Opere ed interventi edilizi per attività connesse all'agricola

OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> ATTIVITÀ CONNESSE ALL'AGRICOLA

Affinché possa ritenersi un’attività connessa a quella della vocazione agricola della zona, essa deve restare collegata all'attività agricola esercitata in via principale sul suolo, mediante un vincolo di strumentalità o complementarietà funzionale, in assenza del quale è da escludere che essa rientri nell'esercizio normale dell'agricoltura, assumendo piuttosto il carattere prevalente o esclusivo dell'attività artigianale, commerciale o industriale. Costituisce, dunque, attività agricola solo quella che utilizza lo specifico fattore produttivo costituito dalla terra.

I comuni possono impedire la realizzazione di strutture agricole produttive solo a fronte di richieste palesemente irragionevoli o sproporzionate per cui, al di fuori di queste ipotesi, non hanno il potere di sindacare l’organizzazione produttiva e le dimensioni aziendali scelte dal privato.
... _OMISSIS_ ...er il rilascio della concessione edilizia in zona agricola, ove il P.R.G. consenta soltanto le costruzioni necessarie per la conduzione agricola, è consentita la realizzazione delle sole costruzioni delle quali sia accertata la sussistenza della effettiva ed obiettiva connessione funzionale dell’opera da realizzare con le esigenze relative alla conduzione del fondo. Poiché sono ammissibili in zona agricola tutte quelle attività integrative, aggiuntive e/o migliorative che non si pongano insanabilmente in contrasto con la zona e con la sua destinazione, è quindi necessario operare una valutazione caso per caso relativa a tale compatibilità in concreto.

L’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 riconosce all’imprenditore agricolo la più ampia facoltà di vendere direttamente i propri prodotti, ma questa libertà economica non può che svolgersi nell’ambito dei confini stabiliti dalle discipline tipiche dei diversi... _OMISSIS_ ...ue nel rispetto della destinazione urbanistica dell'immobile.

La lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli - per poter essere considerata "attività connessa" all'agricoltura e rientrare nella nozione di "impresa agricola" di cui all'art. 2135 c.c. - deve infatti avere carattere strettamente strumentale e complementare all' attività principale di coltivazione del fondo, ciò che non accade allorché essa abbia prevalentemente ad oggetto la trasformazione di prodotti agricoli per conto terzi.

Qualora l'attività della cui connessione con un'attività propriamente agricola si discute, abbia in concreto dimensioni tali (anche nell'ambito della medesima impresa) che la rendono principale rispetto quella agricola, deve escludersi il carattere agricolo dell'attività stessa.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.