Dalla pregressa partecipazione procedimentale non discende automaticamente la legittimazione ad agire

Sintesi: La legittimazione ad agire non può discendere automaticamente dalla pregressa partecipazione procedimentale, atteso che quest’ultima, a differenza della prima, può trovare piena giustificazione in una finalità collaborativa, che non presuppone la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata, requisito necessario, invece, per riconoscere in capo a chi agisce la legittimazione processuale.

Estratto: «2. Preliminarmente, va confermata la statuizione del TRGA di Trento, sull’estromissione dal giudizio della Federazione provinciale C.. Infatti, secondo l’orientamento costante di questo Consiglio, non può riconoscersi legittimazione a ricorrere alle associazioni sindacali quando l’interesse dedotto in giudizio riguardi una parte soltanto degli associati o in ogni caso in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte, sussistendo in questo caso un conflitto di intere... _OMISSIS_ ...dei suoi associati (Cons. St., Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2208; Id., Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2804; Id., 22 aprile 1996, n. 523). Nella fattispecie non vale a fondare la legittimazione della Federazione provinciale Coldiretti, l’asserito interesse alla legittimità degli atti impugnati, giacché la presenza di una posizione giuridica soggettiva legittimante va comunque traguardata sulla scorta di un interesse materiale concreto, che nella controversia in esame non risulta individuato. Inoltre, la potenziale contrarietà dell’azione spiegata dalla Federazione provinciale Coldiretti, che sagoma la sua reazione processuale su quella dei precedenti affittuari dei terreni, con l’interesse di quelli tra i suoi associati che hanno inteso partecipare alla procedura di gara è sufficiente, per ritenere sussistente una ragione di impedimento al riconoscimento della legittimazione a ricorrere. Del pari, la legittimazione ad agire non può discendere automaticamente... _OMISSIS_ ...a partecipazione procedimentale, atteso che quest’ultima, a differenza della prima, può trovare piena giustificazione in una finalità collaborativa, che non presuppone la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata, requisito necessario, invece, per riconoscere in capo a chi agisce la legittimazione processuale.»

Sintesi: E' principio generale (oggi formalizzato anche dall’art. 8, 4° comma della l. 7 agosto 1990 n. 241), quello che limita la rilevazione della violazione delle facoltà partecipative solo al «soggetto nel cui interesse» l’istituto partecipativo è previsto; la violazione della facoltà di presentare osservazioni da parte di altri soggetti non destinatari della comunicazione di inizio procedimento deve pertanto essere sollevata da parte dei soggetti eventualmente lesi e non da chi ha comunque esercitato le proprie facoltà di partecipazione procedimentale.

Estratto:... _OMISSIS_ ...mento al quarto motivo, è sufficiente solo precisare come l’apporto consultivo previsto dall’art. 16, 5° comma della l.r. 11 maggio 2001, n. 13 (norme regionali in materia di opere e lavori pubblici) debba essere acquisito anche solo con riferimento all’area ritenuta, sulla base di una valutazione discrezionale, maggiormente idonea dall’Amministrazione procedente e non su tutte le aree potenzialmente suscettibili di utilizzazione.Il primo dei motivi aggiunti depositati in data 4 gennaio 2010 (relativo alla violazione della possibilità per i privati di presentare osservazioni derivante dall’errata interpretazione della previsione dell’art. 12, 3° comma della l.r. 22 febbraio 2005, n. 3, che, in una corretta lettura, non legittimerebbe l’approvazione immediata della variante, ma imporrebbe pur sempre la necessità di seguire la struttura bifasica adozione/approvazione tradizionalmente propria della materia urbanistica), si r... _OMISSIS_ ... un vero e proprio errore di prospettiva; a questo proposito è, infatti, indubbio come le ricorrenti ,pur avendo esercitato le proprie facoltà partecipative nel procedimento, si ritengono abilitate a dedurre la violazione delle facoltà partecipative di «altri terzi eventualmente interessati non…posti in grado di presentare osservazioni in mancanza della pubblicazione e dovuta pubblicità della delibera di adozione».La tesi trova però irrimediabile ostacolo nel principio generale (oggi formalizzato anche dall’art. 8, 4° comma della l. 7 agosto 1990 n. 241) che limita la rilevazione della violazione delle facoltà partecipamentali solo al «soggetto nel cui interesse» l’istituto partecipativo è previsto; la violazione della facoltà di presentare osservazioni da parte di altri soggetti non destinatari della comunicazione di inizio procedimento doveva pertanto essere sollevata da parte dei soggetti eventualmente lesi e non dalle ri... _OMISSIS_ ...nno comunque esercitato le proprie facoltà di partecipazione procedimentale.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.