Improcedibilità all'impugnazione dell'atto per sopravvenuto difetto di interesse

Sintesi: L'improcedibilità per carenza sopravvenuta d’interesse è resa possibile, traducendosi altrimenti in una sostanziale elusione del dovere di pronuncia sul merito della domanda, soltanto quando, alla stregua di un criterio rigoroso e restrittivo, sia chiaro e certo che l'esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità al ricorrente, allorché sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente.

Estratto: «2. Va, inoltre, sempre in via preliminare, esaminata la richiesta di parte resistente di dichiarazione di improcedibilità del gravame, per carenza sopravvenuta di interesse, dato il successivo riavvio del procedimento espropriativo da parte del Comune.In merito, il Collegio osserva che l'improcedibilità per carenza sopravvenuta d’interesse è resa possibile, traducendosi altrimenti in una sostanziale elusione del dovere di pronuncia sul merito della domanda, soltanto quando, alla stregua di un criterio rigoroso e restrittivo, sia chiaro e certo che l'esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità al ricorrente, allorché sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente (Cons. St. Sez. IV, 25.6.2013, n. 3457; 12.6.2013, n. 3256; Cons. Stato Sez. IV, 04-12-2012, n. 6190).Nella specie, gli elementi addotti dalla parte appellata, relativi al riavvio del procedimento espropriativo, non sono sufficienti a comprovare l’assoluta assenza di utilità, per l’appellante, della decisione sui precedenti atti, che – per converso – potrebbe in astratto determinare l’inutilità del successivo procedimento, per quanto risulta solo avviato e non ancora culminato in provvedimenti sostitutivi dei precedenti.Pertanto, la richiesta deve essere respinta.»

Sintesi: Sussiste sopravvenuto difetto di interesse o impropriamente cessazione della materia del contendere (non satisfattiva), in relazione al precedente art. 23 ultimo comma l. 6 dicembre 1971 n. 1034, ogni qualvolta sopravvengono provvedimenti che, senza essere propriamente satisfattivi della specifica pretesa dedotta in giudizio, modifichino la situazione di diritto o di fatto - in senso favorevole o no - in guisa tale da togliere al ricorrente interesse alla rimozione dell'atto impugnato.

Estratto: «2. La parte appellata ha depositato nuovo atto di occupazione temporanea (n.100 del 21 gennaio 2013) dichiarando che esso avrebbe contenuto identico a quello già oggetto della originaria impugnazione, desumendone la conclusione della improcedibilità dell’appello.Il Collegio osserva che in realtà si verificherebbe una causa di improcedibilità del ricorso originario, piuttosto che dell’appello.Sussiste sopravvenuto difetto di interesse o impropriamente cessazione della materia del contendere (non satisfattiva), in relazione al precedente art. 23 ultimo comma l. 6 dicembre 1971 n. 1034, ogni qualvolta sopravvengono provvedimenti che, senza essere propriamente satisfattivi della specifica pretesa dedotta in giudizio, modifichino la situazione di diritto o di fatto - in senso favorevole o no - in guisa tale da togliere al ricorrente interesse alla rimozione dell'atto impugnato (già Consiglio Stato sez. IV, 3 aprile 1979, n. 244).Laddove in sede di appello l'originario ricorrente rinunci all'impugnazione e dichiari di non avervi più interesse, ai sensi dell'art. 34, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, andrebbe dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado e la sentenza impugnata andrebbe annullata senza rinvio.E’ chiaro che la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse in fase di gravame comporta l'annullamento della sentenza di accoglimento impugnata, in quanto non può tradursi in una mera pronuncia di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, che avrebbe l'effetto di eliminare quest'ultima, ma non anche la sentenza impugnata, che anzi resterebbe confermata (tra tante cfr. Cons. St., sez. IV, 30 aprile 1998 n. 709).Pertanto, il Collegio, pronunciando sui due appelli qui riuniti, non potrebbe che disporre, in considerazione della improcedibilità del ricorso originario – se fosse effettivamente stato sostituito il precedente atto di occupazione temporanea da altro identico, n.100 del 21 gennaio 2013 – l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata.»

Sintesi: La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale, di modo che il suo esito, eventualmente positivo per il ricorrente, non potrebbe più giovare a quest’ultimo.

Estratto: «1. Preliminarmente, va affrontata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal Comune di Monza.1.1. Ad avviso dell’amministrazione comunale, infatti, il ricorrente non avrebbe più alcun interesse ad ottenere l’annullamento del provvedimento del Direttore del Settore Edilizia del 16.07.2003, attesa la mancata impugnazione del vigente P.G.T. che sottopone l’area in questione a pianificazione attuativa.1.2. L’eccezione non merita accoglimento.1.3. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è, per giurisprudenza costante (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez.V, 23 dicembre 2008, n.6530), ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale, di modo che il suo esito, eventualmente positivo per il ricorrente, non potrebbe più giovare a quest’ultimo.1.4. Nel caso in esame, è sufficiente osservare come risulti formulata esplicita domanda di risarcimento del danno ingiusto derivante dall’impugnata inibitoria sicché, comunque sussiste l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ex art. 34, co. 3 c.p.a. 1.5. In aggiunta, va osservato che il P.G.T. del 2007 non sembra affatto precludere l’intervento in parola, recando, anzi, una disciplina che, come vedremo meglio nel prosieguo, si rivela addirittura più favorevole al progetto edilizio dell’esponente, eliminando taluni degli ostacoli che, secondo il P.G.T. del 1971 si frappongono all’intervento de quo.»

Sintesi: La circostanza che sia stata accolta in parte una osservazione proposta in via subordinata dal ricorrente non implica alcun effetto estintivo del gravame da questi articolato.

Estratto: «3.1. Ed analogamente non merita accoglimento la ulteriore specificazione della doglianza, secondo la quale posto che era stata accolta la osservazione proposta dalla società F. s.r.l. in via subordinata, in carenza di impugnazione di detto ultimo atto il gravame avverso l’atto di adozione era diventato inammissibile od improcedibile.Oblia in proposito l’amministrazione comunale che l’interesse prioritario coltivato con la impugnazione era quello di ottenere la integrale soppressione della destinazione dell’area a parcheggio e che esso non fu soddisfatto: la circostanza che fosse stata accolta in parte una osservazione proposta in via subordinata dalla società (lo spostamento del parcheggio a ridosso della via Agnello e la riconduzione del medesimo alle dimensioni di mq 2002 di cui al PRG illo tempore vigente) non implica pertanto alcun effetto estintivo del gravame da quest’ultima articolato (in disparte la circostanza che invece l’area di originaria titolarità dell’appellante società destinata a parcheggio risulta comunque incrementata rispetto alle previsioni originarie).»

Sintesi: Il difetto sopravvenuto di interesse si ha quando viene concretamente meno un qualsiasi interesse alla decisione, per cui in caso di impugnativa separata di atti presupposti, il sopravvenire del provvedimento definitivo determina l’improcedibilità solo quando l’assetto degli interessi venga oggettivamente mutato e non quando la situazione giuridica definitiva si sia sviluppata in diretta coerenza con gli atti già impugnati in precedenza per motivi propri di illegittimità, i quali atti, quindi, mantengono la lesività delle loro proposizioni.

Estratto: «3.§.I.1. Con una prima rubrica il condominio ed i condomini appellanti contestano la declaratoria della improcedibilità – con esclusione dei motivi 4° e 9°del primo ricorso n. 188/1997 -- dell’impugnativa della variante generale alle PRG del Comune di O.. Per il TAR la variante del 1996 sarebbe stata superata dall’Accordo di Pianificazione stipulato di 19.10.2004, che avrebbe modificato in modo ulteriore e radicale la situazione. In altre parole con l’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo (SUA) per la riqualificazione dell’area, comprensivo dell’approvazione del progetto definitivo del porto turistico “Parco e marina di baia verde”, sarebbe stata approvata una variante ad ogni altra pianificazione vigente,che avrebbe comunque determinato il superamento della variante del 1996. Tale declaratoria, per gli appellanti, sarebbe, invece, del tutto erronea in quanto: a) con l’accordo di programma in realtà non era stata introdotta nessuna variante urbanistica, atteso che il Comune aveva preteso e ottenuto lo stralcio di ogni determinazione attinente all’ambito “Sp Ab Ni Mo”, per cui l’incremento previsto di 10.000 m³ non sarebbe mai stato approvato sul piano urbanistico. Avrebbe, dunque, avuto valore il precedente PRG , così come del resto ricordato nella delibera del consiglio comunale n. 36/2004, con cui si riteneva opportuno modificare la bozza di Accordo di Programma sottoposta, attraverso una riformulazione dello stesso, in modo tale che la definizione della disciplina dell’intervento della discarica ex C. risultasse demandata ad un “futuro” Accordo di programma ex d.p.r. n. 509/1997 conseguente alla modifica degli elaborati grafici dell‘ambito n. 8-32-37. L’accordo di programma del 19 ottobre 2004 non avrebbe previsto, perciò, nessun incremento di volume, né avrebbe approvato alcuna variante al PRG per la zona; b) il S.U.A. successivamente approvato non prevedeva alcun incremento volumetrico di 10.000 m³ in variante del PRG, perché l’avrebbe dato erroneamente per acquisito. Nella conferenza di servizi del 22 giugno 2006 non sarebbe stato introdotta alcuna variante, a parte quella minima ex art. 8 della L.R. Liguria n. 24/1987, come sarebbe dimostrato dal voto del C.T.R. per il territorio n. 8 (pagine 13-18-21) e dalla delibera della G.R 21 giugno 2006 n. 620 pagine 6 e 7; c) inoltre sarebbe stato impugnato anche lo strumento urbanistico attuativo.L’assunto è fondato. In linea di principio il difetto sopravvenuto di interesse si ha quando viene concretamente meno un qualsiasi interesse alla decisione, per cui in caso di impugnativa separata di atti presupposti, il sopravvenire del provvedimento definitivo determina l’improcedibilità solo quando l’assetto degli interessi venga oggettivamente mutato e non quando la situazione giuridica definitiva si sia sviluppata in diretta coerenza con gli atti già impugnati in precedenza per motivi propri di illegittimità, i quali atti, quindi, mantengono la lesività delle loro proposizioni.Nel caso particolare, poi, contrariamente a quanto afferma la difesa del Comune, della F. e della Regione, ed a prescindere dalle vicende successive, l’ “Accordo di Pianificazione del PRTSST del Ponente ligure” -- sotto il profilo pianificatorio ed urbanistico -- era valido per tutti gli altri Comuni presenti, ma non per quello di Ospedaletti.Per quest’ultimo, in quella sede era stato invece stabilito che “gli effetti urbanistici …relativi alla disciplina dell’intervento 8.32-37 sono quelli compatibili con la succitata deliberazione del Consiglio Comunale” ..Nella riunione del 19 ottobre 2004, convocata per la stipula dell’ “Accordo di Pianificazione del PRTSST del Ponente ligure”, tale concetto era stato comunicato a tutti con dichiarazioni a verbale dell’Assessore Regionale. Inoltre, nella pg. 9 lett. a) punto 4. del medesimo Accordo, relativamente all’ex discarica Cogefar, fu apposta l’annotazione” La presente disciplina normativa vale per quanto compatibile con la delibera C.C. n.36 del 18.10.2004 del Comune di O.”. Ma tale compatibilità -- allo stato dei relativi atti -- era evidentemente nulla!Pertanto, ancorché al verbale restassero acquisite le cartografie della bozza precedente, la predetta postilla comportava, sotto l’aspetto sostanziale, che nessuna variazione alla disciplina urbanistica comunale poteva scaturire dall’Accordo del 19.10.2004, nel quale si dà espressamente atto delle contrarie indicazioni e delle riserve espresse dal Comune alle variazioni al P.R.G. del 1996 concernenti l’ambito urbanistico.Si deve ricordare, in punto di fatto, che nel 2004 l’orientamento dell’amministrazione comunale quanto alla variante approvata nel 1996 era temporaneamente mutato, in conseguenza di un’indagine penale che aveva visto, con l’arresto del Sindaco, l’interruzione traumatica della precedente consigliatura comunale, la nomina del Commissario straordinario e le elezioni.A seguito di tali vicende, con delibera del C.C. 18 ottobre 2004 n. 36, la nuova Amministrazione nelle more subentrata aveva, infatti, manifestato la necessità di modifica alla precedente situazione urbanistica fondata sulla variante al PRG del 1997, sulla cui base, con la delibera del C.C. n. 37/02, era stata approvata la bozza di Accordo. La predetta delibera C.C. n. 36/2002 in particolare: -- aveva ritenuto che si dovessero riconsiderare i precedenti provvedimenti consiliari relativi alla zona del rilevato ex discarica C. interessata dall’intervento di bonifica, per cui l’impianto nautico avrebbe dovuto essere riformulato in maniera più ecosostenibile e rispettosa del contesto ambientale complessivo, e comunque più rispondente all’indirizzo programmatorio della nuova Amministrazione comunale (lett. b delle premesse pag. 13/16); -- aveva dato mandato al Sindaco di voler procedere ad una modificazione dell’intervento, che lo rendesse più rispondente alle esigenze di interesse pubblico al corretto assetto urbanistico del territorio comunale; -- aveva affermato di subordinare la sottoscrizione dell’Accordo di Pianificazione alla modifica dei relativi elaborati grafici e normativi dell’ambito denominato “Bonifica e trasformazione del rilevato ex discarica C.”, in vista di una sua successiva riformulazione volta a demandare la definizione della disciplina di intervento all’Accordo di Programma da stipularsi ex D.P.R. n. 509/97; -- aveva manifestato l’intento di concordare con la Regione e con la Soc. FIN.IM la riformulazione, in modo da addivenire, ai sensi degli artt. 6 D.P.R. n. 509/97 e 58 L.R. n. 36/97, alla stipula di un nuovo Accordo di Programma, dando atto che le deliberazioni consiliari n. 29/03 e n. 49/03, per effetto del provvedimento, erano da considerarsi superate. Di qui l’erroneità della declaratoria di improcedibilità dell’impugnativa della variante del 1997 con riferimento ad un atto del 2004, con cui non si era affatto modificata la disciplina urbanistica, ma si era stabilita, anzi, una riserva espressa per il rinvio di ogni determinazione, finalizzato alla rimodulazione in diminuzione dell’intervento ed alla conseguente predisposizione di un nuovo accordo di programma. Né, come sarà meglio evidente in seguito, può comunque avere alcun rilievo processuale il fatto che successivamente, con la delibera C.C. n. 47 del 13.6.2006, il Comune di O. avrebbe poi ritenuto di superare le precedenti riserve e di modificare la delibera C.C. n. 36/2004.Infatti, una volta stipulato l’accordo ai sensi dell’art. 15 della L. n.241/1990, il suo contenuto non può essere implicitamente modificato ex post con atti successivi di uno solo dei suoi sottoscrittori, questo potendo invece essere innovato solo con la stipula di un nuovo accordo di programma recante le predette modifiche. Le successive determinazioni, in vero, non potevano incidere ex post sul PRG in conseguenza del SUA approvato il 22 dicembre 2006. Tale circostanza, d’altronde, non sarebbe comunque risolvente sul piano processuale in quanto tale atto è stato comunque ritualmente impugnato (ma sul tema vedi amplius in altro passo della presente sentenza). In definitiva sul punto persisteva comunque l’interesse processuale all’annullamento della variante al PRG del 1997.Di qui l’erroneità della sentenza impugnata sull’argomento.»

Sintesi: Nel processo amministrativo la dichiarazione d'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi utilità della pronuncia del giudice.

Estratto: «Se è vero, infatti, che la mancata impugnazione della delibera di approvazione della variante al piano regolatore non determina l’improcedibilità del ricorso proposto avverso la delibera di adozione del medesimo poiché l'annullamento di quest'ultima esplica effetti caducanti e non meramente vizianti sul successivo provvedimento di approvazione nella parte in cui conferma le previsioni contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa, è altresì vero che, invece, la mancata impugnazione della delibera di riadozione della variante, ancorché riproponga le medesime destinazioni già censurate, comporta la cessazione dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.Com’è noto, nel processo amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi utilità della pronuncia del giudice (cfr., da ultimo, CdS, V, 13.4.2012 n. 2116).Orbene, con delibera consiliare n. 18/2002 il Comune di Venezia ha riadottato la variante originariamente adottata con la propria, pregressa deliberazione n. 16/1999: sicché, quand’anche s’annullasse per illegittimità tale ultima deliberazione (nei limiti dell’interesse fatto valere dai ricorrenti), nessun beneficio ne trarrebbero i ricorrenti atteso che le censurate destinazioni urbanistiche sono state pedissequamente riproposte nel successivo provvedimento consiliare n. 18/2002, che spiegherebbe, pertanto, i medesimi, contestati effetti: senza sottacere che la nuova delibera consiliare, essendo novativa sotto il profilo oggettivo di quella precedente – nel senso del mutamento del titolo -, abroga per ciò stesso quest’ultima (cfr. TAR Veneto, I, 26.4.2011 n. 693).»

Sintesi: Ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a. la sopravvenuta carenza d'interesse e la cessazione della materia del contendere si differenziano tra loro nettamente per la diversa soddisfazione dell'interesse leso; la sopravvenuta carenza di interesse può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte e qualora sia determinata dal sopravvenire di un nuovo provvedimento, questo non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell'assetto del rapporto tra la p.a. e l'amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato.

Estratto: «11. Sempre in via preliminare il Collegio non può che rilevare l’intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione ai provvedimenti oggetto del ricorso R.G. 12099/2001 e dei relativi motivi aggiunti, in quanto il Comune, dopo l’emissione dei provvedimenti medesimi, si è autodeterminato alla disapplicazione degli stessi, come evincibile dagli atti, senza che fosse intervenuta alcuna pronuncia cautelare da parte di questo Tribunale, rilasciando la concessione edilizia n. 1/2002, in data 13 febbraio 2002.Ricorrono pertanto senza dubbio gli estremi per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, in considerazione della piena satisfattività, rispetto all’interesse sotteso al ricorso de quo, del provvedimento di concessione edilizia, rilasciato in via autonoma dal Comune.Ed invero come ritenuto dalla giurisprudenza “ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. c), c.p.a. la sopravvenuta carenza d'interesse e la cessazione della materia del contendere si differenziano tra loro nettamente per la diversa soddisfazione dell'interesse leso; la sopravvenuta carenza di interesse può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte e qualora sia determinata dal sopravvenire di un nuovo provvedimento , questo non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell'assetto del rapporto tra la p.a. e l'amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato” (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1413).11.1 La domanda di risarcimento del danno formulata in tale ricorso va invece rigettata, non essendo la stessa supportata da alcun elemento probatorio, ed in ragione del breve lasso di tempo trascorso tra l’adozione degli atti gravati e il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune (in senso analogo, in relazione alla mancanza di prove in ordine al danno subito nel breve lasso temporale trascorso fino alla sospensione in via cautelare del provvedimento T.A.R. Lazio, Roma, sez. III 1 luglio 2008, n. 6348).»

Sintesi: Nel giudizio amministrativo l’individuazione delle ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse va compiuta con criteri rigorosi e restrittivi, atteso che l'improcedibilità, precludendo l'esame del merito della controversia, potrebbe tradursi in una sostanziale elusione dell'obbligo del giudice di pronunciarsi sulla domanda dell'attore, limitando di fatto la tutela giurisdizionale dei soggetti.

Estratto: «2.Deve, poi, essere disattesa la richiesta avanzata dal Comune di Arcene di dichiarazione di improcedibilità degli appelli per sopravvenuta carenza di interesse, formulata sul rilievo che l’intero piano cave sarebbe stato annullato per effetto della sentenza del T.a.r. Lombardia n. n. 1607 del 22.4.2010.Va, infatti, considerato che il ricorso deciso con l’indicata sentenza aveva ad oggetto solo la delibera regionale di approvazione del piano, peraltro sulla base di un interesse orientato principalmente alla dichiarazione dell’illegittimità dello stralcio dell’ATEg37 operato dal Consiglio regionale. In tal senso ha statuito la sentenza del T.a.r., accogliendo il ricorso.Nel presente caso, la controversia concerne l’intero procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano, e riguarda l’inclusione dell’ATEg18 già nella proposta della Provincia, poi ulteriormente esteso nella sua perimetrazione dal Consiglio regionale.Considerato, pertanto, che, attesa la diversità dell’oggetto dei giudizi, permane in capo alle appellanti un interesse alla decisione, e tenuto altresì conto che nel giudizio amministrativo l’individuazione delle ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse va compiuta con criteri rigorosi e restrittivi, atteso che l’ improcedibilità, precludendo l'esame del merito della controversia, potrebbe tradursi in una sostanziale elusione dell'obbligo del giudice di pronunciarsi sulla domanda dell'attore, limitando di fatto la tutela giurisdizionale dei soggetti (Cons. Stato Sez. IV, 14-10-2011, n. 5533), il Collegio ritiene di respingere la richiesta di dichiarazione di improcedibilità degli appelli.»

Sintesi: La declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse consegue esclusivamente ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della domanda, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, anche sotto un profilo meramente strumentale, ravvisabile in prospettiva risarcitoria o morale o in vista della determinazione del precetto conformativo dell’azione amministrativa del futuro e la relativa indagine deve essere condotta dal giudice con il massimo rigore, onde evitare che detta declaratoria si risolva in una sostanziale elusione dell’obbligo di pronunciare sulla domanda.

Sintesi: Nel processo amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata soltanto al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi, anche soltanto strumentale o morale o comunque residua, utilità della pronuncia del giudice.

Estratto: «Le conclusioni che precedono devono, peraltro, confrontarsi con l’eccezione d’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza d’interesse, sollevata nell’ultima memoria difensiva dell’Amministrazione Regionale.Secondo quest’ultima, in particolare, “dall’annullamento del provvedimento censurato in questa sede alcun vantaggio può discendere in capo alla ricorrente, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non sarebbe in grado di rimuovere la presunta lesione assunta da controparte, poiché le disposizioni contenute nel decreto, oggetto della presente controversia, sono superate dalle mutate circostanze di fatto e di diritto, indicate dall’Amministrazione nel provvedimento, oggetto del ricorso R. G. n. 1741/09”; “nel caso di specie, pertanto, sia l’adozione del successivo decreto del 2009, che ha disposto per la ditta ricorrente un divieto di coltivazione nella località Parapoti, sia l’approvazione del P. R. A. E. che detta precise prescrizioni in merito ai progetti da presentare per la coltivazione delle cave e sia l’intervenuto mutamento dello stato dei luoghi, che non consente più alcuna attività di coltivazione per impossibilità giuridica dell’oggetto, non essendo l’area di cava suscettibile di ulteriore sfruttamento, fa venir meno l’interesse al presente giudizio”.Orbene, nel delibare la suddetta eccezione, il Tribunale deve anzitutto rilevare come nessuna esplicita dichiarazione di carenza d’interesse alla decisione del ricorso in trattazione, sia stata formulata da parte della società ricorrente.Tale circostanza esplica, a parere del Collegio, una rilevanza decisiva, al fine di respingere la medesima eccezione, conformemente all’indirizzo giurisprudenziale dominante, espresso, tra le altre, nelle seguenti pronunce del Consiglio di Stato: “In carenza di un’esplicita dichiarazione del venir meno dell’interesse alla decisione da parte di alcuno dei protagonisti del giudizio, la mera circostanza dell’avvenuto scioglimento subsequens del Consiglio Comunale non è atta a far venire meno l’interesse alla decisione. Ciò in armonia con l’orientamento per cui la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse consegue esclusivamente ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della domanda, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, anche sotto un profilo meramente strumentale, ravvisabile in prospettiva risarcitoria o morale o in vista della determinazione del precetto conformativo dell’azione amministrativa del futuro e la relativa indagine deve essere condotta dal giudice con il massimo rigore, onde evitare che detta declaratoria si risolva in una sostanziale elusione dell’obbligo di pronunciare sulla domanda” (Sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 9323); “Nel processo amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata soltanto al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi, anche soltanto strumentale o morale o comunque residua, utilità della pronuncia del giudice” (Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).»

Sintesi: Nel processo amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi (anche soltanto strumentale o morale o comunque residua), della pronuncia del giudice.

Estratto: «Com’è noto nel processo amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi (anche soltanto strumentale o morale o comunque residua) utilità della pronuncia del giudice (ex multis, C.d.S., sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549; 13 luglio 2010, n. 4540; 11 maggio 2010, n. 2833).Ciò precisato, la Sezione è dell’avviso che nel caso di specie, quanto al ricorso NRG. 1541/88, non si sia verificata una nuova situazione di fatto o diritto tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della decisione.Invero, il bene della vita invocato dalla ricorrente e successivamente dai suoi eredi consiste nella ritipizzazione urbanistica e nella conseguente utilizzabilità (anche a fini edificatori) delle aree di proprietà, la cui originaria destinazione urbanistica, secondo la loro prospettazione, integrando un vincolo espropriativo sarebbe decaduto per decorso del termine quinquennale dall’approvazione del piano regolatore generale (8 luglio 1976): pertanto, anche a limitarsi al mero recepimento delle affermazioni contenute nella citata documentazione prodotta dall’amministrazione appellata, secondo cui, per effetto della “Variante normativa alle norme tecniche di attuazione al P.R.G.” (adottata con delibera consiliare n. 64 del 7 luglio 2008 e approvata con delibera di Giunta regionale n. 2415 del 10 dicembre 2008), gli interventi previsti nelle aree in questione possono essere eseguiti non più solo dall’amministrazione, ma anche dai privati proprietari, così che in definitiva la quella destinazione urbanistica non costituirebbe più un vincolo espropriativo o tale da svuotare completamente il contenuto del diritto di proprietà, non vi è dubbio che detta utilizzabilità non può che valere per il futuro, restando quindi impregiudicato l’interesse della originariamente ricorrente e dei suoi eredi ad ottenere la pronuncia che accerti invece la decadenza del ritenuto vincolo espropriativo sin dal 1981 (quinquennio successivo all’approvazione del piano regolatore generale avvenuta l’8 luglio 1976).»

Sintesi: Il sopravvenire di un nuovo provvedimento sostitutivo di un precedente ed idoneo a provocarne la caducazione, fa venir meno in chi abbia impugnato il primo provvedimento l'interesse a coltivare la suddetta impugnazione, poiché la situazione pregiudizievole lamentata si verificherebbe ugualmente, nonostante l'annullamento (eventuale) del provvedimento già impugnato, in forza di quello sopravvenuto.

Estratto: «Così definita l’eccezione preliminare, occorre esaminare la questione attinente alla permanenza dell’interesse alla decisione in relazione all’impugnativa del primo titolo edilizio rilasciato ai controinteressati.Il Comune e i controinteressati affermano infatti che il ricorso originario - promosso avverso il permesso di costruire rilasciato il 15.1.2010 - sarebbe divenuto improcedibile in quanto, in corso di causa, sono sopravvenuti la rinuncia dei controinteressati a tale titolo e il rilascio, a seguito di una nuova domanda, del secondo permesso di costruire in data 10.6.2011. Si oppone a siffatta conclusione la ricorrente, la quale rileva come il titolo edilizio sarebbe nullo in quanto rilasciato in elusione e violazione del giudicato cautelare, insistendo per la decisione del primo ricorso.Al riguardo vanno svolte le seguenti considerazioni.Invero, costituisce generale principio del processo amministrativo (v. ora l’art. 35 del c.p.a. ) l’affermazione che l’interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. deve sussistere sia nel momento di proposizione sia in quello di decisione del gravame (cfr. ex multis T.A.R. Lecce, Sez. I, 7 settembre 2010 n. 1942).Pertanto, il sopravvenire di un nuovo provvedimento sostitutivo di un precedente ed idoneo a provocarne la caducazione, fa venir meno in chi abbia impugnato il primo provvedimento l'interesse a coltivare la suddetta impugnazione, poiché la situazione pregiudizievole lamentata si verificherebbe ugualmente, nonostante l'annullamento (eventuale) del provvedimento già impugnato, in forza di quello sopravvenuto.Per converso, tale effetto non si verifica allorché siano emanati provvedimenti dipendenti da quello impugnato e che ne presuppongono l'esistenza, perché in tal caso questi ultimi cessano di aver effetti con l'annullamento del primo.In tema di titoli edilizi l'esposto principio comporta l'improcedibilità delle impugnazioni dei permessi allorché quello impugnato sia stato sostituito con altro che ne autorizzi anche se sotto la denominazione di "variante", un progetto nuovo e diverso, sul quale si siano esplicate nuove ed autonome valutazioni dell'Amministrazione, idonee a legittimare l'edificazione indipendentemente dalla prima concessione. Al contrario, il rilascio di autorizzazioni di variante vere e proprie, tese a modificazioni dell'originario progetto che ne presuppongono tuttavia l'esistenza, non comporta l'improcedibilità del ricorso proposto contro il primo e fondamentale provvedimento autorizzatorio, poiché tali varianti ed i provvedimenti che li autorizzano non hanno autonoma esistenza, perdono di oggetto e vengono a cadere all'atto dell'annullamento del precedente provvedimento (cfr. Cons. St., Sez. V, 14 gennaio 1991 n. 44).Con riguardo alla fattispecie all’esame, va rilevato che dalla documentazione versata in atti dalle parti emerge che: a) con lettera acquisita al protocollo del Comune di Aviatico n. 2003 del 3.6.2011 Eugenio Noris e Felicita Merelli, unitamente al tecnico progettista geom. Carlo Vescovi, hanno inoltrato richiesta di annullamento e archiviazione del gravato permesso di costruire n. 3/2012;b) in data 10.6.2011 il Comune ha rilasciato il nuovo permesso di costruire (n. 5/2010) affermando che esso è stato emesso a seguito di presentazione, il 23.10.2010, di richiesta da parte di Eugenio Noris e Felicita Merelli di “concessione edilizia per realizzazione di tre nuovi fabbricati ad uso residenziale – richiesta annullamento e archiviazione permesso di costruire n. 3/2010 del 15 gennaio 2010 – richiesta di completamento fabbricati e variante sostanziale -via frazione Ganda nel Comune di Aviatico”.E’ evidente che i controinteressati, a fronte dell’accoglimento dell’istanza cautelare (ord. n. 387/10 del 14.7.2010), hanno ritenuto preferibile rinunciare al primo titolo e fare richiesta di rilascio di un nuovo permesso onde eliminare i vizi censurati con il ricorso avverso il primo permesso. A seguito della presentazione della nuova domanda, l’Amministrazione - verificato il sopravvenuto acquisto da parte del Noris della qualifica di imprenditore agricolo professionale, acquisiti altri elementi dei quali era stata prospettata la mancanza - ha rilasciato il secondo permesso di costruire.Tale nuovo titolo va qualificato, ancorché non rechi alcuna indicazione in tal senso, come in (parziale) sanatoria e ciò in quanto esso riguarda non solo il completamento dell’opera, ma anche la legittimazione postuma di quanto realizzato in costanza del primo titolo che è stato espressamente rinunziato dai titolari, nonché di quanto eventualmente costruito (illegittimamente) in costanza di sospensione degli effetti del permesso del 15.1.2010.Ciò posto, risulta incontroverso che il primo titolo è stato rinunciato e di tale rinuncia abbia preso atto l’Amministrazione, sicché non si è in presenza di una variante in senso tecnico ma di un titolo autonomo.In tale contesto, deve essere escluso che in capo alla ricorrente permanga alcun interesse ad ottenere l’annullamento del primo titolo.La tesi svolta dal ricorrente (cfr. il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti) è che il Comune non avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della rinuncia al primo permesso di costruire, senza interessarsi dei manufatti già realizzati in forza del suddetto, ma avrebbe dovuto procedere alla demolizione di quanto realizzato in assenza di titolo abilitativo.Ora – a prescindere dall’ammissibilità di siffatta censura, di cui si dirà più oltre, trattando del ricorso per motivi aggiunti – va precisato che la questione del mancato esercizio del potere sanzionatorio è altra cosa rispetto alla legittimità del titolo rilasciato.Del tutto fuori luogo è il richiamo all’art. 38 del DPR 380/01, che disciplina l’annullamento del titolo edificatorio, posto che non si è in presenza di alcun annullamento: né giurisdizionale, essendovi stata solo la cautelare sospensione degli effetti dell’atto impugnato, né in via di autotutela da parte dell’amministrazione, la quale si è limitata a prendere atto della rinuncia ad un titolo già assentito da parte dei beneficiari e alla richiesta di rilascio di un nuovo titolo (emendato dalle mancanze del primo).Quello che è mancato – ma la ricorrente non l’ha rilevato con apposito motivo di censura – è che il nuovo titolo, per le opere già eseguite, avrebbe dovuto essere assoggettato al pagamento della relativa oblazione (cfr. sulla debenza dell’oblazione anche se per titolo originariamente gratuito TAR Brescia sez. 1 11.1.2012 n. 11).Il ricorso originario, fornito di fumus boni iuris, come evidenziato nella non appellata ordinanza cautelare), va dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.»

Sintesi: Le pronunce del G.A. oltre a produrre l’effetto caducatorio che comporta l’eliminazione dell'atto impugnato, determinano anche un effetto conformativo che fissa la regola alla quale la pubblica Amministrazione deve attenersi nella sua attività futura, e ciò giustifica la persistenza dell’interesse a non vedere adottati successivi provvedimenti similari.

Estratto: «Il Comune ha anche eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto le occupazioni, di carattere temporaneo, sono scadute.L’eccezione deve essere respinta.Infatti vi è da rilevare che solo l’istanza relativa ai tavolini e alle sedie ha carattere temporaneo, mentre quella relativa al porta menù ha carattere permanente, e tale circostanza sarebbe di per sé idonea a superare l’eccezione di carenza di interesse.Alle stesse conclusioni circa l’infondatezza dell’eccezione si perviene comunque anche considerando il carattere solamente temporaneo della concessione, in quanto, come è noto, le pronunce del giudice amministrativo oltre a produrre l’effetto caducatorio che comporta l’eliminazione dell'atto impugnato, determinano anche un effetto conformativo che fissa la regola alla quale la pubblica Amministrazione deve attenersi nella sua attività futura, e ciò giustifica la persistenza dell’interesse a non vedere adottati successivi provvedimenti similari (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 aprile 2003, n. 1786; Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 1998, n. 846; Consiglio di Stato Sez. IV, 19 dicembre 1994, n. 1037).»

Sintesi: La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi, anche soltanto strumentale o morale o comunque residua, utilità della pronuncia del giudice.

Estratto: «Preliminarmente, non può dichiararsi l’improcedibilità invocata dalla parte resistente in riassunzione, in quanto la proposizione della domanda risarcitoria è sufficiente a sorreggere l’interesse alla decisione. In generale, va ribadito che nel processo amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi, anche soltanto strumentale o morale o comunque residua, utilità della pronuncia del giudice; di conseguenza il concorrente che impugna un affidamento illegittimo conserva comunque un interesse processualmente rilevante a conseguire l'annullamento, posto che da esso può ricavare quantomeno il vantaggio, sufficiente a sostenere la procedibilità del gravame, di poter pretendere il risarcimento del pregiudizio patrimoniale sofferto in conseguenza della determinazione giudicata illegittima (cfr. ex multis CdS sez III n. 42292011).»

Sintesi: Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, quando il processo non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per il ricorrente. Tale situazione, in particolare, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, rendendo priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.

Sintesi: Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: l’istituto è una manifestazione del principio di unilateralità che regge il processo amministrativo posto a tutela delle posizioni soggettive appartenenti a chi ha introdotto il giudizio, rispetto alle quali gli interessi della parte resistente assumono rilevanza solo in funzione di contrasto della pretesa azionata. Ne consegue che, venuto meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia di merito, il giudizio non può proseguire nel solo interesse della parte resistente alla decisione di rigetto.

Estratto: «2.1. Come è noto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il processo non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per il ricorrente. Tale situazione, in particolare, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, rendendo priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio. L’istituto è una manifestazione del principio di unilateralità che regge il processo amministrativo posto a tutela delle posizioni soggettive appartenenti a chi ha introdotto il giudizio, rispetto alle quali gli interessi della parte resistente assumono rilevanza solo in funzione di contrasto della pretesa azionata. Ne consegue che, venuto meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia di merito, il giudizio non può proseguire nel solo interesse della parte resistente alla decisione di rigetto. L’istituto processuale in questione, di notoria derivazione pretoria, è ora espressamente previsto nell’art. 35 c.p.a.2.2. Come affermato in numerosi precedenti, il Collegio, nel valutare le conseguenze processuali di atti adottati in esecuzione di ordinanze emesse “ai fini del riesame”, che comportano una completa riedizione del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato, finalizzata ad eliminare i vizi (sostanziali o formali) riconosciuti prima facie dal giudice cautelare come fondati, aderisce all'orientamento secondo il quale, essendo il remand una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza proprio per rimettere in gioco l’assetto di interessi definiti con l’atto gravato, restituendo quindi all’amministrazione l’intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale, il nuovo atto, costituendo (nuova) espressione di una funzione amministrativa (e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale), porta ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l’interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, a quest'ultimo (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 05 dicembre 2007 n. 12554; TAR Lazio, II quater, sentt. nn. 11061, 11062, 11063 dell'8.11.2007; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 15 ottobre 2010 n. 3732). Il provvedimento adottato all’esito del remand, infatti, lungi dal costituire una mera integrazione della motivazione del precedente, si configura come espressione di nuove, autonome, scelte discrezionali dell'Amministrazione, in presenza delle quali non può non farsi applicazione del tradizionale e consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la sostituzione dell'atto impugnato a mezzo di un nuovo provvedimento non meramente confermativo del precedente rende improcedibile il ricorso (Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2006 n. 5396; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 05 aprile 2006 n. 355).2.3. Nella specie, l’amministrazione, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dal condominio, ha proceduto ad un riesame della situazione oggetto di causa e ha riformulato le medesime conclusioni provvedimentali; nuova decisione che il ricorrente non ha provveduto ad impugnare con motivi aggiunti notificati al procuratore costituito ai sensi dell'articolo 43 c.p.a. Ne consegue che l’istante non potrebbe ricavare alcuna utilità dall’eventuale annullamento in parte qua dell’atto originariamente impugnato, dal momento che, anche in tale eventualità, rimarrebbe pur sempre efficace il nuovo provvedimento produttivo del medesimo effetto lesivo.2.4. Coerentemente le parti del giudizio hanno congiuntamente (con memoria depositata il 30 novembre 2011) chiesto al Collegio di pronunciare l’estinzione del giudizio.»

Sintesi: L'improcedibilità del ricorso presuppone una sopravvenienza, in fatto o in diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso stesso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della decisione e la concreta individuazione di tali ipotesi deve essere ancorata a criteri restrittivi.

Estratto: «5.- Con il terzo motivo di appello è stata riproposta la eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado per intervenuta acquiescenza al provvedimento impugnato (che si sarebbe verificata a seguito di richiesta di concessione edilizia da parte del sig. Fontana n. 764 del 1983, non accompagnata da alcuna riserva, avente ad oggetto la realizzazione di un solo edificio sui medesimi mappali, in conformità al provvedimento di autotutela oggetto di impugnazione, tenendo conto dei rilievi che ne avevano determinato l’emanazione con riferimento al rispetto sia dei limiti volumetrici che dei limiti di distanza dal lago).La eccezione non è stata accolta dal Giudice di primo grado nell’erroneo assunto che la mera presentazione di una nuova istanza intesa a perseguire il bene che un provvedimento d’ufficio (peraltro impugnato) ha tolto all’interessato non rappresenta acquiescenza al provvedimento; non è stato, infatti, considerato che non si era in presenza di una istanza qualsiasi, ma di una richiesta volta proprio a superare i vizi di legittimità della concessione annullata .5.1.- Osserva in proposito il Collegio innanzi tutto che l'acquiescenza, qualora non risulti da espressa accettazione degli effetti di un atto da parte del destinatario di esso, si configura solo in presenza di una condotta da parte dell'avente titolo all'impugnazione che sia libera e inequivocabilmente diretta a non più contestare l'assetto di interessi definito dall'Amministrazione attraverso il provvedimento oggetto di impugnazione. In quanto incidente sul fondamentale diritto di agire in giudizio, l'accertamento in ordine all'avvenuta accettazione del contenuto e degli effetti di un provvedimento lesivo deve quindi essere accurato ed esauriente e svolgersi su tutti i dati fattuali che hanno caratterizzato il nuovo atto, da cui deve risultare senza alcuna incertezza la presenza di una chiara intenzione definitiva di non rimettere in discussione l'atto lesivo.Non può, quindi, bastare, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell'immediato, dall'esistenza di un provvedimento allo stato lesivo, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, ma che non per questo escludono l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato di persistere nell’azione intrapresa per l'eliminazione degli effetti del provvedimento stesso (Cassazione civile, sez. un., 20 maggio 2010, n. 12339).Nel caso che occupa la nuova richiesta di concessione edilizia, presentata in data 20.10.1993, in pendenza del giudizio di primo grado, dimostra quindi solo la volontà di perseguire l'interesse sostanziale di poter edificare l’edificio in questione, senza che ciò fosse renda incompatibile con la previsione della azione a tutela nei confronti del provvedimento di annullamento della concessione edilizia a suo tempo rilasciata; non ha infatti la mera presentazione della nuova richiesta soddisfatto pienamente l’interesse fatto valere in giudizio alla realizzazione nell’area di cui trattasi di due edifici residenziali, più ampio rispetto a quello fatto valere con la nuova domanda di concessione edilizia (volta alla realizzazione di un nuovo intervento sulla stessa area, costituito da un solo edificio).La declaratoria dell'improcedibilità del ricorso correttamente non è stata quindi pronunciata dal Giudice di primo grado, perché essa presuppone una sopravvenienza, in fatto o in diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso stesso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della decisione e la concreta individuazione di tali ipotesi deve essere ancorata a criteri restrittivi, tenuto conto che non deve tradursi in una sostanziale elusione dell'obbligo del Giudice di pronunciarsi sulla domanda, che l'interesse residuo alla pronuncia sul merito della controversia va inteso nella sua massima ampiezza alla luce degli effetti conformativi e ripristinatori dell'eventuale sentenza di accoglimento e che la persistenza dell'interesse va valutata considerando anche le possibili ulteriori iniziative attivate o attivabili dal ricorrente per soddisfare la pretesa vantata.Aggiungasi che l'acquiescenza, intesa come rinuncia preventiva a far valere una posizione di interesse legittimo, è configurabile solo se il comportamento adesivo si manifesti anteriormente alla proposizione del ricorso, risultando ipotizzabile, in caso contrario, solo la rinuncia al ricorso, che deve intervenire nei modi previsti dalla legge processuale.»

Sintesi: La sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere si determina quando si verifica una situazione di fatto o di diritto incompatibile con la permanenza dell'interesse al ricorso.

Estratto: «4.1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di improcedibilità del primo ricorso, essendo palese dal tenore degli atti che, presentando la seconda istanza, la ricorrente non ha inteso rinunciare, neanche implicitamente, alla prima avendo, al contrario, come unico scopo quello di accelerare la procedura; in altri termini l’intento della ricorrente, peraltro dichiarato, era quello di ottenere l’assenso, non già all’esito di una pronuncia giurisdizionale che accertasse l’illegittimità del diniego, bensì grazie ad un rimeditato e positivo provvedimento amministrativo, la cui adozione sarebbe potuta essere più rapida rispetto alla durata di un processo, che pure si fosse concluso con l’accoglimento della proposta impugnazione.Al riguardo è sufficiente osservare che la sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere si determina quando si verifica una situazione di fatto o di diritto incompatibile con la permanenza dell'interesse al ricorso (Cons. Stato, sez. V, 12 dicembre 2009, n. 7800).Nel caso di specie manca tale sopravvenienza e, d’altra parte, la ricorrente, che ha comunque impugnato il successivo diniego, ha espressamente dichiarato di avere interesse alla decisione del primo ricorso anche ai fini risarcitori.»

Sintesi: La decisione di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse consegue esclusivamente ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della domanda, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza.

Sintesi: In materia di sopravvenuta carenza di interesse, è necessaria una rigorosa indagine circa l'utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso che conduca al sicuro convincimento che la modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisca di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale e morale, alla decisione.

Estratto: «3.1. La società ricorrente contesta, anzitutto, la dichiarata improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ric. N. 1287 del 2000, in quanto le previsioni dell’atto con esso impugnato erano state superate dalle nuove determinazioni amministrative afferenti la programmazione urbanistica della zona e i parametri urbanistici ed edilizi. Secondo la società l’impugnativa continuerebbe in ogni caso ad essere sorretta dall’interesse residuale al risarcimento del danno derivante sia dalla mancata realizzazione di un progetto lottizzatorio, sia dagli oneri indebitamente sopportati per l’approntamento della complessa progettazione.La censura è infondata e va respinta. Invero, costituisce principio del tutto consolidato nella giurisprudenza della Sezione quello secondo cui la decisione di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse consegue esclusivamente ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della domanda, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza.La relativa verifica, a sua volta, esige che la presupposta, rigorosa indagine circa l'utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso conduca al sicuro convincimento che la modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisca di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale e morale, alla decisione(Cons. Stato, IV Sez., n. 6882/10)Applicando tali coordinate interpretative al caso all’esame, la censura proposta non merita accoglimento atteso che le previsioni dell’atto impugnato sono state superate da nuove previsioni urbanistiche afferenti la zona in questione e i parametri urbanistici ed edilizi, il che rende certa e definitiva la inutilità della sentenza. Quanto, poi, alla possibilità risarcitoria residuale scaturente dall’eventuale annullamento del provvedimento lesivo, va rilevato che, in ragione della evoluzione subita dalla cd. pregiudiziale amministrativa, la pronuncia di sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento dell’atto impugnato non avrebbe comunque precluso la presentazione di una domanda di risarcimento non presentata in I grado (di cui valutare, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti).»

Sintesi: È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione demaniale marittima qualora l'Amministrazione abbia riaperto il procedimento e emanato un nuovo diniego fondato su motivi in parte diversi.

Estratto: «a) che con provvedimento 21/5/2004 n. 3387/04 l’Autorità Portuale di Cagliari ha respinto un’istanza di concessione demaniale avanzata dalla ricorrente;b) che con determinazione 25/1/2010 n. 522, la medesima amministrazione, riaperto il procedimento, ha confermato il precedente diniego sulla base di motivi ostativi parzialmente differenti da quelli originariamente addotti; c) che tale circostanza, contrariamente a quanto la ricorrente mostra di ritenere, porta ad escludere che il provvedimento n. 522/2010 abbia i connotati dell’atto meramente confermativo (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 13/5/2008, n. 2217);d) che gli effetti pregiudizievoli del primo provvedimento negativo risultano, quindi, assorbiti dalla nuova determinazione di rigetto;e) che conseguentemente il ricorso introduttivo del giudizio, rivolto contro il primo diniego, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;f) che per pacifica giurisprudenza allorché l’atto amministrativo si fondi su una pluralità di motivi autonomi, l’omessa contestazione di uno di essi, fa venir meno l’interesse all’esame delle doglianze rivolte contro i restanti motivi, atteso che la determinazione risulterebbe comunque idoneamente sorretta dal motivo non censurato (cfr. fra le tante T.A.R. Sardegna, I Sez., 28/1/2011 n. 84, II Sez., 22/5/2008, n. 1043, I Sez. 9/11/2007 n. 2032, Cons. Stato, V Sez., 17/9/2010 n. 6946);»

Sintesi: Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il processo non possa produrre un risultato utile per il ricorrente.

Sintesi: La sopravvenuta carenza di interesse si verifica, in particolare, per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, rendendo priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.

Estratto: «I. Va preliminarmente esaminata l’eccezione proposta dalla difesa dell’Amministrazione, secondo cui il ricorso sarebbe divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ciò, in quanto, il provvedimento impugnato ha già esaurito tutti i suoi effetti.L’argomento non può essere condiviso.Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il processo non possa produrre un risultato utile per il ricorrente. Tale situazione, in particolare, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, rendendo priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio. Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, non risulta che la pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente sia stata in qualche modo soddisfatta, né risulta che sia stato adottato un nuovo provvedimento in modo tale da rendere chiara e certa l’inutilità della pronuncia.»

Sintesi: La circostanza che l’atto impugnato abbia cessato di produrre i suoi effetti per il mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della proposizione del ricorso che faccia venir meno l’effetto del provvedimento impugnato, ovvero per l’intervenuta adozione di un nuovo provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza anche dal punto di vista di un interesse morale o strumentale, determina l’improcedibilità del ricorso.

Estratto: «2.1) Tanto precisato, in punto di fatto, il Collegio deve dare atto, in via preliminare, della sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del primo ricorso, in quanto il resistente Ministero, in pendenza del giudizio, ha annullato il provvedimento originariamente impugnato e, in espressa esecuzione della decisione assunta in sede cautelare dal giudice appello, ne ha adottato uno nuovo a conclusione di un rinnovato iter procedimentale.Come noto, la circostanza che l’atto impugnato abbia cessato di produrre i suoi effetti per il mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della proposizione del ricorso che faccia venir meno l’effetto del provvedimento impugnato, ovvero per l’intervenuta adozione di un nuovo provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza anche dal punto di vista di un interesse morale o strumentale, determina l’improcedibilità del ricorso.Nel caso di specie, il sopravvenuto annullamento dell’atto originariamente impugnato, e l’adozione di un nuovo provvedimento, ancorché non idoneo a soddisfare l’interesse sostanziale di cui è portatore il ricorrente, che aspirava al mantenimento dello status di Commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, non è più in grado di spiegare gli effetti lesivi dal medesimo lamentati, per cui nessuna utilità può trarre il medesimo dallo scrutinio delle censure originariamente introdotte.»

Sintesi: Va dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'impugnazione del titolo edilizio che nel frattempo sia decaduto per mancato inizio dei lavori.

Estratto: «5.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso va dichiarato improcedibile per i motivi che di seguito si indicheranno: come riconosciuto dalla stessa controinteressata Tatofit, in specie, il permesso di costruire oggetto di gravame ha ormai perso la propria efficacia in conseguenza dell’inutile decorso del termine di un anno dalla data di emissione del provvedimento, non avendo essa Tatofit dato inizio ai lavori assentiti.5.1 Operando tale decadenza di diritto (cfr. T.a.r. Umbria Perugia, I, 15 settembre 2010, n. 465; T.a.r. Basilicata Potenza, I, 10 settembre 2010, n. 593; T.a.r. Valle d’Aosta, 19 marzo 2009, n. 19), dunque, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, formula la quale comprende ogni ipotesi in cui l’atto impugnato non sia più, come in questo caso, in condizione di produrre i propri effetti.»

Sintesi: L'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse è rilevabile d'ufficio.

Estratto: «4. - Ciò posto, mérita prioritaria trattazione, per ragioni d’ordine logico e temporale, l’appello proposto da Bilione Mare S.p.A. per l’annullamento della sentenza impugnata tanto nella parte in cui ha respinto il suo ricorso di primo grado R.G. n. 3048/96, quanto nella parte in cui il T.A.R., in accoglimento del ricorso proposto da Bibione Darsena Srl e dal sig. Todeschini, ha annullato la concessione edilizia in data 9.9.98 n. 5270/0/12 e gli altri atti presupposti o conseguenti impugnati a mezzo di detto ricorso.4.1 - Quanto al ricorso di primo grado R.G. n. 3048/96 proposto dall’odierna appellante avverso il provvedimento del Comune di San Michele al Tagliamento prot. n. 001794 in data 8 agosto 1996 ( di diniego della concessione edilizia richiesta per l’esecuzione di un intervento di ristrutturazione ed ampliamento delle volumetrie di servizio tecnico del porticciolo di sua proprietà sito in località Baseleghe di Bilione ), lo stesso va dichiarato, in riforma della sentenza impugnata, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.L’Amministrazione, infatti, successivamente alla sua proposizione, ha riesaminato completamente ( se pure nell’àmbito di un diverso procedimento, attivato dall’interessata con la presentazione alla Regione di un progetto per le finalità di cui all’art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 ) la fattispecie con nuovi provvedimenti ( i verbali della Conferenza dei servizi istituita ai sensi del comma 8 dell’indicato art. 1 ed il D.P.G.R. n. 932 del 9 giugno 1998 ), che, satisfattivi della pretesa della ricorrente ( odierna appellante ), rappresentano una sopravvenienza, in punto di fatto e di diritto, del tutto nuova rispetto alla situazione esistente al momento della proposizione del gravame di primo grado, che, se anche non idonea a determinare la cessazione del contendere ( che si verifica, ex art. 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, allorquando l’Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulli o comunque riformi in maniera satisfattiva per il ricorrente il provvedimento amministrativo, contro cui è stato proposto il ricorso, laddove invece nel caso all’esame l’odierna appellante ha poi ottenuto la concessione edilizia per l’intervento originariamente denegato secondo le speciali modalità e procedure disciplinate dal citato art. 1 ), è comunque tale da ridefinire l’assetto degli interessi in gioco, sì da impedire di riconoscere la sussistenza in capo alla ricorrente di alcun interesse, anche meramente strumentale e morale, alla decisione sull’originario diniego, in ogni caso superato da dette sopravvenienze, sulla conservazione delle quali si concentra invero l’unico interesse dell’odierna appellante, strumentale al conseguimento ( o, meglio, alla conservazione ) del bene della vita sottostante all’interesse legittimo, di cui è titolare.Né ad una tale declaratoria di improcedibilità ostano in qualche modo né il divieto di nuove eccezioni in grado d’appello previsto dall’art. 345, comma 2, del codice di procedura civile (trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, in quanto attinente alla necessaria permanenza per tutta la durata del giudizio di una delle condizioni dell’azione, qual è l’interesse a ricorrere), né la regola processuale del c.d. giudicato interno, non avendo il Giudice di primo grado espressamente statuito sul punto.»

Sintesi: La presentazione di una domanda di accertamento in conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001 non comporta lìimprocedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso promosso avverso il diniego di condono edilizio ex art. 32 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003.

Estratto: «2. Sempre in rito, va, del pari, disattesa l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse all’accoglimento dell’originaria impugnazione del provvedimento del 6 febbraio 2009, prot. n. 19/2009 EP (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.6), in conseguenza della presentazione della domanda di sanatoria del 15 ottobre 2009 (prot. n. 20021) (cfr. retro, in narrativa, sub n. 8).Il provvedimento di rigetto, avversato col gravame introduttivo del presente giudizio, ha, infatti, per oggetto il condono edilizio ex art. 32 del d.l. n. 269/2003, i cui presupposti e contenuti non coincidono con quelli propri dell’accertamento di conformità ex art. 36 del d.p.r. n. 380/2001, denegata col provvedimento del 10 novembre 2009, prot. n. 252/EP/RTU, impugnato con i motivi aggiunti notificati il 1° febbraio 2010 e depositati il 3 febbraio 2010 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 9).In considerazione della delineata disomogeneità tra le due categorie di sanatoria, non può dirsi che il riesame (ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001) dell’abusività delle opere realizzate dai coniugi Natale - Baldascini, provocato dalla domanda di accertamento di conformità, fosse, di per sé, suscettibile di superare ed assorbire l’impugnato diniego di condono ex art. 32 del d.l. n. 269/20003; e, quindi, non può, di certo, escludersi che, nonostante la sopravvenuta presentazione della cennata domanda di accertamento di conformità, dall’accoglimento dell’originario gravame possa, comunque, derivare una concreta utilità ai relativi proponenti.»

Sintesi: La sopravvenuta adozione del provvedimento di diniego di rinnovo rende improcedibile il ricorso contro il provvedimento con cui la P.A. aveva dichiarato la propria intenzione di non procedere al rinnovo della concessione in essere o al rilascio di nuova concessione.

Estratto: «Ciò considerato, il Collegio preliminarmente osserva che la contestata nota, con la quale il Comune ha palesato la propria intenzione di non procedere al rinnovo della concessione in essere o al rilascio di nuova concessione cointestata alla ricorrente, è attualmente priva di efficacia lesiva, stante la sopravvenuta adozione, in data 1/4/2010, del definitivo provvedimento di diniego di rinnovo, impugnato dall’interessata con altro ricorso (ovvero con atto di motivi aggiunti relativo al ricorso n.480/2010).Pertanto nessun vantaggio deriverebbe alla società deducente dall’eventuale accoglimento dell’impugnativa in epigrafe, stante gli effetti della sopravvenuta determinazione, assunta ad esito di nuova attività istruttoria e sul presupposto della deliberazione consiliare n.10 del 9/3/2010 e della deliberazione della giunta comunale n.53 dell’11/3/2010, oggetto del citato ricorso n. 480/2010.»

Sintesi: Il ricorso diviene improcedibile se la P.A., adeguandosi all'ordinanza cautelare del giudice amministrativo, emetta un provvedimento che possa configurarsi, non come pedissequa esecuzione dell'ordinanza cautelare, bensì come espressione di una nuova volontà di provvedere e di un nuovo giudizio, autonomo, indipendente dalla mera esecuzione dell'ordinanza cautelare.

Estratto: « ricorso, per le ragioni di seguito illustrate, è, infatti, improcedibile, mentre sono infondati i motivi aggiunti successivamente proposti.Come esposto in narrativa, nella camera di consiglio del 15 maggio 2008, la Sezione rilevato che il provvedimento di rigetto “appare affetto da difetto di motivazione e di istruttoria...
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.