Giurisdizione sulle controversie relative all'opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI --> CAVE E MINIERE

Sintesi: Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative all’opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Comune a fronte della violazione della normativa in materia di cave.


Sintesi: Va declinata la giurisdizione del Tar, in favore del giudice ordinario, sulla domanda di annullamento del provvedimento con il quale viene ingiunto il pagamento di sanzione pecuniaria a titolo di sanzione per escavazione abusiva all'interno del sito di cava in difformità dall'autorizzazione in godimento.

Estratto: «Gli argomenti posti a fondamento dell’eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente, trovano conferma in vari precedenti giurisprudenziali, rispetto ai quali il Collegio non ha elementi per discostarsi.Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative all’opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Comune a fronte della violazione della normativa in materia di cave (nel caso di specie, la società ricorrente era stata sanzionata per avere effettuato attività di coltivazione di cava in difformità dal progetto autorizzato, e, quindi, in violazione di legge) (Cfr. da ultimo TAR Umbria 4 febbraio 2010 n. 53 e TAR Sicilia, sede di Catania, Sez. II, 12 maggio 2008 n. 900).Si è anche affermato che va declinata la giurisdizione del Tar, in favore del giudice ordinario, sulla domanda di annullamento del provvedimento con il quale viene ingiunto il pagamento di sanzione pecuniaria a titolo di sanzione per escavazione abusiva all'interno del sito di cava in difformità dall'autorizzazione in godimento (Cfr. TAR Veneto, Sez. II, 17 dicembre 2008 n. 3878). Per tali ragioni il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.»

Sintesi: In materia di opposizioni a sanzioni amministrative in materia di cave si registra un non costante orientamento del giudice della giurisdizione.

Estratto: «Con memoria notificata alla controparte il 27 giugno 2008, gli stessi appellanti, visto il mutato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione circa la giurisdzione in merito alle opposizioni a sanzioni amministrative in materia di cave, di cui alla sentenza Cass., SS.UU., 2 luglio 2008, n. 18040...
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GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI --> IMPIANTI PUBBLICITARI

Sintesi: L'ordine di rimozione di un impianto pubblicitario emessa dal Comune ai sensi dell’art. 23, co. 13-quater, d. lgs. 285/1992 è un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria ed è di conseguenza impugnabile innanzi al G.O. a norma del combinato disposto di cui agli artt. 22 e 23 legge 689/1981.

Sintesi: In caso di violazione del divieto, previsto dall’art. 23 d. lgs. 285/1992, di collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade in assenza di autorizzazione, l’opposizione avverso il provvedimento di irrogazione sia della sanzione pecuniaria che di quella, accessoria, della rimozione della pubblicità abusiva, appartiene alla giurisdizione del G.O. poiché in entrambi i casi la P.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma si limita all’applicazione, scevra da discrezionalità, delle disposizioni di legge.

Estratto: «Quanto all’oggetto del ricorso in esame, rileva il Collegio che, anche a prescindere dall’applicabilità o meno alla vicenda in esame dei provvedimenti tipici sanzionatori degli abusi edilizi limitatamente a talune strutture o impianti in ipotesi astrattamente idonei ad integrare opere suscettibili di autorizzazione edilizia (con riferimento alle pensiline per la sosta dei bus e similari, in ragione delle loro dimensioni e del relativo impatto urbanistico), la qualificazione del potere concretamente esercitato dall’Amministrazione compete in via esclusiva al Giudice Amministrativo e deve essere effettuata sulla base della valutazione del potere concretamente esercitato, indipendentemente dal nomen iuris attribuito al provvedimento e a prescindere dai richiami normativi contenuti nel provvedimento medesimo.Alla luce di quanto sopra, è innegabile che le impugnate ordinanze di rimozione degli impianti pubblicitari e delle strutture costituiscano essenzialmente esercizio di del potere di gestione e dell’uso di beni demaniali connessi all’installazione degli impianti su area pubblica, alla stregua della normativa di cui al D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 ed al Codice della Strada.L’eventuale rilevanza urbanistico-edilizia di taluni impianti o strutture di maggiori dimensioni non sostituisce, ma semmai integra additivamente, la disciplina sopra richiamata, idonea comunque di per se a supportare l’esercizio del potere di rimozione degli impianti medesimi, indipendentemente dalle loro dimensioni.Conseguentemente, così correttamente qualificati gli impugnati provvedimenti, tenuto conto della loro intrinseca natura e del potere concretamente esercitato, la controversia in esame rientra nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario.Ed invero con gli impugnati provvedimenti il Comune ha ordinato la rimozione d’ufficio dei cartelli, degli impianti e delle strutture di che trattasi, vista l’inutilità delle precedenti diffide in tal senso rivolte alla società, con conseguente automatica applicabilità del disposto di cui all'art. 23, comma 13 bis, del Codice della Strada, applicabilità non condizionata dal richiamo o meno della norma nel preambolo del provvedimento impugnato, non essendo concepibile che l’applicazione di una norma di legge tassativa e inderogabile possa essere ritenuta inapplicabile solo perché non oggetto di espresso richiamo nel provvedimento amministrativo.Ai fini della individuazione della giurisdizione occorre infatti considerare l’oggetto del giudizio così come risultante dalla combinata lettura del petitum sostanziale e della causa petendi, che nel caso in esame è rappresentato dalla impugnazione di ordinanze di rimozione d’ufficio di impianti e strutture pubblicitarie ex D.Lgs. 507/93 e 23, comma 13 bis, del Codice della Strada, con conseguente ricaduta della controversia nella giurisdizione del G.O.Ciò in conformità di orientamento, ormai da ritenersi consolidato, espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in relazione alla circostanza che la determinazione dirigenziale di rimozione di un impianto pubblicitario emessa dal Comune ai sensi dell’art. 23 comma 13 quater del Codice della Strada, prevedendo detta norma (al comma 11) anche l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, integra un nesso di complementarietà, costituendo la rimozione un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria, con conseguente impugnabilità innanzi al Giudice ordinario a norma del combinato disposto di cui agli artt. 22 e 23 della Legge 689/81 (Cass. Civile SS.UU. 23.6.2010 n. 15170; Cass. Civile SS.UU. 19.08.2009 n. 18357; Cass. Civile SS.UU. 14.01.2009 n. 563; Cass. Civile SS.UU. 16.4.2009 n. 8984; Cass. Civile SS.UU. 18.11.2008 n. 27334; Cass. Civile SS.UU. 6.6.2007, n. 13230; Cass. Civile SS.UU. 17.7.2006, n. 16129).Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 6.06.2007 n. 13230, hanno peraltro evidenziato l’inapplicabilità alla fattispecie in esame del disposto di cui all’art. 34 del D.Lgs. 80/98, “non vertendosi in tema di uso del territorio, bensì di godimento abusivo di beni demaniali, con riferimento al quale il legislatore detta una disciplina specifica”.La Corte di Cassazione ha affermato: “in caso di violazione del divieto, previsto dall’art. 23 Codice della Strada, di collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade in assenza di autorizzazione, l’opposizione avverso il provvedimento di irrogazione sia della sanzione pecuniaria che di quella, accessoria, della rimozione della pubblicità abusiva, appartiene alla giurisdizione del G.O. poiché in entrambi i casi la p.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma si limita all’applicazione, scevra da discrezionalità, delle disposizioni di legge” (SS. UU. 15170/10).In tal senso è la giurisprudenza amministrativa prevalente (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II Ter, 9.4.2008, n. 3037; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II Ter, 2008), anche di questo tribunale (T.A.R. Bari, Sez. II, n. 3540/2010; T.A.R. Bari, Sez. II, 214/2012).Quanto sopra evidenziato risulta assorbente rispetto a ogni altra considerazione.La controversia pertanto non rientra tra le materie riservate alla giurisdizione del G. A., che risultano tassativamente indicate.»

Sintesi: Il Tribunale è funzionalmente incompetente in materia di violazioni del codice della strada, poiché il combinato disposto dell'art. 205 D. Lgs. 285/1992 e dell'art. 22-bis legge 689/1981 attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore.

Sintesi: L'ordinanza ingiunzione con la quale il prefetto, ai sensi dell'art. 23, co. 13-quater, D. Lgs. 285/1992 ordina il pagamento delle spese sostenute per la rimozione in danno di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa prevista dal medesimo art. 23, co. 11, ed è impugnabile dinanzi al G.O. col procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 legge 689/1981.

Estratto: «Il ricorso appare manifestamente fondato.Questa Corte ha più volte affermato che il tribunale è funzionalmente incompetente in materia di violazioni del codice della strada (Cass. 21044/06), perché il combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, comma 3, e L. n. 689 del 1981, art. 22 bis (ratione temporis applicabile) attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore (Cass. 15694/05).Va inoltre chiarito che l'ordinanza ingiunzione con la quale il prefetto, ai sensi dell'art. 23 C.d.S., comma 13 quater, ordina il pagamento delle spese sostenute per la rimozione in danno di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa prevista dal medesimo art. 23, comma 11, sanzione applicabile anche all'ipotesi in esame, pur in mancanza di un'espressa previsione, da ascrivere ad un mero difetto di coordinamento fra i vari commi, dovuto al fatto che il comma 13 quater è stato successivamente aggiunto, con la conseguenza che l'ordinanza ingiunzione medesima è impugnabile dinanzi al giudice ordinario secondo il procedimento previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 (SU 27334/08; SU 563/09; v anche S.U. 15170/10).»

Sintesi: La giurisdizione sulle controversie relative alle sanzioni amministrative per violazioni riguardanti l'effettuazione della pubblicità è suddivisa, a decorrere dall'1 aprile 1998 - ai sensi dell'art. 24, co. 1, d. lgs. 507/1993 come modificato, da ultimo, con la detta decorrenza, dall'art. 4, co. 3, d. lgs. 203/1998 - tra il G.O. e, in caso di violazioni delle norme tributarie, le commissioni tributarie.

Sintesi: In materia di violazioni riguardanti l'effettuazione della pubblicità, qualora si tratti di violazione di norme tributarie la giurisdizione è inderogabilmente devoluta alle commissioni tributarie, non assumendo rilievo, in contrario, né l'adozione, da parte del comune, della forma dell'ordinanza - ingiunzione ex legge 689/1981 anziché del procedimento di irrogazione stabilito dall'art. 16 d. lgs. 472/1997, né l'errata indicazione, in tale provvedimento, dell'organo giurisdizionale davanti al quale proporre l'impugnativa, potendo tale errore tutt'al più incidere sulla decorrenza del termine per impugnare.

Sintesi: Il provvedimento con il quale la P.A. proprietaria della strada, ai sensi dell'art. 23, co. 13-quater d. lgs. 285/1992 ordina la rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal co. 11 del cit. art. 23, sanzione applicabile anche per l'installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, con la conseguenza che l'atto medesimo è impugnabile dinanzi al G.O. secondo il procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 legge 689/1981.

Estratto: «Occorre preliminarmente esaminare il profilo relativo alla giurisdizione. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito al riguardo che in tema di imposta comunale sulla pubblicità, la giurisdizione sulle controversie relative alle sanzioni amministrative per violazioni riguardanti l'effettuazione della pubblicità è suddivisa, a decorrere dall'1 aprile 1998 - ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato, da ultimo, con la detta decorrenza, dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 -, tra il giudice ordinario (davanti al quale il procedimento è regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689) e, in caso di "violazioni delle norme tributarie", le commissioni tributarie (Cass., S.U. 11 marzo 2004 n. 5040; in senso conforme S.U. 18 gennaio 2005 n. 843). Conseguentemente qualora si tratti di violazione di norme tributarie "...la giurisdizione è inderogabilmente devoluta alle commissioni tributarie, non assumendo rilievo, in contrario, né l'adozione, da parte del comune, della forma dell'ordinanza - ingiunzione ex legge n. 689/81 (anziché del procedimento di irrogazione stabilito dall'art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), né l'errata indicazione, in tale provvedimento, dell'organo giurisdizionale (giudice ordinario) davanti al quale proporre l'impugnativa (potendo tale errore tutt'al più incidere sulla decorrenza del termine per impugnare)..." (Cass., S.U. 11 marzo 2004 n. 5040; in senso conforme S.U. 18 gennaio 2005 n. 843).Sotto altro aspetto, sempre le Sezioni Unite, hanno precisato che l'art. 24 del d.lgs 15 novembre 1993, n. 507 distingue, tra le possibili violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, le violazioni delle norme tributarie da quelle delle norme regolamentari stabilite dal comune, imponendo di attenersi, nella prima ipotesi, alla disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie, e nella seconda alle norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689. Ne consegue, sul piano del riparto della giurisdizione, che spettano alle commissioni tributarie le controversie relative alle sanzioni tributarie ed al giudice di pace, competente ai sensi dell'art. 22-bis della legge n. 689 del 1981, le controversie relative alle sanzioni irrogate per il mancato rispetto delle prescrizioni del regolamento comunale (Cass., S.U., 17 aprile 2009 n. 9144).Con riferimento infine alle violazioni del Codice della Strada, la Cassazione ha affermato che il provvedimento con il quale l'Autorità amministrativa proprietaria della strada, ai sensi dell'art. 23, comma 13 "quater", codice della strada, ordina la rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del medesimo articolo 23, sanzione applicabile anche per l'installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, pur in mancanza di un'espressa previsione da ascrivere ad un mero difetto di coordinamento fra i vari commi dovuto al fatto che il comma 13 "quater" è stato successivamente aggiunto con la conseguenza che l'atto medesimo è impugnabile dinanzi al giudice ordinario secondo il procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 (Cass., S.U. 14 gennaio 2009 n. 563).Venendo al caso di specie, alla luce dei principi ora richiamati, deve essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione in relazione alla parte del provvedimento che applica le sanzioni relative all’art. 23 Cod. della strada – trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario – mentre deve ritenersi esistente la giurisdizione del giudice amministrativo con esclusivo riferimento alla parte in cui, svolgendo attività amministrativa unilaterale ed autoritativa, l’amministrazione ha rigettato la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione.»

Sintesi: L'ordinanza ingiunzione con la quale il prefetto, ai sensi dell'art. 23, co. 13-quater, d. lgs. 285/1992 ordina il pagamento delle spese sostenute per la rimozione in danno di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa e pertanto è impugnabile di fronte al giudice di pace secondo il procedimento regolato dagli artt. 23 e 23 legge 689/1981.

Estratto: «Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, in relazione all'art. 23 C.d.S., comma 13 quater, censura il provvedimento impugnato laddove aveva ritenuto che l'ingiunzione relativa al recupero delle spese sostenute dal Prefetto non integrasse una sanzione amministrativa.Con il terzo motivo la ricorrente, lamentando omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la motivazione del Giudicante che non aveva spiegato perché l'ordinanza-ingiunzione non avesse natura di sanzione amministrativa.I motivi, che vanno esaminati congiuntamente stante la loro connessione, sono fondati.L'ordinanza ingiunzione con la quale il prefetto, ai sensi dell'art. 23 C.d.S., comma 13 quater, ordina il pagamento delle spese sostenute per la rimozione in danno di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa prevista dal comma 11 del medesimo art. 23, sanzione applicabile anche all'ipotesi in esame, pur in mancanza di un'espressa previsione, da ascrivere ad un mero difetto di coordinamento fra i vari commi dovuto al fatto che il comma 13 quater è stato successivamente aggiunto, con la conseguenza che l'ordinanza ingiunzione medesima è impugnabile dinanzi al giudice ordinario secondo il procedimento previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 (S.U. 27334/2008).»

Sintesi: Le controversie relative all'impugnazione del provvedimento con cui l'ente proprietario della strada ordina, ai sensi dell'art. 23, co. 13-ter d. lgs. 285/1992, la rimozione di impianto pubblicitario non previamente ed espressamente autorizzato, sono devolute alla giurisdizione del G.O., trattandosi di questioni afferenti a sanzioni amministrative che seguono il procedimento disciplinato dalla legge 689/1981.

Estratto: «Considerato in diritto che il ricorso in epigrafe s’appalesa manifestamente inammissibile, a causa del difetto di giurisdizione di questo Giudice sulla res controversa; Considerato invero che, come d’altronde la stessa ricorrente ammette, il provvedimento, con cui la P.A. proprietaria della strada ordina la rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 23, c. 11 Cod. str. e, come tale, è applicabile, a’sensi del successivo c. 13-ter, anche per l'installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, a nulla rilevando il difetto di un'espressa previsione in tal senso, perché ciò discende non da una precisa volontà del legislatore, ma solo da un mero difetto di coordinamento fra i vari commi del medesimo art. 23, come riscritti dalla novella del 1999 (cfr. così Cass., sez. un., 14 gennaio 2009 n. 563); Considerato di conseguenza che pure le controversie, relative, come nella specie, all'impugnazione del provvedimento con cui l'ente proprietario della strada ordina, a’sensi dell'art. 23, c. 13-ter Cod. str., la rimozione di impianto pubblicitario non previamente ed espressamente autorizzato, sono devolute alla giurisdizione dell’AGO, trattandosi appunto di questioni afferenti a sanzioni amministrative che seguono il procedimento disciplinato dagli artt. 22 e 23 della l. 24 novembre 1981 n. 689 (cfr. così Cass., sez. un., 6 giugno 2007 n. 13230; id., n. 563/2009; TAR Catania, II, 17 marzo 2009 n. 506); Considerato al riguardo che l'art. 23, c. 11 Cod. str. prevede appunto una sanzione amministrativa per <<… chiunque viola le disposizioni del presente articolo…>> –comprese, quindi, le vicende di cui al successivo c. 13-quater–, e che non può allora trovare applicazione il disposto dell'art. 34 del Dlg. 31 marzo 1998 n. 80, non vertendosi in tema di uso del territorio, bensì di godimento abusivo di beni demaniali, con riferimento al quale il legislatore detta una disciplina specifica;»

Sintesi: L'art. 23 d. lgs. 285/1992 prevede, in caso di abusiva installazione di impianti pubblicitari lungo le strade, la sanzione pecuniaria e la rimozione degli impianti cumulativamente: di conseguenza, la giurisdizione sull'opposizione al provvedimento sanzionatorio spetta al G.O., anche se si controverta della sola sanzione ripristinatoria.

Estratto: «Costituisce, per contro, principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che ove, in relazione ad un'infrazione amministrativa, siano previste cumulativamente una sanzione pecuniaria ed una sanzione ripristinatoria, conseguente di diritto all'applicazione della prima, sussista, a norma della L. n. 689 del 1981, la giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione al provvedimento sanzionatorio anche nell'ipotesi in cui si controverta in ordine alla sola sanzione ripristinatoria (e pluribus, Cass., 17.7.06 n. 16128, 23.7.02 n. 10790, 25.5.01 n. 223 ed, implicitamente, 12.1.06 n. 461, 27.8.07 n. 18061, talune delle quali relative proprio alla rimozione dei mezzi pubblicitari).Si rileva, infatti, che quando alla misura amministrativa di tipo ripristinatorio si accompagni la sanzione pecuniaria, se il potere d'infliggere entrambi i tipi di sanzione è previsto dall'ordinamento come alternativo, la posizione soggettiva del privato destinatario ha consistenza d'interesse legittimo, in quanto investe la legittimità del concreto esercizio del potere autoritativo da parte dell'Amministrazione medesima e la valutazione della scelta da questa operata tra la sanzione pecuniaria e quella ripristinatoria; questa, infatti, non assume, in tal caso, il carattere dell'accessorietà ma si configura quale sanzione principale di natura riparatoria dell'interesse leso, ed è quella pecuniaria a restare attratta nell'area del discrezionale potere di governo e di tutela dell'interesse pubblico cui attiene la prima.Quando, invece, la disposizione normativa prescriva cumulativamente entrambe dette sanzioni, anche quella ripristinatoria è ricollegata al verificarsi concreto della fattispecie legale, restando esclusa ogni discrezionalità in ordine alla sua applicabilità, con la conseguenza che la contestazione da parte dell'intimato si risolve nel dedurre il proprio diritto soggettivo a non subire la misura repressiva.Nel caso di specie, è indubbio che l'art. 23, ed in particolare i commi 13 e 13 bis ("trascorso il suddetto termine l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione" - "chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ...") e comma 13 quater ("l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario") prevedono obbligatoriamente il cumulo delle due sanzioni.La circostanza, poi, che l'ordine di rimozione non venga più adottato con la procedura di cui all'art. 211 C.d.S. non rende incompatibile il sopravvenuto sistema sanzionatorio con la disciplina prevista dalla L. n. 689 del 1981.A conforto di tale conclusione può, anche, rilevarsi come il D.Lgs. n. 507 del 1993, ricordato art. 24, comma 2 prevedesse già che fosse l'ente proprietario a disporre la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi - eseguendo in danno nel caso d'inadempimento - con provvedimento impugnabile mediante l'opposizione prevista dalla L. n. 689 del 1981 (Cass. n. 5709/2002 cit.), e come le fattispecie prese in considerazione in alcune delle pure sopra ricordate pronunzie fossero attinenti proprio ad ordini di rimozione e riduzione in pristino adottati dal detto ente.Deve ritenersi, pertanto, che la modifica introdotta con la L. n. 472 del 1999, art. 30 si sia limitata ad abbreviare il procedimento inteso alla rimozione dell'impianto pubblicitario (stante anche la possibile condizione di pericolo), senza incidere sulla natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte e, di riflesso, sull'individuazione del giudice dotato di giurisdizione.Ne discende che le controversie riguardanti la materia relativa al divieto di collocare i mezzi pubblicitari, ai sensi del richiamato art. 23 C.d.S., sono devolute, anche per quanto attiene alla sola sanzione della rimozione della pubblicità abusiva, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo il paradigma procedimentale fissato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e ss., con la conseguenza che detto giudice, anche rispetto all'ordine di ripristino, è titolare di una giurisdizione piena, che gli consente di sindacare sia la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e la ritualità del relativo procedimento, sia la concreta individuazione delle modalità del ripristino e quantificazione della relativa spesa.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI --> OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Sintesi: Appartiene al giudice ordinario, ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge n. 689 del 1981, la giurisdizione a conoscere della decisione sull’opposizione al verbale di accertamento per occupazione abusiva di suolo pubblico con cui è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, adottata dall'amministrazione in risposta alle richieste ed agli scritti difensivi dell’istante che riguardano i presupposti di fatto e di diritto della sanzione.

Estratto: «Tornando al caso di specie, quindi, poiché la determina del Comune impugnata è il provvedimento con cui l’amministrazione valuta la sanzione pecuniaria irrogata a seguito del verbale di accertamento della violazione dell’art. 14 bis regolamento COSAP, in risposta alle richieste ed agli scritti difensivi dell’istante che riguardano i presupposti di fatto, e in parte di diritto, della sanzione, la giurisdizione a conoscere appartiene al giudice ordinario, ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge n. 689 del 1981.La procedura prevista dalla citata legge, infatti, non consente di far rientrare tale provvedimento nello schema di quelli adottati dall’amministrazione in sede di autotutela, in quanto l’atto di decisione del ricorso appartiene ad un sistema bilanciato e speciale, delineato dalla citata legge n. 689 del 1981, a fronte del quale si configurano posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.Siffatta procedura, infatti, si differenzia rispetto a quella del ricorso gerarchico prevista dal dpr n.1199 del 1971 in quanto non presuppone necessariamente un rapporto di gerarchia diretta o indiretta tra organo accertatore e autorità competente, stabilisce una procedura speciale e prevede la competenza complessiva dell’Autorità Giurisdizionale Ordinaria.Conclusivamente il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione e per l’effetto declina la propria giurisdizione a favore di quella del Giudice Ordinario presso la quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge.»

Sintesi: La giurisdizione sulle sanzioni pecuniarie applicate per inosservanza delle norme del regolamento comunale che disciplina l'occupazione di suolo pubblico appartiene alla giurisdizione del G.O. ai sensi della legge 689/1981.

Sintesi: L'interesse a coltivare l'impugnazione dell'ordinanza che disciplina le sanzioni per l'inosservanza delle norme del regolamento comunale che disciplina l'occupazione di suolo pubblico viene meno qualora sia riscontrata il difetto di giurisdizione del G.A. sul provvedimento che irroga la sanzione.

Estratto: «Il provvedimento impugnato in via principale è infatti il verbale di elevazione della sanzione amministrativa pecuniaria e, per giurisprudenza consolidata nella materia, le sanzione del detto tipo appartengono alla cognizione giurisdizionale del giudice ordinario ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.Attesa la mancanza di giurisdizione per il detto provvedimento ne consegue che l’interesse della società ricorrente ai fini dell’impugnazione del provvedimento presupposto, ossia dell’ordinanza sindacale n. 128 del 2010, nella parte in cui appunto dispone l’applicazione di una sanzione pecuniaria dell’importo ivi indicato in caso di accertato riscontro delle violazioni o.s.p., viene sostanzialmente meno.»

Sintesi: La questione della legittimità del’invito a regolarizzare l'occupazione abusiva di suolo pubblico previo pagamento di una sanzione pecuniaria è devoluta al giudice amministrativo.

Estratto: «Preliminarmente occorre disattendere l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del Comune resistente in merito al parziale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di sanzioni pecuniarie.Al riguardo gioca un ruolo significativo non solo il disposto degli artt. 22 e 22/bis della legge 24.11.1981 n. 689...
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GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI --> USI CIVICI

Sintesi: La giurisdizione sull'opposizione ad un'ordinanza ingiunzione con la quale è stata irrogata una sanzione amministrativa per violazione di un'ordinanza comunale che vietava la pesca ai non residenti in una laguna asseritamente gravata da uso civico va ripartita tra Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici e giudice di pace, in relazione ai motivi di opposizione, devolvendo al primo la cognizione di quelli che contestano l'esistenza dell'uso civico e al secondo la cognizione degli altri vizi dedotti, quali l'incompetenza del Sindaco nella regolamentazione della pesca e la violazione del principio di legalità.

Estratto: «4) E' invece da dichiarare la giurisdizione dell'adito giudice ordinario quanto ai primi due motivi di ricorso in opposizione.Si tratta delle censure imperniate: a) sulla insussistenza del potere di ordinanza comunale per incompetenza del Sindaco nella regolamentazione della pesca. b) sulla illegittimità del verbale di contestazione per violazione del principio di legalità (L. n. 689 del 1981, art. 1) in mancanza di una legge che preveda espressamente il caso sanzionato.Questi motivi non involgono palesemente alcuna questione concernente l'uso civico, ma chiedono che il giudice di pace, pronunciando incidentalmente, ravvisi motivi di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, materia su cui è configurabile L. n. 689 del 1981, ex art. 22 la sua cognizione.La giurisdizione va quindi accertata ripartendola tra Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici e giudice di pace, in relazione ai motivi di opposizione.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

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