 Analogamente da respingere è l’eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dal Comune sul presupposto che l’atto oggetto di impugnazione sarebbe meramente confermativo di altro precedente provvedimento adottato con nota n. 12285 del 22.11.1995 a firma del Commissario Prefettizio, e richiamato esplicitamente nel provvedimento impugnato, con cui il Comune aveva già comunicato che le difformità rilevate rispetto alla concessione edilizia rilasciata al Ruotolo erano da considerarsi di modesta entità e non tali da incidere sul tessuto urbanistico ed edilizio, sicché era stata esclusa la ricorrenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela in assenza di un interesse pubblico che lo giustifichi.La eccezione di irricevibilità in questione è restata priva di conforto probatorio, dal momento che il Comune non ha fornito in atti prova della effettiva preventiva piena conoscenza da parte della De Lucia della nota prot. n. 12285 del 22.11.1995 con cui si era ritenuta la insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere sanzionatorio. Dagli atti allegati al fascicolo dell’amministrazione resistente si ricava che la nota in questione, adottata in riscontro ad una diffida prot. 7859 del 5.07.1995, risulta intestata non alla ricorrente personalmente De Lucia Immacolata, ma al sig. Martone Antonio coniuge della ricorrente, alla via Rosciano n. 140 che è un indirizzo diverso da quello indicato dalla De Lucia nella diffida del 30.09.2008 che corrisponde sempre alla via Rosciano ma ad un diverso numero civico e precisamente il numero 88. Sulla nota in questione è apposto un timbro con dicitura “raccomandata” ma agli atti non è allegato alcunché per comprovare che la detta nota sia stata effettivamente inoltrata e pervenuta al destinatario, dal momento che manca sia la ricevuta postale attestante la spedizione, sia l’eventuale cartolina di ricevimento utile ad attestarne la effettiva ricezione. Non può quindi desumersi che di quella nota la De Lucia abbia avuto tempestiva e preventiva piena conoscenza, innanzitutto poiché risulta indirizzata al coniuge ma ad un indirizzo diverso da quello indicato dalla stessa De Lucia come sua residenza, ed inoltre poiché non vi è traccia degli atti postali che documentino l’inoltro e la ricezione della nota in questione. Non può quindi convenirsi con quanto attestato nella nota prot. n. 94 del 28.09.1997 dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale secondo cui il provvedimento del 22.11.1995 sarebbe stato ritualmente notificato al Martone, coniuge della ricorrente, ed originario denunciante. La eccezione di irricevibilità in questione non può dirsi comprovata nemmeno con riguardo alla nota prot. 3329 del 7.03.2008, intestata questa volta all’indirizzo della De Lucia alla via Rosciano n. 88, ove in riscontro ad altra diffida del 15.11.2007 con cui la ricorrente richiedeva la emissione di un provvedimento definitivo in ordine alla concessione edilizia n. 65/1994, il Comune si limitava a dichiarare la decorrenza dei termini di validità di quarantacinque giorni della ordinanza di sospensione dei lavori n. 105/1994 del 15.11.1994. Detta nota, che risulta riscontrata a mano dal figlio della ricorrente Martone Pasquale (stante il mancato recapito della raccomandata per indirizzo insufficiente), non contiene alcuna esplicita menzione del precedente atto 22.11.1995 di conclusione del procedimento sanzionatorio, per cui nemmeno ad essa può farsi risalire la conoscenza da parte della De Lucia della intervenuta conclusione del procedimento sanzionatorio da parte del Comune. Pertanto, l’eccezione di irricevibilità del ricorso è restata del tutto sfornita di prova. E’ noto che: “ Ai fini della verifica della fondatezza dell'eccezione di tardività, la parte che la eccepisce deve fornire rigorosi riscontri in ordine alla conoscenza dell'atto gravato in tempi antecedenti al termine decadenziale di impugnazione e, in particolare, dare prova della tardività dell'impugnazione sub specie di una piena conoscenza dell'atto gravato secondo il dato normativo di cui all'art. 21, l. 6 dicembre 1971 n. 1034.”(C.d.S. sez.IV, 2.02.2011, n.747).»

Sintesi: L’onere della prova della avvenuta piena conoscenza dell’atto impugnato incombe solo su chi eccepisce la tardività del ricorso giurisdizionale, onere da assolversi mediante mezzi probatori univoci e chiari, diretti ad accertare in modo sicuro ed inconfutabile che il gravame è stato proposto dopo la scadenza del termine decadenziale.

Estratto: «Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione, sollevata dalle parti resistenti, di irricevibilità del ricorso per tardività, assumendosi che la ricorrente era a conoscenza dei titoli edificatori rilasciati e del loro contenuto già in epoca ben anteriore ai sessanta giorni antecedenti la proposizione del ricorso.L’eccezione è infondata alla luce dei principi regolatori della materia affermati dalla giurisprudenza.Va premesso che l’onere della prova della avvenuta piena conoscenza dell’atto impugnato incombe solo su chi eccepisce la tardività del ricorso giurisdizionale, onere da assolversi mediante mezzi probatori univoci e chiari, diretti ad accertare in modo sicuro ed inconfutabile che il gravame è stato proposto dopo la scadenza del termine decadenziale (cfr. TAR Lombardia, Milano, IV, 23-2-2010, n. 440).Al riguardo, non risultano sufficienti né la pubblicazione del titolo abilitativo all’albo pretorio del Comune, né il mero inizio delle opere edilizie ovvero l’apposizione di un cartello recante gli estremi e l’oggetto del titolo abilitativo ( cfr. TAR Sardegna, Cagliari, II, 19-2-2010, n. 191; TAR Piemonte, Torino, I, 26-3-2009, n. 795), atteso che tali elementi non contengono di per sé informazioni sufficienti sul contenuto specifico del progetto edilizio assentito, atte a farne immediatamente percepire l’effetto concretamente lesivo per i terzi interessati.Pertanto, è stata affermata, quale regola generale, quella secondo cui, ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione di una concessione edilizia (oggi permesso di costruire), occorre che le opere rivelino , in modo certo ed univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l’entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento (cfr. Cons.Stato, IV, 23-7-2009, n. 4616).Di conseguenza, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine decorre con il completamento dei lavori, a meno che non venga provata una conoscenza anticipata o si deducano censure di assoluta inedificabilità dell’area o analoghe censure, nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell’iniziativa in corso (cfr. Cons.Stato, IV, 10-12-2007, n. 6342).Invero, l’effetto lesivo si atteggia diversamente ( e , come tale, viene percepito) a seconda che si contesti l’illegittimità del titolo edilizio per il solo fatto che esso sia stato rilasciato ( ad esempio, per contrasto con l’inedificabilità assoluta dell’area) ovvero per il contenuto specifico del progetto edilizio assentito, come nel caso in cui l’opera non rispetti le distanze dalle costruzioni (cfr. TAR Liguria, Genova, I, 25-1-2010, n. 192).Pertanto, la regola generale sopra esposta – secondo la quale, in assenza di univoci elementi probatori, il termine per ricorrere decorre dalla data di ultimazione dei lavori – deve essere temperata avendo riguardo al concreto svolgersi della situazione di fatto in relazione alla violazione urbanistica che si assume verificata ( cfr. TAR Puglia, Bari, II, 4-6-2010, n. 2242).Venendo a questo punto all’esame della fattispecie concreta portata all’esame del Collegio e facendo applicazione delle regole giurisprudenziali sopra esposte, emerge in primo luogo che parte ricorrente contesta i titoli edilizi non per il solo fatto che essi siano stati rilasciati, bensì per il loro contenuto. In particolare, la lesione lamentata deriva dalla realizzazione del sottotetto da parte del controinteressato e la sua legittimità viene contestata sia sotto il profilo delle distanze sia in relazione alla peculiare connotazione che l’intervento edilizio assumerebbe per effetto di esso, sub specie di ristrutturazione edilizia, intervento non consentito dalla normativa urbanistica vigente nel Comune per la zona territoriale omogenea di riferimento.Non rilevandosi contestazioni inerenti al rilascio del titolo edilizio in sé e, dunque, ad una prospettata impossibilità di autorizzare tramite esso qualsiasi forma di edificazione, risulta evidente che nella vicenda in esame, al fine della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di impugnazione, non assumono rilievo né la pubblicazione all’albo pretorio, né l’apposizione del cartello di cantiere né il mero avvio dei lavori edilizi.Trattandosi di contestazioni afferenti il contenuto del permesso di costruire, è necessario, invece, fare riferimento alla regola generale in precedenza richiamata, che attribuisce rilievo, ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione, al momento in cui le opere rivelino , in modo certo ed univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l’entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento.A tale canone è necessario ricorrere, giacché le deduzioni probatorie dell’amministrazione resistente e del controinteressato non si rivelano idonee a dimostrare una conoscenza anticipata dei contenuti del progetto approvato.Parte ricorrente, invero, ha avuto accesso alla pratica edilizia di cui trattasi solo il 3-9-2009 (istanza prot. n. 32886) ed il ricorso, notificato in data 19-10-2009, appare con riferimento ad essa pienamente tempestivo. Giacchè è la realizzazione del sottotetto a fondare le dedotte violazioni ( in tema di distanze ed in relazione alla qualificazione dell’intervento in termini di una non consentita ristrutturazione edilizia), assume, dunque, rilevanza il momento in cui i lavori edilizi hanno inequivocabilmente evidenziato la realizzazione di un sottotetto.Al riguardo, parte ricorrente assume in ricorso che le opere di sopraelevazione sono state avviate “di recente”, in immediata prossimità temporale rispetto alla presentazione della istanza di accesso del 3-9-2009, derivando da tale affermazione la tempestività del ricorso.L’Amministrazione resistente ed il controinteressato non hanno, come da loro onere probatorio, introdotto nel materiale di causa elementi pregnanti, tali da collocare temporalmente l’avvio dei lavori di realizzazione del sottotetto in sopraelevazione all’edificio preesistente in data anteriore, in modo da dimostrare la conoscenza del contenuto lesivo del provvedimento abilitativo in epoca antecedente a sessanta giorni rispetto alla proposizione del ricorso giurisdizionale.Non vale in proposito la dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori del 9-11-2009, nella quale si dà atto che “all’inizio dell’anno solare 2009 è stata allestita l’impalcatura per l’esecuzione dei lavori di consolidamento alla muratura perimetrale con un’altezza di circa mt. 1,80 al di sopra del livello del solaio dell’ultimo piano esistente”.La mera circostanza della installazione di un impalcato di maggiore altezza rispetto rispetto a quella dell’edificio preesistente non rivela, in modo certo ed univoco, la natura dell’opera edilizia oggetto di contestazione.L’impalcatura, infatti, non appartiene all’opera edilizia “sottotetto”, non costituendone elemento costitutivo; essa, dunque, non rivela oggettivamente, da sola, l’avvio di opere di realizzazione di tale manufatto edilizio o comunque di una sopraelevazione. La valenza non univoca del suo montaggio ( e, pertanto, non decisiva ai fini che qui ci interessano) è ulteriormente confermata dalla circostanza che essa serviva anche alla “esecuzione dei lavori di consolidamento alla muratura perimetrale”, opere di per sé non lesive, onde la sua installazione ed anche la realizzazione delle stesse opere di consolidamento della muratura non deponevano univocamente per la successiva costruzione di un sottotetto. Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, dunque, l’eccezione di tardività del proposto ricorso deve essere rigettata, risultando il gravame tempestivo.»

Sintesi: Chi eccepisce la tardività del ricorso deve dare rigorosa dimostrazione del fatto che il ricorrente aveva conosciuto l’atto impugnato in un momento anteriore di almeno sessanta giorni rispetto alla data di notificazione del ricorso stesso, fornendo una prova certa ed inequivocabile e non attraverso la prospettazione di mere presunzioni.

Estratto: «Ciò detto, va ricordato che - come è noto - chi eccepisce la tardività del ricorso deve dare rigorosa dimostrazione del fatto che il ricorrente aveva conosciuto l’atto impugnato in un momento anteriore di almeno sessanta giorni rispetto alla data di notificazione del ricorso stesso...
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Sintesi: Chi eccepisce la tardività del ricorso deve dare prova della diversa data in cui la parte ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto impugnato.

Estratto: «6.1. Con il primo motivo di gravame le appellanti amministrazioni comunali hanno innanzitutto contestato la declaratoria di irricevibilità dell’impugnativa dei provvedimenti commissariali n. 1 e n. 2 del 28 dicembre 2005 (aventi ad oggetto rispettivamente...
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Sintesi: Ai fini della declaratoria di tardività dell’impugnazione, la piena conoscenza degli atti impugnati da parte del ricorrente dev’essere rigorosamente provata dalla parte che la eccepisce.

Estratto: «Al riguardo, giova richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini della declaratoria di tardività dell’impugnazione, la piena conoscenza degli atti impugnati da parte del ricorrente dev’essere rigorosamente provata dalla parte che la eccepisce: ciò che, all’evidenza, non è avvenuto nel caso di specie.Ed invero, il primo giudice ha ritenuto di individuare la prova della piena conoscenza del progetto da parte del ricorrente in epoca molto anteriore alla notifica del ricorso fondandosi sulla corrispondenza intercorsa negli anni 1999-2000 tra lo stesso ricorrente e l’Amministrazione; tuttavia, detta documentazione è inidonea a costituire prova decisiva in tal senso.Infatti, nelle missive richiamate in sentenza il signor Lachi, anche a mezzo dei propri legali, si limita ad affermare di aver appreso informalmente – e di temere, alla luce dell’andamento dei lavori in itinere, che la circostanza rispondesse al vero – che il progetto dei lavori avrebbe contemplato la chiusura dell’unico accesso esistente a una parte della sua proprietà: né dalle stesse è dato ricavare alcun elemento indicativo di una specifica conoscenza del progetto, al di là di tale generica e informale notizia che l’estensore affermava di aver appreso.Ne discende che la documentazione su cui il primo giudice ha fondato la propria decisione non è per nulla idonea a smentire l’assunto di parte ricorrente, secondo cui il suo attivarsi presso l’Amministrazione procedente fu indotto dalle notizie generiche apprese dagli operai incaricati dell’esecuzione dei lavori.Sul punto, giova richiamare il rigoroso orientamento della Sezione, secondo cui non è idonea a integrare la presunzione di piena consapevolezza della lesività dell’atto impugnato la semplice comunicazione dell’esistenza di una delibera di approvazione di un progetto di opera pubblica, comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, occorrendo invece che gli atti del procedimento espropriativo per cui è fatta la comunicazione siano allegati a quest’ultima, a fini di notifica, ovvero la stessa comunicazione ne riporti, quanto meno in sintesi, il contenuto più rilevante, così che possa ritenersi verificata la condizione della piena conoscenza degli atti del procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, nr. 39).Pertanto, a fortiori deve considerarsi insufficiente una conoscenza generica e informalmente acquisita di un possibile effetto lesivo che i lavori potrebbero produrre.»

Sintesi: Grava su chi eccepisce la tardività del gravame l’onere di provare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del ricorrente, eventualmente anche tramite presunzioni purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti.

Estratto: «Infondata, poi, è l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla società Villa Tiberia in riferimento all’asserita tardività dell’impugnazione proposta dai ricorrenti.Ed, infatti, dall’esame della documentazione processuale non risulta che i ricorrenti abbiano ricevuto rituale notifica o comunicazione degli atti gravati di talchè, in mancanza di tali adempimenti partecipativi, alla fattispecie deve applicarsi il principio generale per cui la decorrenza del termine d’impugnazione è correlata alla conoscenza effettiva degli atti oggetto del giudizio.In quest’ottica, grava su chi eccepisce la tardività del gravame l’onere di provare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del ricorrente, eventualmente anche tramite presunzioni purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti (Cons. Stato sez. VI n. 413/10; Cons. Stato sez. VI n. 4648/09; Cons. Stato sez. IV n. 6365/08).»

Sintesi: La piena conoscenza del titolo edilizio deve essere provata da chi eccepisce la tardività del ricorso, in forma rigorosa, certa ed inequivocabile, con la precisazione che il relativo onere non può ritenersi adempiuto sulla base di mere presunzioni che non assurgono a dignità di prova, in quanto, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, non può dirsi sufficiente la probabilità che l’interessato in un determinato momento abbia avuto cognizione dell’atto contro il quale ha prodotto ricorso.

Estratto: «Si sostiene innanzitutto la tardività del gravame, per essere il fabbricato, al momento della proposizione del ricorso, in avanzata fase di realizzazione.L’eccezione è infondata va respinta.E vero che, ai fini dell’impugnativa di un titolo edilizio, tutte le volte in cui si deducono censure quali l’assoluta inedificabilità dell’area od il mancato rispetto delle distanze legali, il termine di cui all’art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 decorre non dalla pubblicità dell’atto o dalla conclusione dei lavori, ma dalla piena conoscenza dell’iniziativa in corso (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 17 gennaio 2007 n. 39; TAR Lombardia-Milano, Sez. II, 10 settembre 2008 n. 4039).Tuttavia, detta piena conoscenza deve essere provata, da chi eccepisce la tardività del ricorso, in forma rigorosa, certa ed inequivocabile, con la precisazione che il relativo onere non può ritenersi adempiuto sulla base di mere presunzioni che non assurgono a dignità di prova, in quanto, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, non può dirsi sufficiente la probabilità che l’interessato in un determinato momento abbia avuto cognizione dell’atto contro il quale ha prodotto ricorso, pena la violazione dei principi stabiliti dagli artt. 24 e 113 Cost., secondo cui tutti possono agire in giudizio contro gli atti della Pubblica Amministrazione, a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 2008 n. 3150).Tanto premesso, gli unici indici certi di attribuzione di una data al momento in cui la ricorrente può avere preso esatta contezza della consistenza dell’opera realizzanda emergono, in atti, dall’istanza di accesso formulata il 6.9.2007 e dalla relazione tecnica di parte, redatta in data 19.10.2007 dall’ing. Saverio Viscardi ed allegata al ricorso introduttivo, laddove si precisa che, all’epoca, la nuova fabbrica risultava “già edificata al grezzo” (vds. pag. 1).Ma anche a volere agganciare il momento della piena conoscenza alla data più remota tra le due (ossia a quella della domanda di accesso, che risale al 6.9.2007), ugualmente si ricava l’assoluta tempestività del ricorso, che è stato notificato al Comune ed alla controinteressata il 14.11.2007, e ciò in considerazione della sospensione dei termini processuali nel periodo estivo.»

Sintesi: L'onere della prova del momento di avvenuta conoscenza dell’atto impugnato e della sua portata lesiva incombe su chi eccepisce la tardività del ricorso giurisdizionale, e deve essere assolto mediante elementi univoci suscettibili di dimostrare in modo certo ed inconfutabile che il gravame è stato proposto dopo la scadenza del termine decadenziale.

Estratto: «1. La Conferenza d’Ambito e la Provincia hanno eccepito la tardività del gravame, in quanto in data 8/1/2007 il Comune di Adro ha preso cognizione della deliberazione n. 7/2006, come attestato dal timbro del protocollo di ricevimento apposto sul fax trasmesso dall’Autorità d’Ambito (doc. 18 Conferenza). La data di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale è del 27/3/2007 e pertanto il medesimo sarebbe stato proposto oltre il termine perentorio breve di 60 giorni.L’eccezione è infondata.1.1 Premette il Collegio che l'onere della prova del momento di avvenuta conoscenza dell’atto impugnato e della sua portata lesiva incombe su chi eccepisce la tardività del ricorso giurisdizionale, e deve essere assolto mediante elementi univoci suscettibili di dimostrare – in modo certo ed inconfutabile – che il gravame è stato proposto dopo la scadenza del termine decadenziale (T.A.R. Liguria Genova, sez. I – 7/4/2006 n. 356; Consiglio di Stato, sez. V – 13/12/2005 n. 7058).Nella specie l’avvenuta ricezione della nota 29/12/2006 – che dava conto dell’approvazione degli atti propedeutici alla costituzione dell’A.T.O. in forma consortile – non può automaticamente implicare la conoscenza dei documenti da sottoporre all’approvazione dei Consigli comunali, né era configurabile in capo all’amministrazione ricorrente l’obbligo di acquisire in via diretta informazioni al riguardo. Quanto alla pubblicazione sul sito internet, va sottolineato che secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato la piena conoscenza dell’atto si ricollega all’avvenuta individuazione non solo della mera esistenza dello stesso ma anche del suo contenuto lesivo, sicché la pubblicazione vale a determinare la decorrenza del termine solo se tale formalità sia prevista da una norma “ad hoc”, nella specie non rintracciabile: l’adempimento della pubblicazione non può quindi surrogare il principio della piena conoscenza del provvedimento lesivo, salvo indurre un effetto esageratamente presuntivo ed aleatorio per i diretti interessati non gratificati dalla notificazione individuale (Consiglio di stato, sez. V – 7/7/2005 n. 3738). Osserva peraltro il Collegio che il Comune di Adro è un soggetto giuridico direttamente interessato dagli effetti del provvedimento impugnato, che incide sulle modalità di organizzazione e di gestione del servizio idrico sul suo territorio, cosicché doveva necessariamente essere destinatario di una notifica in forma individuale sia dello schema di convenzione che della bozza di Statuto.»

Sintesi: Chi afferma la tardività dell'impugnazione ha l'onere di allegare e provare gli elementi dai quali desumere in maniera univoca che il gravame è stato proposto dopo la scadenza del termine di decadenza.

Estratto: «2.2. La Regione eccepisce innanzitutto l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, che sarebbe stato notificato oltre il termine per impugnare, decorrente dalla pubblicazione del decreto di concessione mineraria sulla banca dati della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 23/07.
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Sintesi: L'onere della prova circa l'avvenuta piena conoscenza dell'atto impugnato incombe solo su chi eccepisce la tardività del ricorso giurisdizionale, mediante mezzi probatori univoci e chiari, diretti ad accertare in modo sicuro ed inconfutabile che il gravame è stato proposto dopo la scadenza del termine decadenziale.

Estratto: «4. Preliminarmente, in rito, va disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla resistente amministrazione comunale.Stando a tale eccezione, il gravame sarebbe stato tardivamente proposto, in quanto avente per oggetto – quale atto definitivo e ultimo in ordine cronologico...
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Sintesi: È onere di chi eccepisce la tardività del ricorso provare la data della piena conoscenza del provvedimento impugnato.

Estratto: «2.3.1.- In rito, va ripetuto che l’eccezione di irricevibilità, per tardività, del ricorso, nelle parti in cui Vodafone rileva l’invalidità, sotto diversi profili, del regolamento, è infondata e dev’essere respinta.A questo proposito il collegio ritiene che, per motivare il rigetto della sopra indicata eccezione di tardività, sia consentito fare rinvio...
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Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione di un provvedimento amministrativo occorre la piena conoscenza dello stesso da parte dell’interessato, e tale piena conoscenza deve essere provata in modo certo ed inequivocabile da colui che eccepisce la tardività.

Estratto: «Il controinteressato ha eccepito l’irricevibilità del gravame, sull’assunto che la ricorrente conosceva l’esistenza dell’impugnata concessione edilizia in variante già nel 1995, ovvero al momento della stipula con Sabam s.r.l. del contratto di compravendita del terreno in questione, essendo già allora edotta del fatto che il predetto titolo edilizio riguardava alcune delle particelle oggetto della compravendita stessa, come dimostra l’art.8 del relativo contratto, il quale identifica le porzioni dell’immobile che “risultano interessate dal prog. 94/87”.Il rilievo è infondato.La ricorrente si duole della circostanza che i contestati titoli edilizi siano stati intestati a chi non era in realtà proprietario di una porzione dell’area oggetto dei titoli stessi.Orbene, essa ha appreso solo dopo la stipulazione del predetto contratto che il Comune aveva palesato incertezze relativamente al titolo di proprietà del signor Sciò, incertezze risultanti sia da un parere favorevole condizionato dell’amministrazione sia da una nota del Sindaco di Vasto conosciuti dalla ricorrente solo ad esito di eccezioni difensive sollevate dalla controparte in un processo civile.Del resto ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione di un provvedimento amministrativo occorre la piena conoscenza dello stesso da parte dell’interessato. Tale piena conoscenza, che deve essere provata in modo certo ed inequivocabile da colui che eccepisce la tardività (ex multis: Cons.Stato, VI, 23/6/2008, n.3150), nel caso di specie si è realizzata solo con la presa visione di atti istruttori e interlocutori, richiamati nel ricorso, relativi alle pratiche edilizie in argomento.»

Sintesi: Il termine per l’impugnazione degli atti della procedura espropriativa decorre dalla conoscenza individuale che ne abbia ricevuto il proprietario; è onere di chi eccepisce la tardività dell’impugnazione fornire la prova di tale conoscenza individuale e tale prova, in assenza di notificazione individuale, non può essere surrogata dall’intervenuta pubblicazione.

Estratto: «Come già chiarito con sentenza della Sezione n.311/08 del 20.2.2008, relativa, peraltro, ai medesimi provvedimenti impugnati dagli odierni ricorrenti, per giurisprudenza costante, il termine per l’impugnazione degli atti della procedura espropriativa decorre dalla conoscenza individuale che ne abbia ricevuto il proprietario; è onere di chi eccepisce la tardività dell’impugnazione fornire la prova di tale conoscenza individuale e tale prova, in assenza di notificazione individuale, non può essere surrogata dall’intervenuta pubblicazione. Nel caso di specie, la controinteressata si è limitata ad eccepire la tardività e a ricordare che la delibera del Consiglio Comunale risale al 30 aprile 2006, ma non ha indicato in quale data la delibera predetta è stata notificata al proprietario interessato o da questo è stata comunque conosciuta (T.A.R. Catania, Sez.III, n.311/08 del 20.2.2008 e giurisprudenza ivi richiamata: Cons. Stato, I ottobre 2001, n. 5175 nonché Cons. Stato, 31 maggio 2003, n. 3040; T.A.R. Campania, Napoli, 24 ottobre 2002, n. 6609; T.A.R. Basilicata, 23 aprile 2000, n. 320).»

Sintesi: Il termine per l'impugnazione degli atti della procedura espropriativa, a partire dall'approvazione del progetto equiparata a dichiarazione di pubblica utilità, decorre dalla conoscenza individuale che ne abbia ricevuto il proprietario; è onere di chi eccepisce la tardività dell'impugnazione fornire la prova certa di tale conoscenza individuale, prova che in assenza di notificazione individuale non può essere surrogata né dall'avvenuta pubblicazione né da presunti elementi di conoscenza desunti aliunde.

Estratto: «Sotto altro versante va rimarcato come sia stato più volte affermato in sede giurisprudenziale che il termine per l'impugnazione degli atti della procedura espropriativa - a partire dall'approvazione del progetto equiparata a dichiarazione di pubblica utilità - decorre dalla conoscenza individuale che ne abbia ricevuto il proprietario, e che è onere di chi eccepisce la tardività della impugnazione fornire la prova certa di tale conoscenza individuale, prova che in assenza di notificazione individuale non può essere surrogata né dalla avvenuta pubblicazione né da presunti elementi di conoscenza desunti aliunde (cfr., con riferimento alla giurisprudenza amministrativa, tra le altre : Cons. Stato, Sez. 4^, 31 marzo 2005 n. 1417). Corollario di quanto ora detto è che la sentenza impugnata, risultando sulla questione ora scrutinata, supportata da un iter argomentativo congruo e del tutto corretto sul piano logico - giuridico, per avere fatto puntuale applicazione dei principi ora enunciati, non può essere in questa sede assoggettata ad alcuna critica.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.