L'illegittimo agire del controinteressato nell'impugnazione dei provvedimenti amministrativi

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

Sintesi: Il fatto che il controinteressato abbia ceduto in corso di causa ad altro soggetto l'area oggetto del programma integrato di intervento impugnato non fa venir meno la sua legittimazione passiva, posto che il controinteressato è tale in quanto riceva un vantaggio diretto e immediato dal provvedimento, nel momento in cui esso viene impugnato.


Estratto: «Ciò premesso, e procedendo da quest’ultima eccezione, il Collegio rileva che essa non è fondata, in quanto la sig.ra Vettorazzi era ancora proprietaria del terreno, nel momento in cui è stato proposto il ricorso e quindi non può essere negata la sua originaria posizione di controinteressata, mentre le vicende successive alla proposizione del ricorso non rilevano, in quanto il controinteressato è tale in quanto riceva un vantaggio diretto e immediato dal provvedimento, nel momento in cui esso viene impugnato. Preliminarmente, va poi riconosciuto l’interesse delle parti ricorrenti, associazione di albergatori e consorzio, nonché dei singoli albergatori, in base al principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa in tema di piani urbanistici, secondo cui la posizione legittimante postula una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dall'attività pianificatoria.Questa è appunto la situazione degli albergatori locali, nei cui confronti – per l’attività economica da essi svolta – emerge una specifica lesione di posizioni giuridiche soggettive differenziate (sotto una pluralità di aspetti astrattamente rilevanti: viabilità, servizi pubblici, modifica di flussi turistici) atta a qualificare e differenziare la loro sfera rispetto alla collettività indistinta (cfr., ad es.: Consiglio di Stato, sez. IV, 14 gennaio 2011, n. 183; id., 4 marzo 2003, n. 1191; id., 5 febbraio 1998, n. 207).»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> REGOLAMENTAZIONE DELLE STRADE

Sintesi: Sulla questione che concerne uso e gestione di una strada, non acquista il ruolo il controinteressato colui che risieda altrove, utilizzi altre strade e dunque agisca in virtù di interessi di mero fatto.

Estratto: «Il TAR, dunque, ha deciso sul presupposto che il M. abitasse in un immobile a monte, servito dalla strada in discorso, e fosse quindi in qualche modo pregiudicato dai cartelli in discussione.Tale presupposto, tuttavia, è errato.In primo grado l’originario ricorrente si era in realtà limitato...
[...omissis...]

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> USI CIVICI

Sintesi: In caso di impugnazione dell'ordinanza di sgombero di un bene asseritamente appartenente al demanio civico, l’interesse dell'assegnatario alla conservazione del fondo deve qualificarsi come interesse di mero fatto, non potendo egli vantare, rispetto al suo assetto proprietario, una posizione soggettiva giuridicamente qualificata.

Estratto: «2. In via preliminare il Collegio deve esaminare l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al soggetto controinteressato, individuato dalla difesa del Comune nella ditta F.lli Musacchia.L’eccezione è infondata.Il Collegio rileva, sotto il profilo formale, che l’ordinanza di sgombero impugnata non contempla altri soggetti diversi dai ricorrenti, essendo fondata unicamente sul presupposto della presunta demanialità del terreno su cui si controverte. Sotto il profilo sostanziale, attesa la pregiudizialità - rispetto al presente giudizio - dell’azione di rivendica del terreno proposta dai ricorrenti dinanzi al Commissario Aggiunto per gli Usi Civici, l’interesse della società assegnataria alla conservazione del fondo deve qualificarsi come interesse di mero fatto, non potendo essa vantare, rispetto al suo assetto proprietario, una posizione soggettiva giuridicamente qualificata. Ed infatti, antecedentemente alla proposizione del presente ricorso, con provvedimento del 29/09/1998 il Commissario aggiunto per gli usi civici ha sospeso l’ordinanza di reintegra in possesso del Comune di Piana degli Albanesi di cui al decreto reso dal Commissariato medesimo in data 10/07/1942, ed ha ordinato la sospensione dei lavori intrapresi sul fondo da parte della ditta F.lli Musacchia in attesa dell’accertamento in ordine alla proprietà del terreno.»

Sintesi: E' inammissibile il ricorso avverso la sentenza di rigetto del Commissario per la liquidazione degli usi civici se non notificato al Commissario medesimo.

Estratto: «Ritenuto che:- con il ricorso viene impugnata la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia n. 36276 R.C. del 15 settembre 2010 con cui è stata rigettata l’opposizione che l’odierno ricorrente ha proposto avverso la relazione di verifica demaniale relativa ad un terreno sito in c. da XIV salme in territorio di Campofelice di Roccella;- il ricorso non risulta essere stato notificato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, Amministrazione cui va imputata l’emanazione dell’impugnato provvedimento (recte: sentenza);- nel caso di specie la controversia correttamente è stata incardinata dinanzi al g.a., e ciò conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 10814/2008; 11267/1992) secondo la quale l'ordinanza (ovvero provvedimento recante altra denominazione) con cui il Commissario per la liquidazione degli usi civici rigetta la domanda di legittimazione della occupazione di terre del demanio civico, escludendo la sussistenza dei presupposti necessari della legittimazione stessa, attiene ad una situazione non configurabile come diritto soggettivo, con la conseguenza che l'impugnazione avverso di essa non può essere proposta nella forma del reclamo davanti alla sezione speciale della Corte d'Appello per gli usi civici, bensì dinanzi al giudice amministrativo, dal quale sono sindacabili gli atti finali del procedimento di legittimazione;- che nella vicenda per cui è causa il ricorrente aveva chiesto la declaratoria della «sussistenza dei presupposti di legge per la legittimazione» in capo allo stesso di specifici immobili;- che, pertanto, la notificazione effettuata soltanto nei confronti del Comune di Campofelice di Roccella è insufficiente ad instaurare il contraddittorio, considerato, peraltro, che detto Ente è estraneo (quantomeno in via diretta) alla vicenda procedimentale per cui è causa;Ritenuto, per quanto sopra, che la suddetta omessa notificazione comporta la necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso in epigrafe;»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.