La Regione è legittimata passiva nei casi di impugnazione della classificazione delle strade

Sintesi: La funzione di classificazione delle strade in Abruzzo è stata trasferita dalla Regione alla Provincia ai sensi dell'art. 67 L.R. 11/1999, che pertanto è la legittimata passiva in giudizio.

Estratto: «Osserva il collegio che la funzione di classificazione delle strade (già passata alle Regioni dal 1972 a seguito del decentramento di funzioni a livello regionale) è stata trasferita alle Province abruzzesi ai sensi dell'art. 67 della L.R. 11/1999 (nel testo modificato dall'art. 7 della L.R. 15.11.2006, n. 39). In particolare, per ciò che concerne le strade di bonifica, il comma 2 della citata norma demanda alle province i compiti e le funzioni relativi alla “adozione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere di bonifica o con leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali o vicinali, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del decreto legislati... _OMISSIS_ ...92 n. 285 e s.m.i.”.Pertanto la titolarità ad adottare provvedimenti di classificazione di strade di bonifica a favore dell'autorità volta per volta competente in relazione alle singole caratteristiche delle strade stesse (declassificandole dalla gestione di proveinienza) appartiene all'ente provinciale, vale a dire, nel caso di specie, alla Provincia dell'Aquila che tuttavia non è stata evocata in giudizio.Né può in contrario opporsi il carattere meramente dichiarativo della classificazione, e non solo perché la norma citata argomenta di un provvedimento in stretto senso, per il quale è da presumersi una valenza costitutiva; infatti, anche in caso contrario non si vede sulla base di quale valido principio logico il comune –a prescindere da un previo atto di classificazione pur previsto dalla legge- dovrebbe prendere sempre in consegna la strada di bonifica ormai ultimata che insiste sul suo territorio, salvo poi –nei ... _OMISSIS_ ... dovesse avere connotati comunali, circostanza che lo stesso ricorrente ritiene ben possibile- dover chiedere alla Provincia una sorta di “sclassifica” per ottenere che la strada venga assegnata alla diversa amministrazione avente titolo, con l'ovvia ed incongruente conseguenza che in mancanza di una tale richiesta il bene rimarrebbe nella gestione di un ente privo di competenza.In realtà l'intervento classificatorio della Provincia risulta ex lege indispensabile e prodromico per la presa in carico di strade pubbliche, così che la mancata chiamata in causa di tale ente (da intendere quale unica autorità competente a procedere nei sensi auspicati, alla quale peraltro andava specificamente rivolta la diffida di presa in carico) rende inammissibile l'impugnativa del consorzio ricorrente.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.