Adozione e approvazione di una variante urbanistica: atti impugnabili distintamente

Sintesi: Configurandosi l'atto di adozione e quello di approvazione di una variante come due provvedimenti ben distinti, essi possono essere impugnati autonomamente e distintamente, senza che la mancata impugnazione del primo comporti preclusione o decadenza del diritto di ricorso contro il piano approvato o che la mancata impugnazione del secondo comporti automaticamente il venir meno dell'interesse al ricorso già eventualmente presentato contro il primo.

Estratto: «La richiamata delibera n. 28/2011 approva il progetto dei lavori che include, come visto in precedenza, il piano particellare di esproprio (Tavv. 8 e 9). Tale progetto viene approvato in variante al PRG e al Piano Particolareggiato di spiaggia. Di conseguenza la citata delibera costituisce adozione, della predetta variante, al fine dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici (e loro varianti), caratterizzato dalla fase di adozione e successiva fase di approvazione, le stesse si pongono su un piano di distinta autonomia, in cui l'atto di adozione può essere oggetto di immediata impugnazione qualora immediatamente lesivo nello stesso modo ed alle stesse condizioni del piano approvato. A sua volta l'approvazione del piano da vita ad un atto formalmente e sostanzialmente nuovo rispetto al piano adottato, per cui configurandosi l'atto di adozione e quello di approvazione come due provvedimenti ben distinti, essi possono essere impugnati autonomamente e distintamente, senza che la mancata impugnazione del primo comporti preclusione o decadenza del diritto di ricorso contro il piano approvato o che la mancata impugnazione del secondo comporti automaticamente il venir meno dell'interesse al ricorso già eventualmente presentato contro il primo (cfr. Cons. Stato A. Plen. 7.2.1983 n. 1; id. Sez. IV, 5.8.2005 n. 4186; id. 13.4.2005 n. 1743; 10.8.2004 n. 5498; Sez. VI, 4.11.2002 n. 6016).»

Sintesi: Se è vero che la mancata impugnazione della delibera di approvazione della variante al piano regolatore non determina l’improcedibilità del ricorso proposto avverso la delibera di adozione del medesimo poiché l'annullamento di quest'ultima esplica effetti caducanti e non meramente vizianti sul successivo provvedimento di approvazione nella parte in cui conferma le previsioni contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa, è altresì vero che, invece, la mancata impugnazione della delibera di riadozione della variante, ancorché riproponga le medesime destinazioni già censurate, comporta la cessazione dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.

Estratto: «Se è vero, infatti, che la mancata impugnazione della delibera di approvazione della variante al piano regolatore non determina l’improcedibilità del ricorso proposto avverso la delibera di adozione del medesimo poiché l'annullamento di quest'ultima esplica effetti caducanti e non meramente vizianti sul successivo provvedimento di approvazione nella parte in cui conferma le previsioni contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa, è altresì vero che, invece, la mancata impugnazione della delibera di riadozione della variante, ancorché riproponga le medesime destinazioni già censurate, comporta la cessazione dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.Com’è noto, nel processo amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi utilità della pronuncia del giudice (cfr., da ultimo, CdS, V, 13.4.2012 n. 2116).Orbene, con delibera consiliare n. 18/2002 il Comune di Venezia ha riadottato la variante originariamente adottata con la propria, pregressa deliberazione n. 16/1999: sicché, quand’anche s’annullasse per illegittimità tale ultima deliberazione (nei limiti dell’interesse fatto valere dai ricorrenti), nessun beneficio ne trarrebbero i ricorrenti atteso che le censurate destinazioni urbanistiche sono state pedissequamente riproposte nel successivo provvedimento consiliare n. 18/2002, che spiegherebbe, pertanto, i medesimi, contestati effetti: senza sottacere che la nuova delibera consiliare, essendo novativa sotto il profilo oggettivo di quella precedente – nel senso del mutamento del titolo -, abroga per ciò stesso quest’ultima (cfr. TAR Veneto, I, 26.4.2011 n. 693).»

Sintesi: L'omessa impugnazione del provvedimento regionale di approvazione di un piano regolatore generale non determina alcuna preclusione all'ammissibilità, né rifluisce conseguentemente sulla procedibilità, del ricorso proposto contro la delibera di adozione dello strumento urbanistico, in quanto l'annullamento di quest'ultima, comportando il venir meno di uno degli elementi necessari di un atto complesso il cui procedimento si conclude solo con l'approvazione regionale, esplica effetti automaticamente caducanti e non meramente vizianti sul successivo provvedimento regionale, nella parte in cui lo stesso si limita a confermare le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa.

Estratto: «Secondo la giurisprudenza di questa Sezione (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 aprile 2005 n. 1743) il piano regolatore, e conseguentemente anche le varianti allo stesso, una volta adottato, nella misura in cui è suscettibile di applicazione, è atto immediatamente lesivo e direttamente impugnabile, ancorché la sua impugnazione costituisca una facoltà e non un onere (indipendentemente dall'eventuale applicazione delle misure di salvaguardia), allo stesso modo e alle stesse condizioni in cui ciò avverrebbe in caso di piano approvato. Ciò in quanto, agli effetti della configurabilità di un atto come provvedimento impugnabile, ciò che rileva non è la sua collocazione al termine del procedimento, bensì il carattere costitutivo degli effetti, che allo stesso si ricollegano.Stante il rapporto di collegamento tra i diversi atti che compongono l’atto finale, deve quindi confermarsi che l'omessa impugnazione del provvedimento regionale di approvazione di un piano regolatore generale non determina alcuna preclusione all'ammissibilità, né rifluisce conseguentemente sulla procedibilità, del ricorso proposto contro la delibera di adozione dello strumento urbanistico, in quanto l'annullamento di quest'ultima, comportando il venir meno di uno degli elementi necessari di un atto complesso il cui procedimento si conclude solo con l'approvazione regionale, esplica effetti automaticamente caducanti e non meramente vizianti sul successivo provvedimento regionale, nella parte in cui lo stesso si limita a confermare le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa.»

Sintesi: L'omessa impugnazione della deliberazione approvativa di un piano non determina preclusione all'ammissibilità o all'improcedibilità del ricorso proposto contro la delibera comunale di adozione, in quanto l'eventuale annullamento di quest'ultima esplica effetti automaticamente caducanti, e non meramente vizianti, sul successivo provvedimento di approvazione nella parte in cui lo stesso conferma le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa.

Estratto: «Effettivamente, dalla lettura degli atti non è dato riscontrare censure direttamente rivolte contro le due delibere di esame delle osservazioni ed approvazione del piano (n. 54/2002) e di approvazione del regolamento (n. 76/2002). Tuttavia, l’originaria ricorrente ha effettivamente gravato la delibera di adozione del piano (n. 18/2002), censurandola esplicitamente in relazione alla mancata indicazione dei termini relativi all’espropriazione ed allo svolgimento dei lavori.Pertanto, se in relazione agli atti successivi del procedimento di approvazione del piano si riscontra la mancanza di censure esplicite, va peraltro ricordato l’orientamento consolidato di questo Consiglio (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 8 marzo 2010 n. 1361, in relazione ad un piano regolatore generale, ma espressivo di un principio valevole anche nel caso in specie) per cui l'omessa impugnazione della deliberazione approvativa di un piano non determina preclusione all'ammissibilità o all'improcedibilità del ricorso proposto contro la delibera comunale di adozione, in quanto l'eventuale annullamento di quest'ultima esplica effetti automaticamente caducanti, e non meramente vizianti, sul successivo provvedimento di approvazione nella parte in cui lo stesso conferma le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa.»

Sintesi: L'omessa impugnazione del provvedimento di approvazione di un piano regolatore generale non determina alcuna preclusione all'ammissibilità del ricorso proposto contro la delibera di adozione dello stesso strumento urbanistico, in quanto l'annullamento di quest'ultima, comportando il venir meno di uno degli elementi necessari di un atto complesso il cui procedimento si conclude solo con l'approvazione, esplica effetti automaticamente caducanti e non meramente vizianti su quest'ultimo provvedimento, nella parte in cui lo stesso si limita a confermare le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa.

Estratto: «Va, su tale specifico punto, richiamato il consolidato orientamento, anche del Consiglio di Stato, secondo cui “L'omessa impugnazione del provvedimento di approvazione di un piano regolatore generale non determina, quindi, alcuna preclusione all'ammissibilità del ricorso proposto contro la delibera di adozione dello stesso strumento urbanistico, in quanto l'annullamento di quest'ultima, comportando il venir meno di uno degli elementi necessari di un atto complesso il cui procedimento si conclude solo con l'approvazione, esplica effetti automaticamente caducanti e non meramente vizianti su quest'ultimo provvedimento, nella parte in cui lo stesso si limita a confermare le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa” (ex plurimis: Consiglio di Stato, IV, 23 luglio 2009, n. 4662; nello stesso senso: Consiglio di Stato, IV, 24 aprile 2009 , n. 2630; 13 aprile 2005, n. 1743; 6 maggio 2003, n. 2386; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 8 aprile 2008, n. 449; T.A.R. Puglia Bari, I, 13 gennaio 2009, n. 11; T.A.R. Campania, Salerno, I, 23 dicembre 2008, n. 4286).»

Sintesi: Il Piano regolatore è un atto complesso, composto da due atti distinti, l’atto di adozione e l’atto di approvazione, con la conseguenza che la mancata impugnazione del secondo non comporta necessariamente la cessazione d'interesse alla decisione del ricorso presentato contro il primo, a meno che l’approvazione non comporti modifiche delle prescrizioni e previsioni impugnate.

Estratto: «E’ ben noto, infatti, che la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale adotta il Piano regolatore generale o una sua Variante può formare oggetto di immediata impugnazione quando ad essa consegua la eliminazione o la limitazione dello jus aedificandi, ovvero delle prescrizioni vincolistiche...
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Sintesi: La giurisprudenza è sostanzialmente concorde nell’ammettere l’impugnazione del solo atto di adozione di una prescrizione urbanistica, anche se non seguita dall’impugnazione dell’atto di approvazione definitiva (e questo in ragione dell’effetto c.d. caducante che l’annullamento dell’atto di adozione produce nei riguardi degli atti successivi e consequenziali). Questo salvo i casi in cui la norma approvata definitivamente non sia sostanzialmente diversa da quella adottata, in questo caso essendo necessario, a pena di improcedibilità del ricorso, censurare anche l’atto di approvazione definitiva.

Estratto: «2. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata dal Comune sotto tre distinti profili:- la norma contestata è stata solo adottata;- la ricorrente non ha mai presentato progetti relativi all’area in questione;- la norma impugnata è sostanzialmente reiterativa di quella previgente.Le eccezioni vanno respinte in quanto:- la giurisprudenza (vedasi, per tutte, TAR Marche n. 596/2006 e giurisprudenza ivi richiamata) è sostanzialmente concorde nell’ammettere l’impugnazione del solo atto di adozione di una prescrizione urbanistica, anche se non seguita dall’impugnazione dell’atto di approvazione definitiva (e questo in ragione dell’effetto c.d. caducante che l’annullamento dell’atto di adozione produce nei riguardi degli atti successivi e consequenziali). Questo salvo i casi in cui la norma approvata definitivamente non sia sostanzialmente diversa da quella adottata, in questo caso essendo necessario, a pena di improcedibilità del ricorso, censurare anche l’atto di approvazione definitiva. Nella specie, la norma approvata è identica a quella adottata, per cui trova applicazione la regola generale enunciata nel primo periodo del presente alinea;- in generale, sussiste l’interesse ad impugnare una previsione dello strumento urbanistico che imprima alla proprietà del privato una destinazione non gradita e ciò a prescindere dal fatto che l’interessato abbia o meno intenzione di sfruttare il lotto di proprietà a fini edificatori (ben potendo, ad esempio, alienare il terreno al prezzo di mercato). Tra l’altro, è del tutto evidente che il privato si asterrà dal presentare progetti conformi a prescrizioni urbanistico-edilizie che egli ritiene illegittime, potendosi in tal caso configurare un’acquiescenza ed essendo comunque diseconomico commissionare un progetto che lo stesso richiedente non ha interesse a far approvare dal Comune;»

Sintesi: L’impugnazione della delibera di adozione del piano regolatore, qualora sia immediatamente lesiva, costituisce solo una facoltà, in quanto i vizi ad essa riferibili possono essere dedotti in sede di impugnazione della deliberazione di approvazione, atteso che il piano regolatore costituisce un atto complesso.

Estratto: «Sul punto è sufficiente osservare che, per giurisprudenza costante, l’impugnazione della delibera di adozione del piano regolatore, qualora sia immediatamente lesiva, costituisce solo una facoltà, in quanto i vizi ad essa riferibili possono essere dedotti in sede di impugnazione della deliberazione di approvazione, atteso che il piano regolatore costituisce un atto complesso (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 febbraio 1983 n. 1, che esprime un orientamento consolidato come emerge, tra le tante, da T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 13 gennaio 2009, n. 11; Consiglio di stato, sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4662).Parimenti, la circostanza che il p.r.g. sia un atto complesso, conseguente ad un procedimento molto articolato, comporta che anche i vizi riferibili ad atti intermedi, come la valutazione delle controdeduzioni, possono essere - per giurisprudenza consolidata - dedotti in sede di impugnativa del provvedimento finale di approvazione (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. II, 29 gennaio 2009, n. 989).Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle eccezioni in esame.»

Sintesi: L'annullamento del piano regolatore adottato comporta, da un canto, il travolgimento del successivo provvedimento d’approvazione, e, dall’altro, l’improcedibilità dell’eventuale impugnazione proposta avverso l’atto d’approvazione, il quale non sostituisce il primo, ma confluisce con esso in un atto complesso.

Estratto: «2.4.2. In seguito la nuova previsione è stata approvata dalla Regione, e la deliberazione regionale ha costituito a sua volta oggetto di ricorso straordinario.Peraltro, non è così venuto meno l’interesse alla decisione del presente gravame: il piano regolatore, una volta adottato...
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Sintesi: L'impugnazione dell'adozione del piano regolatore, nella misura in cui sia suscettibile di applicazione e, quindi, immediatamente lesivo, costituisce una facoltà e non un onere, con la conseguenza che non può in alcun modo ritenersi che la mancata impugnazione dell'atto di adozione del P.R.G. comporti "ex se" preclusione o decadenza nei confronti della successiva proposizione di un ricorso avverso la delibera di approvazione del Piano.

Sintesi: Il regime di impugnazione dello strumento urbanistico si pone su un piano di alternatività: a) ove le prescrizioni del piano “adottato” siano immediatamente lesive, il privato ha facoltà (ma non l’onere) di impugnarle in via immediata; in tal caso la mancata impugnazione della successiva “approvazione” non determina improcedibilità del relativo giudizio, dato che l’annullamento giurisdizionale produce un effetto immediatamente caducante sulla delibera di approvazione; b) in mancanza di impugnazione della delibera di adozione del Prg, il privato può sempre ricorrere – senza subire pregiudizi sul piano processuale – contro l’atto di definitiva approvazione di fonte regionale.

Estratto: «1. Preliminarmente, va esaminata l’eccezione con la quale il Comune resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso introduttivo, per essere questo gravame proposto avverso atti già noti ed impugnati con altri ricorsi – iscritti ai nn. 4945/04 R.G. e 315/05 R.G. – e soprattutto, per tardività dello stesso...
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Sintesi: È irrilevante l'omessa impugnazione del provvedimento di approvazione del PRG sull’ammissibilità del ricorso proposto avverso la delibera di adozione del Piano, tenuto conto degli effetti automaticamente caducanti e non meramente vizianti sul successivo provvedimento di approvazione.

Estratto: «In primo luogo parte appellante, reiterando quanto già formulato in primo grado, critica il mancato accoglimento delle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso di prime cure, sollevate sul rilievo della non avvenuta impugnazione da parte del ricorrente degli atti deliberativi della Giunta Regionale del Veneto...
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Sintesi: L'omessa impugnazione del provvedimento regionale di approvazione di un piano regolatore generale non determina alcuna preclusione all'ammissibilità né determina l'improcedibilità del ricorso proposto contro la delibera di adozione dello strumento urbanistico, in quanto l'eventuale annullamento di quest'ultima, comportando il venir meno di uno degli elementi necessari di un atto complesso il cui procedimento si conclude solo con l'approvazione regionale, esplica effetti automaticamente caducanti, e non meramente vizianti, sul successivo provvedimento regionale, nella parte in cui lo stesso si limita a confermare le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa.

Estratto: «Non è fondata neppure l’eccezione di improcedibilità del ricorso, collegata con l’intervenuta approvazione – nelle more - della variante impugnata (cfr. la deliberazione di giunta regionale 18.12.2009, n. 1780, doc. 4 delle produzioni 21.1.2010 di parte regionale).E’ sufficiente, sul punto, richiamare la consolidata giurisprudenza secondo la quale l'omessa impugnazione del provvedimento regionale di approvazione di un piano regolatore generale non determina alcuna preclusione all'ammissibilità né determina l'improcedibilità del ricorso proposto contro la delibera di adozione dello strumento urbanistico, in quanto l'eventuale annullamento di quest'ultima, comportando il venir meno di uno degli elementi necessari di un atto complesso il cui procedimento si conclude solo con l'approvazione regionale, esplica effetti automaticamente caducanti, e non meramente vizianti, sul successivo provvedimento regionale, nella parte in cui lo stesso si limita a confermare le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa (Cons. di St., IV, 24.4.2009, n. 2630).»

Sintesi: L’intervenuta successiva approvazione del PRG non incide sul potere di decidere della sua impugnazione, stante il principio “tempus regit actum”.

Estratto: «La censura non ha pregio. Premesso che l’intervenuta successiva approvazione del PRG non incide sul potere di decidere della sua impugnazione, stante il principio “tempus regit actum”, va rilevato che la consolidata giurisprudenza in tema di impugnazione di concessioni edilizie ha interpretato la dizione di cui all’art. 31 della legge urbanistica, che abilita “chiunque” a ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in contrasto con disposizioni di legge o dei regolamenti o con le prescrizioni del PRG nel senso che occorra, per dare ingresso all’impugnazione, la dimostrazione di un interesse, quanto meno di fatto, a che la concessione edilizia non interferisca in modo sensibile sugli interessi di chi agisce.Lo stabile collegamento territoriale fra il ricorrente e la zona interessata dall’attività edilizia assentita deve essere tale che possa configurarsi, in concreto, la lesione attuale di uno specifico interesse nella sfera dell’istante, quale diretta conseguenza della realizzazione dell’intervento contestato, il che postula che per l’effetto della realizzazione della costruzione la situazione dei luoghi, anche urbanistica, assuma caratteristiche tali da configurare un rilevante pregiudizio del preesistente assetto dei luoghi, che il ricorrente intende, invece, conservare.(cfr. Cons. Stato, V. 28 giugno 2004 n. 4790).In tema di realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti, è stato di recente ritenuto che l’interesse a censurare in sede giurisdizionale i provvedimenti a contenuto meramente edilizio, come il permesso di costruire, vada riferito al pregiudizio economico che un operatore in quel settore subisce per effetto della realizzazione di un impianto concorrente (cfr. TAR Marche, 1 settembre 2006 n. 547).»

Sintesi: L'approvazione del piano dà vita ad un atto formalmente e sostanzialmente nuovo rispetto al piano adottato, per cui, configurandosi l'atto di adozione e quello di approvazione come due provvedimenti ben distinti, essi possono essere impugnati autonomamente e distintamente, senza che la mancata impugnazione del primo comporti preclusione o decadenza del diritto ad agire contro il piano approvato o che la mancata impugnazione del secondo comporti automaticamente il venir meno dell'interesse al ricorso già eventualmente presentato contro il primo.

Sintesi: L'omessa impugnazione del provvedimento di approvazione di un piano regolatore generale non determina alcuna preclusione all'ammissibilità del ricorso proposto contro la delibera di adozione dello stesso strumento urbanistico, in quanto l'annullamento di quest'ultima, comportando il venir meno di uno degli elementi necessari di un atto complesso il cui procedimento si conclude solo con l'approvazione, esplica effetti automaticamente caducanti e non meramente vizianti su quest’ultimo provvedimento, nella parte in cui lo stesso si limita a confermare le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa.

Estratto: «4. – Il primo motivo di appello, con il quale si sostiene che il T.A.R. avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione della deliberazione di adozione del P.I.P. per omessa impugnazione del successivo atto consiliare n. 66 in data 29 dicembre 2004...
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Sintesi: L'omessa impugnazione del provvedimento regionale di approvazione di un piano regolatore generale non determina alcuna preclusione all'ammissibilità né determina l'improcedibilità del ricorso proposto contro la delibera di adozione dello strumento urbanistico, in quanto l'eventuale annullamento di quest'ultima, comportando il venir meno di uno degli elementi necessari di un atto complesso il cui procedimento si conclude solo con l'approvazione regionale, esplica effetti automaticamente caducanti, e non meramente vizianti, sul successivo provvedimento regionale, nella parte in cui lo stesso si limita a confermare le previsioni già contenute nel piano adottato.

Estratto: «Ritiene preliminarmente il Collegio che l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata da parte comunale resistente, sia in parte infondata.Come si evince dalla nota della Provincia di Novara 4.7.2008, prot. n. 137112, depositata in giudizio dai ricorrenti stessi il 10.10.2008, con la delibera 29.5.2008, n. 197/2008...
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Sintesi: L’impugnazione immediata di un piano regolatore solo adottato, ma non ancora approvato, è certamente possibile nella misura in cui, per gli effetti ad esso connessi (come l’immediata applicazione di misure di salvaguardia) il piano costituisce un atto immediatamente lesivo nei confronti dei soggetti che ricorrono.

Estratto: «Ancora, per quanto concerne la parte della motivazione del diniego impugnato in cui si afferma la non assentibilità del progetto poiché in contrasto con la normativa di salvaguardia di cui al p.r.g. in corso di approvazione, va rilevato che tanto discende dalla normativa vigente, trattandosi di un PRG in itinere, per cui in sé stesso l’iter da luogo alla applicazione delle misure di salvaguardia, che impediscono di assentire interventi edilizi in contrasto con le nuove norme.Come noto, in costanza di approvazione del piano regolatore generale, nel corso della durata della normativa di salvaguardia di cui all’art. unico L. n. 1902 dei 1952 e dell'art. 3, comma ultimo, l. n. 765 del 1967,è consentito il rilascio del permesso di costruire solo qualora il progetto si presenti conforme sia allo strumento urbanistico vigente sia a quello di approvazione. In caso contrario grava a carico del Comune l’onere di sospendere ogni determinazione in attesa della definitiva approvazione del piano in itinere. In materia di pianificazione urbanistica, la normativa relativa alle misure di salvaguardia non determina l'anticipata vigenza degli strumenti urbanistici adottati in sede comunale, ma ha lo scopo di inibire il rilascio di concessioni edilizie in contrasto con il nuovo strumento urbanistico in itinere, al fine di evitare che, nelle more della sua approvazione, possa essere compromesso l'assetto territoriale che si intende realizzare; pertanto, l'attività edificatoria rimane regolata dallo strumento urbanistico vigente, salvo il limite che possono essere rilasciate solo concessioni edilizie che non contrastino con le previsioni del nuovo piano, in attesa di approvazione. Circa la impugnabilità dell’atto di adozione della variante, nella specie non sussiste dubbio, trattandosi di nuova disciplina dell’uso del territorio, che lede immediatamente la posizione della istante società; al riguardo va rilevato che le censure della società ricorrente sono dirette avverso la delibera di adozione della variante n. 196 del 14.2.2007, la quale subordina la assentibilità di nuovi interventi edilizi alla adozione di un piano urbanistico attuativo che in precedenza non era richiesta, e non investono la delibera della commissione straordinaria n. 94 del 10.5.2007 con cui l’amministrazione ha dedotto di avere adottato in variante al PRG, il piano territoriale cd. dei cinque Comuni, per le aree interessate dall’attraversamento della linea ferroviaria alta velocità In proposito si deve ricordare che l’impugnazione immediata di un piano regolatore solo adottato, ma non ancora approvato, è certamente possibile nella misura in cui, per gli effetti ad esso connessi (come l’immediata applicazione di misure di salvaguardia) il piano costituisce un atto immediatamente lesivo nei confronti dei soggetti che ricorrono (Consiglio Stato, sez. V, 20 ottobre 1988, n. 592, Consiglio di stato, Sez. VI, 1 marzo 2005, n. 813).»

Sintesi: E' ininfluente, ai fini della tempestività dell'impugnazione di un piano regolatore generale, la tardiva impugnazione della delibera di adozione del piano medesimo, quando sia tempestivamente impugnata la successiva approvazione, posto che l'immediata impugnazione dell'atto di adozione costituisce per il soggetto inciso solo una facoltà, e non un obbligo, trattandosi di rimedio inteso ad ampliare l'area di tutela di detto soggetto prima che la definitiva volontà dell'amministrazione si formalizzi nella determinazione finale.

Sintesi: L’approvazione regionale (o provinciale) del piano regolatore comunale non costituisce un atto di controllo, che fa acquisire retroattivamente efficacia alla deliberazione di adozione, bensì un elemento di un atto complesso, parte di una fattispecie a formazione progressiva, sicché lo strumento urbanistico, una volta definitivamente approvato, è pienamente impugnabile in relazione ad ogni vizio ipotizzabile, anche se determinatosi nella fase dell’adozione.

Estratto: «Quanto poi all’eccezione di irricevibilità per tardività dell’impugnazione della delibera n. 72 del 7 luglio 1998, con la quale il Consiglio comunale del Comune di Vico Equense ha adottato il Piano Regolatore Generale, e delle successive delibere adottate nel 1999 (eccezione sviluppata nelle memorie depositate in data 14 giugno 2002 e 18 maggio 2004), risulta palesemente ininfluente nel caso in esame perché, secondo una consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2006, n. 4166), l’immediata impugnazione dell’atto di adozione del piano regolatore generale costituisce per il soggetto da esso inciso solo una facoltà, e non un obbligo, trattandosi di rimedio inteso ad ampliare l’area di tutela di detto soggetto prima che la definitiva volontà dell’amministrazione si formalizzi nella determinazione finale. Pertanto - considerato che non è contestata la tempestività del ricorso n. 6618/2002, nella parte relativa all’impugnazione della delibera del Consiglio provinciale della Provincia di Napoli n. 191 del 18 dicembre 2001 (di approvazione con modifiche dello strumento urbanistico), e del ricorso n. 418/2004, con il quale è stato impugnato il decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 1302 del 3 settembre 2003 (di approvazione definitiva dello strumento urbanistico), e che tali ricorsi contengono censure sostanzialmente identiche a quelle dedotte avverso la delibera consiliare n. 72 del 7 luglio 1998 - il Collegio rileva che, seppure la predetta eccezione fosse fondata, dal suo accoglimento non deriverebbe alcun effetto pratico. Infatti la giurisprudenza (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 17 aprile 2007, n. 3390) ha già avuto occasione di chiarire che l’approvazione regionale (o provinciale) del piano regolatore comunale non costituisce un atto di controllo, che fa acquisire retroattivamente efficacia alla deliberazione di adozione, bensì un elemento di un atto complesso, parte di una fattispecie a formazione progressiva, sicché lo strumento urbanistico, una volta definitivamente approvato, è pienamente impugnabile in relazione ad ogni vizio ipotizzabile, anche se determinatosi nella fase dell’adozione.»

Sintesi: Il piano regolatore costituisce atto complesso, e nella sequenza procedimentale di formazione del piano tutti i vizi, anche quelli riferibili ad atti iniziali (adozione) o intermedi (controdeduzioni), possono essere dedotti in sede di impugnativa del provvedimento finale di approvazione, mentre l’impugnazione immediata dell’atto di adozione costituisce una facoltà, e non un onere dell’interessato.

Estratto: «Neppure può ritenersi tardiva l’impugnazione della delibera di adozione, né inammissibile quella della delibera di controdeduzioni, giacché il piano regolatore costituisce atto complesso, e nella sequenza procedimentale di formazione del piano tutti i vizi, anche quelli riferibili ad atti iniziali (adozione) o intermedi (controdeduzioni), possono essere - per giurisprudenza consolidata - dedotti in sede di impugnativa del provvedimento finale di approvazione, mentre l’impugnazione immediata dell’atto di adozione costituisce una facoltà, e non un onere dell’interessato (cfr. Ad.plen. 7.2.83 n. 1; Cons. Stato 2^, 21.1.98 n. 2907/97).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.