L'occupazione appropriativa non è manifestazione dell'esercizio del potere pubblico di espropriazione

Sintesi: Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, va dichiarata la giurisdizione del G.O., in ipotesi di occupazione appropriativa che determina la lesione del diritto di proprietà del privato come diretta conseguenza dell'irreversibile trasformazione del fondo e cioè come effetto di un comportamento dell'amministrazione, costituito da un'attività di carattere materiale e non è pertanto manifestazione dell'esercizio del potere pubblico di espropriazione.

Estratto: «Sempre in via preliminare occorre dichiarare che sussiste, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice ordinario.Ed invero, il presente giudizio è stato introdotto dopo l'entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, con la conseguenza che ad esso è applicabile l'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della citata L. n. 205 del 2000. Pertanto, in considerazione della intervenuta pronuncia della Corte Costituzional... _OMISSIS_ ...che ha dichiarato l'incostituzionalità del detto art. 34 nella parte in cui prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del G.A. delle controversie aventi ad oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti", anziché "gli atti e i provvedimenti" della P.A.- va dichiarata la giurisdizione del G.O., poiché l'occupazione appropriativa che, come si dirà, si è verificata nel caso di specie, determina la lesione del diritto di proprietà del privato come diretta conseguenza dell'irreversibile trasformazione del fondo di proprietà privata e cioè come effetto di un comportamento dell'amministrazione, costituito da un'attività di carattere materiale.Peraltro, si evidenzia che, poiché, nel caso di specie, il passaggio di proprietà dell'immobile dal privato all'amministrazione, in conseguenza dell'occupazione appropriativa -intervenuta, come si dirà, in data 12.6.1996, ovverosia al momento ... _OMISSIS_ ...del periodo di occupazione legittima del fondo dell'attore-, si è verificato in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 43 del D.P.R. n. 321 del 2001, non è applicabile alla fattispecie che ci occupa il diverso sistema introdotto dall'art. 43 del citato D.P.R. n. 321 del 2001, secondo cui il passaggio di proprietà dell'immobile consegue ad un atto di acquisizione dell'autorità che utilizza il bene per scopi di pubblica utilità. Ed invero, la perdita del diritto di proprietà, da parte del privato, nel caso di specie, deve intendersi quale effetto della materiale trasformazione dell'immobile, non accompagnata da un tempestivo decreto di esproprio e non è pertanto manifestazione dell'esercizio del potere pubblico di espropriazione (cfr. sul punto Cass. Civ., n. 10222/2006).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.