La revoca della patente

La revoca della patente


La revoca della patente (ovvero del certificato d’idoneità alla guida del ciclomotore) è un provvedimento amministrativo avente una natura ablativa totale: infatti la circolazione successiva alla revoca è sanzionata penalmente dal legislatore come se il conducente non avesse mai conseguito il titolo autorizzativo .

Tuttavia tale atto dell’amministrazione non costituisce un’interdizione alla guida avente carattere di definitività poiché il soggetto destinatario di tale provvedimento potrà conseguire una nuova patente di guida ovvero un nuovo certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori, una volta che siano venuti meno i presupposti che ne hanno determinato l’emanazione.
Comunque qualora la revoca sia una sanzione accessoria, l’interessato non potrà conseguire una nuova patente o un nuovo certificato prima che sia trascorso almeno un anno dal giorno in cui il prov... _OMISSIS_ ...voca è divenuto definitivo .
La revoca costituisce uno dei simboli del potere che ha l’amministrazione di revocare gli atti che non corrispondano più a quell’interesse pubblico che ne aveva ispirato il rilascio ossia, alla sicurezza della circolazione stradale .

È possibile dire come tale provvedimento amministrativo sia connotato da una finalità che ha sì una natura duplice ma che è ricomponibile in un unicum. Sicuramente la revoca della patente è predisposta per tutelare la pubblica incolumità da comportamenti che, se non hanno ancora provocato danni sono nondimeno estremamente pericolosi. Tuttavia non sussiste dubbio alcuno sulla natura afflittiva del provvedimento in questione che può colpire il destinatario per comportamenti che possono addirittura essere del tutto estranei alla circolazione stradale.

Infatti la revoca è disposta non solo per la perdita dei requisiti fisici o psichici richiesti per la conduzio... _OMISSIS_ ...o, ma anche nel caso in cui il destinatario del provvedimento venga dichiarato dall’autorità giudiziaria un delinquente professionale, abituale o per tendenza .

Il legislatore ha previsto altresì un’eccezione all’articolo 130 lettera c) del c.d.s. In questa norma ha contemplato un’ipotesi in cui il provvedimento de quo non ha una natura sanzionatoria, ovvero preventiva, ma utilitaristica: tale fattispecie prevede che la patente di guida venga revocata qualora il titolare della stessa ne consegua una nuova in uno Stato estero. Questa ipotesi si spiega con la consapevolezza da parte dell’amministrazione dell’inutilità di continuare ad autorizzare un soggetto alla guida di un veicolo considerato che la medesima autorizzazione viene fornita da un altro Stato.

Vi sono dei casi in cui la revoca è una sanzione accessoria conseguente alla commissione di un illecito amministrativo: il documento non viene ri... _OMISSIS_ ...a il provvedimento amministrativo di revoca deve essere comunicato alla prefettura competente per il luogo di commissione dell’infrazione . Il prefetto dispone un’ordinanza di revoca della patente ed incarica un organo di polizia stradale di provvedere alla notifica dell’ordinanza ed al ritiro del documento.

La revoca della patente è una sanzione accessoria che consegue la violazione delle seguenti norme:

1. Adibire almeno due volte nel corso del triennio un veicolo a servizio taxi senza avere ottenuta la licenza necessaria oppure nel periodo in cui questa era sospesa, ovvero dopo che la stessa era revocata (articolo 86, comma 3 c.d.s.) .

2. Circolare con un veicolo dotato di un limitatore di velocità alterato (articolo 179, comma 2-bis c.d.s.) .

3. Circolare con un veicolo nel periodo di sospensione di validità della patente (articolo 218, comma 6 c.d.s.) .

Vi sono altres&igrav... _OMISSIS_ ...cui la revoca della patente o del certificato d’idoneità alla guida di un ciclomotore costituisce una sanzione accessoria alla commissione di un illecito penale. In queste ipotesi il documento viene ritirato allorché si proceda alla contestazione dell’infrazione. Deve essere fatta menzione del ritiro di quest’ultimo nel verbale che dovrà essere inviato all’ufficio territorialmente competente assieme alla patente o al certificato di cui si è proceduto al ritiro.
La revoca della patente costituisce una sanzione accessoria alla commissione di un reato allorché vi sia la violazione di una delle seguenti fattispecie incriminatrici:

1. Guidare con un valore alcolemico superiore ad 1,5 g/l se il soggetto è recidivo nel corso del biennio (articolo 186, comma 2 c.d.s.).

2. Qualora il conducente nella violazione dell’articolo 186 comma 2 lettera c) del c.d.s. provochi un incidente stradale (articolo 186, comma 2-b... _OMISSIS_ ...LF|
3. Rifiutare di sottoporsi agli accertamenti preventivi posti in essere con l’etilometro ovvero all’esame medico nei casi previsti dalla legge, qualora il soggetto sia recidivo nel corso del biennio (articolo 186, comma 6 c.d.s.) .

4. Guidare con un valore alcolemico superiore ad 1,5 g/l qualora il conducente appartenga alla categoria dei soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettera d) del c.d.s. (articolo 186-bis, comma 5 c.d.s.) .

5. Guidare in stato di alterazione psicofisica dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope qualora il conducente appartenga alla categoria di soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettera d) del c.d.s. (articolo 187, comma 1 c.d.s.).

6. Rifiutare di sottoporsi agli accertamenti volti ad appurare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nel sangue, se il soggetto è recidivo nel corso del biennio (art. 187, comma 8 c.d.s.).
... _OMISSIS_ ... Cagionare per colpa la morte di taluno qualora si stia violando le norme di cui agli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187, comma 1 c.d.s. (articolo 222, comma 2 c.d.s.) .

8. Gareggiare in velocità con veicoli a motore in competizioni organizzate ma non autorizzate da cui siano derivate lesioni gravi o gravissime o addirittura la morte di una o più persone (articolo 9-bis, comma 5 c.d.s.) .

9. Gareggiare in velocità con veicoli a motore al di fuori di qualsiasi organizzazione allorché da tale condotta siano derivate lesioni gravi o gravissime o addirittura la morte di una o più persone. (articolo 9-ter, comma 3 c.d.s.) .