La giurisdizione del T.S.A.P. sulle opere idrauliche: qualità ed estensione

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> OPERE IDRAULICHE

Sintesi: La giurisdizione del T.S.A.P. sussiste quando siano impugnati provvedimenti - eventualmente di autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque - i quali concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, localizzazione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche.


Estratto: «Come indicato alle parti presenti dal Presidente del Collegio, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche.In base all’art. 143, comma 1, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche.Detta disposizione è interpretata dalla consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione nel senso che la giurisdizione del predetto Tribunale sussiste quando siano impugnati provvedimenti - eventualmente di autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque – i quali concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, localizzazione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche (Cass. civ., Sez. Unite, ord. 19 dicembre 2009, n. 26822; 12 maggio 2009, n. 10845; 8 aprile 2009, n. 8509).La giurisprudenza della Corte regolatrice è, in particolare, costante nel ritenere che sussista la giurisdizione del Tribunale superiore della acque pubbliche ogni qualvolta sia emesso ordine di rilascio di beni immobili detenuti ai fini della gestione del servizio idrico, atteso che i provvedimenti impugnati sono destinati ad influire sull’organizzazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato da parte del relativo gestore (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., ord. 24 febbraio 2011, n. 4461; 29 aprile 2009, n. 9947).La speciale giurisdizione di detto Tribunale ricomprende, quindi, ogni atto destinato a dare concreta attuazione al servizio idrico integrato e, quindi, all’affidamento della gestione di tutti gli impianti al gestore indicato, con evidente incidenza sull’organizzazione e lo svolgimento di detto servizio da parte del gestore (v. Cass. Civ., sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26822; per la sussistenza della giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche ogni qualvolta sia emesso ordine di rilascio di beni immobili detenuti ai fini della gestione del servizio idrico, v. Cass., sez. un., n. 9947/2009 cit.).Nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto il provvedimento assessoriale, con cui è stato il Commissario ad acta al fine di procedere alla consegna degli acquedotti, reti ed impianti afferenti al Servizio Idrico Integrato alla società di gestione (G. A. s.p.a.): sicché, tenendo conto dell’interpretazione dell’art. 143, comma 1, lettera a), del R.D. n. 1775/1933 fornita dalla Suprema Corte, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, attesa la sussistenza della giurisdizione del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche.»

Sintesi: L'art. 143 R.D. 1775/1933 affida alla giurisdizione del T.S.A.P. tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un’opera idraulica riguardante acque pubbliche, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di dette acque.

Estratto: «1.1. Con la prima eccezione si assume l’inammissibilità dei ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.1.2. L’eccezione è fondata.La controversia in esame si riferisce ad una richiesta di autorizzazione finalizzata all’ottenimento di una subconcessione di derivazione di acqua...
[...omissis...]

Sintesi: La giurisdizione del T.S.A.P. sussiste quando siano impugnati provvedimenti (eventualmente di autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque) i quali concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, localizzazione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche.

Estratto: «Come fondatamente eccepito dalla difesa del Comune di V., il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche.In base all’art. 143, comma 1, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche.Detta disposizione è interpretata dalla consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione nel senso che la giurisdizione del predetto Tribunale sussiste quando siano impugnati provvedimenti - eventualmente di autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque – i quali concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, localizzazione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche (Cass. civ., Sez. Unite, ord. 19 dicembre 2009, n. 26822; 12 maggio 2009, n. 10845; 8 aprile 2009, n. 8509).La giurisprudenza della Corte regolatrice è, in particolare, costante nel ritenere che sussista la giurisdizione del Tribunale superiore della acque pubbliche ogni qualvolta sia emesso ordine di rilascio di beni immobili detenuti ai fini della gestione del servizio idrico, atteso che i provvedimenti impugnati sono destinati ad influire sull’organizzazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato da parte del relativo gestore (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., ord. 24 febbraio 2011, n. 4461; 29 aprile 2009, n. 9947).La speciale giurisdizione di detto Tribunale ricomprende, quindi, ogni atto destinato a dare concreta attuazione al servizio idrico integrato e, quindi, all’affidamento della gestione di tutti gli impianti al gestore indicato, con evidente incidenza sull’organizzazione e lo svolgimento di detto servizio da parte del gestore (v. Cass. Civ., sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26822; per la sussistenza della giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche ogni qualvolta sia emesso ordine di rilascio di beni immobili detenuti ai fini della gestione del servizio idrico, v. Cass., sez. un., n. 9947/2009 cit.).Nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto il provvedimento sindacale, con cui viene intimato alla società ricorrente di riconsegnare gli impianti e le strutture demaniali e patrimoniali indisponibili utilizzati per la gestione del servizio idrico integrato: sicché, tenendo conto dell’interpretazione dell’art. 143, comma 1, lettera a), del R.D. n. 1775/1933 fornita dalla Suprema Corte, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, attesa la sussistenza della giurisdizione del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche.Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’applicabilità del regime di cui all’art. 11 del cod. proc. amm.»

Sintesi: La questione di legittimità del provvedimento che, da una parte, impone l’esecuzione di opere di manutenzione di un canale idrico, dall’altra dispone provvisoriamente la chiusura definitiva del sistema meccanico appartenente al canale di irrigazione, è devoluta alla giurisdizione del T.S.A.P., in quanto la controversia che involge il controllo giurisdizionale di legittimità su un provvedimento che incide su opere idrauliche di titolarità della ricorrente nonché sulla gestione della risorsa idrica, rientra a pieno titolo nella previsione di cui all’art.143 del T.U. n.1775/1933.

Estratto: «Come espone la ricorrente in premesse, il Canale di Calatabiano, utilizzato per l’irrigazione delle colture esistenti nella piana di Calatabiano, deriva l’acqua dal fiume Alcantara, giusta decreto dell’Ufficio del Genio Civile di Catania del 10.12.1935; ciò rimane confermato anche dal decreto dell’Ufficio del Genio Civile di Catania n.31057 del 22 marzo 1994, con il quale viene accordata al Sindaco del Comune intimato la concessione di derivazione di acqua da attingere dal fiume Alcantara, mediante diga instabile, da servire per irrigazione dei terreni situati nel medesimo Comune. E’ perciò incontroversa la natura pubblica delle acque.Risulta altresì dalla Relazione tecnica (allegato n.5 al fascicolo del ricorso introduttivo) e dalla nota, datata 21 aprile 2004, del Consorzio di Irrigazione Piana di Calatabiano (allegato n. 14 al fascicolo del ricorso introduttivo), che il Canale ha il suo punto di derivazione dal fiume Alcantara su alveo naturale; lungo il primo tratto si sviluppa lungo il letto del fiume, per poi proseguire incassato nel terreno, per cui il corso del canale si svolge per alcuni tratti sotterraneo, per alcuni tratti in muratura, per alcuni chilometri con sponde ad alveo in terreno vegetale e per 2 km circa ricade nell'area demaniale prossima al fiume Alcantara.Il Collegio ritiene pertanto che la questione oggetto del presente giudizio, relativa ad un provvedimento che, da una parte, impone l’esecuzione di opere di manutenzione di un canale idrico, dall’altra dispone provvisoriamente la chiusura definitiva del sistema meccanico dello zappello di contrada Dirupo, appartenente al canale di irrigazione, sia devoluta alla giurisdizione del T.S.A.P., in quanto la controversia che - a tutela di posizioni di interesse legittimo invocate dalla ricorrente - involge il controllo giurisdizionale di legittimità su un provvedimento che incide su opere idrauliche di titolarità della ricorrente nonché sulla gestione della risorsa idrica, rientra a pieno titolo nella previsione di cui all’art.143 del T.U. n.1775/1933 (recante «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»).»

Sintesi: Sono devoluti alla giurisdizione del T.S.A.P. tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante acque pubbliche, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di dette acque.

Sintesi: La giurisdizione del T.S.A.P. sussiste quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, concorrendo, in concreto, a disciplinare direttamente la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche ed i rapporti con i concessionari od a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire nella loro realizzazione, mediante sospensione e revoca dei relativi provvedimenti, come quelli relativi ad opere dirette a trasferire (galleria) ed utilizzare (centrale idroelettrica) acque pubbliche che, quindi, proprio in relazione ai loro connotati oggettivi e teleologici, abbiano effetti immediati e diretti sul regime delle acque pubbliche.

Estratto: «Ai sensi dell'art. 143, primo comma, lett. a) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche tutti "i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti [...] presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche".
[...omissis...]

Sintesi: La giurisdizione del T.S.A.P. sussiste, anche quando siano impugnati provvedimenti di autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque, ove concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, localizzazione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche.

Estratto: «L'assunto dei ricorrenti risulta condivisibile, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, richiamata nell'istanza di regolamento, secondo cui "la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a), sussiste, anche quando siano impugnati provvedimenti di autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque, ove concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, localizzazione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche; è pertanto devoluta alla cognizione del tribunale superiore delle acque pubbliche l'impugnazione del provvedimento con cui un comune abbia autorizzato un privato a posizionare, in via provvisoria, su di un corso d'acqua, un nuovo attraversamento in lamiera, in sostituzione di un altro del quale era stata precedentemente ordinata la demolizione, poiché tale opera insiste sul demanio idrico ed ha potenziale incidenza sul regime delle acque pubbliche": potenziale incidenza che gli stessi P.L. e L.S. avevano addotto a fondamento della domanda da loro rivolta al Tribunale amministrativo regionale, prospettando l'eventualità che il ponte oggetto del permesso di costruire impugnato accentuasse fenomeni erosivi dell'alveo, con pericolo "d'instabilizzazione, di franosità e di esondazioni". E' dunque ininfluente che il provvedimento di cui è stato chiesto l'annullamento, come deducono i resistenti, fosse stato emesso da un'amministrazione non preposta al governo delle acque e non attenesse direttamente a tale materia.»

Sintesi: La giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale Superiore della Acque Pubbliche dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a) con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti), mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che solo in via di riflesso, o indirettamente, abbiano una siffatta incidenza.

Estratto: «La Corte ritiene che nella fattispecie debba dichiararsi la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.Tale conclusione è legittimata dal rilievo che l'ordinanza del Comune di Verona del 13-11-2003 è stata emanata ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 14, comma 3; detto articolo, dopo aver sancito il divieto al comma 1 dell'abbandono e del deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo ed a comma 2 dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, al comma 3 obbliga chiunque violi i suddetti divieti a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa; demanda quindi al Sindaco di disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale egli procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.Alla luce di tale quadro normativo è evidente che l'ordinanza sindacale in questione è finalizzata esclusivamente alla eliminazione secondo le suddette modalità dei rifiuti abbandonalo depositati nelle discariche abusive onde evitare pericoli di inquinamento e di danno ambientale, e che ad essa è del tutto estranea qualsiasi funzione di regolamentazione del regime delle acque pubbliche; pertanto nella fattispecie il fatto che i rifiuti da asportare fossero situati in un torrente facente parte del demanio idrico, non comporta evidentemente che l'ordinanza sindacale che ne aveva disposto la rimozione fosse finalizzata a spiegare una qualsiasi incidenza in materia di acque pubbliche.I rilievi sopra svolti conducono quindi ad escludere la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e ad affermare la giurisdizione del Giudice Amministrativo, in conformità dell'orientamento costante di questa Corte secondo cui la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale Superiore della Acque Pubbliche dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a) con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti), mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che solo in via di riflesso, o indirettamente, abbiano una siffatta incidenza (Cass. Ord. S.U. 13-1- 2003 n. 337; Cass. S.U. 21-6-2005 n. 13293; Cass. Ord. S.U. 14-6-2006 n. 13692; Cass. Ord. S.U. 8-4-2009 n. 8509).»

Sintesi: Sussiste la cognizione del Tribunale superiore delle acque in unico grado, in sede di legittimità, sui ricorsi proposti avverso provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione od eliminazione di un'opera idraulica riguardante un’acqua pubblica concorrano, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua, incidendo così, in maniera immediata e diretta, sul regime delle acque stesse

Estratto: «CONSIDERATO, sempre in via preliminare, che il presente gravame deve essere dichiarato, d’ufficio, inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto;- secondo l’art. 143 del R.D. n. 1775/1933, “appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche...
[...omissis...]

Sintesi: La controversia sulla legittimità del provvedimento che approva il progetto di sistemazione di un corso d'acqua appartiene alla giurisdizione del T.S.A.P..

Estratto: «Ritenuto, infatti, che l’opera pubblica di cui si controverte attiene al regime ed alla utilizzazione delle acque pubbliche, in quando di natura idraulica, finalizzata alla sistemazione (ed in particolare al contenimento delle esondazioni) dei corsi d’acqua;Ritenuto, in particolare, che l’intervento in questione è destinato ad incidere sul Torrente “La Teglia” (e sui suoi affluenti), allocato in agro di Vieste, ed inserito al nr. 140 nell’elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia approvato con R.D. 20.12.1914, n. 6914;Ritenuto, pertanto, che la presente controversia rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a) r.d. n. 1775/1933 ha giurisdizione sul ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge proposti avverso provvedimenti definitivi in materia di acque pubbliche;»

Sintesi: Rientrano nella cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le impugnazioni dei provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante acque pubbliche, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di dette acque, compresi i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardano comunque l'utilizzazione di detto demanio.

Sintesi: Appartengono alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche anche le controversie concernenti i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere idrauliche od a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti.

Estratto: «ritenuto che ad entrambi detti aspetti occorre avere riguardo nell'applicazione del consolidato principio, secondo il quale rientrano nella cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le impugnazioni dei provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante acque pubbliche, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di dette acque, e che rientrano in tale ambito anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque (cfr. per tutte da ultimo: Cass. Civ., sez. un. sent. 11 maggio 2007, n. 10750);ritenuto che appartengono conseguentemente alla giurisdizione del TSAP anche le controversie concernenti i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere idrauliche od a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (cfr.: Cass. Civ., sez. un., 24 aprile 2007, n. 9843; Cass. civ., sez. un., sent. 6 luglio 2005, n. 14195);»

Sintesi: Appartiene alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la controversia relativa all'impugnazione di provvedimenti concernenti la realizzazione di una cassa di espansione e fitodepurazione.

Estratto: «ritenuto che, inserendosi le opere previste nel progetto di "sistemazione dello scarico di (OMISSIS) a monte della confluenza nel fiume (OMISSIS)" nel "Piano per la difesa dalle Alluvioni" e nel "Piano per la prevenzione dell'inquinamento delle acque del bacino sversante nella laguna di (OMISSIS)" e consistendo esse nel potenziamento, tramite by - pass, di due attraversamenti ferroviari che, costituendo strozzatura del corso d'acqua, provocano allagamenti per rigurgito delle zone urbane, e nella realizzazione di una cassa di espansione e fitodepurazione, non è dubitabile della loro attinenza alla regolamentazione del decorso di acque pubbliche e della pertinenza ad esse della localizzazione della cassa di espansione in un'area di proprietà della società ricorrente;»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> OPERE IDRAULICHE --> ESPROPRIAZIONE E OCCUPAZIONE

Sintesi: Fra i provvedimenti dell'amministrazione in materia di acque pubbliche, che il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, lett. a), devolve alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, devono includersi tutti quelli che influiscono sul regime delle acque pubbliche e che concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua; sicché vi sono compresi anche i provvedimenti espropriativi o di occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione di opera idraulica.

Estratto: «Queste Sezioni Unite con giurisprudenza consolidata hanno statuito che fra i provvedimenti dell'amministrazione in materia di acque pubbliche, che il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, lett. a), devolve alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, devono includersi tutti quelli che influiscono sul regime delle acque pubbliche e che - per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, modificazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica - concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua; sicché vi sono compresi anche i provvedimenti espropriativi o di occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera idraulica, compresi quelli successivi aventi ad oggetto la loro sospensione o la loro revoca, nonché i provvedimenti comunque influenti sulla localizzazione dell'opera idraulica o il suo spostamento, indipendentemente dalla ragione che li abbia determinati e quand'anche non connessa al regime delle acque e quindi anche se resi necessari dalla tutela dell'ambiente o di un bene artistico o da valutazioni tecniche in funzione della salvaguardia dell'incolumità pubblica o ancora da mere ragioni di opportunità amministrativa (cfr. in tali sensi: Cass., Sez. Un., 7 novembre 1997 n. 10934 ed, in epoca più recente, tra le altre: Cass., Sez. Un., 27 aprile 2005 n. 8686; Cass. Sez. Un., 26 luglio 2002 n. 11099). E sempre queste Sezioni Unite in una fattispecie che presenta profili di qualche analogia con quella in esame - per essersi pronunziate in materia di impugnazione degli atti di gara per pubblico incanto concernente l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi a opere incidenti sul regime delle acque pubbliche, in quanto dirette a trasferire l'acqua, tramite una galleria, e ad utilizzarla, tramite una centrale idroelettrica - hanno riaffermato che la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste quando i provvedimenti amministrativi impugnati incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (cfr. Cass., Sez. Un., 20 novembre 2008 n. 27528).Orbene detti principi vanno ribaditi in questa sede non essendo stati prospettate dal Consorzio ricorrente ragioni idonee a metterne in dubbio la fondatezza.Da ciò consegue che la giurisdizione nel caso in esame va devoluta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche perché i provvedimenti di occupazione e dell'avviso di immissione in possesso delle aree occorrenti per la realizzazione della opera di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti irrigui dell'alta e media valle del (OMISSIS), ed il permesso di costruire n. (OMISSIS) rilasciato dal Comune di (OMISSIS) al Consorzio (OMISSIS) - e di cui si denunzia la illegittimità - incidono direttamente sulla localizzazione e le modalità delle opere idrauliche da realizzare nonché sono destinate a causare effetti - come si evince dalla motivazione della impugnata decisione - sul regime delle acque pubbliche in termini delle fluenze invernali del (OMISSIS), ed anche a rendere disponibile un salto idraulico per futuri sfruttamenti idroelettrici.»

Sintesi: A seguito dell'entrata in vigore del DPR 327/2001, rimangono in vigore le norme in tema di riparto di giurisdizione di cui non è prevista l'abrogazione (art. 58 TU) e, specificamente, quelle relative alla funzioni attribuite al Tribunale delle Acque Pubbliche dal R.D. n. 1775 del 1993, art. 143.

Estratto: «Nè per andare in contrario avviso vale addurre il disposto del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, per dedurne che tale disposizione avrebbe determinato un riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo con una sostanziale abrogazione della L. n. 205 del 2000, art. 7, laddove statuisce che "nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche". Ed invero contro tale assunto è sufficiente obiettare che il suddetto D.P.R. n. 327, art. 58, - con specifico riferimento alla disciplina di cui al R.D. n. 1175 del 1933, - prescrive l'abrogazione unicamente degli artt. 29, 33, 34 e 123, e delle altre norme riguardanti l'espropriazione. Ne consegue che rimangono pertanto in vigore le norme in tema di riparto di giurisdizione di cui non è prevista l'abrogazione e, specificamente, quelle relative alla funzioni attribuite al Tribunale delle Acque Pubbliche dal R.D. n. 1775 del 1993, art. 143. Conforto a tale conclusione deriva dal principio enucleabile dal disposto della L. 8 marzo 1999, n. 50, art. 7, comma 6, ("Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1998") secondo cui le disposizioni contenute in un testo unico - quali quelle incluse nel R.D. n. 1775 del 1933, - non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare".»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> OPERE IDRAULICHE --> TITOLO EDILIZIO

Sintesi: L'impugnazione del permesso di costruire rilasciato dal Comune per la realizzazione di un ponte sull'alveo di un fiume va proposta di fronte al T.S.A.P..

Estratto: «L'assunto dei ricorrenti risulta condivisibile, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, richiamata nell'istanza di regolamento, secondo cui "la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a), sussiste, anche quando siano impugnati provvedimenti di autorità diverse...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: L'autorizzazione alla costruzione di un ponte insistente sul demanio idrico, avendo una potenziale incidenza sulle acque pubbliche, rientra nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Estratto: «6. Questa ipotesi è chiaramente integrata nella specie. Oggetto del giudizio è l'autorizzazione alla costruzione di attraversamento non occasionale e momentaneo, anche se strutturalmente semplice, su un corso d'acqua pacificamente appartenente al novero delle acque pubbliche, cioè, in sostanza, di un ponte, e in quanto tale l'opera, indubbiamente insistente sul demanio idrico, ha una potenziale incidenza sulle acque pubbliche (sulla qualificazione di un ponte quale opera idraulica, v. Cass. n, 215/1968), come peraltro è confermato dal circostanza che ai fini della sua autorizzazione la stessa autorità comunale ha disposto specifiche indagini tecniche circa la sua incidenza sul regime delle acque. Anche il contesto in cui il procedimento si è inserito, dettagliatamente esposto nel controricorso, corredato della necessaria documentazione, conferma la potenziale incidenza dell'opera sul regime delle acque pubbliche. E' sufficiente ricordare che, come peraltro riferito anche negli atti dell'amministrazione comunale, si era ancora in attesa del completamento delle opere di messa in sicurezza del corso d'acqua, presentante pericoli di esondazioni; che il Genio civile nel 2000 aveva revocato il nulla osta idraulico relativo al ponticello carraio preesistente e che di conseguenza era stata ordinata e infine eseguita la demolizione dell'opera; che il Comune aveva ritenuto nel 2006 l'inidoneità idraulica di un precedente attraversamento in metallo infisso al suolo realizzato dagli attuali ricorrenti senza autorizzazione, pertanto demolito.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.