L'occupazione divenuta illegittima per scadenza dei termini di legge

PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

Sintesi: L'occupazione d’urgenza senza titolo non dà luogo ad illegittimità degli atti della procedura espropriativa, costituendo viceversa illiceità del comportamento apprensivo dell'amministrazione che potrà, eventualmente, dar luogo a risarcimento dei danni.


Estratto: «1. Il primo motivo di ricorso è infondato, poiché l'occupazione d’urgenza senza titolo non dà luogo ad illegittimità degli atti della procedura espropriativa rappresentando, invece, illiceità del comportamento apprensivo dell'amministrazione che potrà, eventualmente, dar luogo a risarcimento dei danni (non richiesti in questa sede in cui si prospetta la sola azione impugna di annullamento).»

Sintesi: Anche nell’ipotesi in cui il procedimento non sia concluso tempestivamente e regolarmente, tale circostanza non rende illegittimo quanto avvenuto in precedenza sulla base di legittimi titoli di occupazione d’urgenza.

Estratto: «I ricorrenti chiedono la condanna della Provincia di Lucca a) al risarcimento del danno subito per la perdita della proprietà dei terreni a seguito di occupazione appropriativa e per la diminuzione di valore arrecata alla loro restante proprietà, con interessi e rivalutazione dal giorno della scadenza di validità della dichiarazione di pubblica utilità e b) al pagamento delle somme dovute a titolo di occupazione dal 24-03-94.In ordine a quest’ultima domanda, di corresponsione di indennità per occupazione legittima, per quanto proposta cumulativamente alla domanda di risarcimento del danno da occupazione appropriativa , va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, essendo competente l’Autorità giudiziaria ordinaria. Anche nell’ipotesi in cui il procedimento non sia concluso tempestivamente e regolarmente, tale circostanza non rende illegittimo quanto avvenuto in precedenza sulla base di legittimi titoli di occupazione d’urgenza.»

PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DIES A QUO

Sintesi: Il termine iniziale del periodo di occupazione illegittima, deve essere identificato nel momento in cui l'occupazione dell'area privata è divenuta illegittima, il che significa che decorre dalla prima apprensione del bene, ossia dalla sua occupazione, qualora l'intera procedura espropriativa sia stata annullata, oppure dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora invece questa prima fase sia rimasta integra.

Estratto: «Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione della domanda di condanna al pagamento della indennità di occupazione legittima, proposta dal Comune resistente.L’eccezione deve essere accolta sussistendo, al riguardo, pacificamente, la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. b), D. Lgs. 80/98, come modificato dall’art. 7, Legge 205/2000, e dell’art. 20, Legge 22 ottobre 1971, n. 865 (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 22 dicembre 2011, n. 28456; Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2010, n. 4825; Cassazione, SU civili, 5 agosto 2009, n. 17944; TAR Lazio – Roma, Sez. I, 15 gennaio 2009, n. 220; TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 24 novembre 2009, n. 1945).Il periodo di occupazione legittima, riguardo al quale sussiste la giurisdizione della Corte di Appello in ordine alla determinazione della indennità, va dalla immissione in possesso, avvenuta il 18 luglio 2001, giusto verbale redatto dall’incaricato del Comune resistente (allegato al ricorso sub 4), fino al 18 luglio 2006.Infatti, l'ordinanza sindacale n. 5682 del 21 giugno 2001 (allegata al ricorso sub 3) ha stabilito che l’occupazione d’urgenza «…dovrà avvenire entro tre mesi dalla data della presente Ordinanza e non potrà protrarsi oltre il termine di anni 5 (cinque) dalla data di immissione in possesso…».In proposito, il Consiglio di Stato ha avuto condivisibilmente modo di affermare che «…In relazione al termine iniziale [del periodo di occupazione illegittima], questo deve essere identificato nel momento in cui l'occupazione dell'area privata è divenuta illegittima, il che significa che decorre dalla prima apprensione del bene, ossia dalla sua occupazione, qualora l'intera procedura espropriativa sia stata annullata, oppure dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora invece questa prima fase sia rimasta integra. Ciò in considerazione che il fatto iniziale di occupazione, se non sono stati annullati tutti gli atti a decorrere dalla dichiarazione di pubblica utilità, diviene illegittimo solo successivamente, ed in ragione degli ulteriori vizi del procedimento, normalmente collegati alla mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio…» (Cons. Stato, Sez. IV, 20 luglio 2011, n. 4408; in tema, anche TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 3 agosto 2012, n. 1988).Pertanto, tale domanda ricade nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario, e specificamente in quella della Corte d’Appello in unico grado competente per territorio, avanti alla quale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cpa, è consentito riproporre il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.»
PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> ESISTE

Sintesi: L'istituto della c.d. accessione invertita con conseguente diritto al risarcimento del danno per equivalente in conseguenza della perdita della proprietà, va ritenuto operante nel giudizio in corso alla data in cui si è verificato il radicale mutamento di interpretazione da parte del giudice di legittimità, che ha ritenuto l'istituto in contrasto con l'art. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.


Estratto: «Con riguardo al titolo giuridico della condanna occorre rilevare che a seguito dell'intervento della Corte di Strasburgo, l'istituto dell'accessione invertita (cfr. Cass. SU 83/1464) è stato ritenuto in contrasto con l'art. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, in particolare, con il principio di legalità nella parte in cui la perdita della proprietà veniva fatta derivare da un comportamento illecito della pA, dal quale la medesima traeva vantaggio. Il legislatore interno ha pertanto cercato di porre rimedio mediante l'introduzione dell'art. 43 del dPR n. 327 del 2001, introducendo l'istituto della c.d. acquisizione sanante. Anche questo meccanismo, dopo essere stato messo, in dubbio dalla Corte europea, è stato dichiarato contrario a Costituzione dalla Corte cost. con la sentenza n. 293 del 2010. Ne consegue che, in vicende analoghe a quelle che ci occupano viene a determinarsi una semplice condizione di occupazione sine titulo che consente al privato di chiedere la restituzione del fondo e la riduzione in pristino di quanto realizzato, oltre al danno subito per il periodo di occupazione.Il radicale mutamento di interpretazione da parte del giudice di legittimità è intervenuto tuttavia nel corso del presente giudizio. Esso pertanto non può ritenersi operante nel caso di specie in cui va riconosciuto al Comune di San Cipriano Picentino l'acquisto del suolo per effetto del fenomeno della c.d. accessione invertita ed all'attrice il diritto al risarcimento del danno per equivalente in conseguenza della perdita della proprietà.»

Sintesi: In ipotesi di di una occupazione originariamente legittima, divenuta illegittima per scadenza dei termini di legge senza l’emissione di un regolare decreto di esproprio, si è in presenza della “occupazione acquisitiva” la cui applicabilità, per i procedimenti instaurati anteriormente all’entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni (DPR 327/01), è stata anche recentemente riaffermata dalla giurisprudenza amm.va.

Estratto: «Consegue da quanto fin qui chiarito che gli interventi edificatori realizzati dalle cooperative resistenti possono considerarsi assistiti dalla dichiarazione di pubblica utilità delle opere e dai consequenziali decreti di occupazione d’urgenza, mai annullati per la parte concernente i suoli di proprietà dei Pergola.Cosicché, nel caso in esame, si è senza dubbio in presenza di un’ipotesi di “ occupazione acquisitiva”, la cui applicabilità, per i procedimenti instaurati anteriormente all’entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni ( DPR 327/01) è stata anche recentemente riaffermata dalla giurisprudenza amm./va, e quindi si è in presenza di una occupazione originariamente legittima, divenuta illegittima per scadenza dei termini di legge senza l’emissione di un regolare decreto di esproprio.La ritenuta natura di “ occupazione acquisitiva” comporta ovviamente in primo luogo la impossibilità di ottenere la restituzione dei suoli irreversibilmente trasformati, e la possibilità di opporre la pretesa risarcitoria solo se nelle more non è intervenuta la prescrizione del diritto, eccepita dal Comune e dalle cooperative controinteressate.Condizione quest’ultima che nel caso di specie deve ritenersi senz’altro intervenuta, atteso che il termine quinquennale( qualunque sia la data dal quale farlo decorrere e cioè dalla scadenza del periodo di occupazione legittima e quindi dal 1990, ovvero dalla irreversibile trasformazione dei suoli, avvenuta in epoca ancora antecedente) risulta, infatti, ampiamente scaduto atteso che la citazione introduttiva del giudizio innanzi al Tribunale Civile è stata notificata solo in data 17 settembre 1998 e pertanto a quinquennio ormai scaduto.»

Sintesi: La vigenza dell'occupazione acquisitiva è stata ribadita da ultimo dalla nota decisione 349/2007 della Corte Costituzionale, nonché dall'art. 55 del T.U., come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89.

Estratto: «Proprio la vigenza dell'occupazione acquisitiva,ribadita da ultimo dalla nota decisione 349/2007 della Corte Costituzionale, nonché dall'art. 55 del T.U., come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, induce invece all'accoglimento della censura formulata dalla Provincia ricorrente.E' noto infatti che il punto debole e sicuramente più travagliato dell'istituto,è rimasto il termine prescrizionale breve assegnato dalla nota decisione 1464 del 1983 delle Sezioni Unite al proprietario per richiedere il risarcimento del danno causatogli dall'illecita e definitiva sottrazione dell'immobile; ed ancor più la sua decorrenza ancorata ex art. 2935 cod. civ., alla data non sempre conoscibile dal proprietario dell'irreversibile trasformazione del bene nell'opera pubblica preventivata. Di talchè numerose decisioni di questa Corte nei primi anni 90, facendo leva sulla volontà del legislatore di determinare l'effetto traslativo onde conservare al nuovo compendio realizzato in conseguenza dell'irreversibile trasformazione del fondo privato, un regime giuridico unico di natura pubblicistica, nonché sul conseguente carattere indennitario del risarcimento del danno spettante al proprietario, ritennero che il suo diritto a conseguirne il "controvalore" dell'immobile si dovesse prescrivere nell'ordinario termine di dieci anni di cui all'art. 2946 cod. civ..Intervenute, quindi, le Sezioni Unite a ripristinare la natura risarcitoria dell'azione del proprietario volta a conseguire il valore dell'immobile perduto, definitivamente ancorandola al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2947 cod. civ. (Cass. sez. un. 12546/1992 e succ.), la giurisprudenza ha rivolto la propria attenzione alla decorrenza iniziale di detto termine, tradizionalmente fatta coincidere con l'epoca della irreversibile trasformazione dell'immobile nell'opera (dichiarata di p.u.), costituente la causa e, nel contempo, il momento genetico dell'intera vicenda estintivo-acquisitiva: momento,che tuttavia, non è stato mai individuato in concreto né dagli studiosi, né dalla giurisprudenza con criteri certi e soprattutto facilmente percepibili da qualsiasi soggetto di media diligenza, sia per le obbiettive difficoltà di stabilire la data esatta in cui il fondo abbia perduto definitivamente i suoi caratteri originari e ricevuto quella trasformazione idonea ad imprimergli la nuova destinazione pubblicistica. E sia per l'impossibilità di enunciare una regola generale comunque valevole ad individuare a priori e per qualsiasi genere di costruzioni questa dimensione temporale che invece dipende da molteplici fattori contingenti, relativi in parte alla complessità ed alle caratteristiche dell'opera ed in parte ai tempi tecnici di effettivo svolgimento dei lavori.Ha quindi ribadito che nell'ipotesi di occupazione temporanea del fondo la decorrenza di detto termine non possa essere anteriore alla scadenza del periodo durante il quale la detenzione è autorizzata dal decreto; di poi le Sezioni Unite (Cass. 483/1999 e succ.) hanno introdotto altra deroga nell'ipotesi di fondo occupato ed irreversibilmente destinato alla realizzazione dell'opera pubblica in base a provvedimento amministrativo successivamente annullato dal giudice amministrativo, affermando che il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene risorge ed è esercitabile solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di detto giudice, che, eliminando il titolo dell'acquisizione, conferisce a quest'ultima il carattere di fatto illecito. Ha ribadito analogo ragionamento nelle due ipotesi di retrocessione previste dalla L. n. 2359 del 1865, artt. 60 e 63, allorché l'immobile non sia più in concreto suscettibile di essere restituito perché divenuto oggetto, da parte di altra (o della stessa) amministrazione, di una seconda espropriazione (illegittima), introducendo la regola che anche in tali casi l'illecita ablazione prende vita e si consuma al momento della sentenza che pronuncia il diritto alla retrocessione e nello stesso tempo constata l'impossibilità della sua concreta attuazione (Cass. 3528/1996; 9051/1994). Ha infine ampliato le fattispecie interruttive enunciando il principio che ove l'espropriante proceda comunque alla determinazione dell'indennità di esproprio, ovvero all'offerta e/o al deposito di essa, i suddetti atti, costituendo in ogni caso il riconoscimento del diritto dell'ex proprietario ad un ristoro patrimoniale, si configurano come atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale (Cass. sez. un. 484 e 485/1999).Questi temperamenti non hanno impedito alla Corte europea dei diritti dell'uomo di condannare lo Stato italiano soprattutto per il meccanismo di decorrenza della prescrizione per ogni tipologia di espropriazione indiretta (in cui rientra l'occupazione acquisitiva):proprio perché il sistema poteva comportare la (conoscenza dell'irreversibile trasformazione e quindi la) proposizione del giudizio risarcitorio allorquando era ampiamente decorso il termine prescrizionale concesso agli espropriati per conseguire il controvalore del bene perduto: in tal modo violando il principio di legalità il quale significa "esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili"; e perciò privando gli interessati di una protezione efficace dei loro diritti (cfr. decis. 30 maggio 2000 in causa Carbonara e successive).E d'altra parte la Corte Costituzionale con le recenti sentenze 348 e 349/2007, ha ribadito l'obbligo per il giudice italiano qualora ritenga una norma interna (quale è l'art. 2935 cod. civ.) configgente con una disposizione della Convenzione, di ricercarne ed individuarne, ove possibile, una interpretazione che possa essere compatibile con la Convenzione europea; e quindi a maggior ragione di privilegiare tra possibili diverse interpretazioni quella conforme a quest'ultima disposizione, o che eviti comunque il contrasto con essa; per cui, questa Corte ha rimeditato il sistema della decorrenza della prescrizione del credito indennitario derivante dall'avvenuta occupazione espropriativa onde renderlo conforme ai principi enunciati dalla Corte Edu, pervenendo con le recenti sentenze 20543 e 22407 del 2008 alle seguenti conclusioni: a) la decorrenza della prescrizione di detto credito in coincidenza con il momento dell'irreversibile trasformazione dell'immobile pur risultando coerente con la natura di illecito istantaneo attribuita all'occupazione espropriativa, non risponde ai principi di chiarezza, consapevolezza e legalità che devono porre il privato interessato da occupazioni illegittime della p.a., in condizioni di reagire giudizialmente agli abusi ricevuti: e ciò soprattutto nel contesto temporale antecedente alle note decisioni 1464/1983 e 3940/1988 delle Sezioni Unite, in cui non era ancora emersa la giurisprudenza sull'illecito istantaneo (e sulla stessa occupazione espropriativa) e non era perciò "normativamente" percepibile la decorrenza della stessa; b)il regime in questione deve dunque essere completato con la ricerca ed individuazione del contesto temporale in cui l'istituto, dopo essere emerso e ribadito nella giurisprudenza di merito e di legittimità,è stato avallato da una legge ed è divenuto perciò conforme ai principi di chiarezza e di legalità richiesti dall'art. 42 Cost.: ravvisato nell'entrata in vigore della L. n. 458 del 1988, art. 3, che anche secondo la successiva giurisprudenza della Corte Costituzionale ha costituito l'innegabile riconoscimento legislativo dell'istituto, fino ad allora invece ricavato dalla combinazione di disposizioni settoriali e di principi generali dell'ordinamento giuridico; c) conseguentemente per le irreversibili trasformazioni verificatesi prima del 3 novembre 1988, data di entrata in vigore della legge suddetta, "non può dirsi sussistente un ambito di chiarezza e legalità nel quale il privato,interessato da occupazione illegittima, fosse in grado di reagire consapevolmente agli abusi della p.a., - in tale periodo il diritto non poteva, infatti, farsi valere come richiesto dall'art. 2935 cod. civ., e non è predicabile il decorso della prescrizione breve del credito risarcitorio. Per cui, la decorrenza del termine suddetto può avere inizio soltanto dalla ricordata data del 3 novembre 1988, nonché maturare non prima del 3 novembre 1993 ove non interrotta da alcun atto del proprietario o da alcuna offerta dell'amministrazione espropriante; d) conclusivamente non potendo la prescrizione decorrere nel periodo suddetto, diviene irrilevante distinguere pure se l'occupazione acquisitiva si sia verificata nel corso del periodo di occupazione temporanea o in mancanza del relativo decreto; o ancora per avere il giudice amministrativo annullato il decreto di esproprio. O infine per essere scaduti i termini di efficacia della dichiarazione di p.u. di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, comportando l'invalidità derivata dei provvedimenti ablativi che su di essa si fondavano. In quanto, quale che sia l'evento genetico dell'illegittima ed irreversibile appropriazione, sono venute meno le relative regole per il periodo antecedente al 3 novembre 1988 e sostituite dall'unico corollario che la prescrizione può iniziare il suo regolare decorso soltanto dal giorno successivo a quest'ultima data.Il Collegio ritiene allora di dover dare continuità alla propria recente giurisprudenza, anche perché non contestata da alcuna delle parti e peraltro non contestabile per la sua aderenza ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nonché dalla Corte f europea;sicché avendo la Corte di appello accertato che l'espropriazione illegittima si è verificata il 18 ottobre 1984 in coincidenza con l'inutile scadenza dei termini di efficacia della dichiarazione di p.u., che ha comportato, da tale momento, l'invalidità derivata del decreto di occupazione temporanea (nel corso della quale si era verificato l'irreversibile trasformazione dell'immobile), deve confermare che per le ragioni esposte la prescrizione nel periodo successivo non è iniziata a decorrere quanto meno fino al 3 novembre 1988, in cui è entrata in vigore la menzionata L. n. 458 del 1988.»

PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> ESISTE --> DEMANIO

Sintesi: Il bene, irreversibilmente trasformato in sede autostradale, deve ritenersi necessariamente già acquisito al demanio stradale statale ai sensi dell’art 822 comma 2 del codice civile, al momento della destinazione alla viabilità pubblica.

Estratto: «Nel merito il ricorso è fondato.Costituisce, infatti, circostanza pacifica e no... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...isitiva, con conseguente accoglimento della domanda di risarcimento danni.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.