Prescrizione del risarcimento danni per occupazione illegittima del fondo da parte della P.A.

Sintesi: Pur essendo predicabile nell'attuale disciplina (art. 42 bis DPR 327/2001), ed anche con riferimento ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, la permanenza dell'illecito dell'occupazione "sine titulo" sino alla data di cessazione dell'occupazione medesima, tuttavia non può risentire degli effetti di suddetta norma la vicenda in cui non vi sia controversia fra le parti, ed il punto debba pertanto ritenersi coperto da giudicato interno, in ordine all'avvenuta perdita della proprietà. Ne consegue, in tale ipotesi, la necessità di fare riferimento ai principi elaborati nel vigore della precedente disciplina anche per individuare il momento di decorrenza della prescrizione.

Estratto: «4.1 - Avanti di esaminare la fondatezza o meno di tale doglianza, deve premettersi che la presente vicenda processuale non può risentire - al contrario di quanto sostenuto in una memoria depositata dalla ricorrente - degli effetti del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 34 ed applicabile, secondo quanto espressamente previsto dal comma 8, "anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore". Secondo tale disposizione, come è noto, "l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale". La norma in questione, pertanto, esclude che la proprietà possa essere perduta per effetto di una occupazione legittima seguita dalla realizzazione dell'opera pubblica ovvero per effetto di una occupazione illegittima seguita dalla richiesta di risarcimento del danno da parte del proprietario. Nella specie, invero, non è controversia fra le parti, ed il punto deve ritenersi coperto da giudicato interno, l'avvenuta perdita della proprietà da parte dell'odierni ricorrente principale, in quanto già nel giudizio di secondo grado la controversia era imperniata su vari aspetti inerenti alla domanda di natura risarcitoria. Da ciò consegue anche che la questione della configurabilità nella fattispecie in esame di una occupazione illegittima o di una occupazione cd. acquisitiva deve essere risolta alla stregua della disciplina anteriore a quella dettata dal citato art. 42 bis; alla stregua di tale disciplina, nella interpretazione datane da questa Corte, deve essere conseguentemente risolta la questione, unica ad essere controversa tra le parti, della individuazione del momento di decorrenza della prescrizione dell'azione di risarcimento del danno.In altri termini, pur essendo predicabile nell'attuale disciplina, ed anche con riferimento ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, la permanenza dell'illecito dell'occupazione "sine titulo" sino alla data di cessazione dell'occupazione medesima, ossia sino a quando viene posto rimedio alla situazione contra ius mediante la restituzione dell'immobile al suo proprietario, ovvero mediante la cessione della proprietà dell'immobile al soggetto che lo ha per l'innanzi occupato abusivamente (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1804; Cass. 14 gennaio 2013, 705; Cons. St. 11 settembre 2012, n. 4808), nella specie la cessazione della permanenza dell'illecito è coperta da giudicato in una situazione nella quale non vi è stata né la restituzione dell'immobile, né il trasferimento della proprietà disposto con decreto non retroattivo. Ne consegue la necessità di fare riferimento ai principi elaborati nel vigore della precedente disciplina per individuare il momento di decorrenza della prescrizione (cfr, per un caso analogo, Cass., 13 marzo 2013, n. 6216).»

Sintesi: Non può essere eccepita la prescrizione del risarcimento del danno a seguito di occupazione illegittima: ogni ipotesi di risarcimento del danno (recte: indennizzo), infatti, in disparte la natura di illecito permanente dell’occupazione, non può prescindere dall’applicazione, mediante apposito provvedimento, dei parametri fissati dall'art. 42-bis DPR 327/2001, il quale regola financo - sempre con efficacia retroattiva (cfr. comma 8) - anche il risarcimento dovuto per il periodo di occupazione illegittima.

Estratto: «In tal senso non va neppure delibata l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di Palma di Montechiaro, considerato che ogni ipotesi di risarcimento del danno (recte: indennizzo), in disparte la natura di illecito permanente dell’occupazione, non può prescindere dall’applicazione, mediante apposito provvedimento (che è incontestato non essere stato emanato), dei parametri fissati dal medesimo art. 42-bis, il quale regola financo - sempre con efficacia retroattiva (cfr. comma 8) - anche il risarcimento dovuto per il periodo di occupazione illegittima.»

Sintesi: Alla luce del disposto di cui all'art. 42 bis DPR 327/2001, ogni ipotesi di risarcimento del danno (recte: indennizzo), non può prescindere dall’applicazione, mediante apposito provvedimento, dei parametri fissati dal medesimo art. 42-bis, il quale si preoccupa financo di regolare sempre con efficacia retroattiva anche il risarcimento dovuto per il periodo di occupazione illegittima. Ogni ipotesi di prescrizioni deve pertanto escludersi.

Estratto: «Dopo l’emanazione di siffatta disposizione - avente efficacia retr... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...forma specifica ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile».»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.