Impugnazione della realizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e degli impianti energetici

GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI

Sintesi: In tema di impugnazione di provvedimenti di approvazione di progetti di realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti possono essere considerati legittimati ad impugnare i provvedimenti amministrativi eventualmente lesivi dell'ambiente le sole associazioni protezionistiche espressamente individuate con D.M., ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 legge 349/1986, al fine di evitare il configurarsi di un'azione popolare.


Sintesi: Un semplice Comitato di cittadini, caratterizzato da una forma associativa temporanea, volta alla protezione degli interessi dei soggetti che ne sono parte, non ha legittimazione a ricorrere avverso gli atti di localizzazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti, essendo privo, oltre che del riconoscimento ministeriale di cui all'art. 13 legge 349/1986, anche del carattere di ente esponenziale in via stabile e continuativa di interessi diffusi radicati sul territorio.

Estratto: «2.1.1.- L’eccezione di carenza di legittimazione a ricorrere in capo al Comitato Primavera, sollevata dalle difese sia della Regione, sia della società Marcon, appare fondata e va accolta.In tema di impugnazione di provvedimenti di approvazione di progetti di realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti la giurisprudenza...
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GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> IMPIANTI ENERGETICI

Sintesi: La legittimazione a proporre ricorso giurisdizionale avverso gli atti che autorizzano la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili deve essere riconosciuta in termini analoghi a quelli nei quali la stessa è riconosciuta avverso qualsiasi atto di autorizzazione alla trasformazione edilizia del territorio.

Estratto: «3. La declaratoria dell’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, pronunciata dal primo giudice, non può essere condivisa.3a. I due ricorrenti persone fisiche hanno fondato la propria legittimazione ad agire sulla base della qualità di (rispettivamente) proprietario ed affittuario di un fondo situato nelle vicinanze dell’area interessata dall’impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica la cui realizzazione è stata autorizzata con i provvedimenti impugnati.Il Tribunale amministrativo ha ritenuto tale presupposto insufficiente a fondare la legittimazione ad agire in quanto il danno lamentato non è costituito da specifiche questioni attinenti alla “vicinitas”, quali disturbi alle colture provocate dall’impianto, ma tematiche generali quali l’impatto sul microclima o il ridimensionamento delle aree agricole destinate all’agricoltura.Il ragionamento del Tribunale amministrativo non può essere condiviso, nei sensi di cui appresso.Rileva il Collegio come la problematica che ora occupa riguardi l’utilizzo a scopi edificatori di un terreno.La particolarità del caso consiste esclusivamente nel fatto che nella specie la normativa vigente consente un suo utilizzo diverso da quello (agricolo) ordinariamente ammesso dalla disciplina urbanistica dettata dalla legislazione statale e regionale e dagli atti della programmazione urbanistica comunale.Sulla base di tale premessa, afferma il Collegio che la problematica della legittimazione ad agire avverso gli atti che autorizzano la collocazione in zona agricola di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da realizzare, di norma, in zona industriale, non può essere affrontata in termini diversi da quelli nei quali è ordinariamente impostata la problematica della legittimazione ad agire avverso atti autorizzativi di interventi edilizi.Diversamente opinando, ad avviso del Collegio, si giungerebbe ad affermare implicitamente che i controinteressati alla realizzazione di tali impianti subirebbero una diminuzione di tutela rispetto a quella accordata in generale a quanti si ritengano lesi da qualsiasi iniziativa edilizia.Ad avviso del Collegio, tale impostazione presenterebbe profili di contrarietà alla costituzione, in particolare artt. 3 e 24, per cui non può essere seguita.Deve invece, come già accennato, essere affermato che la legittimazione a proporre ricorso giurisdizionale avverso gli atti che autorizzano la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili debba essere riconosciuta in termini analoghi a quelli nei quali la stessa è riconosciuta avverso qualsiasi atto di autorizzazione alla trasformazione edilizia del territorio.Anche nelle controversie del contenuto di quella ora all’esame del Collegio la legittimazione ad agire dei ricorrenti deve pertanto essere riconosciuta sulla base del criterio della “vicinitas”.Tale criterio comporta la legittimazione ad agire in capo a chiunque si trovi in rapporto non di stretta contiguità, bensì di stabile e significativo collegamento, da indagare caso per caso, del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende proteggere (in termini, C. di S., V, 31 luglio 2012, n. 4331, e 31 marzo 2011, n. 1979).La relativa disamina deve essere condotta “ex ante”, e quindi accertando se il ricorrente sia titolare di una posizione giuridica differenziata sulla quale l’attività dell’Amministrazione possa potenzialmente incidere, legittimamente o meno.»

Sintesi: I soggetti residenti in prossimità della località nella quale si intende realizzare un impianto di consistenti dimensioni preposto alla produzione di energia elettrica, ed alimentato da combustibili che sono potenzialmente suscettibili di incidere negativamente sulla qualità dell’ambiente, sono legittimati ad impugnare l'atto autorizzativo dell'impianto suddetto, attesa la sussistenza di un loro collegamento stabile con la zona interessata alla realizzazione dell'opera.

Estratto: «2.1. Quanto al primo dei suddetti profili si osserva che, in linea di principio, i soggetti residenti in prossimità della località nella quale si intende realizzare un impianto di consistenti dimensioni preposto alla produzione di energia elettrica, ed alimentato da combustibili che sono potenzialmente suscettibili di incidere negativamente sulla qualità dell’ambiente, sono legittimati ad impugnare l'atto autorizzativo dell'impianto suddetto, attesa la sussistenza di un loro collegamento stabile con la zona interessata alla realizzazione dell'opera (Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657)Né tale legittimazione può essere subordinata alla produzione di una prova puntuale della concreta pericolosità dell'impianto, dovendo reputarsi sufficiente la prospettazione delle temute ripercussioni sul territorio collocato nelle immediate vicinanze della centrale da realizzare (Cons. Stato sez. VI, 15 ottobre 2001, n. 5411; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 23 febbraio 2010, n. 588).Peraltro, l’interesse di colui che, in una situazione di vicinitas all’impianto autorizzato, propone ricorso può riguardare anche aspetti diversi dalla tutela ambientale atteggiandosi differentemente in relazione al bene della vita che si intende proteggere attraverso l’azione giurisdizionale.Si è perciò ritenuto che anche eterogenei interessi quali l’incompatibilità della struttura con gli insediamenti preesistenti dal punto di vista urbanistico o commerciale possa radicare la legittimazione dei soggetti ricorrenti in relazione al pregiudizio economico temuto (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 23 febbraio 2010, n. 588).E d’altro canto, analogamente, per quanto attiene alla possibilità di contestazione di titoli edilizi, si è ribadito che il proprietario o il possessore dell'immobile o il semplice residente o domiciliato nella zona interessata è legittimato a ricorrere in ragione di tale stabile collegamento, idoneo a radicare una posizione d'interesse, differenziata rispetto a quella posseduta dal "quisque de populo", all'impugnazione di una concessione edilizia, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza di un ulteriore specifico interesse (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2011, n. 1645; id. 30 novembre 2009, n. 7491; id., V, 7 maggio 2008, n. 2086).La precisazione di cui sopra trova particolare pertinenza al caso in esame atteso che la società ricorrente lamenta proprio che l’area sulla quale dovrebbe sorgere il complesso industriale è attualmente adibita, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, a parcheggio pubblico utilizzato, quindi, anche dai propri clienti e fornitori e, soprattutto, la costruzione della centrale comporterebbe l’eliminazione di due accessi carrai all’area di pertinenza della ricorrente stessa.Quand’anche si volesse ritenere, secondo la prospettazione di parte avversa, che non è stata mai concessa alla ricorrente alcuna servitù di passo all’area di parcheggio, ciò non eliderebbe l’interesse della medesima ad opporsi alla realizzazione, in prossimità del suo stabilimento, di un opera certamente invasiva e potenzialmente idonea a incidere sulla commerciabilità dell’immobile.Con riferimento agli impianti per la produzione di energia si è, infatti, ritenuto che l’interesse personale, attuale e concreto ad impugnare l’autorizzazione unica è ravvisabile in capo al proprietario frontista all’area in cui è autorizzata la realizzazione dell’impianto stesso, attesa la potenziale incidenza negativa che la vicinanza dell’impianto comporta anche sul valore commerciale dei beni immobili (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 25 giugno 2007, n. 939).L’eccezione è, quindi, infondata.»

GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI

Sintesi: Il Comune dissenziente, pur avendo preso parte alla Conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ben può impugnarne l’esito finale: invero, la partecipazione alla conferenza indetta dalla Provincia per esaminare l'istanza del privato non comporta per il Comune la consumazione del suo potere in detta sede, conservando questo la facoltà di opporsi giudizialmente a decisioni ritenute lesive degli interessi di cui è portatore, potendo far valere, sia la sua qualità di ente esponenziale dei residenti, sia quella di titolare del potere di pianificazione urbanistica, su cui incide il provvedimento di localizzazione adottato.

Sintesi: Al Comune va riconosciuta la legittimazione ad impugnare il provvedimento di approvazione di una discarica sia per la qualità di ente esponenziale degli interessi dei residenti che potrebbero subire danni dalla scelta compiuta dall’autorità competente nell’individuazione delle aree per l’attivazione dell’impianto di discarica, sia per la qualità di titolare del potere di pianificazione urbanistica, su cui certamente incide la collocazione dell’impianto medesimo.

Estratto: «5) Va, infine, scrutinata l’eccezione di inammissibilità formulata in entrambi i ricorsi per carenza di legittimazione attiva, in quanto il Comune avendo partecipato alla Conferenza di servizi non sarebbe stato legittimato all’impugnativa del suo esito finale.
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Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.