La legittimazione attiva ad agire avverso un atto amministrativo è legata alla lesione di un diritto

Sintesi: La legittimazione ad agire - che, peraltro, neppure costituisce un presupposto processuale ma una condizione dell'azione - si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo assuma la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale; mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.

Sintesi: La questione di "legitimatio ad causam" si pone soltanto nel caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico; laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio.

Estratto: «1.1. - Il primo motivo, lamentando falsa applicazione della normativa in materia di esproprio, deduce che il trasferimento del diritto di superficie era subordinato all'effettivo trasferimento del diritto di proprietà a favore del Comune che si realizzò soltanto nel 1983 a seguito dell'atto di cessione volontaria...
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Sintesi: Il mero mutamento della compagine sociale e della denominazione non influisce sulla legittimazione processuale della società.

Estratto: «Il secondo motivo espone che la Corte d'appello avrebbe insufficientemente motivato il convincimento circa la portata solo formale dell'atto di cessione di quote e mutamento di denominazione sociale, omettendo di considerare la richiesta di integrazione del contraddittorio.L'esame degli atti, consentito dal carattere processuale della censura consente di verificare che con l'atto notarile Cavallo del 24 aprile 2002, concordi gli originari soci M.C. e P. L., venne attuata la cessione della quota di partecipazione di quest'ultimo a M.A.P..Contestualmente i due soci M. modificarono la ragione sociale e adottarono altre misure (trasferimento sede, proroga durata, ampliamento oggetto sociale).A fronte quindi di mutamento della compagine sociale e mera denominazione, immutata restava la legittimazione sostanziale e processuale della società, la cui esistenza non ha subito interruzioni di continuità.Nè vi era luogo a litisconsorzio necessario del cedente, posto che la di lui (cor)responsabilità per la quota di sua competenza per i debiti accertati in futuro, ma riguardanti il periodo anteriore alla cessione, responsabilità sancita dall'atto notarile anzidetto, non comportava un mutamento di legittimazione sostanziale relativa ai rapporti instaurati dalla società, ma solo, in ipotesi di insorgenza di posizioni debitorie, la soggezione del patrimonio del cedente.Salvo quanto sopra, la separatezza tra obbligazioni sociali e personali esclude la configurabilità di un litisconsorzio necessario per le liti in cui sia coinvolta la società.»

Sintesi: Nel processo amministrativo, la legittimazione ad impugnare un atto amministrativo deve essere di norma direttamente correlata ad una situazione giuridica sostanziale che sia lesa dal provvedimento e postula l'esistenza di un interesse attuale e concreto all'annullamento dell'atto, non essendo ammessa un'azione popolare, ossia un'azione volta ad ottenere un mero controllo oggettivo della legittimità dell'atto amministrativo da parte del giudice, che sarebbe in contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la normativa legislativa, ed anche costituzionale, hanno attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa.

Estratto: «1. In una corretta declinazione delle questioni rilevanti ai fini del decidere, va preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva in capo all’amministrazione comunale ed alla Associazione Federconsumatori Campania.
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Sintesi: La legittimazione ad agire spetta a colui che afferma di essere titolare della situazione giuridica sostanziale di cui lamenta l'ingiusta lesione per effetto del provvedimento amministrativo.

Estratto: «II.2. Il ricorso non va fulminato da declaratoria di inammissibilità o improcedibilità sulla base dell’assunto della tardività del ricorso ovvero della mancata impugnativa delle successive delibere di Giunta comunale, con le quali, come documentato dalla difesa eccipiente...
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Sintesi: La verifica della legittimazione attiva può avvenire anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, dei relativi diritti ed obblighi, salvo che sulla questione sia intervenuto giudicato interno.

Estratto: «3.4. Discende dalle considerazioni sin qui svolte il difetto di legittimazione attiva della ricorrente Provincia di Oristano.Tale difetto di legittimazione non è stato rilevato dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ma è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, alla luce del principio secondo cui "alla stregua della regola dettata dall'art. 81 cod. proc. civ., fuori dai casi espressamente previsti dalla legge di sostituzione processuale o di rappresentanza, nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio. Ciò comporta, trattandosi di materia di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio, la verifica, che può avvenire anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, della titolarità, in capo all'attore e al convenuto, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, dei relativi diritti ed obblighi, salvo che sulla questione sia intervenuto giudicato interno" (Cass. n. 7337 del 1998). L'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010).3.5. Da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta. A norma dell'art. 382 c.p.c., u.c., infatti, va disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ove si accerti il difetto di legittimazione dell'attore, che toglie in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione (Cass. n. 2517 del 2000).»

Sintesi: È la sussistenza di un interesse legittimo che legittima al ricorso avverso l’atto amministrativo lesivo, se ed in quanto, attraverso l’annullamento dell’atto, si conserva o consegue (o si può conseguire, anche attraverso il riesercizio del potere amministrativo) quella utilità di cui si è, o si ritiene di dovere diventare, o si intende diventare, “titolare”.

Sintesi: L'ampliamento o la compressione del patrimonio giuridico che legittimano la proposizione del ricorso giurisdizionale avanti al G.A. devono derivare direttamente dall’esercizio del potere amministrativo.

Sintesi: Nell'interesse legittimo oppositivo, la legittimazione ad agire si ricava dal fatto che la sfera giuridica collegata all’esercizio del potere amministrativo è direttamente risultante dalla stessa tipologia del potere amministrativo esercitato e dalle finalità di interesse pubblico che la P.A. intende perseguire.

Sintesi: Nell'interesse legittimo pretensivo, la legittimazione ad agire si ricava dal fatto che la sfera giuridica che si collega all’esercizio del potere amministrativo ampliativo della medesima non può che essere quella del soggetto che, trovandosi in una determinata situazione, postula, in virtù di una pluralità di presupposti (normativamente previsti ed in fatto riscontrati), l’esercizio del potere amministrativo, nell’ambito di un procedimento con avvio ad istanza di parte.

Sintesi: Laddove, a seguito di un procedimento amministrativo conseguente ad una istanza proposta dal soggetto interessato, l’amministrazione emani un provvedimento negativo, neghi cioè al soggetto istante il provvedimento (autorizzatorio, concessorio) da questi richiesto, è l’interesse legittimo pretensivo del richiedente insoddisfatto ad essere stato leso (ovviamente, laddove l’atto sia illegittimo) ed è quindi l’istante insoddisfatto l’unico soggetto legittimato a richiedere, attraverso il ricorso impugnatorio del provvedimento medesimo, la tutela giurisdizionale.

Sintesi: Nel caso di provvedimenti che incidono sul patrimonio giuridico preesistente dell’interessato, non può che essere tale soggetto il titolare della posizione di interesse legittimo, fondante legittimazione attiva ed interesse ad agire in giudizio, onde ottenere tutela del bene della vita dall’illegittimo esercizio del potere amministrativo.

Estratto: «2. L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza di I grado.L’appellante, con riferimento alla vicenda (e agli atti) oggetto del giudizio di I grado, non è titolare di una posizione di interesse legittimo come tale tutelabile dall’ordinamento.Innanzi tutto, occorre affermare che può trovare certamente adesione quanto ricordato dall’appellante, laddove ritiene che l’interesse legittimo è una “autonoma posizione giuridico/soggettiva, tutelata in quanto tale dall’ordinamento e dotata di significato e rilevanza sostanziale”.La Costituzione, come è noto, assicura (art. 24) il diritto alla tutela giurisdizionale sia per i diritti soggettivi sia per gli interessi legittimi, ribadendo (art. 113) che tale tutela giurisdizionale, nei confronti della Pubblica amministrazione è tendenzialmente piena ed incondizionata, essendo essa “sempre ammessa” (comma primo) e non potendo essa “essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per particolari categorie di atti” (comma secondo, art. 113).Pur senza entrare nell’ormai più che secolare dibattito in ordine alla ricostruzione della posizione giuridica di interesse legittimo, può affermarsi che quest’ultimo costituisce una posizione sostanziale della quale è titolare un soggetto e che esprime un interesse del soggetto medesimo ad un bene della vita (utilità), in collegamento con l’esistenza e l’esercizio di un potere della pubblica amministrazione (si veda, sul punto, almeno Corte Cost. n. 204/2004). Di modo che, allorché tale soggetto si ritenga leso dall’esercizio ovvero dal mancato esercizio del potere amministrativo, egli agisce in giudizio, attraverso l’impugnazione del provvedimento lesivo, non già per il ristabilimento della legittimità amministrativa violata – come pure risalentemente si è sostenuto – ma per la tutela di una situazione sua propria, che intende difendere da una compressione derivante dall’esercizio del potere amministrativo (interesse legittimo cd,. oppositivo), ovvero, al contrario, che intende affermare attraverso l’esercizio, negato dall’amministrazione, del potere amministrativo (interesse legittimo cd. pretensivo).Ciò che, quindi, caratterizza l’interesse legittimo – e che costituisce la differenza essenziale dello stesso dal diritto soggettivo – è la sua inerenza alla esistenza e, soprattutto, all’esercizio del potere amministrativo: l’interesse legittimo, infatti, non è percepibile sul piano, per così dire, “statico”, senza, cioè, che la Pubblica Amministrazione abbia esercitato o negato di esercitare, nei confronti del soggetto, il potere del quale essa è titolare. Anzi, è appena il caso di osservare che proprio questa relazione “dinamica”, questa percezione dell’interesse legittimo non come una posizione sostanziale in sé considerabile, ma come posizione volta alla verifica del legittimo esercizio del potere amministrativo, con finalità di conservazione o di acquisizione di utilità giuridicamente rilevanti al proprio patrimonio giuridico, ha fatto spesso dubitare della stessa “sostanzialità” della posizione, ritenendosi, invece, che essa si risolva in una sorta di particolare forma di legittimazione ad adire il giudice, fondata non già su una posizione sostanziale, ma su una situazione di fatto, particolare e differenziata, in cui viene a collocarsi un soggetto nei confronti della pubblica amministrazione, rispetto a tutti gli altri soggetti dell’ordinamento.Peraltro, proprio questo aspetto “dinamico” di relazione con l’esercizio del potere amministrativo e, corrispettivamente, la connessa esigenza di tutela avverso un esercizio di potere non satisfattorio e ritenuto illegittimo, proprio tale aspetto, dunque, tende a confondere caratteristiche proprie della posizione sostanziale di interesse legittimo, con quelle della condizione dell’azione rappresentata dall’interesse ad agire.Non a caso, quindi, allorché si esaminano le tradizionali caratteristiche dell’interesse - che si assume dover essere, secondo una triade d concetti ampiamente e tradizionalmente affermata, “personale, diretto ed attuale” (sostituendosi, in alcuni casi, all’aggettivo “diretto” quello di “concreto”) - si osserva che, spesso al di là delle formali enunciazioni, tali caratteristiche, in tutto o in parte, vengono di volta in volta attribuite ora all’interesse legittimo come posizione sostanziale, ora all’interesse a ricorrere come condizione dell’azione, e quindi come istituto processuale.Per quel che interessa nella presente sede, occorre affermare che la posizione dell’interesse legittimo presuppone ed esprime necessariamente una relazione intercorrente tra un soggetto che ha (o intende ottenere) una determinata utilità (quella relazione, cioè, che viene riferita ad un “bene della vita”, terminologia fatta propria anche da Cass. Sez. Un., n. 500/1999), e la Pubblica Amministrazione nell’esercizio di un potere ad essa attribuito dall’ordinamento giuridico. Tale relazione, riguardata dalla posizione del privato, può essere:- sia volta a conseguire un’utilitas consistente nel neutralizzare l’esercizio del potere amministrativo, a tutela di un patrimonio giuridico già esistente che verrebbe compresso dall’esercizio del potere amministrativo medesimo (situazione nella quale ormai si ritiene generalmente ricorrere quella species del genus interesse legittimo definibile quale interesse legittimo oppositivo e nell’ambito della quale la definizione di “bene della vita”, estremamente affine a quella di “bene” ex art. 810 c.c., non è suscettibile di determinare perplessità e/o fraintendimenti); - sia volta ad ottenere l’esercizio del potere amministrativo negato dall’amministrazione, attraverso il quale si intende conseguire un ampliamento del proprio patrimonio giuridico (cd. interesse legittimo pretensivo), situazione nella quale il concetto di “utilitas”, più che costituire una specificazione del “bene della vita”, si presenta come concetto sostitutivo e più adeguato di questo, al fine di definire il “lato interno” e “sostanziale” della posizione giuridica del privato.In ambedue le ipotesi, quindi, esiste un rapporto diretto ed immediato tra l’esercizio del potere amministrativo (e ciò in cui esso si sostanzia, cioè il provvedimento amministrativo) e l’interessato all’esercizio del potere medesimo, Tale relazione diretta si concretizza nel fatto che il provvedimento amministrativo ed suoi effetti interessano direttamente (ed univocamente) il patrimonio giuridico di un determinato soggetto, in senso compressivo o ampliativo.Il primo riflesso di tale relazione diretta ed immediata è rappresentato dalla cd. partecipazione procedimentale, dalla possibilità, cioè, riconosciuta a titolari di posizioni qualificate (dall’essere interessate all’esercizio del potere) al modo stesso, epifanico, del “farsi” del potere amministrativo, alla costruzione delle determinazioni della pubblica amministrazione, e ciò nella sede che rappresenta plasticamente il confronto e l’interrelazione tra il privato portatore di un interesse legittimo e l’amministrazione titolare di un potere pubblico, sede che è rappresentata, appunto, dal procedimento amministrativo. Proprio in virtù della relazione diretta ed immediata che deve intercorrere tra potere amministrativo e posizioni di interesse legittimo, l’art. 7 l. n. 241/1990 individua i soggetti che, in quanto titolari di determinate posizioni che saranno interessate dal provvedimento finale, devono essere destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, onde essere messi in condizione di partecipare al medesimo, svolgendovi attività riconducibile ad una forma di tutela – anticipata e “procedimentale” – della propria posizione giuridica. Ed a fronte della chiara individuazione operata dal citato art. 7, il successivo art. 9 individua ancora – quali soggetti distinti dai precedenti – coloro che possono partecipare al processo, in quanto vi hanno interesse, con ciò dimostrandosi come, anche nell’ambito del procedimento amministrativo, l’esercizio del potere amministrativo non determina di per sé posizioni indifferenziate, tutte riconducibili all’interesse legittimo, e come tali tutte meritevoli dell’identica tutela a questo riconosciuta.Ulteriore riflesso della relazione diretta ed immediata tra soggetto titolare di interesse legittimo e pubblica amministrazione è rappresentato dal potere di agire in giudizio per la tutela del proprio interesse legittimo compromesso dall’esercizio o dal mancato esercizio (provvedimento negativo) del potere amministrativo.Il giudizio amministrativo, nella sua forma di giudizio impugnatorio di atti, tende ad assicurare al soggetto che si ritiene leso un vantaggio, che, attraverso l’eliminazione del provvedimento lesivo, consiste o nel recuperare la pienezza del proprio patrimonio giuridico (situazione tipica allorché si è in giudizio per la tutela di c.d. interessi legittimi oppositivi), ovvero nel conseguire (o tentare di conseguire) attraverso l’esercizio del potere amministrativo un ampliamento del proprio patrimonio giuridico (con margini di minore o maggiore certezza, a secondo che tale ampliamento derivi dall’esercizio di potere discrezionale o vincolato, e che dunque si riflettono sulla caratterizzazione ontologica dell’ “utilitas”).Ma, in ambedue le ipotesi, l’effetto proprio della sentenza costitutiva di annullamento si produce direttamente sul patrimonio giuridico del soggetto che ha instaurato – volente o nolente - una particolare relazione con la pubblica amministrazione, vuoi perché è l’amministrazione stessa che, unilateralmente e procedendo ex officio, ha intercettato la sua situazione giuridica, vuoi perché, al contrario, è stato il soggetto, attraverso una propria iniziativa di avvio procedimentale, a postulare l’esercizio (poi negato) del potere amministrativo.Alla luce di quanto sin qui esposto, può allora affermarsi che le caratteristiche di “personale” e “diretto”, che devono assistere l’interesse legittimo, svolgono, sul piano sostanziale, anche il ruolo di definire l’ambito della (possibile) titolarità della posizione giuridica, il riconoscimento e tutela della medesima da parte dell’ordinamento giuridico. Nell’ambito della situazione dinamica in cui si pone l’esercizio del potere amministrativo, dunque, l’interesse è “personale” in quanto esso si appunta solo in capo al soggetto che si rappresenta come titolare, non è trasferibile né è consentito al soggetto ampliarne o comunque modificarne l’ambito di titolarità (inter vivos o mortis causa); ed è altresì (inscindibilmente con la prima caratteristica), anche “diretto”, in quanto il suo titolare è posto in una relazione di immediata inerenza con l’esercizio del potere amministrativo (per essere destinatario dell’atto e/o per avere nei confronti dell’atto una posizione opposta (speculare) a quella del destinatario diretto). Da ciò consegue che non possono esservi posizioni di interesse legittimo nei confronti della Pubblica amministrazione in esercizio del potere amministrativo conferitole dall’ordinamento, che non siano quelle (e solo quelle) che sorgono per effetto dello stesso statuto normativo del potere, nell’ambito del rapporto giuridico di diritto pubblico, (pre)configurato normativamente. Allo stesso tempo, non può esservi titolarità di interesse legittimo che trovi la propria fonte in rapporti giuridici di diritto privato (quale che ne sia la fonte, contrattuale o meno) intercorrenti con il titolare (in modo personale e diretto) della predetta posizione di interesse legittimo.Laddove, dunque, gli attributi di “personale” e “diretto” attengono all’interesse legittimo in quanto posizione sostanziale, e consentono di circoscriverne la titolarità, l’ulteriore attributo di “attuale”, attiene alla proiezione processuale della posizione sostanziale, alla emersione della esigenza di tutela per effetto di un atto concreto e sincronicamente appezzabile di esercizio di potere, che renda dunque necessaria l’azione in giudizio, onde ottenere tutela, e quindi “utile”, a tali fini, la pronuncia del giudice. In definitiva, può affermarsi che il rapporto intercorrente tra un soggetto ed un bene della vita (utilità) costituisce il cd. “lato interno” della posizione sostanziale di interesse legittimo, laddove la relazione intercorrente tra soggetto e pubblica amministrazione, avente riferimento al medesimo bene, costituisce il cd. lato esterno di tale posizione (una particolare forma di “rapporto giuridico”).Come si è detto, è l’esistenza della posizione giuridica così strutturata che determina una pluralità di situazioni, quali la partecipazione procedimentale (definibile anche come tutela anticipata della posizione nel procedimento). E’ tale posizione giuridica, nei sensi sopra descritti, che legittima al ricorso avverso l’atto amministrativo lesivo, se ed in quanto, attraverso l’annullamento dell’atto, si conserva o consegue (o si può conseguire, anche attraverso il riesercizio del potere amministrativo) quella utilità d cui si è, o si ritiene di dovere diventare, o si intende diventare, “titolare”.Ma l’ampliamento o la compressione del patrimonio giuridico, come si è già avuto modo di osservare, devono derivare direttamente dall’esercizio del potere amministrativo. Tale situazione risulta evidente in ambedue le specie di interesse legittimo, in quanto:- nell’interesse legittimo oppositivo, la sfera giuridica collegata all’esercizio del potere amministrativo è direttamente risultante dalla stessa tipologia del potere amministrativo esercitato e dalle finalità di interesse pubblico che l’amministrazione intende perseguire; essa, dunque, si può dire che è individuata dalla stessa amministrazione, allorché il procedimento amministrativo è avviato ex officio (senza, normalmente, intercettare la presenza di contro interessati). Sul piano processuale, tale situazione da luogo a impugnazione di provvedimenti amministrativi e, normalmente, a sentenze di annullamento cd. autoesecutive;;- nell’interesse legittimo pretensivo, invece, la sfera giuridica che si collega all’esercizio del potere amministrativo ampliativo della medesima non può che essere quella del soggetto che, trovandosi in una determinata situazione, postula, in virtù di una pluralità di presupposti (normativamente previsti ed in fatto riscontrati), l’esercizio del potere amministrativo, nell’ambito di un procedimento con avvio ad istanza di parte. E’ a tale situazione che corrisponde spesso anche la presenza di ulteriori posizioni sostanziali (di interesse legittimo oppositivo rispetto all’emanazione dell’atto postulato) proprie dei c.d. contro interessati. Sul piano processuale, il giudizio impugnatorio ha ad oggetto provvedimenti negativi (o cd. silenzi-inadempimento), al fine di ottenere, anche, se necessario, per il tramite del giudizio di ottemperanza, l’esercizio già negato (o non ottenuto) del potere amministrativo.Alla luce di quanto esposto, appare dunque possibile affermare che, laddove, a seguito di un procedimento amministrativo conseguente ad una istanza proposta dal soggetto interessato, l’amministrazione emani un provvedimento negativo, neghi cioè al soggetto istante il provvedimento (autorizzatorio, concessorio) da questi richiesto, è l’interesse legittimo pretensivo del richiedente insoddisfatto ad essere stato leso (ovviamente, laddove l’atto sia illegittimo) ed è quindi l’istante insoddisfatto l’unico soggetto legittimato a richiedere, attraverso il ricorso impugnatorio del provvedimento medesimo, la tutela giurisdizionale.Allo stesso modo, e per quel che rileva nel caso di specie, nel caso di provvedimenti che incidono sul patrimonio giuridico preesistente dell’interessato, non può che essere tale soggetto il titolare della posizione di interesse legittimo, fondante legittimazione attiva ed interesse ad agire in giudizio, onde ottenere tutela del bene della vita dall’illegittimo esercizio del potere amministrativo.»

Sintesi: La legittimazione al ricorso consiste nella titolarità in capo a colui che propone il ricorso di una situazione differenziata e giuridicamente rilevante, che valga a differenziare la sua pretesa da quella del quisque de populo.

Estratto: «6.1. E’ noto che affinché il processo amministrativo volto all’impugnazione di provvedimenti illegittimi possa pervenire ad una decisione di merito è necessario che il ricorrente risulti titolare sia della legittimazione al ricorso, sia dell’interesse al ricorso.
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Sintesi: La sussistenza della legittimazione ad agire ed a contraddire alla domanda va riscontrata da parte del giudice esclusivamente alla stregua della fattispecie materiale e giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.

Estratto: «Il primo motivo di ricorso denunzia "Falsa applicazione di norme di diritto", censurando al sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile per novità l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta B. per la prima volta in sede di appello nonostante che l'eccezione stessa, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio dal giudice...
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Sintesi: L'eccezione di difetto di legittimazione attiva può essere proposta per la prima volta in appello se la questione non è stata espressamente delibata dal giudice di prime cure; in caso contrario la statuizione deve essere oggetto di gravame.

Sintesi: Il ricorrente deve dimostrare la propria legittimazione ad impugnare solo qualora questa sia contestata in giudizio.

Sintesi: Ove la contestazione di difetto di legittimazione attiva venga sollevata per la prima volta in appello, al ricorrente in primo grado deve essere consentita una compiuta difesa mediante la produzione dei documenti che non è stato necessario esibire di fronte al primo giudice.

Estratto: «2. Deduce in primo luogo l’appellante l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione del ricorrente il quale, nella prima fase del giudizio, non ha dimostrato un interesse differenziato all’impugnazione.Al riguardo, sarebbe irrilevante la produzione del contratto di compravendita del terreno confinante...
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Sintesi: La legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento e postula l'esistenza di un interesse attuale e concreto all'annullamento dell'atto.

Estratto: «Tutto ciò premesso, la presente impugnativa, appunto rivolto avverso provvedimento di immissione in possesso a seguire la vicenda contrattuale innanzi richiamata, deve ritenersi inammissibile per difetto non già di interesse delle odierne ricorrenti, ma di legittimazione attiva. Del resto, la verifica dell'esistenza della legittimazione attiva e passiva delle parti attiene ad una condizione dell'azione, riguarda la regolarità processuale del contraddittorio e deve essere svolta dal giudice d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 5 maggio 2010 , n. 1230).Orbene, principio fondamentale nel nostro ordinamento è quello secondo cui la possibilità di agire in giudizio è riconosciuta (e consentita) a colui che vanti un interesse personale qualificato. In relazione poi al diritto processuale amministrativo sono richiesti, ai fini di individuare la condizione dell'azione, due fattori legittimanti la proposizione del ricorso: il primo, la sussistenza di una situazione giuridica qualificata, di interesse differenziato rispetto a tutti gli altri soggetti, in virtù del quale il soggetto titolare della stessa acquisisce la c.d."legitimatio ad causam"; il secondo costituito dall'effettività ed attualità della lesione subita, lì dove occorre un pregiudizio concreto subito da un soggetto, secondo il canone di cui all'art. 100 c.p.c., applicabile pienamente al processo amministrativo ("legitimatio ad processum") (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 26 febbraio 2010 , n. 536). In altri termini, la legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento e postula l'esistenza di un interesse attuale e concreto all'annullamento dell'atto; altrimenti l'impugnativa verrebbe degradata al rango di azione popolare a tutela dell'oggettiva legittimità dell'azione amministrativa , con conseguente ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la normativa legislativa e quella costituzionale hanno attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 28 agosto 2001 , n. 4544).»

Sintesi: La legittimazione a ricorrere nel giudizio amministrativo richiede la titolarità di una posizione giuridica vantata e l’incisione della stessa da parte di un atto amministrativo o la dimostrazione di possedere la titolarità di una posizione giuridica differenziata rispetto al provvedimento impugnato e di aver subito una lesione attuale di tale interesse da parte dell’atto impugnato.

Estratto: «2) Con il primo motivo del ricorso di cui al R.G. n. 4096/2006 la Geriart S.a.s. eccepiva il difetto di legittimazione passiva rispetto ad entrambi i provvedimenti gravati, per essere stata la società del tutto estranea al compimento delle opere in questione, in quanto gli interventi sarebbero stati posti in essere prima della stipula del contratto di locazione...
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Sintesi: La legittimazione ad agire contro una procedura espropriativa spetta ai proprietari dei terreni colpiti e anche a tutti i soggetti titolari di un interesse qualificato ad essi ricollegabile, che deve essere provato sulla base di un titolo giuridico.

Sintesi: Ai fini della legittimazione ad agire contro una procedura espropriativa, in presenza di oggettivi elementi che comprovano l’effettiva titolarità - o quanto meno la disponibilità giuridicamente qualificata – dei terreni da parte dei ricorrenti, non merita accoglimento l’argomentazione circa la non piena corrispondenza tra le descritte situazioni giuridiche e le risultanze catastali, avendo queste ultime, come noto, funzione di mera pubblicità - notizia, che non consente loro di incidere sulla titolarità dei beni e neppure sull'opponibilità ai terzi dei relativi atti di trasferimento della proprietà o del possesso.

Estratto: «Non merita accoglimento l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall’Amministrazione regionale, la quale sostiene che i ricorrenti non avrebbero adeguatamente dimostrato di essere proprietari delle aree oggetto dell’impugnato procedimento ablatorio.Giova premettere, sul punto, che secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, dalla quale non v’è motivo per discostarsi, la legittimazione ad agire contro una procedura espropriativa spetta ai proprietari dei terreni colpiti e anche a tutti i soggetti titolari di un interesse qualificato ad essi ricollegabile, che deve essere provato sulla base di un titolo giuridico (cfr. Consiglio di stato, Sez. IV, 18 giugno 2008, n. 3033).Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, tale prova sia stata adeguatamente raggiunta.Rilevano a tal fine, in primo luogo, i seguenti atti versati in giudizio da parte ricorrente: - l’atto del 21 maggio 1951, relativo alla Partita catastale 730, Foglio 11, Mappale 36 sub A e D e atto del 4 luglio 1993 relativo alla Partita catastale 730, Foglio 11, Mappale 36 sub B: allegati 1 e 2 al II Fascicolo di parte ricorrente; - l’atto 10 maggio 2006, relativo alla Partita catastale 730, Foglio 11, Mappale 396: III Fascicolo di parte ricorrente; - la scrittura privata 10 maggio 2006, attestante la proprietà - o quanto meno il possesso - risalente negli anni e basato su accordo di permuta, dei terreni distinti al Foglio 10, Mappale 1620, da parte del sig. Giuseppino Cuccu e dei suoi figli Antonio, Virgilio, Rosina e Salvatore.A tali elementi documentali si aggiunge il fatto che la stessa Regione Sardegna ha mostrato di considerare i ricorrenti, nel corso dell’intero iter procedimentale, quali legittimi proprietari o, quanto meno possessori, dei terreni in espropriazione, come si evince dal tenore dello stesso Piano Particellare delle Espropriazioni (doc. 24 di parte resistente), dell’atto di pubblicazione delle aree interessate (nota R.A.S. 18 giugno 2007, n. 6010), nonché della nota R.A.S. 6 marzo 2007, n. 2638, ove l’Amministrazione resistente espressamente “prende atto dell’intervenuta permuta, non risultante dalle registrazioni catastali”, in favore dei ricorrenti, del sopraindicato areale di cui al Foglio 10 e Mappale 1620.Ritiene, quindi, il Collegio, che in presenza di tali oggettivi elementi che comprovano l’effettiva titolarità - o quanto meno la disponibilità giuridicamente qualificata – dei terreni in oggetto da parte dei ricorrenti, non meriti accoglimento l’argomentazione difensiva della Regione circa la non piena corrispondenza tra le descritte situazioni giuridiche e le risultanze catastali, avendo queste ultime, come noto, funzione di mera pubblicità - notizia, che non consente loro di incidere sulla titolarità dei beni e neppure sulla opponibilità ai terzi dei relativi atti di trasferimento della proprietà o del possesso.»

Sintesi: Sussiste la legittimazione attiva ad impugnare gli atti del procedimento di chi risulti proprietario producendo a tal fine titolo di provenienza; irrilevante al contrario l’eventuale mancato tempestivo aggiornamento e voltura dei dati catastali, dal momento che quest’ultimo registro svolge una funzione di pubblicità legale, ma non ha certamente funzione costitutiva dei diritti dominicali sugli immobili a favore dei titolari in esso indicati.

Estratto: «1.1- Eccepisce la difesa dell’ente che la ricorrente non avrebbe provato la legittimazione attiva al ricorso, essendosi semplicemente dichiarata proprietaria dell’area, mentre le particelle oggetto di esproprio risulterebbero catastalmente intestate a Sciacca Giuseppe.L’eccezione è infondata.In allegato al ricorso risulta prodotto (all. 13) atto notarile di compravendita del 31.05.2005, intervenuto fra Sciacca Giuseppe e l’odierna ricorrente, avente ad oggetto il trasferimento di proprietà delle particelle oggetto della procedura per cui è causa. Irrilevante risulta, quindi, l’eventuale mancato tempestivo aggiornamento e voltura dei dati catastali, dal momento che quest’ultimo registro svolge una funzione di pubblicità legale, ma non ha certamente funzione costitutiva dei diritti dominicali sugli immobili a favore dei titolari in esso indicati (cfr., Comm. Trib. Centr. n. 4162/1996 “I risultati catastali, in funzione dei quali sono redatte le schede, non attribuiscono la proprietà degli immobili ivi descritti, ma forniscono solo i dati descrittivi degli immobili per scopi specificatamente fiscali”; Cass., II, n. 16853/2005 “l'identificazione catastale è richiesta al fine di consentire la trascrizione che non ha alcuna efficacia sostanziale, adempiendo alla limitata funzione di rendere l'atto opponibile ai terzi in caso di conflitto tra più acquirenti del medesimo immobile”).»

Sintesi: Il “livello”, o “precario” è riconducibile all’enfiteusi; ne consegue che il livellario è titolare di una posizione differenziata – al pari dell’enfiteuta – che lo legittima ad impugnare gli atti di una procedura espropriativa; ciò in considerazione dei penetranti poteri che lo stesso esercita sul fondo (al pari dell’enfiteuta).

Estratto: «La questione da risolvere, articolata come censura sostanzialmente unitaria, da parte del ricorrente (sia pur sotto il duplice, concorrente, profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria), investe il quesito se la notifica degli atti espropriativi, concernenti la procedura ablatoria in oggetto, condotta dal Comune di Montoro Superiore, andasse effettuata – com’è in effetti avvenuto – nei confronti dell’Arciconfraternita dello Spirito Santo, concedente, ovvero di Rocco Felice, livellario.Se, infatti, si ritenesse che la notifica degli atti espropriativi sia stata regolarmente effettuata, dal Comune, nei confronti dell’ente che ha concesso il “livello” in questione, verrebbe meno l’unica doglianza esposta da parte ricorrente ed il ricorso – e la pedissequa domanda di risarcimento del danno – non potrebbero, evidentemente, essere accolti.Al riguardo, appare opportuno un inquadramento storico del livello o precario (che mutua il suo nome da libellus, vale a dire dal documento, in cui si consacrava il contratto, costituente il rapporto): come è stato affermato in dottrina, esso differiva dal censo perché, dei vari obblighi gravanti sul livellario, nel censo non vi era che quello del pagamento di un tenue canone; il livello, inoltre, era ampiamente usato nel Medioevo, soprattutto fra privati e chiese e si configurava originariamente come una vendita per un certo termine, allo scadere del quale il contratto si poteva rinnovare versando nuovamente il corrispettivo (detto esso stesso livello, o anche pensio, censo); il concedente rimaneva, pertanto, domino diretto, e così la Chiesa s’avvalse di questa figura per effettuare concessioni temporanee del godimento di fondi a cittadini, su richiesta di questi, contro pagamento del canone, mentre alla morte del livellario la piena proprietà tornava alla Chiesa concedente.Spesso si ebbero più livelli sullo stesso immobile; il contratto aveva durata lunga, anche per più generazioni, o perpetua, e comprendeva l’obbligo di miglioria, oltre al pagamento del canone cui si aggiungevano talora altre prestazioni o servigi e pattuizioni varie.Sempre secondo la dottrina, il livello finì, successivamente, per confondersi e unificarsi completamente con l’enfiteusi – e così il corrispettivo del livello, col canone di questa – già prima delle codificazioni moderne (lo stesso dicasi per le norme sul diritto di prelazione, sui laudemi, ecc.): e perciò le leggi eversive dichiararono applicabili anche ai livelli le norme sull’enfiteusi (oggi art. 957 ss., c.c.).Emerge, quindi, un primo dato di fatto, vale a dire che, secondo un’esegesi di tipo storico - sistematico, il livello è un diritto reale, assimilabile all’enfiteusi, con la conseguenza che è alla disciplina di quest’istituto che occorre, secondo il Tribunale, far riferimento, per la soluzione del problema che ci occupa.Orbene, è noto che l’enfiteusi rappresenta un diritto reale di godimento, in favore del concessionario sul fondo, che rimane in proprietà del concedente; analogamente deve ritenersi che accada nel caso in esame; si confronti, del resto, la seguente massima, nella quale le due posizioni (del livellario e del concedente) sono, per l’appunto, ricostruite in tali termini: “Il diritto di prelazione e di retratto agrario non spetta al livellario né al nudo proprietario di terreni confinanti con quello offerto in vendita” (Corte appello Firenze, 8 gennaio 1981, Salvatore c. Di Nucci e altro, in Riv. dir. agr. 1981, II, 261). La correttezza di tale impostazione è confermata dalla lettura della parte motiva della sentenza del T. A. R. Toscana, Sezione Seconda, n. 5055 del 2003 (disp. n. 14/2004) secondo cui nell’ambito dei soggetti, legittimati ad impugnare gli atti di una procedura ablatoria, è compreso anche il livellario: in particolare detta sentenza, nel richiamare una precedente decisione (del T. A. R. Campania Napoli, Sezione Quinta, 15 luglio 1994, n. 305), poneva in risalto come il livello costituisse un diritto sul fondo, i cui contenuti erano assimilabili a quello d’enfiteusi, e come il livellario fosse titolare di una posizione differenziata e qualificata, ed avesse quindi interesse ad impugnare il provvedimento espropriativo. Dal che emergono due dati assai rilevanti, ai fini della questione in esame, vale a dire che è ulteriormente confermata la riconduzione del “livello”, o “precario”, all’enfiteusi; e, soprattutto, che il livellario è titolare di una posizione differenziata – al pari dell’enfiteuta – che lo legittima ad impugnare gli atti di una procedura espropriativa.Tale seconda affermazione della giurisprudenza riveste, a parere del Tribunale, una particolare importanza: il riconoscimento, in favore del livellario, del diritto a ricorrere avverso gli atti ablativi costituisce un risultato, cui può pervenirsi solo per via interpretativa, in considerazione dei penetranti poteri che lo stesso, com’è innegabile, esercita sul fondo (al pari dell’enfiteuta): ciò, peraltro, non esclude, ed anzi necessariamente implica, che tale potere (di gravare gli atti espropriativi) debba esser riconosciuto, in primis, al concedente del diritto (di cd. “precario”), che è, e resta, proprietario, fino all’affrancazione (com’è, e resta, proprietario, fino all’affrancazione, il concedente nell’enfiteusi).»

Sintesi: La Provincia non è legittimata ad impugnare in giudizio atti lesivi degli interessi dell'Autorità di Ambito Territoriale, come delibere degli enti locali consorziati che non rispettino le decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti o delibere regionali che incidano sulle modalità di organizzazione dell'ambito territoriale ottimale.

Estratto: «2. Il Collegio presta infatti adesione a quanto affermato recentemente su simile controversia coinvolgente l’A.T.O. n. 4 dal Consiglio di Stato; in particolare il giudice di appello ha affermato, riformando le sentenze nn. 134 e 135 del 23 febbraio 2007 della sezione sopra citate e dichiarando di conseguenza inammissibili i ricorsi originari, che alla provincia “non compete … un autonomo potere di intraprendere iniziative davanti al giudice amministrativo per la verifica della legittimità dei deliberati degli enti locali consorziati …” (rectius convenzionati), dato che l’Autorità d’ambito “costituisce una struttura organizzativa dotata di soggettività giuridica, anche se priva di personalità giuridica (la disposizione di cui all’art. 148 del D. L.vo 3 aprile 2006 n. 152 che gliela attribuisce è successiva agli atti impugnati in questa sede)”, cosicché “eventualmente, la Provincia di Latina avrebbe potuto attivare i previsti poteri di intervento d’ufficio della Regione per il caso di mancata osservanza delle decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti da parte degli enti locali, ai sensi dell’art. 6, comma 3-bis, di cui alla L.R. n.6/1996, ma non impugnare direttamente davanti al giudice amministrativo i deliberati degli enti locali consorziati” (Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2008, nn. 4281 e 4282).3. Come si vede, si tratta di argomentazioni che sono applicabili anche alla controversia all’esame in cui la provincia di Latina, in pratica sostituendosi all’Autorità d’ambito, contesta un deliberato della regione Lazio attinente a organizzazione e funzionamento dell’A.T.O. 4. La giustificazione dell’inammissibilità risiede nell’imputazione soggettiva del potere di intraprendere iniziative giudiziarie a tutela degli interessi dell’Autorità d’ambito in capo all’Autorità stessa – e per essa al suo organo deliberativo, vale a dire la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di provincia – stante la sua natura di soggetto giuridico autonomo (e distinto dalla provincia). In questa prospettiva non muta pertanto la conclusione il rilievo che nella fattispecie oggetto di impugnazione è una delibera della regione Lazio mentre nei giudizi definiti dal Consiglio di Stato veniva in rilievo l’impugnazione di deliberati adottati da consigli di enti convenzionati;4. Né le argomentazioni del Consiglio di Stato appaiono smentite dalle critiche sviluppate contro le stesse dal difensore della provincia alla pubblica udienza.E infatti non è stato fornito alcun valido argomento che confuti il presupposto fondamentale su cui si reggono le citate pronunce del Consiglio di Stato, cioè l’alterità soggettiva di provincia (o meglio della provincia di Latina) e dell’Autorità d’ambito; se quest’ultima è soggetto giuridico distinto dalla provincia è chiaro che essa assume le proprie determinazioni, ivi comprese quelle relative alla iniziative giudiziarie da intraprendersi avverso atti e comportamenti non solo di singoli enti convenzionati ma anche di qualsiasi altro soggetto incidenti su suoi interessi, a mezzo dell’organo competente, cioè della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle province costituenti l’ambito, cui pertanto la provincia di Latina non può sostituirsi, in applicazione dei principi generali in materia di sostituzione processuale; in questa prospettiva l’affermazione del difensore, più volte ripetuta secondo cui la provincia di Latina si identifica con il soggetto Autorità d’ambito, per quanto suggestiva, resta priva di supporto giuridico.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.