Normative statali e regionali relative alla disciplina delle zone bianche (art. 4, comma ultimo, Legge 10/1977)

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI --> DECADENZA, REITERAZIONE, INDENNIZZO --> DURATA E DECADENZA --> CONSEGUENZE --> DISCIPLINA APPLICABILE --> MISURE DI SALVAGUARDIA --> DISCIPLINA STATALE E REGIONALE

L'art. 4 comma ult., legge n. 10 del 1977 stabilisce espressamente la transitorietà della disciplina ivi dettata, applicabile in mancanza di norme regionali e fino alla loro entrata in vigore, con la conseguenza che non trattandosi di principi fondamentali la Regione ben può, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, introdurre, in via transitoria, ulteriori limiti all'edificazione, rispetto a quelli previsti dal legislatore statale, al fine precipuo di tutelare l'ordinato assetto del territorio nelle more dell'approvazione degli strumenti urbanistici.

L’art. 9 DPR 380/2001 individua un principio fondamentale della legislazione statale tale da condizionare necessariamente quella regionale ... _OMISSIS_ ... in senso più restrittivo l’edificazione, tramite l’imposizione di limiti ulteriori a quelli da esso previsti; in tal modo si è voluto evitare che eventuali legislatori regionali, prodighi di facoltà edificatorie, finiscano con il frustrare la ratio della disciplina in commento, compromettendo in modo tendenzialmente irreversibile interessi di rango costituzionale.

Nel nuovo assetto costituzionale, alla stregua del quale l’edilizia e l’urbanistica rientrano nella materia concorrente del governo del territorio, l’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui introduce duplici prescrizioni limitative per le c.d. zone bianche, detta senz’altro un unitario principio fondamentale della legislazione statale al quale è possibile derogare da parte delle Regioni, per espressa previsione della norma, solo attraverso l’imposizione di “più restrittivi limiti”.

La normativa regionale, laddove inte... _OMISSIS_ ...nso che ai complessi produttivi ricadenti, fuori dei centri urbani, in zona bianca, sia applicabile il solo limite di superficie, non pone una disciplina “più restrittiva” di quella nazionale di principio e, pertanto, non determina alcun effetto in punto di cedevolezza di quella norma (art. 9 del d.P.R. 380/2001) che, pertanto, in suddetta ipotesi, va applicata.

Nel nuovo assetto costituzionale, alla stregua del quale l'edilizia e l’urbanistica rientrano nella materia concorrente del governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.), l’art. 9 del D.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui introduce duplici prescrizioni limitative per le c.d. zone bianche, detta senz’altro un unitario principio fondamentale della legislazione statale cui è possibile alle Regioni, per espressa previsione della norma singolare, derogare solo attraverso l’imposizione, per norma primaria, di «più restrittivi limiti».

... _OMISSIS_ ...regionale, laddove interpretata nel senso che ai complessi produttivi ricadenti, fuori dei centri urbani, in zona bianca, sia applicabile il solo limite di superficie anziché il duplice limite dell’indice volumetrico che quello di copertura, non pone una disciplina «più restrittiva» di quella nazionale di principio e, pertanto, non determina alcun effetto in punto di cedevolezza di quella norma la quale, di conseguenza, va applicata.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.