Il fatto che la corte sia attraversata da una strada non rende comproprietario il comune

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE

Sintesi: La strada comunale ai sensi dell’art. 824 cod. civ. è un bene demaniale, cioè un bene che appartiene all’Ente pubblico.

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE --> PERTINENZE

Sintesi: L’appartenenza al Comune delle strade non crea diritti di contitolarità sui fondi contigui e con i proprietari di detti fondi e non rende beni pertinenziali i fondi contigui, né integra gli estremi di un bene pertinenziali rispetto agli stessi.

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CORTI

Sintesi: Il Comune proprietario della strada comunale che attraversa una corte non è per ciò solo comproprietario della corte stessa.

Estratto: «2.= Con il secondo motivo i ricorren... _OMISSIS_ ... violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 354 c.p.c., dell’art. 111 Cost., nullità della sentenza e del procedimento. Secondo i ricorrenti la Corte di merito avrebbe disconosciuto la veste di litisconsorte necessario del Comune di Cercemaggiore, in quanto comproprietario della corte per essere proprietario della strada comunale che attraversa la corte stessa. In particolare, chiariscono i ricorrenti, sussistendo sulla corte oggetto della controversia specifici diritti domenicali in capo al Comune di Cercemaggiore, perché proprietario della strada comunale "Torre" che insiste sulla corte, il Comune di Cercemaggiore in relazione al presente giudizio di divisione assumerebbe la veste di litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto il progetto divisionale elaborato dal CTU sarebbe suscettibile di ledere i diritti domenicali dell’Ente.2.1. La censura non ha ragion d’essere e non può essere accolta perché la strada comunale a... _OMISSIS_ ...quo;art. 824 cod. civ. è un bene demaniale, cioè un bene che appartiene all’Ente pubblico.Tuttavia, quell’appartenenza non crea diritti di contitolarità sui fondi contigui e con i proprietari di detti fondi; e non rende, neppure, beni pertinenziali i fondi contigui né integra gli estremi di un bene pertinenziali rispetto agli stessi. Sicché, se il Comune di Cercemaggiore non era comproprietario della corte, solo perché "proprietario" della strada Torre collocata sulla corte, oggetto della controversia, non era neanche titolare di una pertinenza sulla corte di cui si dice, pertanto, non rivestiva la veste di litisconsorte necessario.»