Giurisdizione sul risarcimento danni da accessione invertita od occupazione illegittima da parte della P.A.

Sintesi: Alla luce delle pronunce della Corte Cost. n. 204/2004 e 191/2006, che riconducono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti i comportamenti che siano espressione, anche in via mediata, dell’esercizio di pubblico potere, devono considerarsi incluse in detta giurisdizione esclusiva le controversie relative ad una c.d. occupazione acquisitiva o appropriativa di suolo privato, che abbia avuto luogo sulla base di un atto implicante dichiarazione di pubblica utilità ed in forza di un formale provvedimento di autorizzazione all’occupazione in via d’urgenza.

Estratto: «1. Occorre partire dall’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sollevata dalla difesa del Comune i resistente.Le norme di riferimento sono, ratione temporis, quelle di cui all’art. 34, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e l’art. 53, comma 1, testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità (d.lgs. n. 325 del 2001, trasfuso nell’art. 53 comma 1 D.P.R. n. 327 del 2001).La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004 n. 204, avendo riguardo proprio ad una fattispecie di occupazione appropriativa, ha ritenuto l’illegittimità costituzionale del menzionato art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 80/1998 “nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti, anziché gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia”.La stessa Corte, con la successiva sentenza 11 maggio 2006 n. 191, ha affermato che l’art. 53, comma 1, T.U. espropriazioni per pubblica utilità, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.Alla luce delle richiamate pronunce, che riconducono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti i comportamenti che siano espressione, anche in via mediata, dell’esercizio di pubblico potere, devono considerarsi incluse in detta giurisdizione esclusiva le controversie relative ad una c.d. occupazione acquisitiva o appropriativa di suolo privato, che abbia avuto luogo sulla base di un atto implicante dichiarazione di pubblica utilità ed in forza di un formale provvedimento di autorizzazione all’occupazione in via d’urgenza.Nel caso di specie, il procedimento risulta caratterizzato dalla presenza di una dichiarazione di pubblica utilità e da un provvedimento che ha disposto l’occupazione d’urgenza e l’esecuzione dell’opera pubblica, per cui la relativa controversia deve ritenersi rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Calabria, sez. I, 25 agosto 2011 n. 1154; Cons. St., sez. VI, 7 maggio 2010 n. 2666; Cass. Sez. Un., 5 agosto 2009 n. 17944).»

Sintesi: E' qualificabile in termini di occupazione appropriativa la fattispecie in cui le opere per le quali è stata posta in essere l’attività acquisitiva del'Amministrazione sia stata oggetto di dichiarazione di pubblica utilità (approvazione del progetto dell’opera pubblica da realizzare). La sussistenza dell’esercizio originario di un potere autoritativo della P.A., pur difettando il decreto di esproprio, riconduce all’alveo della giurisdizione amministrativa la controversia ad oggetto la tutela risarcitoria.

Estratto: «Invero la fattispecie, sottoposta all’attenzione del Collegio, è qualificabile in termini di occupazione appropriativa , atteso che le opere per le quali è stata posta in essere l’attività acquisitiva del Comune era stata oggetto dichiarazione di pubblica utilità (approvazione del progetto dell’opera pubblica da realizzare). Pertanto, sussisteva l’esercizio originario di un potere autoritativo della P.A., la cui esistenza, pur difettando il decreto di esproprio, riconduce all’alveo della giurisdizione amministrativa la controversia oggetto del ricorso in base alle seguenti considerazioni:a) il ricorso introduttivo del presente giudizio è, sotto detto profilo, attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto rientrante nelle previsioni di cui al D.Lgs. n. 80/1998, art. 34, come riformulato dall’art. 7 della Legge n. 205 del 2000 e soprattutto dell’art. 133 lett. g;b) l’occupazione del terreno in oggetto da parte dell’amministrazione comunale è avvenuta in presenza dell’elemento indefettibile della dichiarazione di pubblica utilità, sufficiente a qualificarla in termini di occupazione appropriativa ed ad escluderne la qualificazione in termini di occupazione usurpativa, pur in assenza di un provvedimento, legittimo , di occupazione e della mancata emanazione (ai sensi dell’art.22 del DPR n. 327/2001) del decreto di esproprio.La sussistenza della dichiarazione di pubblica utilità, difatti, è circostanza implicitamente ricavabile e desumibile, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 1/1978 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, comma 1, lettera a), dall’approvazione, da parte dell’autorità espropriante (la G.M. del Comune resistente, con deliberazione n.65 del14/3/1992) del progetto definitivo dell’opera; né, nella fattispecie di cui in causa risulta che il provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. sia giuridicamente inesistente o radicalmente nullo ai sensi dell’art. 23 della L. n. 241 del 1990, non risultando tale circostanza comprovata dagli atti di causa. E ciò vale anche per la ulteriore superficie, con riferimento alla occupazione della quale sussiste il rilevato contrasto tra parte ricorrente e parte resistente, attesa l’unitarietà dell’intervento espropriativo, assistito da dichiarazione di pubblica utilità ed in conformità a quanto la Sezione ha recentemente ritenuto con sentenze nn. 1075 e 2333 del 2012.»

Sintesi: Le controversie in tema di occupazione acquisitiva o appropriativa (in specie, in tema di domande risarcitorie), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. secondo l'evoluzione giurisprudenziale poi fatta propria dal codice del processo amministrativo (cfr. art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a.; cfr., altresì, art. 53 del d.P.R. n. 327/2001).

Estratto: « 3.1. Tanto premesso, la fattispecie all’esame del Collegio rientra nella cd. occupazione acquisitiva o appropriativa, istituto di creazione pretoria, sulla cui base si era ritenuto che, con la trasformazione irreversibile del terreno, per effetto della sua occupazione e della costruzione su di esso dell’opera pubblica senza adozione nei termini del decreto di esproprio...
[...omissis...]

Sintesi: Della domanda di risarcimento del danno da accessione invertita (indipendentemente dall'espressione utilizzata dai ricorrenti) e di risarcimento del danno per il periodo di occupazione - non legittima, ma – illegittima, conosce il G.A.

Estratto: «L’espressione “indennità” è stata quindi utilizzata dai ricorrenti in una accezione non rigorosamente tecnica, atteso che, secondo la ricostruzione giurisprudenziale in materia di accessione invertita, il ristoro dovuto al proprietario per la perdita della proprietà del bene doveva essere formalmente qualificato come risarcimento da illecito aquiliano.
[...omissis...]

Sintesi: Appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ad una c.d. occupazione acquisitiva o appropriativa di suolo privato che ha avuto luogo sulla base di un atto implicante dichiarazione di pubblica utilità ed in forza di un formale provvedimento di autorizzazione all' occupazione in via d'urgenza.

Estratto: «Sussiste, invece, la giurisdizione del g.a. in relazione alla domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti per l’irreversibile trasformazione dell’area identificata al foglio 16, ex mappale 95, oggi mapp. 339. Si ricade, infatti, in un’ipotesi di occupazione acquisitiva, in quanto in relazione al bene in argomento l’Amministrazione, dopo aver emesso la dichiarazione di pubblica utilità e il provvedimento di occupazione d’urgenza, non ha provveduto ad emettere il decreto di esproprio. Appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ad una c.d. occupazione acquisitiva o appropriativa di suolo privato che ha avuto luogo sulla base di un atto implicante dichiarazione di pubblica utilità ed in forza di un formale provvedimento di autorizzazione all' occupazione in via d'urgenza (cfr., T.A.R. Catanzaro Calabria sez. I, 25 agosto 2011, n. 1154).Ne deriva che sussiste la giurisdizione del g.a.Nel caso di specie, tuttavia, i ricorrenti chiedono il risarcimento del danno per perdita del bene a causa dell’irreversibile trasformazione dello stesso. Allo stato, la giurisprudenza amministrativa, dopo un lungo percorso evolutivo, ha chiarito che la perdita del bene può avvenire o attraverso un accordo traslativo con il privato ovvero dietro emanazione ad opera della p.a. di un provvedimento di acquisizione sanante.Né può essere condivisa quell’impostazione ermeneutica che desume dalla proposizione della domanda risarcitoria un rinuncia implicita o abdicativa al diritto di proprietà. Alla rinuncia alla restituzione dell'area irreversibilmente trasformata non può attribuirsi un effetto abdicativo della proprietà in favore dell'Amministrazione, essendo tale conclusione in contrasto con l'esigenza di tutela della proprietà, la quale esige che l'effetto traslativo consegua a una volontà inequivoca del proprietario interessato. Del resto, recentemente il Consiglio di Stato ha ritenuto che a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 43, T.U. n. 327 del 2001 (per effetto della sent. della Corte cost. 8 ottobre 2010 n. 293), a fronte del vuoto normativo così creatosi, deve ritenersi che: a) se il privato espropriato chiede unicamente il risarcimento del danno per equivalente, preso atto dell'irreversibile trasformazione dell'immobile, con tale richiesta rinuncia alla restitutio in integrum; b) venuto meno l'art. 43, T.U. espropriazioni, la richiesta del solo risarcimento per equivalente non sortisce effetto abdicativo della proprietà in favore dell'Amministrazione, essendo tale conclusione in contrasto con l'esigenza di tutela della proprietà, la quale esige che l'effetto traslativo consegua a una volontà inequivoca del proprietario interessato, occorrendo piuttosto un accordo transattivo tra le parti; c) se invece il privato espropriato insiste per la tutela restitutoria, la stessa va disposta, a meno che non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2933 comma 2, o 2058 c.c. (cfr., Cons. Stato, VI, sent. n. 3561 del 2011 del 13 giugno 2011).»

Sintesi: Alla luce del disposto di cui all'art. 133 lett. g) comma 1 del c.p.a., deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo anche in ordine alle fattispecie di “occupazione acquisitiva pura”, nelle quali la perdita del potere ablatorio in capo alla Pubblica Amministrazione deriva non dall’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità ma dalla definitiva perdita di efficacia della medesima.

Estratto: «5. In via preliminare di rito il Collegio ritiene di dover esaminare la propria giurisdizione in ordine alla domande formulate in via subordinata, che non sono state scrutinate dalla Corte di Cassazione e che hanno una causa petendi diversa dalle domande in origine formulate: ed invero, mentre queste ultime assumevano l’avvenuta acquisizione della proprietà dei fondi della ricorrente in capo al Comune di Macugnaga per effetto dell’istituto della c.d. “occupazione acquisitiva”, la domande formulate in via subordinata dopo la riassunzione del giudizio assumono, all’esatto opposto, la perdurante proprietà dei fondi in capo alla ricorrente.Risulta dai documenti depositati in giudizio che l’opera pubblica (parcheggio) realizzata sui terreni di proprietà della ricorrente era inizialmente assistita da dichiarazione di pubblica utilità implicita nella approvazione del relativo progetto, avvenuta con deliberazione della Giunta Municipale n. 146/99: sulla base di essa il responsabile del procedimento disponeva l’occupazione d’urgenza dei fondi, alla quale veniva data esecuzione il 9 settembre 1999. Seguiva poi la realizzazione, che risultava ultimata già nel corso dell’anno 2002. Non seguiva, tuttavia, l’emissione del decreto di esproprio nei cinque anni successivi alla occupazione, con conseguente perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.La fattispecie portata alla attenzione del Tribunale si inquadra, dunque, nelle ipotesi già denominate di “occupazione acquisitiva pura” nelle quali la perdita del potere ablatorio in capo alla Pubblica Amministrazione deriva non dall’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità ma dalla definitiva perdita di efficacia della medesima, ciò che secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione determinerebbe la carenza di potere della Pubblica Amministrazione e lo spostamento della giurisdizione a favore del Giudice Ordinario (ex plurimis: Cass. SS.UU. n. 2688/2007).Ritiene tuttavia il Collegio condivisibile l’orientamento dei giudici amministrativi (TAR Puglia-Bari sez. III n. 922/2012) che hanno ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo anche in ordine alle fattispecie di “occupazione acquisitiva pura”, e ciò sul rilievo che l’art. 133 lett. g) comma 1 del c.p.a., approvato con D. L.vo 104/02 , entrato in vigore in data anteriore alla proposizione della domanda restitutoria (articolata solo nell’atto di riassunzione del giudizio), ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio diun potere pubblico delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”, con disposizione del tutto riproduttiva delle statuizioni enunciate dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 204/04 e 191/06: tale jus superveniens comporta il venir meno della stessa distinzione tra “occupazione acquisitiva” ed “occupazione usurpativa”, nel senso che “residuano ormai al Giudice Ordinario le sole ipotesi in cui ab origine manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità” (C.d.S. sez. V n. 5844/2011), essendo in caso contrario l’occupazione comunque ascrivibile all’esercizio di un pubblico potere.»

Estratto: «Ad avviso del Collegio, alla luce delle delucidazioni , in punto di fatto, fornite dalla difesa dei ricorrenti , con la memoria depositata in data 6/4/2012, a seguito della OCI di questo Tar sopra richiamata, deve ritenersi che la controversia non esuli dall’’ambito della giurisdizione di questo G.A. al quale la Legge n. 205/2000, ha ricondotto tutto il contenzioso tra il privato e la pubblica amministrazione in materia urbanistica ed ediliziaLa fattispecie, sottoposta all’attenzione del Collegio, è qualificabile in termini di occupazione appropriativa , atteso che l’area interessata all’attività acquisitiva del Comune era stata oggetto dichiarazione di pubblica utilità (approvazione del progetto dell’opera pubblica da realizzare). Pertanto, sussisteva l’esercizio originario di un potere autoritativo della P.A., la cui esistenza, pur difettando sia il decreto di occupazione d’urgenza sia il decreto di esproprio, riconduce all’alveo della giurisdizione amministrativa la controversia oggetto del ricorso in base alle seguenti considerazioni:a)Essendosi verificata l’irreversibile trasformazione del bene in pregiudizio dei ricorrenti, siffatta controversia, in base alle indicazioni della Corte Costituzionale, è devoluta alla cognizione esclusiva del G.A. ai sensi della L. n. 205/2000 (e art. 53 D.P.R. n. 327/2001).b) il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 24 luglio 2004, quindi nel pieno vigore della Legge 21 luglio 2000, n. 205, nonché dell’art. 53 D.P.R. n. 327/2001 sicché la controversia oggetto del contendere è, anche sotto detto profilo, attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto iniziata successivamente al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/1998, art. 34, come riformulato dall’art. 7 della Legge n. 205 del 2000;L’ occupazione dei terreni in oggetto da parte dell’amministrazione comunale è, avvenuta in presenza dell’elemento indefettibile della dichiarazione di pubblica utilità, sufficiente a qualificarla in termini di occupazione appropriativa ed ad escluderne la qualificazione in termini di occupazione usurpativa.La sussistenza della dichiarazione di pubblica utilità, difatti, è circostanza implicitamente ricavabile e desumibile, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 1/1978 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, comma 1, lettera a), dall’approvazione, da parte dell’autorità espropriante, del progetto definitivo dell’opera pubblica, conforme e coerente con le previsioni del piano urbanistico, che consiste, nello specifico, nell’esecuzione dei lavori, poi attuati, della “Rete Viaria a Nord del Viale M. Rapisardi - Progetto stralcio Viabilità circostante l’I.T.P. Olivetti; né, nella fattispecie di cui in causa risulta che il provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. sia giuridicamente inesistente o radicalmente nullo ai sensi dell’art. 23 della L. n. 241 del 1990, non risultando tale circostanza dagli atti di causa.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.A. in ordine alla domanda risarcitoria per occupazione illegittima, qualora l’occupazione dei terreni da parte dell’amministrazione sia avvenuta in presenza dell’elemento indefettibile della dichiarazione di pubblica utilità, sufficiente a qualificarla in termini di occupazione appropriativa ed ad escluderne la qualificazione in termini di occupazione usurpativa.

Sintesi: Ricorre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel caso in cui l’occupazione e la trasformazione del fondo si consumino in costanza di dichiarazione di pubblica utilità, ipotesi questa da qualificare di occupazione c.d. “appropriativa.

Estratto: «Sulla domanda dev’essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di occupazione c.d. “usurpativa”, ossia realizzata senza una preventiva dichiarazione di pubblica utilità.In tale ipotesi, invero, la carenza del potere espropriativo determina una fattispecie di carenza di potere...
[...omissis...]

Sintesi: La fattispecie dell’occupazione acquisitiva, anche se contrassegnata soltanto da posizioni di diritto soggettivo, risulta sempre strettamente connessa non ad un mero comportamento materiale, ma ad un potere pubblicistico, sebbene diventato successivamente inefficace, per cui tale fattispecie risulta caratterizzata dalla medesima natura delle fattispecie rientranti nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo cioè dalla circostanza che la Pubblica Amministrazione agisce come “Autorità”.

Estratto: «In via preliminare, va affermata la Giurisdizione del Giudice Amministrativo della controversia in esame. Infatti, prima l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4 del 30.8.2005 e poi la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 191 dell’11.5.2006 hanno sancito che spettano alla cognizione del Giudice Amministrativo le domande di risarcimento...
[...omissis...]

Sintesi: La fattispecie dell’occupazione acquisitiva, anche se contrassegnata soltanto da posizioni di diritto soggettivo, risulta sempre strettamente connessa non ad un mero comportamento materiale, ma ad un potere pubblicistico, sebbene diventato successivamente inefficace, per cui tale fattispecie risulta caratterizzata dalla medesima natura delle fattispecie rientranti nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo cioè dalla circostanza che la Pubblica Amministrazione agisce come “Autorità”.

Estratto: «Mentre con riferimento alle domande di risarcimento dei danni, relativi alla parte di terreno effettivamente utilizzate per la costruzione del tratto della Strada Statale Bradanica n. 655, denominato Santa Maria d’Irsi, va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
[...omissis...]

Sintesi: Le pronunce della Corte Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006 implicano che appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ad una c.d. occupazione acquisitiva o appropriativa di suolo privato che ha avuto luogo sulla base di un atto implicante dichiarazione di pubblica utilità ed in forza di un formale provvedimento di autorizzazione all'occupazione in via d'urgenza.

Estratto: «L’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo è infondata e, pertanto, da respingere.È noto che la Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004 n. 204, avendo riguardo proprio ad una fattispecie di occupazione appropriativa, ha ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80...
[...omissis...]

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle domande domande risarcitorie e restitutorie nei casi, qualificabili come di occupazione appropriativa, in cui l'occupazione e la trasformazione del fondo si consumino prima che la dichiarazione di pubblica utilità diventi inefficace, anche se il decreto di espropriazione sia stato emesso successivamente.

Estratto: «2.1. - Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo al giudizio introdotto dal L..2.2. - Queste Sezioni Unite hanno chiarito che mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità...
[...omissis...]

Sintesi: La realizzazione di un’opera pubblica durante il periodo di vigenza dell’originaria dichiarazione di pubblica utilità, che non sia seguita da un decreto di espropriazione, configura l’ipotesi di occupazione appropriativa, per la quale pacificamente è riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «III – Il Tribunale di Campobasso – Sezione civile - ha declinato la propria giurisdizione sulla controversia, limitatamente alla domanda risarcitoria spiegata dalla parte attrice per l’illegittima occupazione del fondo, ritenendo trattarsi, nel caso di specie, di un’occupazione appropriativa, cioè collegata all’esercizio di un pubblico potere e integrante uno spossessamento del bene dei privati, fondato sulla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Pertanto, deve essere precisato che la «traslatio judicii» riguarda esclusivamente la domanda risarcitoria per l’occupazione appropriativa. Erroneamente, i ricorrenti hanno riproposto, nel ricorso per riassunzione, l’intero «petitum» dell’atto di citazione, che aveva introdotto l’azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario. Invero, detta azione prosegue, nella sede ordinaria del giudice civile, per ciò che concerne le richieste di pagamento di indennità e quelle risarcitorie relative a comportamenti materiali che hanno recato danno alle proprietà degli odierni ricorrenti. Viceversa, deve ritenersi traslata dinanzi a questo T.a.r. soltanto la domanda risarcitoria per i danni discendenti dall’occupazione appropriativa. A tal riguardo, si osserva – in via preliminare - che la giurisdizione, in effetti, appartiene al giudice amministrativo, trattandosi di un caso in cui l’esercizio del potere autoritativo diventa illegittimo, allorché la dichiarazione di pubblica utilità sia divenuta inefficace per lo spirare del termine di durata dell’occupazione, senza che vi sia stata la conclusione del procedimento espropriativo. In effetti, la realizzazione di un’opera pubblica durante il periodo di vigenza dell’originaria dichiarazione di pubblica utilità, che non sia seguita da un decreto di espropriazione, configura l’ipotesi di occupazione appropriativa, per la quale pacificamente è riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo (cfr.: Cass. civile sez. un., 23.12.2008 n. 30254; idem 26.3.2007 n. 7256; idem 27.6.2007 n. 14794; Cons. Stato VI, 7.9.2006 n. 5190; Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 14.1.2009 n. 4).»

Sintesi: La fattispecie dell’occupazione acquisitiva, anche se contrassegnata soltanto da posizioni di diritto soggettivo, risulta sempre strettamente connessa non ad un mero comportamento materiale, ma ad un potere pubblicistico, sebbene diventato successivamente inefficace, per cui tale fattispecie risulta caratterizzata dalla medesima natura delle fattispecie rientranti nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo.

Estratto: «In via preliminare, va affermata la Giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia in esame. Infatti, prima l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4 del 30.8.2005 e poi la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 191 dell’11.5.2006 hanno attribuito alla cognizione del Giudice Amministrativo le domande di risarcimento del danno...
[...omissis...]

Sintesi: La domanda restitutoria formulata in termini di ottemperanza alla pronuncia caducatoria della procedura espropriativa, è correttamente radicata avanti il GA, considerata l'ascrivibilità della controversia alla tipologia delle occupazioni c.d."appropriative".

Estratto: «In proposito i ricorrenti espongono che le suddette aree sono state fatte oggetto di procedimento di esproprio in forza di ordinanza n. 5805 del Funzionario delegato del CIPE e del decreto di esproprio definitivo prog. 4178/91, poi annullati dalla citata decisione; e che i pregressi ricorsi per conseguirne la restituzione vennero definitivi con pronuncia declinatoria della giurisdizione sia dal G.A. (sent. 1841/99) che dal G.O. (sent. 8846/08).Si è costituito il Comune intimato che con memoria ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dai ricorrenti, eccependo la prescrizione dell’azionato diritto per tardiva riassunzione del presente giudizio.Tanto esposto in fatto, il Collegio rileva sul punto di giurisdizione che è ormai pacifico che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 11 maggio 2006 n. 191, la quale è intervenuta nella materia delle occupazioni appropriative della p.a. dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del D. L.gvo 8 giugno 2001, n. 325 (trasfuso nel D..P.R. n. 327 del 2001), nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a "i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati", non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, emerge di contro l'ascrivibilità della controversia in esame alla tipologia delle occupazioni cd."appropriative", seguenti a comportamenti "amministrativi", riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, come tali attratti senz'altro alla sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo (Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12).Ne consegue che, quanto alla domanda restitutoria formulata in termini di ottemperanza alla citata pronuncia caducatoria della procedura espropriativa de qua, la giurisdizione Amministrativa sulla presente controversia è correttamente radicata.»

Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 191/2007 e 204/2004, spettano alla giurisdizione del GA le domande risarcitorie e restitutorie collegate a fattispecie di occupazione acquisitiva per essere l'occupazione, già legittima, divenuta illecita perché, alla data di scadenza del termine di validità dell'occupazione, non è stato emanato il decreto di espropriazione del suolo.

Estratto: «Infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 del 11 maggio 2006, nell'esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del Testo Unico sulle espropriazioni n. 327/2001, ne ha dichiarato l'incostituzionalità limitatamente alla parte in cui -nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo...
[...omissis...]

Sintesi: La fattispecie dell’occupazione acquisitiva, anche se contrassegnata soltanto da posizioni di diritto soggettivo, risulta sempre strettamente connessa non ad un mero comportamento materiale, ma ad un potere pubblicistico, sebbene diventato successivamente inefficace, per cui tale fattispecie risulta caratterizzata dalla medesima natura delle fattispecie rientranti nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo cioè dalla circostanza che la Pubblica Amministrazione (nella specie Ente espropriante) agisce come “Autorità”.

Estratto: «In via preliminare, va affermata la Giurisdizione del Giudice Amministrativo della controversia in esame, nella parte in cui la ricorrente chiede il pagamento del risarcimento del danno derivante dalla sopravvenuta illegittimità dell’occupazione d’urgenza (autorizzata con D.P.G.R. n. 403 del 5.5.1993)...
[...omissis...]

Sintesi: Dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2006, la quale è intervenuta nella materia delle occupazioni appropriative della p.a., emerge l’ascrivibilità della controversia concernente l'occupazione d'urgenza originariamente legittima, poi divenuta illegittima per scadenza del termine previsto senza perfezionamento della procedura ablatoria di asservimento, alla tipologia delle occupazioni cd."appropriative", seguenti a comportamenti "amministrativi", riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, come tali attratti senz'altro alla sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Estratto: «3) Tanto esposto in fatto, il Collegio rileva sul punto di giurisdizione che è ormai pacifico che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 11 maggio 2006 n. 191, la quale è intervenuta nella materia delle occupazioni appropriative della p.a. dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del D. L.gvo 8 giugno 2001, n. 325...
[...omissis...]

Sintesi: L'ipotesi di occupazione appropriativa rientra per giurisprudenza ormai consolidata nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «Il ricorso è fondato.Dal decreto del Prefetto di Como n. 7748 /SETT. I° dedotto in giudizio risulta che con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 4426/C.623 C.P.T. in data 16.03.1989 è stato approvato il progetto dei lavori che hanno interessato l’area dei ricorrenti e che le opere sono state dichiarate di pubblica utilità. Ulteriormente risulta per ammissione di entrambe le parti che il procedimento espropriativo non si è mai concluso con l’emanazione del decreto d’esproprio.In questa situazione risulta sussistente un’ipotesi di occupazione appropriativa che rientra per giurisprudenza ormai consolidata nella giurisdizione del giudice amministrativo.Occorre ora affrontare la questione degli effetti connessi alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 43 del D.P.R. 327/01, pronunciata con la sentenza della Corte costituzionale 8 ottobre 2010 n. 293. Tale pronuncia, secondo la difesa erariale, avrebbe precluso la possibilità di concludere le suddette vicende con l’emanazione di un provvedimento di acquisizione coattiva accompagnato dal risarcimento del danno, residuando quindi soltanto l’azione restitutoria.In realtà la pronuncia della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del D.P.R.327/01 per eccesso di delega nella parte in cui ha introdotto un provvedimento che costituisce “un intervento della pubblica amministrazione, in via di sanatoria, sulle procedure ablatorie previste”.Diverso è il caso dell’obbligo risarcitorio, che consegue al compimento da parte dell’amministrazione di un fatto illecito e trova la propria fonte unica nell’art. 2043 c.c. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 2/2005).L'illiceità della condotta di occupazione appropriativa risulta rafforzata dal contrasto con l’articolo 1 del Protocollo n.1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, sul diritto di proprietà, che è stato individuato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, nei seguenti punti: a) un comportamento illecito o illegittimo (la distinzione non sembra rilevare per la Corte) non può fondare l’acquisto di un diritto: l’accessione invertita contrasta perciò con il principio di legalità, inteso come preminenza del diritto; b) spetta all’ordinamento interno l’individuazione dei mezzi di tutela in relazione a fattispecie nelle quali l’acquisizione del bene sia divenuta sine titulo: tali mezzi debbono essere però efficaci e collegarsi in un quadro normativo chiaro, preciso e prevedibile (situazione che non riscontra nella attuale disciplina). La Corte europea ha, quindi, ritenuto che non costituisce impedimento alla restituzione dell’area illegittimamente espropriata il fatto della realizzazione dell’opera pubblica; e ciò indipendentemente dalle modalità (occupazione appropriativa od usurpativa) di acquisizione del terreno, dovendo anzi ritenersi che, in tale ottica, la stessa distinzione tra occupazione appropriativa e usurpativa non assume più rilevanza (C.d.S., Ad. Pl. 29-4-2005, n. 2).In questa situazione l’intervento della Corte costituzionale sull’art. 43 del DPR 327/01 non fa altro che eliminare la compressione della tutela restitutoria mentre nessuna novità introduce con riferimento alla tutela risarcitoria per equivalente.Né è possibile pensare che oggi sussista esclusivamente un’azione restitutoria, in quanto ciò violerebbe il principio della domanda e l’obbligo di riparazione integrale del pregiudizio da tempo affermata dalla CEDU nel caso di espropriazione indiretta (Carbonara et Ventura c. Italiae, no 24638/94, CEDH 2000 VI ; Carbonara et Ventura c. Italie (satisfaction équitable), no 24638/94, 11 décembre 2003 ; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000 VI ; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie (satisfaction équitable), no 31524/96, 30 octobre 2003).Questa interpretazione è conforme alla normativa applicabile alla fattispecie, che è l'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, così come sostituito dall’art. 2, comma 89, della legge 24/12/2007 n. 244, secondo il quale: “nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene”.La piena fungibilità dell’azione risarcitoria per equivalente e di quella restitutoria risulta confermata dalla più recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, (CEDU, Seconda Sezione, 21 ottobre 2008 - ricorso n. 58858/00 - in causa Guiso-Gallisay c. Italia), che ha affermato come, al fine di valutare il pregiudizio subito dai ricorrenti, si deve prendere in considerazione la data in cui gli interessati hanno avuto la certezza giuridica di aver perso i loro diritti di proprietà sul bene espropriato.Da ultimo la Grande Camera, con la Decisione del 22 dicembre 2009 in causa Guiso-Gallisay contro Italia (ricorso n. 58858/00), ha confermato l’impossibilità di ricondurre tout court l’espropriazione indiretta agli altri casi di usurpazione dei diritti di proprietà dei privati ad opera delle amministrazioni pubbliche, stabilendo con riferimento ai casi, come quello in giudizio, in cui i ricorrenti: a) hanno perduto la proprietà in seguito alla costruzione di opere pubbliche; b) nel procedimento interno non hanno richiesto la restituzione dei beni interessati dalle predette opere; c) i terreni non sono stati occupati senza alcun fondamento giuridico, ma secondo una procedura di urgenza e in base ad una dichiarazione di pubblica utilità ai fini della costruzione di opere pubbliche (vedi paragrafo 102 della sentenza), la necessità di regole particolari e meno rigide nella quantificazione dei danni.»

Sintesi: La fattispecie dell’occupazione appropriativa o accessione invertita, si colloca, in sede di riparto di giurisdizione, sul crinale del giudice amministrativo con la precisazione che per l’assoluta somiglianza di fattispecie, va considerata come controversia riconducibile all’esplicazione del pubblico potere qualunque lite suscitata da lesioni del diritto di proprietà provocate, in area urbanistica, dall'esecuzione di provvedimenti autoritativi degradatori, venuti meno o per annullamento o per sopraggiunta inefficacia ex lege.

Estratto: «III. Ordunque fatta questa necessaria premessa e preso atto della sintassi procedimentale esplicatasi attraverso l’adozione degli atti aventi il valore di apposizione del vincolo, di dichiarazione di pubblica utilità nonché di occupazione d’urgenza si deve concludere nel senso che una procedura ablatoria è stata sì instaurata dal Comune di Manocalzati...
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Sintesi: Il fenomeno della cd. occupazione appropriativa è da ricondurre alla sfera giurisdizionale del giudice amministrativo.

Estratto: «I. Il ricorso all’esame del Collegio verte sulla legittimità del decreto di espropriazione emesso dalla Prefettura di Salerno in ordine ad un terreno di proprietà della ricorrente.II. Va innanzitutto sottoposta a verifica la ricorrenza delle attribuzioni giurisdizionali del giudice adito, eccependo la difesa della controinteressata che parte della domanda attorea sarebbe estranea alla potestas judicandi del giudice amministrativo. Giova a tal uopo osservare che la pretesa di parte ricorrente, alla luce di quanto esposto in narrativa, è riconnessa alla pretesa tardività del decreto di espropriazione per decorrenza dei termini di legge, di talché è astrattamente ipotizzabile il fenomeno della cd. occupazione appropriativa che, come noto, senz’altro è da ricondurre alla sfera giurisdizionale del giudice amministrativo (T.A.R Campania Salerno, sez. II, 10 maggio 2010, n. 5911).»

Sintesi: La fattispecie dell'occupazione appropriativa o accessione invertita, si colloca, in sede di riparto di giurisdizione, sul crinale del giudice amministrativo .

Estratto: «In relazione alla domande avanzate dai convenuti nei confronti del comune va invece affermata la giurisdizione del G.A.Infatti l'opera pubblica è stata comunque realizzata, sebbene il procedimento ablatorio dopo la sua instaurazione non abbia avuto un iter e una conclusione rituali...
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Sintesi: Tutte le controversie riguardanti fattispecie di "occupazione acquisitiva o appropriativa" vanno ormai de plano devolute alla cognizione esclusiva del GA.

Estratto: «Chiarita, quindi, la distinzione tra occupazione appropriativa ed usurpativa, devesi osservare che questa si riflette anche in punto di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.Ed invero, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, comma terzo, lett. b, (applicabile alla presente fattispecie ratione temporis) ed ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 327/2001 (sostanzialmente riproducente il suindicato art. 34), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e del soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia, cioè quella concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio.La Suprema Corte ha, sin dall'inizio, interpretato in maniera (tendenzialmente) estensiva la citata normativa, affermando che, in materia di espropriazione, risultavano trasferite al giudice amministrativo le controversie in cui si facesse valere non solo il diritto alla riacquisizione del bene occupato senza titolo (per originaria carenza o successiva inefficacia del titolo stesso), ma anche il diritto al risarcimento del danno per occupazione illegittima o espropriazione sostanziale (Cass. sez. un., ord. n. 43 del 25 maggio 2000; ord. n. 8506 del 21 giugno 2001), sulla base dell'assunto che il tenore della norma abbracciava la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso (Cass. sez. un., 14 luglio 2000, n. 494).Sulla stessa linea ermeneutica si era posta anche la prevalente giurisprudenza amministrativa.Successivamente, però, la Suprema Corte ha precisato che non tutti i comportamenti implicanti un uso del territorio sono riconducibili alla materia urbanistica ex art. 34 cit., ma solo quelli che, esprimendo l'esercizio di un potere amministrativo, siano collegati ad un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarato.Sul delineato quadro normativo e giurisprudenziale è, poi, intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004.La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità costituzionale (art. 103 cost.) della generale devoluzione al GA di tutte le controversie in materia edilizia ed urbanistica (ivi comprese quelle relative a semplici comportamenti), ha dichiarato "costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dalf'art. 7, lett, b), della l. 21 luglio 2000 n. 205, nella parte in cui prevedeva che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti" anziché "gli atti e i provvedimenti" delle p.a. e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia", sostenendo che si "poneva in contrasto con la Costituzione ricomprendere nella giurisdizione esclusiva - oltre agli atti ed ai provvedimenti attraverso i quali le pubbliche amministrazioni svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia - anche i comportamenti nella quali la PA non esercita - nemmeno mediatamente - alcun pubblico potere" (Corte costituzionale, 06 luglio 2004, n. 204).Su tale stato di cose si è innestata, poi, la sentenza n. 191 dell'11/5/2006 della Corte Costituzionale, chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell'art. 53 D.P.R. 327/2001 (T.U. Espropriazioni) nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del GA (analogamente a quanto avevano già fatto il D.Lgs. 80/98 e (a L. 205/2000) le controversie relative ai comportamenti amministrativi in materia espropriativa.Orbene, la Corte ha confermato come fosse "in contrasto con gli art. 25, 102, comma 2, e 103 cost. l'art. 53, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 325 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - testo A) nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie relative ai comportamenti delle p.a. e dei soggetti ad esse equiparati, non esclude(va) i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere", ribadendo in tal modo lo stesso principio affermato con la sentenza n. 204/2004.Tuttavia, la Corte ha anche chiarito che "nelle ipotesi in cui i "comportamenti" causativi di danno ingiusto - e cioè, nella specie, la realizzazione dell'opera - costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione, la norma si sottrae alla censura di Illegittimità costituzionale, costituendo anche tali "comportamenti" esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione", per cui "i principi sopra esposti - peraltro già enunciati con la sentenza n. 204 del 2004 - comportano che deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva dei giudice amministrativo delle controversie relative a "comportamenti" (di impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto".E' evidente, quindi, che l'impianto normativo regolante la giurisdizione nel presente giudizio (L. 205/2000 e soprattutto art. 53 D.P.R. 327/2001) deve essere riletto alta luce delle due citate pronunce della Corte Costituzionale, che hanno definitivamente chiarito che, tra i comportamenti materiali non riconducibili in alcun modo all'estrinsecazione di una potestà pubblicistica (e come tali conoscibili dal GO), non possono assolutamente ricomprendersi quelli comunque "esecutivi" di atti amministrativi espressione di una pubblica funzione, ancorché inficiati da vizi di illegittimità.Ed invero, la recente giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che, nel contesto ermeneutico delle sentenze della Corte cost. (n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), devono ormai ascriversi alla giurisdizione amministrativa tutte le controversie in tema di risarcimento del danno cagionato da comportamenti che, pur se illegittimi, costituiscano comunque esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi e che quindi siano riconducibili all'esercizio della p.a., come nel caso di irreversibile trasformazione del suolo privato, con destinazione all'opera pubblica (c.d. occupazione appropriativa), avvenuta in presenza di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, (cfr. S.U., Cass. 20 dicembre 2006, n. 27193; S.U. Cass. 20 dicembre 2006, n. 27191; S.U. Cass. 26 marzo 2007, n. 7256).In sostanza, nel nostro ordinamento può ritenersi ormai sancito il principio per cui la devoluzione operata dal legislatore (L. 205/2000 e art. 53 D.P.R. 327/2001) a favore del GA della cognizione esclusiva (diritti soggettivi ed interessi legittimi) su comportamenti lesivi della PA in materia ubanistica - espropriativa è immune da dubbi di costituzionalità nella misura in cui tali comportamenti presentino un oggettivo criterio di collegamento con l'esercizio di una pubblica potestà (ed. comportamenti amministrativi): laddove, mancando tale connessione, essi degradano a meri comportamenti "materiali", rispetto ai quali, non potendo più trovare applicazione le normative legislative ricordate per contrarietà a costituzione (sent. 204/2004 e 191/2006), operano gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione (quindi diritto soggettivo - GO).Sicché, in applicazione di quanto osservato, è evidente che un'occupazione realizzata in presenza della rituale dichiarazione di pubblica utilità costituisca certamente un comportamento (quanto meno) mediatamente connesso all'esercizio di una pubblica funzione ablatoria, prendendo tale condotta appropriativa le mosse proprio da un atto amministrativo finalizzato all'acquisizione del bene (d.p.u.).Deve, quindi, concludersi che tutte le controversie riguardanti fattispecie di "occupazione acquisitiva o appropriativa" vanno ormai de plano devolute alla cognizione esclusiva del GA (cfr. la più recente giurisprudenza amministrativa Consiglio Stato a. plen., 22 ottobre 2007, n. 12; Consiglio Stato a. plen., 30 luglio 2007, n. 9; Consiglio Stato, sez. VI, 07 settembre 2006, n. 5190; Consiglio Stato, sez. VI, 04 agosto 2006, n. 4763), rimanendo invece devolute alla giurisdizione del GO le sole ipotesi di "occupazione usurpativa".»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.A. in ordine alla tutela risarcitoria fondata sull’intervenuta cd. accessione invertita a seguito dell'occupazione dell’area e realizzazione dell’opera pubblica, in mancanza di un formale decreto di esproprio; ciò in quanto trattasi di domanda risarcitoria che, proposta autonomamente, si collega comunque con la pregressa attività autoritativa dell’amministrazione.

Estratto: «2. - Con il primo motivo di diritto, viene eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ai terzi motivi aggiunti al ricorso. Argomenta il Comune appellante che la richiesta di risarcimento del danno, fondata solo sull’accertata occupazione dell’area e sulla realizzazione dell’opera pubblica, in mancanza di un formale decreto di esproprio, si sia basata unicamente sull’intervenuta cd. accessione invertita e pertanto, trattandosi di una vicenda in cui intervengono solo diritti soggettivi, era attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario.2.1. - L’assunto non è condivisibile.Il travaglio giurisprudenziale sul riparto di giurisdizione in merito ai profili risarcitori derivanti dall’attività illegittima dell’amministrazione si va acquietando su un meccanismo di riparto che privilegia le esigenze di tutela del cittadino e conseguentemente quelle della concentrazione presso un unico giudice di tutte le azioni necessarie. Infatti, “quante volte si sia in presenza di atti riferibili, oltre che ad una pubblica amministrazione, a soggetti ad essa equiparati ai fini della tutela giudiziaria del destinatario del provvedimento e l'atto sia capace di esplicare i propri effetti perché il potere non incontra ostacolo in diritti incomprimibili della persona, la tutela giudiziaria deve dunque essere chiesta al giudice amministrativo. Gli potrà essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva. Ma la parte potrà chiedere al giudice amministrativo anche solo la tutela risarcitoria, senza dover osservare allora il termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento” (così, icasticamente, Cassazione civile, sez. un., 13 giugno 2006, n. 13660, espressiva di un orientamento in via di consolidamento).Sulla base di questa ricostruzione, condivisa dalla Sezione, la questione sulla giurisdizione risulta essere stata correttamente affrontata e risolta dal giudice di prime cure, trattandosi di domanda risarcitoria che, proposta autonomamente, si collega comunque con la pregressa attività autoritativa dell’amministrazione.»

Sintesi: Configura ipotesi di occupazione acquisitiva il caso in cui l'Autorità che, avendo avviato un complesso procedimento ablatorio volto alla realizzazione di un'opera pubblica, e avendo tale opera realizzata, ha poi omesso di completare la serie procedimentale lasciando decorrere il termine di legittimità della disposta occupazione d'urgenza; in tale fattispecie sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «3- Occorre innanzitutto dare atto della sussistenza della giurisdizione di questo adito giudice amministrativo (per il che è sufficiente il rinvio alle condivisibili statuizioni di Cons. Stato, ad. plen., 22 ottobre 2007, n. 12, nonché 30 agosto 2005, n. 4, 9 febbraio 2006, n. 2 e 30 luglio 2007, n. 9, oltre che al più recente orientamento di questa stessa Sezione: cfr. sentenze 14 settembre 2007 n. 7555; 13 novembre 2007, n. 12108; e 1 aprile 2008 , n. 1718) e della irrilevanza, nella fattispecie, della questione della cd. pregiudizialità amministrativa, che invero non viene in rilievo in un caso, come quello in esame, in cui non si contesta la legittimità illo tempore della disposta occupazione, ma se ne contesta la sopravvenuta abusività (secondo il noto meccanismo della cd."occupazione appropriativa").La controversia, dunque, ha ad oggetto non già il danno da lesione di un interesse legittimo dipendente dall'illegittimità di un provvedimento dell'Autorità (ipotesi in cui, effettivamente, la pregiudiziale di annullamento potrebbe ostare alla sola domanda risarcitoria), bensì il danno al diritto di proprietà inferto da un comportamento (non già "mero", bensì "amministrativo") dell'Autorità che, pur avendo avviato un complesso procedimento ablatorio volto alla realizzazione di un'opera pubblica, e pur avendo tale opera realizzata, ha poi omesso di completare la serie procedimentale lasciando decorrere il termine di legittimità della disposta occupazione d'urgenza.Ai fini della individuazione del giudice dotato di giurisdizione è, infatti, necessario accertare se il caso di specie è sussumibile nell'ipotesi di "occupazione usurpativa pura" (che, secondo le ricostruzioni giurisprudenziali, si ha nel momento in cui la dichiarazione di pubblica utilità non sia mai stata adottata) con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (sul presupposto che il comportamento di occupazione dell'area privata non è sorretto da alcun potere pubblicistico) ovvero debba essere ricondotto nelle fattispecie della c.d."occupazione usurpativa spuria" (ovvero quando l'Amministrazione ha adottato una dichiarazione di pubblica utilità illegittima, poi annullata in via di autotutela o giurisdizionale) ovvero, come quella in esame, "dell'occupazione appropriativa", che la stessa giurisprudenza ormai attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo con argomentazioni che il Collegio ritiene di condividere anche in applicazione del principio di (derivazione comunitaria di) effettività della tutela giurisdizionale.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.