Il pontile di oltre 25 metri quadri non può essere un punto d’ormeggio

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> REGIONI/PROVINCE --> LAZIO

Sintesi: Nella Regione Lazio sono formalmente affidate ai Comuni le competenze in materia di rilascio, rinnovo e revoca di concessioni sul litorale marittimo, quando l’utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative (cfr. art. 77, comma 2, lettera b), della legge della Regione Lazio 6. agosto 1999, n. 14, che si pone come speciale rispetto all’art. 129, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale).

Estratto: «Sono state infatti sottoposte a giudizio, nella presente sede di appello, solo questioni riferite al secondo diniego di concessione demaniale, emesso in sede di riesame, nonché (per quanto di ragione) al P.U.A., che sarebbe stato adottato in violazione delle competenze regionali ed alle disposizioni applicabili per l’utilizzazione del litorale.Sotto quest’ultimo ... _OMISSIS_ ... da esaminare anticipatamente, in base a criteri di priorità logica – tutte le censure prospettate appaiono inammissibili (poiché irrilevanti quale presupposto di legittimità dell’atto impugnato) o prive di fondamento, essendo formalmente affidate ai Comuni le competenze in materia di rilascio, rinnovo e revoca di concessioni sul litorale marittimo, quando l’utilizzazione abbia – come nel caso di specie – finalità turistiche e ricreative (cfr. art. 77, comma 2, lettera b), della legge della Regione Lazio 6. agosto 1999, n. 14, che si pone come speciale rispetto all’art. 129, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale). L’art. 8, comma 2, lettera b-bis) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (come modificata dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9) conferma peraltro la competenza della Regione in materia di utilizzazione e concessione dei beni del demanio marittimo, “fatte salve le funzioni ed i compiti ... _OMISSIS_ ...delegati ai Comuni, ai sensi dell’art. 77, comma 2 della citata legge regionale n. 14/1999”, mentre l’art. 5, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 specifica che compete ai comuni, tra le “funzioni e i compiti amministrativi delegati”, provvedere al “rilascio rinnovo, revoca delle concessioni relative alle aree del demanio marittimo […] per finalità turistico ricreative e per la relativa vigilanza”. Il successivo art. 52 della medesima legge regionale n. 13 del 2007, a sua volta, dispone che – “tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative” – rientrino “i punti di ormeggio”, secondo modalità di utilizzazione e tipologie, disciplinate con regolamenti regionali (cfr. commi 1, lettera d) e comma 3 del medesimo articolo).»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIA... _OMISSIS_ ...TIPOLOGIE --> PUNTI DI ORMEGGIO

Sintesi: I punti di ormeggio costituiscono le strutture più semplici dedicate alla nautica da diporto, rispetto al “porto turistico” (comprensivo di strutture sia amovibili che inamovibili, sia in mare che a terra) e all’”approdo turistico” (finalizzato a servire il diportista nautico anche mediante l’apprestamento di servizi complementari).

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PONTILI

Sintesi: Ai fini dell’applicazione del d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 non v’è ragione per escludere i pontili dalla nozione complessiva di “struttura”, da intendere come complesso integrato – a terra e in acqua - di parti di un manufatto, o costruzione, suscettibile di impatto sul territorio.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONC... _OMISSIS_ ...IZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE NON AMOVIBILI

Sintesi: Nel d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo, per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) il termine “struttura” è utilizzato per individuare ogni possibile installazione di manufatti amovibili, di non grande consistenza, nei punti di ormeggio.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE --> PUNTI DI ORMEGGIO

Sintesi: È legittimo denegare la concessione di punto di ormeggio ad un pontile che superi il limite di 25 mq., imposto dall’art. 6, comma 1, d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTOR... _OMISSIS_ ...; CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> PRESUPPOSTI E PARERI

Sintesi: È rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione di limiti all’impatto delle strutture turistiche sul territorio: impatto che può essere anche severamente contenuto in aree di particolare pregio.

Estratto: «Così chiariti i presupposti del provvedimento in esame – per la cui emanazione appare indubbia la competenza del Comune, con irrilevanza di altre argomentazioni difensive, inerenti a profili di pianificazione non rilevanti per la legittimità dell’atto impugnato – restano da valutare le prospettazioni sostanziali, indirizzate avverso i requisiti e le caratteristiche dei punti di ormeggio, come disciplinati dall’art. 6 del regolamento della Regione Lazio 15 luglio 2009, n. 11 (Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità tur... _OMISSIS_ ...ive e classificazione degli stabilimenti balneari).Questo art. 6, al comma 1, dispone quanto segue: “Nei punti d’ormeggio possono essere installate strutture di facile rimozione, della superficie massima di 25 metri quadrati, da destinare a natanti o piccole imbarcazioni, per offrire i servizi necessari all’utenza nautica”. Sono definiti “punti di ormeggio” – a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c), del d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo, per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) – le “aree demaniali marittime e gli specchi acquei, dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto”. Con questa defini... _OMISSIS_ ...viduate le strutture più semplici dedicate alla nautica da diporto, rispetto al “porto turistico” (comprensivo di strutture sia amovibili che inamovibili, sia in mare che a terra) e all’”approdo turistico” (finalizzato a servire il diportista nautico anche mediante l’apprestamento di servizi complementari). In assenza di strutture esterne visibili, può essere infine prevista la realizzazione di “campi di boe”, che consentono il solo ancoraggio, tramite “corpi morti” ancorati al fondale. In tale contesto, la principale argomentazione dell’appellante è quella di un’interpretazione del ricordato art. 6 del regolamento regionale n. 11 del 2009, secondo cui la superficie dei pontili galleggianti – che sostanzialmente distinguono i punti di ormeggio strutturati dai campi di boe – sarebbe sottratta al limite massimo, previsto dalla citata norma, di 25 mq.. In altri termini, il limite massimo di ... _OMISSIS_ ...misurato – secondo la medesima parte appellante – solo riguardo alle installazioni a terra e non rileverebbe per la parte strettamente marittima.Tale assunto non è condivisibile, in assenza di un elemento - logico o letterale - che consenta di escludere i pontili dalla nozione complessiva di “struttura”, da intendere come complesso integrato – a terra e in acqua - di parti di un manufatto, o costruzione, suscettibile di impatto sul territorio. Il fatto che, in altre disposizioni o provvedimenti, il termine sia associato al concetto di copertura (“strutture coperte”) non toglie che il termine “struttura” – indicato senza aggettivazione – appaia nella fattispecie utilizzato per individuare ogni possibile installazione di manufatti amovibili, di non grande consistenza, nei punti di ormeggio di cui si discute.Il limite di 25 mq., imposto dalla previsione regolamentare di cui trattasi, costituiva pertanto presu... _OMISSIS_ ...timità, sufficiente a legittimare il diniego di concessione emesso nel caso di specie, per un pontile galleggiante che avrebbe sviluppato nel suo complesso (fra terra e acqua) una superficie complessiva di 140 mq.. Non rilevante invece, ad avviso del Collegio, doveva ritenersi il numero degli ancoraggi al fondale, inferiore a quello indicato nella sentenza appellata e comunque connesso ad esigenze di sicurezza, di norma estranee – salvo casi particolari – al concetto di amovibilità. In base all’accezione, qui recepita, del termine “struttura” e dei relativi limiti di superficie, normativamente imposti, il diniego di concessione di cui trattasi costituiva atto vincolato, senza che rilevassero al riguardo l’ipotizzato difetto di istruttoria (non essendo contestata la reale superficie del pontile, secondo il progetto sottoposto ad approvazione), né i principi del giusto procedimento, né questioni di pianificazione, che appaiono oggetto di... _OMISSIS_ ...generica, e fermo restando che è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione di limiti all’impatto delle strutture turistiche sul territorio: impatto che può essere anche severamente contenuto in aree di particolare pregio.»