La confisca del veicolo

La confisca del veicolo


L’istituto della confisca ha una natura duplice in quanto può essere penale ovvero amministrativa: da una parte viene utilizzato per evitare che il bene da sottoporre a confisca venga impiegato per compiere ulteriori fatti criminosi, dall’altra viene adoperato con finalità sanzionatorie poiché si priva il soggetto della proprietà di un bene servito per commettere un reato.
Spesso si assiste ad un dibattito all’interno della stessa giurisprudenza in merito alla natura da attribuire alle varie ipotesi di confisca. La stessa Cassazione ha deciso in modo differente sulla natura delle varie ipotesi di confisca obbligatoria previste dagli articoli 186, 186-bis e 187 c.d.s. Il primo orientamento è stato fatto proprio dalle Sezioni Unite che ha attribuito loro natura penale .

La Corte era stata chiamata a risolvere un contrasto sorto in merito alla natura della confisca stabilita dall’... _OMISSIS_ ...omma 7, c.d.s. ed aveva stabilito come essa fosse da annoverarsi tra le misure di sicurezza. Le Sezioni Unite avevano accomunato l’istituto previsto da tale norma a quello previsto dall’articolo 186, comma 2, lettera c) c.d.s. ed avevano posto una serie di argomenti a fondamento della propria decisione: innanzitutto avevano richiamato una precedente giurisprudenza che era stata unanime nell’attribuire natura penale alle ipotesi di confisca obbligatoria previste nel codice della strada e si era richiamata al dato letterale della norma.

L’articolo 186, comma 2, lettera c) c.d.s. stabilisce come la confisca debba essere irrogata anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. La corte interpreta tale norma quale esplicita deroga all’articolo 166, 1° comma c.p. che stabilisce come la sospensione condizionale della pena si estenda anche alle pene accessorie.

Inoltre si fa notare come le norme... _OMISSIS_ ...articoli 186, 186-bis e 187 c.d.s. , che prevedono l’ipotesi di confisca obbligatoria, abbiano una natura penale: dunque se in tali casi fossero qualificate come sanzioni accessorie amministrative, emergerebbe l’antinomia per cui esse non si aggiungerebbero a nessuna sanzione amministrativa principale ma accederebbero direttamente a sanzioni penali.

Dunque il richiamo fatto alle disposizioni contenute all’articolo 213 attiene soltanto alle modalità con le quali la sanzione deve essere realizzata. Le Sezioni Unite concludono la propria ricostruzione affermando che trattandosi di vere e proprie sanzioni penali, non è possibile una loro applicazione retroattiva.

Successivamente a tale pronuncia è intervenuta la legge 120 del 2010 che ha apportato delle modifiche al sistema composto dal combinato di norme di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 c.d.s. Questa riforma ha portato ad una rivalutazione del secondo orientamento che ... _OMISSIS_ ...atura amministrativa alle ipotesi di confisca obbligatoria previste dalle suddette norme. Tale posizione ha avuto un riconoscimento importante in una recente sentenza della stessa Corte di Cassazione: essa ha affermato come il fenomeno di depenalizzazione non abbia riguardato soltanto l’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza, ma anche la confisca prevista dai reati di guida in stato di ebbrezza (relativamente alla fattispecie più grave), rifiuto di sottoporsi agli accertamenti nei casi prescritti dalla legge e di guida sotto l’effetto di sostanza psicotrope o stupefacenti.

Il giudice di legittimità ha giustificato la propria decisione osservando come il quadro normativo sia profondamente mutato dal giorno nel quale le Sezioni Unite si sono espresse e come le ipotesi di confisca obbligatoria così modellate dalla novella del 2010 appaiano molto lontane dall’essere inquadrabili tra le pene accessorie di cui all’artic... _OMISSIS_ ...ce penale. Inoltre l’articolo 224-ter configura una disciplina unitaria per tutte le ipotesi di reato che comportano tale sanzione.

La Corte ha concluso la propria argomentazione effettuando un ragionamento a contrario: qualora si dovesse ritenere che tale species di confisca abbia conservato la propria natura penale, si avrebbe un’antinomia logica ed un’illegittimità costituzionale quali conseguenze ineludibili. Infatti il procedimento di sequestro (strumentale alla successiva confisca) sarebbe sottratto in modo completo ed arbitrario alle garanzie che la Costituzione prescrive per la giurisdizione penale.
Il giudice di legittimità conclude il proprio ragionamento esponendo le conseguenze che da esso derivano: non è più possibile procedere al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’articolo 321 comma 2 del codice di procedura penale. A seguito della riforma del 2010 si applicherà la norma di cui all’articolo 2... _OMISSIS_ ...ilisce come sia l’autorità amministrativa a dover provvedere al sequestro ai fini della confisca amministrativa .

In questa sede si è deciso di mantenere la soluzione adottata dalle Sezioni Unite in attesa di un’eventuale ulteriore pronunciamento a seguito dell’entrata in vigore della riforma apportata con la legge 120 del 2010: questa è la ragione per la quale si è attribuita natura penale alle ipotesi di confisca obbligatoria previste dagli articoli 186, 186-bis e 187 c.d.s.
Venendo alla confisca avente natura penale, la giurisprudenza non è unanime neanche sulla sua qualificazione: in altri termini essa si è chiesta se la confisca sia in realtà una misura di sicurezza ovvero una vera e propria sanzione accessoria. Questa differenza non è meramente astratta ma ha delle ricadute applicative fondamentali soprattutto in materia d’irretroattività delle norme che prevedono tale istituto.

La prima ricostruzione si ... _OMISSIS_ ...o letterale che è dato dall’articolo 236 del codice penale: tale norma include la confisca tra le misure di sicurezza poiché tale provvedimento ablatorio viene utilizzato dal legislatore per tutelare la pubblica incolumità ed evitare che il bene da confiscare venga utilizzato per compiere nuovi reati.
L’inquadramento della confisca tra le misure di sicurezza ha un’importanza applicativa fondamentale in ragione dell’articolo 200 del codice penale: infatti tale norma sancisce come alle misure di sicurezza vada applicato il principio espresso dal brocardo latino tempus regit actum. Non occorre che la norma contenente la misura di sicurezza fosse già in vigore al momento della commissione del fatto: è sufficiente che sia vigente quando viene applicata.

La stessa Corte Costituzionale ha stabilito la legittimità dell’applicazione irretroattiva delle misure di sicurezza: il giudice costituzionale ha sancito la correttezza del ... _OMISSIS_ ...rme disposto dagli articoli 199 e 200 del codice penale proprio facendo riferimento alla natura preventiva delle misure di sicurezza che sono chiamate a fronteggiare fenomeni di acclarata pericolosità .

Questa prima posizione è stata fatta propria da gran parte della giurisprudenza di merito nonché da quella di legittimità che ha affermato in una pronuncia non troppo risalente nel tempo, come debba escludersi l’operatività del principio d’irretroattività di cui all’articolo 2 del codice penale in relazione alle misure di sicurezza: quest’ultime non sono altro che rimedi volti ad attenuare la pericolosità del soggetto agente.

Esse sono dunque applicabili anche nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere reati in un tempo in cui non erano state previste dal legislatore, ovvero erano disciplinate in modo diverso per quanto attiene ai profili della tipologia della misura, della sua durata e qualità .

... _OMISSIS_ ... ricostruzione non condivide la tesi secondo la quale la confisca è una categoria unitaria da fare confluire nel più grande insieme delle misure di sicurezza: infatti negli ultimi decenni sono aumentate in modo esponenziale le ipotesi di confisca che sono dotate di una funzione meramente generalpreventiva poiché sono estranee a qualsiasi concreta prognosi di pericolosità del bene .
Tale fenomeno è stato riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione in una pluralità di pronunce: il giudice di legittimità ha osservato come il termine confisca venga utilizzato dal legislatore, a prescindere dal mero nomen iuris, per riferirsi a misure ablative aventi una natura differente tra loro. Tale diversità dipende dal diverso contesto normativo nel quale tale termine viene utilizzato .


La confisca penale del veicolo è disposta per la violazione delle seguenti fattispecie incriminatrici contenute nel codice della strada:

1. Partecipare con... _OMISSIS_ ...otore ad una gara che sebbene organizzata non è stata autorizzata (articolo 9-bis, comma 5 c.d.s.).

2. Partecipare con un veicolo a motore ad una gara non organizzata né tantomeno autorizzata (articolo 9-ter, comma 3 c.d.s.).

3. Guidare in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l (articolo 186, comma 2, lettera c) c.d.s.).

4. Rifiutare di sottoporsi agli accertamenti alcolemici nei casi prescritti dalla legge (articolo 186, comma 7 c.d.s.).

La confisca amministrativa del veicolo è prevista per la violazione delle seguenti fattispecie amministrative contenute nel codice della strada:

1. Svolgere senza licenza il servizio pubblico di piazza con un veicolo a trazione animale (articolo 70, comma 5 c.d.s.).

2. Trasportare cose ad uso proprio senza autorizzazione (articolo 83, comma 6 c.d.s.).

3. Svolgere senza autorizzazione il servizio pubblico di p... _OMISSIS_ ... noleggio con conducente (articolo 86, comma 2 c.d.s.).

4. Trasportare abusivamente e reiteratamente cose per conto terzi (articolo 88, comma 3 c.d.s.).

5. Circolare ovvero porre in circolazione motoveicoli, autoveicoli o rimorchi senza che per essi sia stata rilasciata la carta di circolazione (articolo 93, comma 7 c.d.s.).

6. Fabbricare, produrre, mettere in commercio ciclomotori che per la propria costruzione superino la velocità di 45 km/h ovvero alterare ciclomotori regolarmente costruiti in modo che superino la velocità prevista dall’art. 52 (articolo 97, comma 5 c.d.s.).

7. Circolare reiteratamente nel biennio con un ciclomotore munito di targa non propria (articolo 97, comma 9 c.d.s.).

8. Utilizzare in modo plurireiterato un veicolo di prova per finalità diverse (articolo 98 comma 4 c.d.s.).

9. Circolare senza avere il foglio di via o la targa provvisoria ovvero senza... _OMISSIS_ ...prescrizioni dello stesso foglio di via (articolo 99, comma 5 c.d.s.).

10. Circolare in modo reiterato con autoveicoli, motoveicoli o rimorchi muniti di una targa non propria ovvero contraffatta (articolo 100, comma 12 c.d.s.).

11. Guidare veicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente (articolo 116, comma 16 c.d.s.) .

12. Guidare senza patente macchine agricole o operatrici (articolo 124, comma 4 c.d.s.).