Il principio di autosufficienza e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in Cassazione

Sintesi: Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione.

Sintesi: L'indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto, tale prescrizione ritenendosi soddisfatta qualora a) il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; e) si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso.

Estratto: «Va anzitutto osservato che, come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla medesima, con - fra l'altro - l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti...
[...omissis...]

Sintesi: In relazione al vizio di motivazione per omesso esame di un documento decisivo, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso per Cassazione, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento nella sua integrità in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura.

Estratto: «Ciò premesso, la sentenza ha verificato, alla stregua del verbale di accertamento, che la ricorrente aveva ampliato la superficie su cui esercitava l'attività di somministrazione rispetto a quanto era stato autorizzato e che alla medesima era stata contestata tale infrazione, mentre il ricorso prospetta addirittura un travisamento di quello che era stato oggetto del verbale ovvero la contestazione di avere esercitato l'attività senza essere munita di autorizzazione: a prescindere dal rilevare che tale questione nei termini nei quali è stata formulata appare nuova laddove nel giudizio di merito era stata dedotta la incompletezza del verbale, va osservato che comunque il motivo difetta di autosufficienza laddove non viene riportato il verbale nella sua integrità ma soltanto uno stralcio, dovendo qui ricordarsi che in relazione al vizio di motivazione per omesso esame di un documento decisivo il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento nella sua integrità in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006; 10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove esso fosse stato preso in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa: tale onere nella specie non è stato ottemperato dalla ricorrente.»

Estratto: «L'unico motivo di ricorso incidentale è inammissibile.Il comune ricorrente, contesta la sentenza per avere accolto le conclusioni della CTU che ha ritenuto edificabili i terreni espropriati lamentando una omessa motivazione sulla critiche svolte nel giudizio di merito alla consulenza tecnica d'ufficio.La Corte d'appello ha accolto e fatto proprie le valutazioni del CTU ed ha con la sentenza ampiamente motivato sulla scorta delle argomentazioni della CTU con particolare riferimento alla determinazione della indennità di occupazione.A tale proposito è appena il caso di ricordare che quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (Cass. 3519/01, Cass. 6882/02, Cass. 3191/06, Cass. 7806/98, Cass. 12630/95).Ma è pur vero che, quando le parti muovano alla consulenza argomentati rilievi e contrappongano specifici elementi di comparazione non presi in esame dal consulente, detto giudice non può limitarsi a disattenderli con generiche e non controllabili affermazioni di adesione agli accertamenti dell'ausiliario, ma è tenuto ad una più puntuale e dettagliata motivazione che ne dimostri le ragioni dell'infondatezza, o comunque quelle per le quali devono comunque essere preferiti questi ultimi (Cass. 9178/06, Cass. 4140/2003; Cass. 11711/1997; Cass. 7150/1995).Da ciò consegue peraltro che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo sufficiente un generico richiamo agli atti del giudizio di merito (Cass. 19475/05) e ciò al fine di consentire a questa Corte, cui è inibito l'accesso agli atti della fase di merito di valutare l'omissione o l'incongruenza della motivazione in relazione a specifiche censure avanzate.Nel caso di specie nulla è stato dedotto in ordine alle critiche avanzate alla CTU nella fase di merito. Le doglianze appaiono pertanto inammissibili perché tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (Cass. 8355/07; Cass. 17606/07; Cass. 12080/00).»

Sintesi: La parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo sufficiente un generico richiamo agli atti del giudizio di merito e ciò al fine di consentire alla Corte di Cassazione, cui è inibito l'accesso agli atti della fase di merito, di valutare l'omissione o l'incongruenza della motivazione in relazione a specifiche censure avanzate.

Sintesi: In virtù del principio di autosufficienza, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui è denunciata l'omesso rilievo di un precedente giudicato, senza che sia trascritto nel motivo il contenuto dispositivo della sentenza passata in giudicato.

Estratto: «2.2. L'esame del primo motivo del ricorso incidentale deve essere condotto con priorità alla stregua dell'insegnamento delle SS.UU. 6.3.2009 n. 5456 in quanto il Giudice di appello, pur avendo dato atto in sentenza della riproposizione della eccezione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56 da parte degli appellati, ha omesso del tutto di pronunciarsi sulla questione pregiudiziale.Con tale motivo i ricorrenti incidentali ripropongono la eccezione di giudicato esterno formatosi nel giudizio tra F.P. ed il Consorzio, relativo a quote contributive concernenti il fondo di proprietà del primo dovute per periodi di imposta (1994-1999) precedenti alla approvazione del Piano di classifica del 2001, giudizio definito con sentenza n. 712/2003 della Corte di appello di Brescia passata in giudicato a seguito della sentenza di questa Corte n. 7795/2006.I consorziati invocano la estensione del giudicato sebbene relativo ad anni di imposta diversi in base al principio enunciato dalla pronuncia delle SS.UU. 16.6.2006 n. 13916 (cui si sono conformate le sezioni semplici: Corte cass. 5 sez. 4.12.2006 n. 25681; id. 22.4.2009 n. 9512; id. 29.7.2011 n. 16675), secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verifìcati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.Il motivo è inammissibile e comunque infondato.E' inammissibile in quanto non risulta prodotta in giudizio la sentenza passata in giudicato e neppure viene specificato nel motivo se e quando tale sentenza sia stata prodotta nel giudizio di merito.Il Giudice di legittimità può infatti -anche ex officio- pronunciare sulla esistenza di un giudicato qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito (cfr. Corte cass. SU 25.5.2001 n. 226) ovvero anche dai documenti prodotti avanti il Giudice di legittimità se il giudicato si sia formato successivamente alla definizione dei gradi di merito (cfr. Corte cass. SU n. 13916/2006). Nella specie, neppure è trascritto nel motivo di ricorso incidentale il contenuto dispositivo della sentenza passata in giudicato, rimanendo impedita la necessaria verifica di ammissibilità per difetto del requisito di autosufficienza.Il motivo è peraltro anche infondato in quanto invoca la applicazione del principio di diritto sopra richiamato sul presupposto di fatto della asserita immutabilità dello stato dei luoghi, da un lato, non considerando che il principio di diritto enunciato dalla sentenza SS.UU n. 13916/2006, anche a volere ipotizzare nella specie il presupposto del medesimo rapporto giuridico (divergendo le cause solo per il "petitum"), circoscrive la estensione del giudicato all'accertamento di quei soli elementi giuridici della fattispecie impositiva tendenzialmente destinati a rimanere invariati nel tempo (normalmente riferibili alle qualità giuridiche presupposte al rapporto tributario: es. qualità di imprenditore, di proprietario de fondo, di consorziato della persona fisica; qualità di società di capitali, di cooperativa, ecc. della persona giuridica; qualità agricola od edificabile del terreno: qualità strumentale del bene impiegato nella produzione, ecc.) e tali certamente non sono gli elementi fattuali dedotti dai ricorrenti incidentali, comportanti il raffronto della situazione dei luoghi "ante" e "post" approvazione del piano di classifica che richiedono necessariamente un concreto ed attuale accertamento di fatto, non consentito a questa Corte dal limitato oggetto del sindacato di legittimità, avuto specifico riguardo al contenuto del provvedimento amministrativo sopravvenuto ed alla verifica degli eventuali conseguenti mutamenti incidenti sulla relazione di vantaggio tra fondi e le opere di bonifica.»

Sintesi: Qualora una determinata questione giuridica che implichi accertamenti di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della cesura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, trascrivendone il contenuto o le parti essenziali di esso, onde dare modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Estratto: «4.1 Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato i consorziati deducono omessa pronuncia sulla questione dedotta in grado di appello (pag. 4 controric.) relativa alla nullità delle cartelle di pagamento per omessa indicazione degli elementi prescritti ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7. I consorziati danno atto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui, in assenza di comminatoria espressa della sanzione di nullità (introdotta soltanto con il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, conv. in L. 28 febbraio 2008, n. 31, norma applicabile ai soli ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008) la mancanza nella cartella delle indicazioni prescritte dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, non potrebbe determinare la nullità dell'atto tributano, ma rilevano che tale impedimento concerne esclusivamente la sanzione della nullità, rimanendo invece pur sempre assoggettato l'atto amministrativo alla sanzione della annullabilità ove affetto da vizi di legittimità, come sarebbe dato evincere dalla espressa distinzione dei tipi di invalidità contemplata dalla L. n. 241 del 1990, artt. 21 septies e 21 octies (introdotti dalla L. n. 15 del 2005, art. 14).Il motivo, come sopra formulato, va dichiarato inammissibile, non per difetto di interesse potendo la questione, in conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale, essere riproposta davanti al giudice di rinvio (ipotesi che ricorre qualora la parte vittoriosa nel grado di appello sollevi censure dirette non contro una statuizione della sentenza di merito, bensì relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite), ma in quanto introduce una questione nuova che non risulta sottoposta all'esame dei giudici di merito.I consorziati, infatti, si sono limitati ad allegare (controricorso pag. 4) di avere riproposto in grado di appello la questione relativa alla "nullità-annullabilità" delle cartelle per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, senza tuttavia riprodurre il contenuto dell'atto di costituzione in appello, e senza neppure allegare di aver ritualmente dedotto il motivo di nullità/annullabilità dell'atto tributario -nei termini esposti nel motivo di ricorso incidentale- con il ricorso introduttivo avanti il Giudice di primo grado, emergendo invece dalla sentenza impugnata che in primo grado era stata eccepita la "nullità" -non anche la "annullabilità" ai sensi della L. n. 241 del 2000, art. 21 octies - delle cartelle di pagamento.Ne consegue la inammissibilità del secondo motivo di ricorso incidentale condizionato alla stregua del principio di questa Corte secondo cui qualora una determinata questione giuridica, che implichi accertamenti di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della cesura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, trascrivendone il contenuto o le parti essenziali di esso, onde dare modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione Stessa (giurisprudenza consolidata: cfr. Corte cass. 5 sez. 2.4.2004 n. 6542; id. 3 sez. 10.5.2005 n. 9765; id. 3 sez. 12.7.2005 n. 14599; id. sez. lav. 11.1.2006 n. 230; id. 3 sez. 20.10.2006 n. 22540; id. 3 sez. 27.5.2010 n. 12912).»

Sintesi: Qualora una determinata questione giuridica che implichi accertamenti di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della cesura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, trascrivendone il contenuto o le parti essenziali di esso, onde dare modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Estratto: «4.1 Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato i consorziati deducono omessa pronuncia sulla questione dedotta in grado di appello (pag. 4 controric.) relativa alla nullità delle cartelle di pagamento per omessa indicazione degli elementi prescritti ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7.
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Il ricorrente per cassazione che censuri l'erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice del merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere di trascriverle integralmente, in quanto al giudice di legittimità è precluso l'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura.

Estratto: «3) Passando all'esame dei motivi del ricorso principale, si osserva che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1489, 1497, 1538, 1362 c.c., art. 12 disp. gen., nonché il difetto e la contraddittorietà della motivazione.In primo luogo, sostiene che la Corte di Appello, in violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale dettati dall'art. 1362 c.c., non ha valutato il contenuto complessivo della scrittura privata del 29-1-1997 e non ha ricercato la reale volontà delle parti, le quali avevano stipulato il preliminare in vista della possibilità di realizzare sul terreno un capannone industriale.Deduce che, anche se il prezzo era stato stabilito a corpo, la minore estensione del fondo, unitamente all'esistenza - nonostante la specìfica garanzia, da parte del promittente venditore, della libertà del suolo da vincoli ed oneri - del vincolo paesaggistico, comportando la riduzione della capacità volumetrica necessaria per la realizzazione di tale capannone, incideva sulla specifica destinazione del bene e su una qualità ritenuta essenziale dal promittente acquirente.In secondo luogo, deduce che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che i vincoli esistenti non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile, secondo la previsione dell'art. 1489 c.c.. Sostiene che il riferimento al principio di apparenza non può essere invocato allorché, come nel caso in esame, il venditore abbia garantito espressamente l'inesistenza di oneri, vincoli o diritti di terzi sul bene.4) Il motivo, nella prima parte, è inammissibile.Questa Corte ha ripetutamente avuto modo di affermare che, in tema di interpretazione dei contratti, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, che è incensurabile in sede di legittimità se non quando la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto o per violazione delle regole ermeneutiche stabilite dall'art. 1362 c.c., e segg.; e che il ricorrente per cassazione che censuri l'erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice del merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere di trascriverle integralmente, in quanto al giudice di legittimità è precluso l'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura (tra le tante v. Cass. 6-2-2007 n. 2560; Cass. 13-2-2006 n. 3075; Cass. 18-11-2005 n. 24461).Nella specie il ricorrente, pur addebitando al giudice di appello di non aver valutato adeguatamente il contenuto complessivo della scrittura privata del 29-1-1997 e di non aver ricercato la reale volontà delle parti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non ha trascritto il testo integrale del contratto preliminare, di cui ha riportato solo pochi e frammentari passaggi. Questa Corte, pertanto, non è posta nelle condizioni di valutare se sussista o meno la dedotta violazione delle norme di ermeneutica indicate nel ricorso.5) La seconda censura è infondata.La Corte di Appello, nel dare atto, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, che da tutte le certificazioni sindacali in atti risulta che il terreno promesso in vendita ricade in zona L ed è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/1939 nel piano regolatore generale approvato, ha correttamente escluso che tale vincolo possa essere qualificato come onere non apparente, ai sensi dell'art. 1489 c.c., e possa conseguentemente essere invocato dal ricorrente come fonte di responsabilità del promittente venditore, per averne quest'ultimo taciuto l'esistenza.L'impugnata sentenza, nel ritenere i vincoli prescritti da piano regolatore generale non riconducibili agli oneri non apparenti di cui all'art. 1489 c.c., si è uniformata al principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui le prescrizioni del piano regolatore generale, una volta approvate e pubblicate nelle forme previste, hanno valore di prescrizione di ordine generale di contenuto normativo, e come tali sono assistite da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari; sicché i vincoli da essi imposti non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile ai sensi dell'art. 1489 c.c., e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto (Cass. 2-3-2007 n. 4971; Cass. 16-9-2004 n. 18653; Cass. 19-1-2001 n. 793; Cass. 5-2-1993 n. 1469).Non giova alla tesi del ricorrente il precedente giurisprudenziale invocato nel ricorso (Cass. 23-5-1980 n. 3400), con il quale si è affermato che il compratore è esentato da qualsiasi onere di diligenza e di indagine qualora l'inesistenza di pesi o di diritti altrui sia stata positivamente dichiarata dal venditore nel contratto. Con tale pronuncia, infatti, è stata ritenuta la non apparenza del vincolo di inamovibilità inerente ad una servitù di elettrodotto, non richiamato né dichiarato nell'atto di alienazione; laddove, nel caso in esame, si è in presenza di un vincolo che, in quanto imposto dal piano regolatore generale, è assistito da una presunzione legale di conoscenza.La presunzione assoluta di conoscenza dei vincoli gravanti su un immobile, infatti, ha efficacia erga omnes quando sia stato imposto dalla legge o da atti aventi forza di legge, quale il piano regolatore nel quale il vincolo sia stato inserito; mentre, qualora il vincolo risulti imposto in forza di uno specifico provvedimento amministrativo, stante il carattere particolare, e non generale e normativo, dell'atto impositivo, può presumersene la conoscenza solo da parte del proprietario del bene, che, quale soggetto interessato, può venirne a conoscenza con l'ordinaria diligenza, ma non anche da parte del compratore, il quale quindi può far valere nei confronti del venditore l'obbligo di garanzia derivante dall'art. 1489 c.c. (Cass. 4-10-2004 n. 19812).Nella specie, pertanto, la clausola (di stile) inserita nel contratto preliminare, con la quale il promittente venditore garantiva la libertà del suolo in questione da "iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, vincoli ed oneri in genere", si riferiva, a tutta evidenza, agli oneri e vincoli non apparenti, rilevabili dal compratore solo attraverso particolari indagini; ma non poteva riferirsi ai vincoli imposti da atti aventi forza di legge, assistiti da una presunzione legale di conoscenza da parte di tutti i cittadini.»

Sintesi: I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione che postulino accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito.

Estratto: «3.2 - Per le indicate ragioni deve affermarsi la correttezza dell'attribuzione di responsabilità nei confronti del Comune di Alì Terme, le cui deduzioni inerenti alla L. n. 865 del 1971, art. 35, per il loro carattere di novità, sono inammissibili. Invero dalla sentenza impugnata non emerge (né l'ente ricorrente ha specificato con quali atti ed in quali termini abbia svolto le relative deduzioni) che le relative questioni siano state già proposte nel corso del giudizio di merito.Soccorre, in proposito, il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione che postulino accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito. Pertanto il ricorrente, qualora proponga dette questioni in sede di legittimità e al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass., 31 agosto 2007, n. 18440; Cass., 12 luglio 2005, n. 14599; Cass., 15 marzo 2006, n. 5620).»

Sintesi: E' costante il principio secondo il quale, qualora una determinata questione che implichi un accertamento in fatto non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare non sono l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente l'abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Estratto: «3.6.- Il quarto motivo è palesemente carente sotto il profilo dell'autosufficienza, per non avere la parte riportato quando ed in quali atti la stessa aveva operato la distinzione tra i due periodi di occupazione. E' costante infatti il principio secondo il quale, qualora una determinata questione che implichi un accertamento in fatto non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare non sono l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente l'abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (così, tra le ultime, le pronunce 5070/2009, 15422/2005, 13970/05).»

Sintesi: Il principio di autosufficienza impone a chi proponga ricorso per cassazione l'onere di indicare tutti gli elementi necessari ad illustrare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere alla Corte di Cassazione di valutarne la fondatezza, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

Estratto: «2.1. Il primo motivo del ricorso principale della società C.C.D.F denunzia violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., degli artt. 1362 e 1363 c.c., e della L. n. 144 del 1949, art. 11, e insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Con esso la parte lamenta che la sentenza impugnata abbia affermato che la lettera di incarico del 10 settembre 1991 prevedeva la facoltà per il Br. di affidare a terzi professionisti gli incarichi che egli non poteva svolgere direttamente.Con una prima censura, si sostiene che la Corte territoriale ha violato il principio della domanda (art. 112 c.p.c.), avendo la controparte chiesto il pagamento di prestazioni professionali che affermava avere svolto direttamente e mai domandato il rimborso di spese anticipate ad altri professionisti.Sia assume poi che l'interpretazione della lettera di incarico accolta dalla decisione impugnata è in contrasto con il suo tenore letterale, dal momento che essa assegnava al Br. un mero incarico di coordinamento con gli altri professionisti e non un mandato ad affidare a terzi la progettazione dell'edificio. Sul punto, inoltre, il giudice territoriale è incorso anche nel vizio di insufficienza di motivazione, essendosi limitato a richiamare in modo generico la consulenza tecnica d'ufficio, senza considerare che invece il consulente aveva affermato che il progetto esecutivo era stato eseguito dall'attore in un primo periodo e che l'arch. C., che vi aveva contribuito successivamente, era stato nominato dalla committente e non dal Br..Il mezzo è infondato.Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte triestina ha liquidato a titolo di compenso professionale al geom.Br. la somma complessiva di lire 329.819.913, aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. In particolare, nel respingere le critiche ad essa rivolte dal professionista, la Corte ha precisato che "il geometra non avrebbe potuto compiere tutte le attività indicate nell'avviso di parcella" in quanto "alcune prestazioni (progettazione, non solo esecutiva) non appartengono alla competenza professionale del geometra e che la lettera di incarico del 10.9.1991 aveva previsto tale situazione, affidando al geometra una sorta di mandato, affinché si occupasse del "coordinamento dei professionisti specializzati". Perciò - prosegue la sentenza - non è attendibile la parcellazione dove elenca somme per prestazioni eseguite direttamente, anziché eventualmente rimborsi di spese sostenute in esecuzione dell'ampio mandato (coordinamento ecc.) ricevuto". Tanto premesso, la censura che denunzia la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di merito liquidato in favore del professionista somme a titolo di rimborso delle spese anticipate ad altri professionisti in assenza della relativa domanda, non può essere accolta, non risultando in alcun modo, né dal tenore della decisione, né dalla illustrazione del motivo, che tali importi sarebbero stati effettivamente calcolati ai fini della determinazione del compenso. Tale conclusione sembra anzi smentita dall'affermazione della sentenza sopra riportata, laddove sottolinea che la parcella non elenca importi a titolo di rimborsi di spese sostenute in esecuzione del mandato. Vero che in punto di determinazione del compenso la pronuncia di secondo grado appare lacunosa ed anche vaga, atteso che giunge a tale quantificazione mediante richiamo alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, senza indicare in modo analitico e dettagliato tutte le voci e le attività per le quali il compenso è stato liquidato e quelle, invece, per cui è stato escluso. Va però aggiunto che tale mancanza di precisione non risulta investita da alcun motivo di ricorso, sicché essa non può in alcun modo essere valutata dalla Corte.Ciò che invece va considerato, in sede di esame del motivo, è che esso non supporta in alcun modo le proprie premesse in fatto mediante l'illustrazione di elementi e dati degli atti del giudizio idonei a confermarle. Non risulta insomma rispettato il principio di autosufficienza, il quale, com'è noto, impone a chi proponga ricorso per cassazione l'onere di indicare tutti gli elementi necessari ad illustrare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere a questa Corte di valutarne la fondatezza, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006). In particolare, tale requisito non risulta rispettato in quanto il ricorrente, al fine di sostenere la denunzia di violazione dell'art. 112 c.p.c., avrebbe dovuto riprodurre le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio al fine di dimostrare che nella somma calcolata dal consulente quale compenso professionale e poi liquidata dal giudice erano ricomprese anche voci a titolo di rimborso di spese anticipate dall'attore ad altri professionisti. Tale mancanza si traduce in un vizio di incompiutezza della censura e ne determina l'inammissibilità, in quanto priva il Collegio di un dato di conoscenza necessario al fine di verificare la sua fondatezza, costituito dal fatto che tale voce, sia pur non richiesta nella domanda originaria del giudizio, sia stata effettivamente liquidata dal giudice di merito.Analoghe considerazioni possono estendersi alla seconda parte del motivo, che invece contesta l'interpretazione data dalla Corte triestina alla lettera di incarico professionale del 10 settembre 1991, assumendo che, contrariamente a quanto da questa ritenuto, essa conferiva al Br. un mero incarico professionale e di coordinamento e non un mandato ad affidare a terzi la progettazione dell'edificio. La questione, per come è posta, non appare decisiva, non illustrando il ricorso in modo adeguato come tale errore di interpretazione abbia influito in concreto nella determinazione da parte del giudice del compenso spettante alla controparte. Ciò se si considera, in particolare, che, come si è visto, la sentenza impugnata ha affermato che "il geometra non avrebbe potuto compiere tutte le attività indicate nell'avviso di parcella" in quanto "alcune prestazioni (progettazione, non solo esecutiva) non appartengono alla competenza professionale del geometra", assunto da cui è agevole arguire che per le attività che esulavano dalla competenza professionale del geometra, quale appunto la progettazione, non sia stato liquidato alcun compenso. Anche in questo caso pertanto il ricorso avrebbe dovuto, cosa che non ha fatto, indicare in modo preciso, mediante la riproduzione delle conclusioni della consulenza tecnica cui la sentenza sostanzialmente ed in modo piuttosto vago rinvia, che, in forza della riconosciuta esistenza, accanto all'incarico professionale, di un mandato, alla controparte sono state liquidate somme che non avrebbero dovuto esserle riconosciute.»

Sintesi: In relazione al vizio di motivazione per omesso esame di un documento, di una prova o della consulenza tecnica d'ufficio o di parte, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento o la prova nella sua integrità ovvero i passi salienti della consulenza tecnica in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura.

Estratto: «Con il primo motivo la ricorrente, lamentando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 e 873 cod. civ., e della circolare dell'ufficio degli affari legali dell'urbanistica della Provincia Autonoma di Bolzano del 30-3-1994...
[...omissis...]

Sintesi: Qualora una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Estratto: «3) Il primo motivo del ricorso lamenta violazione dell'art. 887 c.c. relativamente alla tettoia. Parte ricorrente sostiene che essa era in regola con le disposizioni sulle distanze vigenti all'epoca in cui l'opera fu eseguita (nel 1997) e che avrebbe dovuto essere applicata normativa urbanistica precedente al p.r.g. adottato nel 1998. Il motivo è inammissibile. Esso involge questione giuridica nuova, giacché il giudizio di merito si svolse sull'indiscusso presupposto dell'applicabilità, anche per motivi temporali, della norma di cui ora si nega l'applicabilità Occorre però ricordare che qualora una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto (come nella specie, quanto alla data di esecuzione dell'opera e di verifica rispetto alla entrata in vigore delle normative applicabili) non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 22540/06).»

Sintesi: Il ricorrente che pone a fondamento della censura la mancata valutazione di atti processuali o documentali ha l'onere di indicare - mediante l'integrale trascrizione di detti atti nel ricorso - la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza necessità di indagini integrative.

Estratto: «5) Il terzo motivo, che è relativo alle finestre S., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 905, 965, 967 e 968 c.c. Parte F. critica la sentenza perché essa avrebbe ammesso l'esistenza di un aggravamento di servitù solo in relazione all'apertura di ulteriori due finestre. Invoca le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e lamenta la modificazione della forma e della posizione delle finestre. Il motivo è inammissibilmente formulato. In primo luogo esso pecca gravemente in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il ricorrente che pone a fondamento della censura la mancata valutazione di atti processuali o documentali ha l'onere di indicare - mediante l'integrale trascrizione di detti atti nel ricorso - la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza necessità di indagini integrative (Cass. 11886/06; 8960/06; 7610/06).In secondo luogo la censura, poiché contesta, invocando presupposti di fatto malvalutati, la valutazione del giudice in ordine alla sussistenza di aggravamento di servitù avrebbe dovuto rivolgersi alla motivazione della sentenza e non soltanto denunciare violazione di legge, la quale non è ravvisabile sulla base dell'accertamento contenuto in sentenza.Quest'ultima ha osservato che la preesistenza di sei finestre legittimava il mantenimento di pari numero di vedute, che non determinavano aggravamento della servitù, né maggiore possibilità di inspectio e perspectio. Ha riconnesso tale aggravamento solo all'apertura di altre due nuove finestre.Questa motivazione è in sé immune da vizi giuridici, per far emergere i quali dovevano pertanto in ogni caso essere convenientemente riportate e fatte valere le diverse condizioni di fatto ritenute esistenti e rilevanti.»

Sintesi: Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare i contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentalo errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata.

Estratto: «Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano vizi di motivazione sostenendo che le fessurazioni esistenti all'interno dell'appartamento di essa P.C. sono state evidenziate dalla seconda relazione dei c.t.u. e dalle ivi allegate riproduzioni fotografiche. Il c.t.u. ha quindi confermato...
[...omissis...]

Sintesi: In base al principio di autosufficienza, è inammissibile il ricorso per cassazione che non consenta l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chieda la cassazione della sentenza di merito, né permetta la valutazione della fondatezza di tali ragioni ex actis, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

Estratto: «Si rileva inoltre che, come questa Corte ha affermato con giurisprudenza costante (Cass. SS.UU. n. 5802 del 1998; 16459/2004; n. 4891 del 2000) il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito...
[...omissis...]

Sintesi: In virtù del principio di autosufficienza, il ricorrente che lamenti l'insufficiente o scorretta valutazione delle prove, deve trascrivere il contenuto delle risultanze probatorie, in modo tale da permettere di rilevare, sulla base del solo esame dell'atto di impugnazione, l'afferenza della censura ad un punto decisivo della controversia.

Estratto: «3. - Con il terzo motivo (vizio della motivazione per il mancato esame di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5) ci si duole che la Corte di Milano non abbia tenuto conto della circostanza che, all'epoca della introduzione della lite, il R. aveva realizzato una copertura, seppure illegittima e priva di autorizzazione, del suo cortile, per tutta la sua estensione e fino al muro di confine con la proprietà B.: pertanto si dovrebbe considerare applicabile l'art. 28.8.1. delle norme di attuazione del PRG, che prevede la possibilità che edifici di nuova costruzione possano sorgere a confine, in aderenza ad una costruzione preesistente. L'esistenza di tale copertura sarebbe dimostrata dalle fotografie prodotte dalle parti e dal c.t.u. Sarebbe pertanto errata l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui il cortile del R. era libero e aperto per la larghezza sul confine.3.1. - Il motivo è inammissibile.La Corte d'appello, con motivazione logica e priva di mende giuridiche, ha rilevato che, prima del 1992, nel tratto B/1-C non esistevano, nel fondo R., costruzioni adiacenti lungo la linea di confine e che tra il corpo di fabbrica del R. e la linea di confine si trovava un cortiletto largo circa 12 metri.La Corte territoriale è pervenuta a questa conclusione sulla base della relazione del c.t.u. e dei dati di fatto pacificamente risultanti dalle difese delle parti.Il motivo di ricorso contesta questa conclusione, ma, in violazione del principio di autosufficienza (tra le tante, Cass., Sez. 3^, 24 maggio 2006, n. 12362), non trascrive il contenuto delle risultanze probatorie che la Corte territoriale avrebbe male o insufficientemente valutato, e quindi con consente a questa Corte di rilevare, sulla base del solo esame dell'atto di impugnazione, l'afferenza della censura ad un punto decisivo della controversia.»

Sintesi: Qualora con il ricorso per cassazione come nella specie si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali (così come di decreti sindacali e di regolamenti comunali, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie - rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale - il principio tura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali, così corneali provinciali, fa i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti) è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza.

Estratto: «Si duole che il giudice dell'appello abbia ritenuto illegittimo l'atto impositivo impugnato per violazione dell'obbligo di relativa motivazione in ragione dell'omessa allegazione degli atti ivi richiamati, laddove "la motivazione essenziale dell'avviso di accertamento in parola è contenuta nella deliberazione della Giunta Comunale n. 662 del 7.5.1998 con la quale, nell'approvare i lavori della commissione tecnica all'uopo istituita, si è fissato il valore delle singole aree del territorio del Comune di Arezzo", né sussiste l'obbligo di allegare tale deliberazione all'avviso di accertamento, trattandosi di atto generale soggetto a pubblicità legale.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di accertamento tributario motivato per relationem, nella disciplina anteriore all'entrata in vigore della L. n. 212 del 2000, art. 7, (recante lo statuto dei diritti del contribuente) la legittimità dell'avviso richiede (solo) la conoscenza o la conoscibilità dell'atto da parte del contribuente, ove si tratti di atto extratestuale (v. Cass. n. 9220 del 2008), laddove solo col regime introdotto dalla norma sopra richiamata (e poi, per le imposte sui redditi, dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1) l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale (v. Cass., 12/7/2006, n. 15842; Cass. n. 1906 del 2008; e, da ultimo, Cass., 3/12/2008, n. 28666).Orbene, di tali principi il giudice dell'appello ha nel caso fatto corretta e puntuale applicazione, là dove nell'impugnata sentenza ha affermato che "l'obbligo di motivazione degli atti impositivi può giudicarsi legittimamente assolto per relationem solo ed esclusivamente quando, avendo tempestivamente conosciuto o potuto conoscere il contenuto integrale degli atti richiamati, il contribuente sia stato comunque posto in grado di conoscere tutti gli elementi essenziali della pretesa addotta nei suoi confronti e di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione. ... Tutta la problematica appare comunque superata alla luce del disposto dell'art. 7 dello statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212, richiamato anche da Cass. n. 15234/01 sopra citata), il quale prescrive che "se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto richiamato".La norma appare estremamente rigorosa tanto che anche l'amministrazione finanziaria si è adeguata al suo disposto con circolare 1/8/00 n. 150/E... Ancorchè questo rigore sia stato temperato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, il quale prescrive l'onere di allegazione degli atti richiamati solo ove gli stessi non siano conosciuti né ricevuti dal contribuente e salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale, nella fattispecie non paion essersi realizzati questi presupposti per sollevare l'amministrazione dall'onere dell'allegazione. Non vi è infatti prova che gli atti richiamati siano stati conosciuti o ricevuti dal contribuente né sono stati riprodotti negli avvisi, per cui questi, in ottemperanza al principio stabilito per la tutela del contribuente, devono essere dichiarati illegittimi".Nè vale al riguardo il rilievo dedotto dal ricorrente che "la motivazione essenziale dell'avviso di accertamento in parola è contenuta nella deliberazione della giunta Comunale n. 662 del 7.5.1998 con la quale, nell'approvare i lavori della Commissione Tecnica dall'uopo istituita, si è fissato il valore delle singole aree del territorio del comune di Arezzo".A parte il rilievo che esso al riguardo non formula invero né denunzia vizio di motivazione né vizio revocatorio, va osservato che siffatta censura è in ogni caso formulata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.Come questa Corte ha avuto modo di affermare, qualora con il ricorso per cassazione come nella specie si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali (così come di decreti sindacali e di regolamenti comunali, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie - rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale - il principio tura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali, così corneali provinciali, fa i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti: v. Cass., 29/8/2006, n. 18661) è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione: delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (v. Cass., 27/1/2009, n. 1893).»

Sintesi: Il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza de ricorso per Cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata.

Estratto: «Per quanto poi riguarda le doglianze relative alla valutazione delle risultanze istruttorie (in particolare la relazione del c.t.u.) deve affermarsi che le stesse non sono meritevoli di accoglimento anche per la loro genericità, oltre che per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito.Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza de ricorso per Cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.Al riguardo va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.Nella specie le censure mosse dalla M. sono carenti sotto l'indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo della detta relazione peritale genericamente indicata in ricorso e non forniscono alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo di dette prove. Tale omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dalla ricorrente.»

Sintesi: La parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione, ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena d'inammissibilità per genericità del motivo, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza l'ha formulata, onde consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della questione.

Estratto: «Inammissibile è il settimo motivo,con cui il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non aver esaminato l'eccezione di inammissibilità della domanda per avere l'Istituto realizzato l'opera entro il termine di 4 anni e mezzo di scadenza del vincolo preordinato all'espropriazione...
[...omissis...]

Sintesi: E' inammissibile, per il disposto dell'art. 366 cod. proc. civ., il ricorso per Cassazione che non consenta l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chieda la cassazione della sentenza di merito, né permetta la valutazione della fondatezza di tali ragioni "ex actis", senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

Estratto: «Inammissibile è il terzo motivo, con il quale l'ANAS, deducendo violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale si formulavano numerose eccezioni di inammissibilità della richiesta risarcitoria della s.r.l. Lombarda: in quanto la doglianza non è autosufficiente.Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che è inammissibile, per il disposto dell'art. 366 cod. proc. civ. il ricorso per Cassazione che non consenta l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chieda la cassazione della sentenza di merito, né permetta la valutazione della fondatezza di tali ragioni "ex actis", senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito. E tanto si è verificato nel caso concreto, in cui l'ANAS non ha indicato né la vicenda sostanziale, né quella processuale cui facevano riferimento le richieste della società contestata; e neppure il loro contenuto con le conseguenti ragioni di inammissibilità denunciate: perciò non offrendo gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della censura, del suo svolgimento processo e delle posizioni che vi hanno assunto le controparti senza necessità di ricorrere alle difese del giudizio di appello cui l'ente ha genericamente rinviato.»

Sintesi: La parte che impugna una sentenza con ricorso per Cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza l'ha formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della questione, e perché, pur configurando la violazione dell'art. 112 c.p.c. un "error in procedendo", per il quale la Corte di Cassazione è giudice anche del "fatto processuale", non essendo tale vizio rilevabile d'ufficio, il potere - dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli.

Estratto: «1.2. La valutazione della Corte del quarto motivo d'impugnazione.Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza, perché il ricorrente non riproduce testualmente quelle parti degli atti processuali, ai quali la Corte non può accedere direttamente, nei quali la questione, oggetto dell'ipotizzata omissione di pronuncia, sarebbe stata proposta. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "La parte che impugna una sentenza con ricorso per Cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza l'ha formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della questione, e perché, pur configurando la violazione dell'art. 112 c.p.c. un "error in procedendo", per il quale la Corte di Cassazione è giudice anche del "fatto processuale", non essendo tale vizio rilevabile d'ufficio, il potere - dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli" (sentenza 17 gennaio 2007, n. 978).»

Sintesi: Ai fini della specificità del motivo di censura, sotto il profilo dell'autosufficienza dello stesso, il ricorrente per cassazione il quale deduca l'omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una risultanza processuale che asserisce decisiva, ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima.

Sintesi: Per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

Sintesi: L'indicazione della risultanza che si assume non valutata (o non logicamente valutata), non può consistere in brevi brani isolati da un rilevante contesto, ovvero in mere interpretazioni o deduzioni o commenti della parte ma deve contenere in modo obiettivo, tutte gli elementi rilevanti della risultanza; di conseguenza l'indicazione predetta, qualora sia necessario per una adeguata valutazione, deve consistere in una integrale trascrizione di ogni risultanza in questione in tutte le sue parti rilevanti.

Estratto: «L'Amministrazione Provinciale di Roma denuncia "Omessa, erronea, illogica motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c." esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente.La sentenza della Corte di Appello fonda il riconoscimento dei concorso di colpa dell'Amministrazione sulle sole considerazioni del ctu e sull'erroneo convincimento che gli addetti alla manutenzione non avessero svolto opera di ripulitura e che le griglie di raccolta delle acque fossero insufficienti. In realtà tale motivazione non solo non è conferente rispetto ai motivi di appello incidentale dell'Amministrazione ma denuncia l'omesso esame di parte dei motivi stessi. Infatti nell'appello incidentale l'Amministrazione aveva lamentato l'errata convinzione del Tribunale circa la presunta inattendibilità delle testimonianze dei cantonieri provinciali, perché i cantonieri avrebbero avuto un loro interesse. Ma, come precisato in appello, gli stessi testi di controparte avevano ammesso che i tombini erano ora puliti ora sporchi in esatta corrispondenza alle dichiarazioni dei cantonieri. Inoltre in appello era stata era richiamata la documentazione fotografica che mostrava come la strada comunale, pietrosa, priva di scoli ed in forte pendenza ben poteva ostruire in caso di piogge eccezionali le griglie dimensionate ovviamente per la raccolta delle acque della strada e non per un fatto eccezionale come una alluvione aggravata dall'omessa manutenzione comunale. Si era evidenziato come l'omessa previsione di presidi idraulici non solo per la strada ma anche per il campo sportivo comunale avesse causato l'evento dannoso e come ne supplemento di c.t.u. svolto in primo grado risultava obiettivamente che l'evento meteorologico del 4.11.89 fosse eccezionale. L'Ingegnere Capo della Provincia con telegramma 6.11.89 lamentò infine l'omessa manutenzione della strada comunale e la -caduta - di detriti dalla strada nella notte tra il tre ed il 4 novembre 1989 invitando a provvedere alla bitumazione il Comune che rimase invece inerte. Tanto bastava per escludere ogni responsabilità dei l'Amministrazione ma la Corte nulla dice in merito. Va considerata anche la contraddittoria attribuzione del 15% di responsabilità agli appellanti proprietari di un muro costruito senza rispettare le regole; e la supervalutazione data al muro.Pure il ricorso dell'Amministrazione Provinciale di Roma va respinto.Infatti la Corte di merito ha esposto una motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune dai vizi logici e giuridici lamentati (v. Cass. n. 9234 del 20/04/2006: "Il disposto dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formate e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione data dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza che lo stesso giudice del merito incontri alcun limite al riguardo, salvo che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata", cfr. inoltre Cass. S.U. n. 05802 dell'11/06/1998; cfr. anche, tra le successive: Cass. Sentenza n. 18119 del 02/07/2008, Cass. Sentenza n. 17477 dei 09/08/2007, Cass. Sentenza n. 15489 del 11/07/2007; Cass n. 21193 del 05/11/2004; e Cass. n. 1101 del 20/01/2006; Cass. n. 9234 del 20/04/2006, Sentenza n. 1754 del 26/01/2007; Sentenza n. 5066 del 05/03/2007, Cass Sentenza n. 15489 del 11/07/2007; Cass. Sentenza n. 17477 del 09/08/2007; Sentenza n. 189 del 02/07/2008).Va rilevato inoltre che le doglianze in questione, nella misura sono inammissibili (prima ancora che prive di pregio) nella parte in cui:- A) sono sostanzialmente apodittiche, o comunque prive di rituale supporto argomentativo; -B) fanno riferimento a specifiche risultanze istruttorie di cui affermano la rilevanza senza riportarne ritualmente il contenuto; infatti come questa Corte ha osservato più volte (cfr. tra le altre Cass. n. 4754 dei 13/05/1999; Cass. n. 376 del 11/01/2005; Cass. n. 20321 del 20/10/2005; Cass n.. 1221 del 23/01/2006; Cass n. 8960 del 18/04/2006; Cass. Sentenza n. 7767 del 29/03/2007; Cass. Sentenza n. 6807 del 21/03/2007; Cass. Sentenza n. 15952 del 17/07/2007; Cass. Sentenza n. 4849 del 27/02/2009) ai fini della specificità del motivo di censura, sotto il profilo dell'autosufficienza dello stesso, il ricorrente per cassazione il quale deduca l'omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una risultanza processuale che asserisce decisiva, ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle soie deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative; inoltre l'indicazione della risultanza che si assume non valutata (o non logicamente valutata), non può consistere in brevi brani isolati da un rilevante contesto, ovvero in mere interpretazioni o deduzioni o commenti della parte ma, proprio in quanto deve consentire il controllo di legittimità e pertanto porre questa Corte in condizioni di valutare direttamente la risultanza ed in particolare la sua decisività, deve contenere in modo obiettivo, tutte gli elementi rilevanti della medesima; di conseguenza l'indicazione predetta, qualora (come nella fattispecie) sia necessario per una adeguata valutazione, deve consistere in una integrale trascrizione di ogni risultanza in questione in tutte le sue parti rilevanti.»

Sintesi: Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell’asserito errore di valutazione.

Estratto: «Con il secondo motivo del ricorso principale il T. denuncia vizi di motivazione deducendo che la corte di appello ha fondato il proprio convincimento sulla base solo di alcune testimonianze rese nel giudizio di primo grado ritenendo non attendibile altra fondamentale testimonianza resa dalla teste T..
[...omissis...]

Sintesi: Il ricorso per Cassazione - in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

Estratto: «In una con una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice si osserva che il ricorso per Cassazione - in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso - deve contenere in se’ tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresi’ a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio ed accedere - particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte o altro documento - a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 giugno 2007, n. 13845; Cass. 18 aprile 2007, n. 9245; Cass. 9 gennaio 2006, n. 79, tra le tantissime).Il ricorrente per Cassazione - pertanto - il quale deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative (Cass., 13 maggio 1999, n. 4754).Pacifico quanto precede si osserva che nella specie i ricorrenti pur denunziando sotto molteplici profili il provvedimento 22 febbraio 1999 n. 93 dell’AMAP ha omesso di trascrivere, in ricorso, il contenuto di tale provvedimento (o almeno dei suoi passaggi essenziali) allo scopo di porre questa Corte nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere delle critiche mosse a tale provvedimento (Analogamente, tra le tantissime, altresi’, Cass. 12 giugno 2007, n. 13711).»

Sintesi: Nel caso di violazioni denunciate ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3), 4), il motivo deve concludersi con la separata e specifica formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame.

Sintesi: Non può ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall'esposizione del motivo di ricorso né che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie, perché una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma di cui all'art. 366-bis c.p.c..

Estratto: «Il primo motivo (violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 4) è inammissibile, perché non è conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, secondo cui i motivi del ricorso per Cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 c.p.c., n. 5) dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), 4).Nel caso di violazioni denunciate ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3), 4), il motivo deve concludersi con la separata e specifica formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame (S.U. 23732/07): non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall'esposizione del motivo di ricorso né che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie, perché una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma di cui all'art. 366 bis c.p.c., secondo cui è,invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell'esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre all'effetto deflattivo del carico pendente, ha inteso valorizzare, secondo quanto formulato in maniera esplicita nella Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel titolo stesso del decreto delegato sopra richiamato. In tal modo il legislatore si propone l'obiettivo di garantire meglio l'aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere, giacché la formulazione del quesito di diritto risponde all'esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d'impugnazione a motivi limitati.In effetti, la ratio ispiratrice dell'art. 366 bis c.p.c., è quella di assicurare pienamente la funzione, del tutto peculiare, del ricorso per Cassazione, che non è solo quella di soddisfare l'interesse del ricorrente ad una corretta decisione di quella controversia ma anche di enucleare il corretto principio di diritto applicabile in casi simili. Nella specie, non è stato formulato l'esplicito quesito di diritto (in relazione alla dedotta violazione di legge).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.